52009PC0395

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe /* COM/2009/0395 def. - CNS 2009/0111 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.7.2009

COM(2009) 395 definitivo

2009/0111 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

RELAZIONE

1. Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe in risposta alle gravi violazioni dei diritti dell’uomo, compresa la violazione della libertà d’opinione, di associazione e di riunione pacifica, perpetrate in tale paese (posizione comune 2002/145/PESC). Vista la sua persistente preoccupazione per la situazione dei diritti dell’uomo nello Zimbabwe, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC per prorogare e modificare le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Tali misure sono state prorogate da ultimo dalla posizione comune 2009/68/PESC del 26 gennaio 2009.

2. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della posizione comune 2004/161/PESC, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a “singoli membri del governo dello Zimbabwe e alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi ad essi associati” di cui all’elenco dell’allegato della posizione comune. Con la posizione comune 2008/632/PESC del 31 luglio 2008, il Consiglio ha esteso la portata di tale disposizione, aggiungendo “altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe”.

3. Il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe attua le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC, nella misura in cui esse rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. La presente proposta intende principalmente allineare il regolamento (CE) n. 314/2004 con la posizione comune 2004/161/PESC modificata.

5. Le decisioni adottate in merito all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC espongono le singole motivazioni specifiche per le quali ciascuna persona fisica o giuridica ed entità o ciascun organismo inseriti nell’elenco vi figurano. La procedura proposta per modificare la parte dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 riguardante le persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe e che non abbiano un legame con il regime dirigente del paese dovrebbe comprendere la pubblicazione di un avviso sulle modalità da seguire per fornire informazioni onde consentire alle persone ed entità e agli organismi che figurano nell’elenco di esercitare il proprio diritto di essere ascoltati. In seguito all’esame delle informazioni eventualmente comunicate da una persona, entità od organismo che figura nell’elenco, la Commissione dovrà adottare una nuova decisione in conformità del regolamento (CE) n. 314/2004.

6. Per contemplare le “altre persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe”, la base giuridica del regolamento proposto deve comprendere gli articoli 60, 301 e 308 del trattato CE. Infatti, nella sentenza del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che le misure nei confronti di “paesi terzi” ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato CE comprendono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dei dirigenti di un paese terzo e di persone ed entità associate con essi o da loro controllate direttamente o indirettamente. Tali articoli non costituivano una base giuridica adeguata per il congelamento di fondi e risorse economiche di persone ed entità che non abbiano un siffatto legame con il regime dirigente di un paese terzo. La Corte di giustizia ha riconosciuto tuttavia che gli articoli 60, 301 e 308 del trattato CE costituiscono una base giuridica sufficiente per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità in questione.

7. Viene proposta una disposizione volta a fornire indicazioni chiare in merito al trattamento di informazioni classificate che potrebbero essere fornite a sostegno delle decisioni adottate relativamente all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

8. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, tutela il diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali. Occorre una disposizione che chiarisca le norme applicabili al trattamento dei dati personali di coloro che sono inseriti nell’elenco, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati inerenti a reati, condanne penali o misure di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 314/2004.

9. La proposta comprende altresì modifiche di natura tecnica, come l’allineamento della definizione di fondi e dell’articolo 13 sulla competenza della Comunità con la formulazione standard contenuta negli orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE (documento del Consiglio 15114/05 del 2 dicembre 2005).

2009/0111 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/161/PESC, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe[1], quale modificata dalla posizione comune 2008/632/PESC del 31 luglio 2008, recante modifica della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe[2],

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[3],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 314/2004 del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe[4], attua diverse misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC, compreso il congelamento di fondi e risorse economiche di talune persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. Occorre allineare la portata del congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 314/2004 con la posizione comune 2004/161/PESC quale modificata dalla posizione comune 2008/632/PESC.

(2) Le decisioni adottate in merito all’allegato della posizione comune 2004/161/PESC espongono le singole motivazioni specifiche per le quali ciascuna persona fisica o giuridica ed entità o ciascun organismo inseriti nell’elenco vi figurano. La procedura riveduta per modificare la parte dell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 riguardante le persone fisiche o giuridiche coinvolte in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe e che non abbiano un legame con il regime dirigente del paese dovrebbe comprendere la pubblicazione di un avviso sulle modalità da seguire per fornire informazioni onde consentire alle persone ed entità e agli organismi che figurano nell’elenco di esercitare il proprio diritto di essere ascoltati. In seguito all’esame delle informazioni eventualmente comunicate, la Commissione dovrà adottare una nuova decisione in conformità del regolamento (CE) n. 314/2004.

