52009PC0406

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 /* COM/2009/0406 def. - CNS 2009/0116 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.8.2009

COM(2009) 406 definitivo

2009/0116 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003

RELAZIONE

Nell’ambito delle misure destinate a regolamentare la pesca di tonno rosso e migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati statistici al fine di prevenire, scoraggiare e sradicare la pesca illegale, la commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato nel corso della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech, Marocco, il 24 novembre 2008, la raccomandazione 08-12 che modifica la raccomandazione 07-10 relativa ad un programma di documentazione delle catture di tonno rosso. Questa raccomandazione è entrata in vigore il 17 giugno 2009.

Il programma di documentazione delle catture di tonno rosso adottato dall’ICCAT riguarda principalmente gli effetti della pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata nella zona. Rispecchia pertanto la necessità di controllare meglio, in modo più rigoroso, tutte le tappe della filiera delle catture di tonno rosso e di adottare le misure destinate ad agevolare l’attuazione delle regole di gestione e conservazione e la ricerca scientifica per quanto riguarda il tonno rosso. Il programma di documentazione rileva lo stato degli stock di tonno rosso e l’impatto delle forze di mercato sulla pesca; tiene anche conto del piano di ricostituzione degli stock di tonno rosso nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mediterraneo (raccomandazione 08-05) adottato dall’ICCAT nel 2008, ivi compresa l’esigenza di misure di mercato complementari.

Il campo di applicazione della raccomandazione 08-12 dell’ICCAT è tuttavia estremamente ampio e per controllare efficacemente i movimenti del tonno rosso, è indispensabile seguire rigorosamente il percorso del prodotto lungo l’intera catena operativa, dal punto di cattura al punto di commercializzazione finale. Le azioni di verifica e la cooperazione tra Stati membri e le parti contraenti del’ICCAT coinvolte nel commercio di tonno rosso costituiscono a questo proposito elementi fondamentali del programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso.

L’attuale programma ICCAT di documentazione statistica del tonno rosso, che riguarda solamente le importazioni e le esportazioni, non è stato concepito per offrire un meccanismo di controllo diretto delle catture di tonno rosso. Per garantire un'agevole interpretazione e l'applicazione uniforme delle disposizioni di cui al programma di documentazione in questione, occorre abrogare le relative disposizioni del regolamento (CE) n. 1984/2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso e di sostituirle con il presente regolamento.

2009/0116 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

del

che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso ( Thunnus thynnus ) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

1. La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, approvata con la decisione 98/392/CE[3], dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della suddetta convenzione relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, ratificato con la decisione 98/414/CE[4], e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, a cui essa ha aderito con la decisione 96/428/CE[5]. Nel quadro degli obblighi internazionali che ne derivano, la Comunità partecipa agli sforzi volti ad assicurare una gestione sostenibile degli stock ittici altamente migratori.

2. Conformemente alla decisione 86/238/CEE[6], la Comunità è inoltre parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. Tale convenzione prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti attraverso la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), nonché l'adozione di raccomandazioni nella zona della convenzione che diventano vincolanti per le parti contraenti e le parti cooperanti non contraenti.

3. Le raccomandazioni ICCAT 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 e 06-15 e le risoluzioni 1993-02, 1994-04 e 1994-05 relative ad un programma di documentazione statistica per il tonno rosso sono state attuate mediante il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso[7].

4. Nel quadro delle misure di regolamentazione degli stock di tonno rosso, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, l'ICCAT ha adottato, nell'ambito della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech (Marocco) il 24 novembre 2008, la raccomandazione 08-12, recante modifica della raccomandazione 07-10 relativa a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso. Questa risoluzione entra in vigore il 17 giugno 2009 e deve essere pertanto attuata dalla Comunità.

5. Al fine di garantire una buona leggibilità e un'applicazione uniforme delle disposizioni relative a un programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, occorre abrogare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1984/2003 relative al documento statistico ICCAT per il tonno rosso e al certificato di riesportazione.

6. Il regolamento (CE) n. 1984/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce un programma comunitario di documentazione delle catture di tonno rosso a sostegno dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "tonno rosso": i pesci della specie Thunnus thynnus dei codici di cui all'allegato I;

b) "commercio interno":

i) gli scambi di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara della Comunità e sbarcato sul territorio dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o nelle acque del quale è installata la tonnara;

ii) gli scambi di tonno rosso di allevamento proveniente dal tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura della Comunità battente bandiera dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l'allevamento e successivamente consegnato a qualsiasi entità stabilita in quello Stato membro;

iii) gli scambi fra Stati membri di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da navi da cattura della Comunità battenti bandiera di uno Stato membro o per mezzo di una tonnara installata in uno Stato membro;

c) "esportazione": qualsiasi movimento verso un paese terzo, in provenienza dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da fondali di pesca, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da parte di una nave da cattura o di una tonnara della Comunità;

d) "importazione": l'introduzione nel territorio della Comunità, anche a fini di insabbiamento, ingrasso, allevamento o trasbordo, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT da una nave da cattura o da una tonnara di un paese terzo;

e) "riesportazione": qualsiasi movimento dal territorio comunitario di tonno rosso che era stato precedentemente importato nel territorio della Comunità;

f) "zona della convenzione": la zona definita dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico approvata con decisione 86/238/CEE;

g) "Stato membro di bandiera": lo Stato membro di cui la nave da cattura batte bandiera;

h) "Stato membro della tonnara": lo Stato membro in cui è installata la tonnara;

i) "Stato membro dell'impianto di allevamento": lo Stato membro in cui è stabilito l'impianto di allevamento;

j) "PCC": le parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti.

CAPO IIDOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

Articolo 3 Disposizioni generali

1. Gli Stati membri chiedono la presentazione di un documento di cattura del tonno rosso (di seguito: "il documento di cattura") compilato per ciascun quantitativo di tonno rosso sbarcato nei propri porti, consegnato ai propri impianti di allevamento o prelevato da questi ultimi.

2. Ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio della Comunità o esportata o riesportata da quest'ultimo, è accompagnata da un documento di cattura convalidato, salvo nei casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato (di seguito: "il certificato di riesportazione").

Sono vietati gli sbarchi, i trasferimenti, le consegne, i prelievi, le operazioni di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnati da un documento di cattura o da un certificato di riesportazione compilato e convalidato.

3. Gli Stati membri non introducono tonno rosso:

a) in un impianto di allevamento non autorizzato dalla Stato membro, dalle parti contraenti o dalle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) o non incluso nel registro ICCAT degli impianti autorizzati ad esercitare l'attività di allevamento del tonno rosso catturato nella zona della convezione ICCAT;

b) catturato nel corso di anni diversi o proveniente da Stati membri o PCC diversi nelle stesse gabbie, a meno che non siano state adottate misure efficaci per determinare lo Stato membro o la PCC di origine e l'anno di cattura.

4. Gli Stati membri forniscono formulari di cattura unicamente alle proprie navi da cattura o tonnare autorizzate a pescare il tonno rosso nella zona della convenzione, anche come catture accessorie. Tali formulari non sono trasferibili.

5. Ciascun formulario di documento di cattura presenta un numero unico di identificazione. I numeri di identificazione sono specifici per ciascuno Stato membro di bandiera o Stato membro della tonnara e vengono attribuiti a ciascuna nave da cattura o tonnara.

6. Ciascun lotto proveniente da spedizioni frazionate o prodotto trasformato deve essere accompagnato da copie dei documenti di cattura recanti il numero unico del documento di cattura originale in modo da consentirne la tracciabilità.

7. Il commercio interno, l'esportazione, l'importazione e la riesportazione di parti di tonno rosso diverse dalla carne (ossia teste, occhi, uova, interiora e code) sono esentati dall'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

Articolo 4 Convalida

1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di tonno rosso.

2. Il documento di cattura è convalidato da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'impianto di allevamento o dello Stato membro in cui è stabilito il venditore o l'esportatore. Gli Stati membri convalidano il documento di cattura per tutti gli esemplari di tonno rosso unicamente quando:

a) la nave da cattura batte la bandiera dello Stato membro o la tonnara o l'impianto di allevamento sono stabiliti nello Stato membro in cui è stato effettuato il prelievo di tonno rosso; se la nave da cattura opera nel quadro di un accordo di nolo, la convalida del documento di cattura è effettuata da un'autorità competente o da un'istituzione dello Stato membro o della PCC del noleggiatore;

b) a seguito della verifica della partita è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel documento di cattura sono esatte;

c) i quantitativi cumulati da convalidare non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi ove del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e

d) il tonno rosso soddisfa le disposizioni applicabili delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

3. La convalida ai sensi del paragrafo 2, lettera a), non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia stato marcato, secondo quanto indicato all'articolo 5, dallo Stato membro di bandiera o dalla tonnara che lo ha pescato.

4. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il giornale di bordo o la nota di vendita possono essere utilizzati come documento di cattura provvisorio, in attesa della convalida del documento di cattura entro un termine di sette giorni e precedentemente al commercio interno o all'esportazione.

5. Il documento di cattura convalidato deve includere, ove del caso, le informazioni riportate nell'allegato II.

6. Un modello del documento di cattura figura nell'allegato III. Nei casi in cui una sezione del modello del documento di cattura non preveda uno spazio sufficiente per tracciare in modo completo i movimenti del tonno rosso dalla cattura alla commercializzazione, la sezione contenente le informazioni necessarie può essere estesa con pagine supplementari aggiunte come allegato. L'autorità competente dello Stato membro convalida l'allegato entro il più breve termine e comunque prima del movimento successivo del tonno rosso in questione.

Articolo 5 Marcatura

1. Gli Stati membri possono esigere che le proprie navi da cattura o le proprie tonnare appongano una marca su ciascun esemplare di tonno rosso, preferibilmente al momento dell'uccisione e comunque prima dello sbarco. Le marche presentano un numero specifico unico per ciascuno Stato membro e sono a prova di manomissione. I numeri delle marche sono associati al documento di cattura.

2. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi dell'applicazione del programma di marcatura.

3. L'uso di marche è autorizzato unicamente quando i quantitativi accumulati di catture non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per ciascun anno di gestione, inclusi ove del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare.

CAPO III CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO

Articolo 6 Disposizioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che ciascuna partita di tonno rosso riesportata a partire dal proprio territorio sia accompagnata da un certificato di riesportazione convalidato.

Il certificato di riesportazione non deve essere compilato in caso di importazione di esemplari vivi di tonno rosso di allevamento.

2. L'operatore responsabile della riesportazione compila il certificato di riesportazione fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e ne chiede la convalida per la partita di tonno rosso destinata alla riesportazione. Il certificato di riesportazione compilato deve essere accompagnato da una copia del documento o dei documenti di cattura convalidati relativi al tonno rosso precedentemente importato.

Articolo 7 Convalida della riesportazione

1. Il certificato di riesportazione è convalidato dall'autorità competente dello Stato membro.

2. L'autorità competente convalida il certificato di riesportazione per la totalità dei prodotti di tonno rosso unicamente quando:

a) è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel certificato di riesportazione sono esatte;

b) il documento o i documenti di cattura convalidati presentati unitamente al certificato di riesportazione sono stati accettati per l'importazione dei prodotti dichiarati nel certificato di riesportazione;

c) i prodotti da riesportare sono, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel documento o nei documenti di cattura convalidati, e

d) una copia del documento o dei documenti di cattura è allegata al certificato di riesportazione convalidato.

3. Il certificato di riesportazione convalidato deve recare le informazioni riportate nell'allegato III.

CAPO IV COMUNICAZIONE E VERIFICA

Articolo 8 Comunicazione e conservazione dei documenti convalidati

1. Fatta eccezione per i casi in cui si applica l'articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono entro il più breve termine, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida, o senza indugio quando la durata prevista del trasporto non supera i cinque giorni lavorativi, una copia di tutti i documenti di cattura convalidati o dei certificati di riesportazione ai seguenti destinatari:

a) la Commissione,

b) le autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso deve essere oggetto di commercio interno, allevamento o importazione, e

c) il segretariato dell'ICCAT.

2. Le copie dei documenti di cattura o dei certificati di riesportazione convalidati di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica entro il più breve termine.

3. Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti di cattura e dei certificati di riesportazione convalidati da essi rilasciati o ricevuti.

Articolo 9 Verifica

1. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, fatto oggetto di commercio interno o importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo. Le autorità competenti chiedono ed esaminano il documento o i documenti di cattura convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso. L'esame include la consultazione della base di dati relativa alla convalida di cui dispone la segreteria dell'ICCAT.

2. Le autorità competenti possono inoltre esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel documento di cattura e nei documenti ivi afferenti e, ove del caso, effettuano verifiche presso gli operatori interessati.

3. Se, a seguito di esami o verifiche condotti ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emergono dubbi in merito alle informazioni contenute in un documento di cattura, gli Stati membri collaborano con le autorità competenti che hanno convalidato il documento o i documenti di cattura o il certificato o i certificati di riesportazione per risolvere tali dubbi.

4. Se uno Stato membro identifica una partita sprovvista di documento di cattura, esso ne informa lo Stato membro di spedizione o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera.

5. In attesa dell'esito degli esami o delle verifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non autorizzano il rilascio del tonno rosso per il commercio interno, l'importazione o l'esportazione, né accettano la dichiarazione di trasferimento nel caso di tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento.

6. Se uno Stato membro, a seguito di un esame o di verifiche ai sensi del paragrafo 1 e in collaborazione con le autorità di convalida interessate, stabilisce che un documento di cattura o un certificato di riesportazione non sono validi, sono vietati il commercio interno, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione del tonno rosso corrispondente.

CAPO VTRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10 Informazioni relative alla convalida e ai punti di contatto

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le coordinate delle autorità responsabili della convalida e verifica dei documenti di cattura o dei certificati di riesportazione, in particolare il loro nome e indirizzo completo e, se del caso, il nome e la qualifica dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida, nonché un modello di formulario del documento, un campione stampato del timbro o sigillo e, se del caso, campioni delle marche di identificazione.

2. La notifica indica la data a partire dalla quale prende effetto il mandato delle autorità interessate. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità responsabili della convalida viene trasmesso tempestivamente alla Commissione.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i punti di contatto da informare in merito a ogni questione relativa ai documenti di cattura o ai certificati di riesportazione, fornendone in particolare il nome.

4. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 11 Relazione annuale sul programma

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione per via elettronica una relazione sul programma, relativa al periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 30 giugno dell'anno in corso, che deve includere le informazioni di cui all'allegato V.

2. Entro il 1° ottobre di ogni anno, la Commissione redige la relazione comunitaria annuale sul programma e la trasmette al segretariato dell'ICCAT.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 Modifica degli allegati

La Commissione può modificare gli allegati secondo la procedura di cui all'articolo 13.

Le modifiche riguardano le misure di conservazione adottate dall'ICCAT, di cui la Comunità è parte contraente.

Articolo 13 Procedura dei comitati

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 14 Modifiche del regolamento (CE) n. 1984/2003

1. Il regolamento (CE) n. 1984/2003 è modificato come segue:

a) nel titolo, i termini "al tonno rosso" sono soppressi;

b) all'articolo 1, lettera a), i termini "per il tonno rosso ( Thunnus thynnus )" sono soppressi;

c) all'articolo 2, i termini "al tonno rosso" sono soppressi;

d) all'articolo 3, la lettera a) è soppressa;

e) all'articolo 4, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso.

f) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iii), i termini "il tonno rosso" sono soppressi;

g) all'articolo 5, paragrafo 1, il primo trattino è soppresso;

h) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è soppressa.

i) all'articolo 8, lettera a), i termini "il tonno rosso" sono soppressi;

j) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

k) gli allegati I, IVa, IX e XV sono soppressi.

2. I riferimenti alle disposizioni soppresse del regolamento (CE) n. 1984/2003 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 15 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA a) - Designazione delle merci | Codice della nomenclatura combinata[8] |

Tonni rossi vivi (Thunnus thynnus) | 0301 94 00 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni | 0302 35 10 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati, esclusi i filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce | 0302 35 90 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi, congelati, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce | 0303 45 11 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce | 0303 45 13 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, diversi da quelli interi o senza visceri né branchie, esclusi i filetti ed altre carni, destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce | 0303 45 19 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) congelati, esclusi i filetti ed altre carni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di preparazioni e conserve di pesce | 0303 45 90 |

Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus) freschi o refrigerati | ex 0304 19 39 |

Carni diverse dai filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), fresche o refrigerate | ex 0304 19 39 |

Filetti ed altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus), congelati | ex 0304 29 45 |

Altre carni di tonno rosso (Thunnus thynnus) | ex 0304 99 99 |

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di tonno rosso (Thunnus thynnus) | ex 0305 10 00 |

Fegati, uova e lattimi di tonno rosso (Thunnus thynnus), secchi, affumicati, salati o in salamoia | ex 0305 20 00 |

Filetti di tonno rosso (Thunnus thynnus), secchi, salati o in salamoia ma non affumicati | ex 0305 30 90 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) affumicati, inclusi i filetti | ex 0305 49 80 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) secchi, anche salati ma non affumicati | ex 0305 59 80 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) salati ma non secchi o affumicati, in salamoia | ex 0305 69 80 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati in olio vegetale | ex 1604 14 11 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, in filetti detti "loins" | ex 1604 14 16 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati, eccetto in olio vegetale, diversi dai filetti detti "loins" | ex 1604 14 18 |

Tonni rossi (Thunnus thynnus) diversi da quelli interi o a pezzi ma non macinati, preparati o conservati | ex 1604 20 70 |

ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL DOCUMENTO DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

1. Numero ICCAT del documento di cattura del tonno rosso

2. Informazioni relative alla cattura

Descrizione della nave o della tonnara

Nome della nave da cattura o della tonnara

Stato di bandiera o della tonnara

Numero di registro ICCAT della nave o della tonnara (se del caso)

Descrizione della cattura

Data, zona della cattura e attrezzo utilizzato

Numero di esemplari, peso totale vivo e peso medio

Numero della marca di identificazione (se del caso)

Numero di registro ICCAT delle operazioni di pesca congiunta (se del caso)

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data

3. Informazioni relative al commercio di pesce vivo

Descrizione del prodotto

Peso vivo totale, numero di esemplari, zona di cattura

Informazioni relative all'esportatore/venditore

Punto di esportazione o di uscita (se al largo delle coste, indicare la zona di pesca in cui il tonno rosso è stato catturato)

Nome e indirizzo dell'azienda esportatrice, firma e data

Azienda (nome e numero ICCAT) e Stato di destinazione

Descrizione del trasporto (allegare la documentazione pertinente)

Informazioni relative all'importatore/acquirente

Punto di importazione o destinazione

Nome e indirizzo dell'azienda importatrice, firma e data della firma

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data

4. Informazioni relative al trasferimento

Descrizione del rimorchiatore

Numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento

Nome e bandiera della nave

Numero di registro ICCAT e numero della gabbia rimorchiata (se del caso)

Numero e peso totale degli esemplari morti durante il trasferimento

5. Informazioni relative al trasbordo

Descrizione della nave da trasporto

Nome

Stato di bandiera

Numero di registro ICCAT

Data

Porto (nome e paese o posizione)

Descrizione del prodotto

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Peso totale (NETTO)

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data

6. Informazioni relative all'allevamento

Descrizione dell'impianto di allevamento

Nome e Stato membro dell'impianto di allevamento

Numero ICCAT e ubicazione dell'impianto di allevamento

Partecipazione al programma nazionale di campionamento (sì/no)

Descrizione della gabbia

Data di ingabbiamento, numero della gabbia

Descrizione degli esemplari

Stime del numero di esemplari, del peso totale e del peso medio

Informazioni relative all'osservatore

Nome, qualifica, firma

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data

7. Informazioni relative ai prelievi dagli impianti di allevamento

Descrizione del prelievo

Data del prelievo

Numero di esemplari, peso (vivo) totale e peso medio

Numeri delle marche di identificazione (se del caso)

Ripartizione indicativa per dimensione (<8 kg, 8-30 kg, >30 kg)

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data

8. Informazioni relative al commercio

Descrizione del prodotto

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (qualora diversi tipi di prodotto vengano registrati in questa sezione, l'indicazione del peso corrispondente deve essere ripartita per tipo di prodotto)

Peso totale (NETTO)

Informazioni relative all'esportatore/venditore

Punto di esportazione o partenza

Nome e indirizzo dell'azienda esportatrice, firma e data

Stato di destinazione

Descrizione del trasporto (allegare la documentazione pertinente)

Convalida delle autorità governative

Nome dell'autorità e del firmatario, qualifica, indirizzo, firma, timbro e data

Informazioni relative all'importatore/acquirente

Punto di importazione o destinazione

Nome e indirizzo dell'azienda importatrice, firma e data della firma

ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL CERTIFICATO ICCAT DI RIESPORTAZIONE DEL TONNO ROSSO

1. Numero del certificato di riesportazione

2. Sezione relativa alla riesportazione

Stato membro di riesportazione

Punto di riesportazione*

3. Descrizione del tonno rosso importato

Tipo di prodotto: F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Peso netto (kg)

Numero/i del documento di cattura e data/e di importazione

Bandiera/e della nave/delle navi da pesca o Stato in cui è installata la tonnara, secondo il caso

4. Descrizione del tonno rosso destinato alla riesportazione

Tipo di prodotto: F/FR RD/GG/DR/FL/OT

Peso netto (kg)

Numero/i del/dei documento/i di cattura corrispondente/i di cui alla sezione 3

5. Dichiarazione del riesportatore

Nome

Indirizzo

Firma

Data

6. Convalida delle autorità

Nome e indirizzo dell'autorità

Nome e qualifica del funzionario

Firma

Data

Timbro ufficiale

7. Sezione relativa all'importazione

Dichiarazione dell'importatore stabilito nello Stato membro o nella PCC di importazione della partita di tonno rosso

Nome e indirizzo dell'importatore

Nome e firma del rappresentante dell'importatore e data

Punto di importazione: città e PCC

Nota – Allegare copie del documento/dei documenti di cattura e del documento/dei documenti di trasporto.

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ALLEGATO V

RELAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA ICCAT DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DI TONNO ROSSO

Stato membro che presenta la relazione:

Periodo di riferimento: dal 1° luglio [2XXX] al 30 giugno [2XXX]

1. Informazioni estratte dai documenti di cattura:

– numero di documenti di cattura convalidati,

– numero di documenti di cattura convalidati ricevuti,

– quantitativo totale di tonno rosso oggetto di commercio interno, ripartito per zone di pesca e attrezzi da pesca,

– quantitativo totale di tonno rosso importato, esportato, trasferito ad impianti di allevamento e riesportato, ripartito per PCC di origine, di riesportazione o di destinazione, zone di pesca e attrezzi da pesca,

– numero di domande di verifica di documenti di cattura inviate ad altri Stati membri o PCC e sintesi dei risultati,

– numero di domande di verifica di documenti di cattura ricevute da altri Stati membri PCC e sintesi dei risultati,

– quantitativo totale di partite di tonno rosso oggetto di una decisione di divieto, ripartito per prodotti, natura dell'operazione (commercio interno, importazione, esportazione, riesportazione, trasferimento ad impianti di allevamento), motivi del divieto e Stati membri, PCC e/o parti non contraenti di origine o di destinazione.

2. Informazioni sulle partite ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1:

– numero di partite,

– quantitativo totale di tonno rosso, ripartito per prodotto, tipo di operazione (commercio interno, importazione, esportazione, riesportazione, trasferimento ad impianti di allevamento), Stati membri, PCC o altri paesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

[4] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

[5] GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24.

[6] GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

[7] GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1.

[8] Allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2009 della Commissione, del 23 aprile 2009, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 3).