(3) Per attuare la posizione comune 2004/161/PESC, quale modificata, il presente regolamento deve prevedere il congelamento di fondi e risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che non abbiano legami con il regime dirigente dello Zimbabwe. Pertanto, la sua base giuridica non deve limitarsi agli articoli 60 e 301, ma deve comprendere anche l’articolo 308 del trattato CE, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(4) Vanno inserite disposizioni sul trattamento delle informazioni classificate fornite dal Consiglio o da uno Stato.

(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[5], in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(6) Il regolamento (CE) n. 314/2004 intende porre fine alle gravi violazioni dei diritti umani nello Zimbabwe applicando misure restrittive nei confronti del governo di tale paese, dei principali responsabili e degli autori materiali di tali violazioni. Per garantire la massima certezza del diritto all’interno della Comunità, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento (CE) n. 314/2004 devono essere resi pubblici. La Commissione può essere autorizzata a trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone fatte salve appropriate garanzie specifiche.

(7) Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[6], e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7].

(8) È opportuno allineare alcune parti del regolamento (CE) n. 314/2004 con la formulazione standard più recente dei regolamenti sulle misure restrittive.

(9) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue.

1) L’articolo 1 è modificato come segue:

a) La lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per “fondi” si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;”

b) La lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) per “congelamento di risorse economiche” si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche.”

2) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato III o appartenenti agli stessi.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell’allegato III, o destinarli a loro vantaggio.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nell’allegato III figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio in conformità della posizione comune 2004/161/PESC, quale modificata. L’allegato III consiste in una parte A, che elenca i singoli membri del governo dello Zimbabwe e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati con chiunque di essi, e una parte B, che elenca altre persone fisiche o giuridiche ed entità o altri organismi coinvolti in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe.

5. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.”

3) All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. L’articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II in merito a tali transazioni.”

4) All’articolo 11, l’attuale testo viene numerato come paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2:

“2. La Commissione pubblica un avviso relativo alle modalità per la presentazione di informazioni in relazione all’allegato III.”

5) Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater:

“Articolo 11 bis

1. Qualora il Consiglio decida, in conformità della posizione comune 2004/161/PESC, di inserire nell’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo coinvolti in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto nello Zimbabwe, e che non hanno legami con il regime dirigente del paese, la Commissione adotta senza indugio una decisione provvisoria sulla modifica della parte B dell’allegato III.

2. Una volta adottata tale decisione, la Commissione pubblica senza indugio un avviso relativo alle modalità per la presentazione di informazioni concernenti l’allegato III, offrendo alla persona, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

3. In seguito all’esame delle informazioni eventualmente presentate dalle persone, dalle entità o dagli organismi elencati nella parte B dell’allegato III, la Commissione adotta una decisione definitiva.

Articolo 11 ter

1. Qualora il Consiglio o uno Stato forniscano informazioni classificate, la Commissione tratta tali informazioni in conformità della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione[8] e, se del caso, dell’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso tra l’Unione europea e lo Stato che ha fornito le informazioni.

2. I documenti classificati a un livello corrispondente a “EU Top Secret”, “EU Secret” o “EU Confidential” non vengono diffusi senza il consenso della fonte.

Articolo 11 quater

1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, che comprendono:

a) la preparazione delle modifiche dell’allegato III del presente regolamento;

b) il consolidamento del contenuto dell’allegato III nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’UE, disponibile sul sito web della Commissione[9];

c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell’inserimento nell’elenco e

d) il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei capitali congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. L’allegato III deve contenere solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell’elenco:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) nazionalità;

d) numero del passaporto e della carta d’identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) sesso;

g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

h) funzione o professione;

i) data di designazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b);

j) i motivi dell’inserimento nell’elenco, se la funzione non è un motivo sufficiente per tale inserimento.

3. L’allegato III può contenere anche i seguenti dati personali relativi a persone fisiche dell’elenco, purché tali dati vengano forniti dal Consiglio e siano necessari, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l’identità della persona fisica interessata:

a) cognome e nomi del padre della persona fisica;

b) cognome e nomi della madre della persona fisica.

Le persone fisiche interessate vengono informate dell’uso fatto dei loro nomi nell’allegato III allo stesso modo della persona fisica che figura nell’elenco.

4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell’elenco e a condanne penali o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria all’esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata sui motivi dell’inserimento nell’elenco, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati.

5. Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata nell’allegato II è designata come “responsabile del trattamento” ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.”

6) L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi persona fisica che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità e che sia cittadino di uno Stato membro;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

[1] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

[2] GU L 205 del 1°.8.2008, pag. 53.

[3] GU C del , pag. .

[4] GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

[5] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[7] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[8] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

[9] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm