52009PC0384




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.7.2009

COM(2009) 384 definitivo

2009/0107 (AVC)

Proposta di

REG OLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazioni e obiettivi della proposta

L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l'Unione europea. Di conseguenza, il Consiglio, dell'Unione europea dei giorni 11 e 12 dicembre 2008 ha adottato un Piano europeo di rilancio economico (PERE), che prevede il lancio di un'azione prioritaria per consentire alle economie europee di adattarsi più rapidamente alle sfide attuali.

Anche se sono state adottate a livello europeo e nazionale alcune importanti misure per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, tra cui alcune modifiche del quadro regolamentare comunitario per la politica di coesione, il vero impatto della crisi finanziaria sull'economia reale e sul mercato del lavoro inizia solo ora a farsi sentire in modo evidente. Il 3 giugno, la Commissione ha presentato una comunicazione su "Un impegno comune a favore dell'occupazione" nella quale sono state proposte misure aggiuntive per rafforzare la creazione di posti di lavoro e contrastare gli effetti della crisi sull'occupazione.

La pressione sulle risorse finanziarie nazionali aumenta e rende necessaria l'adozione di misure complementari per attenuare tale pressione grazie ad una migliore utilizzazione dei finanziamenti comunitari oltre che alla mobilitazione e all'accelerazione delle disponibilità di tutti i fondi per lottare contro la crisi, in particolare mediante l'utilizzazione del FSE per misure di rilancio rapido, come sottolineato nella sopra citata comunicazione.

Nel contesto dell' attuale crisi, garantire un'attuazione regolare dei programmi di coesione è particolarmente pertinente dal momento che essi rappresentano lo strumento più potente e adeguato per aiutare l'economia reale. Con un totale di risorse finanziarie di 347 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, la politica di coesione offre un sostegno potente per la stabilità di bilancio e per gli investimenti pubblici negli Stati membri e nelle regioni dell'Unione europea.

L'esperienza dimostra che sono necessari ulteriori sforzi per facilitare la gestione dei fondi comunitari al fine di accelerare il flusso dei finanziamenti verso i beneficiari che sono i più colpiti dal rallentamento economico. Il Consiglio europeo di dicembre ha sostenuto le proposte per "una semplificazione delle procedure e una più rapida attuazione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali e di coesione". L'attuale proposta comprende pertanto elementi complementari di semplificazione con l'obiettivo globale di accelerare gli investimenti cofinanziati negli Stati membri e nelle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti sull'intera economia.

- Contesto generale

L'attuale crisi colpisce in modo sostanziale l'economia reale a causa delle difficoltà incontrate dalle banche e dell'irrigidimento della politica del credito che potrebbe ridurre il consumo delle famiglie, oltre all'investimento delle imprese, al sostegno dell'innovazione e allo sviluppo tecnologico e industriale, con effetti negativi sul PIL e sull'occupazione.

La crisi ha inoltre un impatto negativo sui bilanci degli Stati membri; l'aumento della disoccupazione qui di seguito sottolineato ne è una causa significativa. L'aumento del numero delle persone che ricevono indennità genera automaticamente una pressione sulle risorse di bilancio. Al tempo stesso, il bisogno di varare misure attive del mercato del lavoro al fine di mantenere le persone in attività o consentire loro di ritrovare un'occupazione diviene più acuto. Considerando i vincoli generali di bilancio, possono verificarsi negli Stati membri gravi difficoltà di tesoreria sulle risorse pubbliche destinate all'attuazione delle misure attive del mercato del lavoro. La conseguenza sarebbe che tali misure verrebbero ritardate nel momento in cui sono più necessarie, a detrimento dei cittadini.

Le ultime previsioni economiche della Commissione prevedono una forte diminuzione della crescita dell'Unione europea, che cadrebbe all'1,4 % nel 2008 (vale a dire la metà del tasso nel 2007), allo 0,2 % nel 2009 e all'1,1 % nel 2010. Queste negative prospettive economiche avranno probabilmente pesanti effetti sulle finanze pubbliche. A politica costante, i deficit di bilancio dovrebbero aumentare, passando da meno dell'1 % del PIL nel 2007 al 2,6 % nel 2010. Tuttavia, proiezioni affidabili per le finanze pubbliche, in particolare per quanto riguarda il debito, risultano difficili a causa dell'incertezza sulle conseguenze di bilancio delle misure di salvataggio sin d'ora adottate dai governi.

In questo contesto, la Commissione si è sforzata di contribuire al dibattito attualmente in corso, all'interno dell'Unione europea e con i suoi partner internazionali, sul modo migliore di reagire alla crisi finanziaria attuale e alle sue ripercussioni socioeconomiche. In particolare nel quadro del piano di ripresa, la Commissione ha proposto nel dicembre 2008 un certo numero di cambi a livello regolamentare per semplificare le regole di attuazione della politica di coesione e per aumentare il prefinanziamento (anticipi) dei programmi FESR e FSE. Gli anticipi supplementari hanno portato a un'immediata iniezione di 6,25 miliardi di euro nel 2009 per prefinanziare l'investimento, nell'ambito della dotazione finanziaria concessa per ciascuno Stato membro nel periodo 2007-2013. Questa modifica porta il totale degli anticipi per il 2009 a 11,25 miliardi di euro. La proposta della Commissione è stata adottata dal Consiglio nel maggio 2009 e tutti gli anticipi sono ormai stati pagati agli Stati membri. La Commissione ha regolarmente incoraggiato gli Stati membri a trasferire i suoi anticipi supplementari agli organismi coinvolti nella gestione dei progetti per concentrare le spese sui progetti della politica di coesione.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le gravi ripercussioni che subisce l'economia europea dovrebbero far diminuire il tasso di crescita potenziale a medio termine e frenare notevolmente la crescita reale nel 2009 e nel 2010. Numerose economie nazionali saranno in recessione secondo le ultime previsioni disponibili. Queste sfavorevoli prospettive economiche avranno impatti fortemente negativi sulle finanze pubbliche degli Stati membri. Di conseguenza, le condizioni di attuazione della politica di coesione – che richiedono cofinanziamenti nazionali al fine di mobilitare i fondi strutturali – rischiano di essere profondamente perturbate.

Inoltre, gli ultimi dati sui primi mesi del 2009 mostrano che i mercati del lavoro dell'Unione stanno reagendo in modo ancora più forte del previsto all'attuale rallentamento economico, con imprese che annunciano importanti riduzioni del loro personale in numerosi settori e la fiducia degli imprenditori e dei consumatori che continua a calare. Più di 20 milioni di europei sono in disoccupazione, vale a dire più di 4 milioni più dell'anno precedente, e la tendenza continua ad aumentare.

Per accelerare ulteriormente l'attuazione dei programmi e apportare un aiuto al fine di superare le difficoltà ora menzionate, viene proposta una misura aggiuntiva per attenuare le pressioni attuali e consentire la maggiore utilizzazione possibile dei finanziamenti comunitari. Questa misura richiederà la modifica del regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali per la politica di coesione, tra cui, come proposto nella comunicazione "Un impegno comune a favore dell'occupazione", una modifica temporanea degli strumenti mediante i quali sono calcolati i pagamenti intermedi per i programmi. Negli Stati membri in cui esistono importanti difficoltà di tesoreria per finanziare le misure del mercato del lavoro volte a combattere la crisi, e che sono ammissibili ai finanziamenti FSE, questa modifica introdurrebbe un'opzione temporanea di richiedere i rimborsi effettuati dalla Commissione al 100% durante il 2009 e il 2010, evitando in tal modo la necessità di un cofinanziamento nazionale durante questo periodo. Lo scopo perseguito è di evitare l'efficacia dell'importante ruolo attribuito al FSE nella comunicazione sopra citata per l'attuazione delle misure attive del mercato del lavoro, come la formazione in caso di disoccupazione parziale, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni, l'adeguamento delle competenze o l'offerta di tirocini di alta qualità per i giovani entro la fine del 2010. Questa proposta è presentata insieme a un certo numero di misure di semplificazione che implicano anche modifiche del regolamento del Consiglio.

- Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

Non applicabile.

2. C ONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

Le misure proposte, in particolare quelle relative alla semplificazione, sono il risultato delle discussioni avvenute nel quadro di un gruppo di lavoro specifico, lanciato nel 2008, con la mobilitazione delle parti interessate e degli Stati membri. Inoltre, il Parlamento europeo e la Corte dei conti europea hanno espresso più volte il loro auspicio per una semplificazione dei regolamenti concernenti i fondi.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione d'impatto

La presente proposta completa una serie di modifiche regolamentari e non regolamentari tutte volte a stimolare l'attuazione dei programmi di coesione sul terreno.

La proposta di fornire agli Stati membri, nel caso di programmi operativi cofinanziati dal FSE, la possibilità di rimborso delle domande di pagamenti intermedi al 100% per un periodo limitato (sino alla fine del 2010), invece dell'applicazione dei tassi di rimborso stabiliti nei programmi operativi, permetterà che tutte le spese certificate del 2009 e del 2010 possano essere pagate senza creare deficit nei bilanci nazionali, nel completo rispetto degli obblighi di cofinanziamento nazionale sulla durata di vita totale dei programmi. In effetti, il rimborso al 100% sarà basato sull'attuazione reale sul terreno nel 2009 e 2010. L'aumento temporaneo del rimborso non modificherà il quadro finanziario negoziato al Consiglio nel dicembre 2005.

Questa semplificazione ulteriore, oltre al chiarimento delle regole di gestione della politica di coesione, avrà incontestabilmente un impatto positivo sul ritmo di attuazione dei programmi, in particolare fornendo alle autorità nazionali, regionali e locali regole più chiare e meno burocratiche che consentiranno una maggiore flessibilità per adattare i programmi alla nuove sfide.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Riassunto delle misure proposte

Le modifiche proposte potranno essere suddivise in due gruppi:

1. Modifica collegata alla regole di gestione finanziaria al fine di accelerare ulteriormente l'attuazione dei programmi cofinanziati dal FSE sul terreno. Ciò riguarda la seguente modifica:

2. La modifica proposta dell'articolo 77 concernente il calcolo dei pagamenti intermedi è volta a facilitare e ad accelerare il flusso delle risorse finanziarie verso i beneficiari, accelerando in tal modo l'attuazione delle misure anti crisi sul terreno e il sostegno ai cittadini, specialmente quelli che ne hanno maggiore bisogno, come i disoccupati o quelli che rischiano di diventarlo. Ciò comporta che sino alla fine del 2010, in un periodo nel quale, a causa del rallentamento economico, le risorse nazionali potrebbero essere particolarmente insufficienti, le domande di pagamenti intermedi potrebbero essere rimborsate al 100% del contributo pubblico per l'asse prioritario, se lo Stato membro intende applicare tale opzione. L'importo aggiuntivo così pagato per ciascun programma sarà preso in considerazione nel calcolo della soglia del 95% e alla chiusura del programma. In tal modo, la deroga non modificherà gli obblighi di cofinanziamento nazionale che si applicano ai programmi operativi sulla totalità del periodo di programmazione, né modificherà il quadro finanziario del periodo di finanziamento. Tenuto conto della necessità di trovare un equilibrio tra i vincoli del bilancio comunitario e l'importanza di orientare i fondi verso i cittadini più colpiti dalla crisi, si propone che tale disposizione si applichi solo per i programmi operativi cofinanziati dal FSE, in particolare per quelli che comprendono misure volte a combattere la crisi. In effetti il FSE è il principale strumento dell'Unione per investire nei cittadini e combattere gli effetti della crisi sull'occupazione: ogni anno, circa 9 milioni di persone beneficiano direttamente del sostegno FSE. Tale sostegno è quasi interamente concentrato sull'attuazione della strategia di Lisbona e della strategia europea per l'occupazione.

3. Modifiche collegate all'attuazione dei programmi al fine di facilitare, semplificare e chiarire le regole di gestione della politica di coesione. Ciò riguarda le seguenti disposizioni:

4. Le modifiche proposte degli articoli 39 e 41 sono duplici. In effetti, i regolamenti per i fondi specifici, il FESR e il Fondo di coesione, e, nell'ambito del FESR, gli Obiettivi di convergenza e di competitività regionale e di occupazione, danno definizioni diverse di ciò che costituisce i progetti "ambientali" e "altri"[1]. Di conseguenza, la doppia soglia dell'articolo 39 genera arbitrarietà: a seconda del fondo e dell'obiettivo, lo stesso progetto è soggetto a soglie differenti. In tal modo, si propone di inserire nell'articolo 39 una soglia uniforme di 50 milioni di euro per tutti i grandi progetti. Tuttavia, tenuto conto dell'importanza degli investimenti della Comunità nel settore dell'ambiente, la Commissione chiederà agli Stati membri 1) di garantire un controllo adeguato di tutti gli investimenti, compresi quelli al di sotto della soglia fissata dal regolamento e 2) di informare la Commissione sui progressi dell'attuazione nelle relazioni annuali sui programmi operativi.

5. La seconda modifica negli articoli 39, 40 e 41, paragrafi 1 e 2, consiste nella creazione della possibilità per un grande progetto di essere finanziato da più di un programma. Ciò è particolarmente pertinente per progetti importanti a livello nazionale o comunitario che riguardano più regioni e che, in mancanza di tale possibilità, dovrebbero essere artificialmente suddivisi in più progetti.

6. La modifica proposta dell'articolo 44 riflette la priorità che il Piano europeo di rilancio economico attribuisce a stimolare le spese nel settore dell'efficacia energetica e dell'utilizzazione dell'energie rinnovabili nell'Unione europea. Viene creata la possibilità di stabilire strumenti di ingegneria finanziaria dedicati al sostegno di tali azioni, oltre agli strumenti già esistenti in altri settori.

7. La modifica proposta dell'articolo 48 chiarisce il tipo di documento necessario e quali informazioni minime devono essere presentate nel quadro di una revisione di un programma operativo, al fine di evitare la necessità di una valutazione nel caso di circostanze tali da non rendere necessaria una valutazione.

8. Le modifiche proposte dell'articolo 55 sui progetti che generano entrate intendono semplificare il controllo di tali entrate allineandolo con il ciclo di vita completo dei programmi. In tal modo, la durata delle disposizioni relative al controllo delle entrate è ora limitata alla data di presentazione dei documenti di chiusura del programma. Da un lato, ciò evita situazioni nelle quali tali entrate avrebbero dovuto essere controllate durante più anni dopo la chiusura del programma, riducendo in tal modo significativamente gli oneri amministrativi sulle autorità degli Stati membri e sulla Commissione. D'altro lato, ciò garantisce che le somme rimborsate a un programma per entrate superiori a quelle previste non siano definitivamente perdute poiché possono essere riutilizzate nell'ambito del programma. Inoltre, conformemente ai principi di buona gestione finanziaria e alle norme nazionali vigenti, si ricorda che in tutti i casi le entrate generate dalle operazioni dovranno essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico.

9. La modifica proposta dell'articolo 56, paragrafo 3, è volta a chiarire che solo nei casi in cui una nuova categoria di spese è aggiunta al momento della revisione del programma operativo si applica una nuova data di ammissibilità a questa nuova categoria di spese, mentre una nuova spesa in una categoria già ammissibile può essere aggiunta in qualunque momento senza una modifica immediata del programma.

10. La modifica proposta dell'articolo 57 intende chiarire il campo di applicazione di questo articolo per quanto riguarda la stabilità delle operazioni. L'attuale versione dell'articolo 57, paragrafo 1, dichiara solo alla fine (clausola b)) che esso si applica alle infrastrutture e alle attività produttive. Si propone ora che questa ultima specificazione del campo di applicazione sia aggiunta alla prima parte del paragrafo. In secondo luogo, per il FSE si propone di limitare le disposizioni alle operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, con un obbligo di mantenere l'investimento o i posti di lavoro creati per la durata prevista dalla norma sull'aiuto di stato vigente. Inoltre, si suggerisce di escludere dall'applicazione di tale disposizione i casi di bancarotta non fraudolenti. In tal modo le operazioni per le quali le autorità di gestione o i beneficiari non possono ragionevolmente sperare di garantire la stabilità delle operazioni sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo.

11. L'articolo 67 è modificato per chiarire e semplificare le informazioni richieste per la relazione annuale sull'attuazione finanziaria di un programma operativo. La proposta suggerisce di allineare le informazioni finanziarie richieste nella relazione annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni da fornire nelle domande di pagamento e di rendere le informazioni finanziarie comparabili a quelle relative al progresso fisico del programma. Ciò riduce l'onere per le autorità di gestione, gli organismi intermedi e i beneficiari finali e fornisce globalmente alla Commissione migliori dati comparabili sull'attuazione dei programmi.

12. La modifica proposta dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera a) ha lo scopo di chiarire che, nel contesto degli anticipi per gli aiuti di Stato, le garanzie ammissibili comprendono le garanzie fornite dalle banche o qualunque altra istituzione finanziaria, ma anche uno strumento fornito a questo scopo dalle istituzioni pubbliche o dagli stessi Stati membri. La modifica consente di prendere meglio in considerazione i vari strumenti di garanzia che sono utilizzati e i diversi dispositivi istituzionali degli Stati membri.

13. La modifica proposta dell'articolo 78, paragrafi 6 e 7, segue direttamente la modifica dell'articolo 44 concernente l'aggiunta degli strumenti di ingegneria finanziaria relativi all'efficacia energetica e alle energie rinnovabili. Inoltre, nel paragrafo 6, lettera d), la modifica consentirà di prendere in considerazione le spese di gestione in quanto spese ammissibili. Ciò riflette meglio la realtà del terreno, secondo la quale negli strumenti di ingegneria finanziaria le spese di gestione sono normalmente considerate come una parte delle spese ammissibili del contratto.

14. L'articolo 88 riguarda la chiusura parziale dei programmi che è in sé stessa uno strumento che contiene potenzialmente significative riduzioni degli oneri amministrativi per l'autorità di gestione, gli organismi intermediari e i beneficiari finali, limitando il periodo di conservazione dei documenti. Tuttavia, gli Stati membri sono attualmente poco incentivati a utilizzare la chiusura parziale: per il momento, qualunque correzione finanziaria riguardante le operazioni soggette a chiusura parziale genererà correzioni nette, nel senso che l'importo sarà perduto per il programma. Ciò è perfettamente logico nel caso in cui una correzione è attivata da un audit della Commissione, di OLAF o della Corte dei conti, tenuto conto che le operazioni inserite in una chiusura parziale devono essere pienamente legali e regolari. Tuttavia, in caso di irregolarità individuate dagli Stati membri, sarebbe più coerente (e costituirebbe un maggiore incentivo a utilizzare questo sistema) consentire agli Stati membri di riutilizzare gli importi da loro corretti in un'operazione compresa in una chiusura parziale. La modifica permetterebbe agli Stati membri di riutilizzare gli importi per irregolarità che gli stessi Stati hanno individuato e corretto su operazioni che sono state incluse in chiusura parziale. Nel caso di un'irregolarità individuata da un'istituzione europea, l'attuale situazione rimane immutata.

15. La modifica proposta dell'articolo 94 intende offrire una maggiore flessibilità per il calcolo della regola dei disimpegni d'ufficio in caso di grandi progetti. Invece di calcolare il periodo pertinente per il disimpegno a partire dalla data della decisione della Commissione per un grande progetto, la proposta suggerisce di applicare la regola del disimpegno d'ufficio per i grandi progetti a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per il grande progetto che è conforme a tutti i requisiti del regolamento.

16. Base giuridica

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 definisce le regole comuni applicabili ai tre fondi. Basato sul principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, questo regolamento presenta un nuovo processo di programmazione, nonché nuove norme per la gestione di programma (compresa la finanziaria), la sorveglianza, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui si propone di accompagnare gli Stati membri nella loro lotta contro gli effetti della crisi finanziaria attuale attraverso cambiamenti che rafforzano il ruolo di questi ultimi nel quadro della gestione concorrente dei fondi.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

La modifica proposta per le regole di gestione finanziaria si concentra per la sua natura nello stimolare il contributo del FSE alle misure volte a combattere la crisi e, in tal modo, nel contribuire alla ripresa economica europea senza modificare i principi che disciplinano la gestione finanziaria della politica di coesione. Il rimborso dei pagamenti intermedi a concorrenza del 100% dovrebbe essere limitato nel tempo, in base alla presupposizione che il picco della crisi sarà superato entro la fine del 2010.

Al fine di consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure semplificate durante la totalità del periodo di programmazione, è necessario applicare alcune disposizioni in modo retroattivo. Tenuto conto che il regolamento modificato n. 1080/2006[2] stabilisce l'ammissibilità delle spese nel settore dell'efficienza energetica e dell'utilizzazione delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri, è necessario applicare le modifiche relative all'articolo 44 e all'articolo 78, paragrafo 6, a partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento. Le altre misure dovrebbero essere applicate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, tenuto conto del loro ruolo essenziale nell' aiutare gli Stati membri a controbilanciare gli effetti negativi della crisi.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi:

La Commissione ha esplorato tutti i margini di manovra offerti dai regolamenti dei fondi per accelerare i progetti di investimento a vantaggio delle economie degli Stati membri, ed inoltre le possibilità di ridurre l'onere amministrativo dei beneficiari. Accanto alle modifiche recenti del regolamento generale e dei regolamenti specifici ai singoli fondi, e con le modifiche non regolamentari presentate nelle comunicazioni del 26 novembre 2008 e 3 giugno 2009, la Commissione ritiene necessario, alla luce dell'esperienza acquisita sino ad oggi, proporre ulteriori modifiche al regolamento generale. L'obiettivo di queste revisioni è di facilitare ulteriormente la mobilitazione delle risorse comunitarie per l'avvio dei progetti, accelerando in tal modo la loro attuazione e l'impatto di tali investimenti sull'economia reale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti di impegno poiché non è proposta alcuna modifica degli importi massimi dell'intervento del FSE per i programmi operativi 2007-2013.

Quando uno Stato membro deciderà di utilizzare l'opzione di chiedere rimborsi al 100% del 2009 e 2010, vi sarà un'incidenza sugli stanziamenti di pagamento.

L'analisi delle previsioni di pagamento degli Stati membri e degli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio per il 2009 e nel progetto di bilancio per il 2010 mostra che il massimo di stanziamenti di pagamento aggiuntivi da pagare nell'ambito dell'opzione di rimborso al 100% nel 2009 e nel 2010 per i programmi FSE rappresenterebbe un importo approssimativo di 6,6 miliardi di EUR. Tale somma sarà compensata da una riduzione degli stanziamenti di pagamento nelle fasi successive del periodo di programmazione.

La Commissione creerà uno strumento di controllo al fine di vigilare in modo efficace sul consumo dei crediti aggiuntivi per il Fondo sociale europeo. Per le domande di pagamento presentate a partire dal 1° gennaio 2011, si applicherà il tasso di cofinanziamento normale approvato nella decisione del programma.

La Commissione ritiene che le misure proposte per semplificare l'attuazione aumenteranno significativamente il ritmo delle spese sul terreno e di conseguenza accelereranno la domanda di pagamenti intermedi alla Commissione.

2009/0107 (AVC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per la Comunità. Anche se sono state lanciate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, il vero impatto della crisi finanziaria sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini viene avvertito ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali aumenta e richiede l'adozione di misure supplementari per attenuare questa pressione grazie all'utilizzazione massima e ottimale dei finanziamenti comunitari.

(2) Al fine di facilitare la gestione dei fondi comunitari, di aiutare l'accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l'impatto dei finanziamenti sull'economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.

(3) Tenuto conto delle differenze tra i fondi e tra gli obiettivi per quanto riguarda la definizione dell'ambiente, è opportuno, per motivi di coesione e di coerenza, applicare una sola soglia per definire un grande progetto. Tenuto conto dell'importanza degli investimenti nel settore dell'ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata in questo regolamento, gli Stati membri potrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.

(4) È inoltre necessario dare a un grande progetto la possibilità di coprire più di un programma operativo, in modo tale da consentire l'attuazione di tale grande progetto che copre diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti importanti a livello nazionale o comunitario.

(5) È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell'efficacia energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l'importanza di queste misure nelle priorità nazionali e comunitarie.

(6) Al fine di agevolare l'adattamento dei programmi operativi per rispondere all'attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un'analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.

(7) Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni devono essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la vigilanza sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.

(8) Per motivi di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una domanda di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di questo programma operativo.

(9) L'ambito di applicazione della disposizione sulla stabilità di un'operazione dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare le disposizioni alle operazioni cofinanziate dal FSE che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento o i posti di lavoro creati. È inoltre necessario escludere l'applicazione di questa disposizione a tali operazioni quando, dopo la loro conclusione, esse sono sottoposte ad una sostanziale modifica per la cessazione dell'attività produttiva in seguito ad una bancarotta non fraudolenta.

(10) È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per la relazione annuale sull'attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nella relazione annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.

(11) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 3 giugno 2009 su "Un impegno comune a favore dell'occupazione", al fine di controbilanciare i problemi di tesoreria degli Stati membri risultanti dai vincoli finanziari nel corso del periodo acuto della crisi e per accelerare l'attuazione delle misure attive del mercato del lavoro destinate a sostenere i cittadini e più specificamente i disoccupati o le persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, è necessario modificare, per un periodo di tempo limitato, le disposizioni riguardanti il calcolo dei pagamenti intermedi. Per questo motivo è opportuno, senza modificare gli obblighi di cofinanziamento nazionale che si applicano ai programmi operativi sull'insieme degli periodo di programmazione, rimborsare le domande di pagamento intermediarie al 100% del contributo pubblico per ciascun asse prioritario nei programmi operativi cofinanziati dal FSE.

(12) Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l'ambito delle garanzie ammissibili.

(13) I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, le spese di gestione, al di fuori dei costi di gestione, dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.

(14) Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un'operazione compresa in una chiusura parziale quando le irregolarità sono state individuate dagli stessi Stati membri.

(15) Sulla base dell' esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno d'ufficio degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dal regolamento.

(16) Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire un trattamento equo, è necessario applicare gli emendamenti relativi agli articoli 48, paragrafo 3, 56, paragrafi 2 e 3, 57, 78, paragrafo 2 e 78, paragrafo 6, lettera d) in modo retroattivo.

(17) Il regolamento(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999[3] è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009[4] che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell'efficacia energetica e dell'utilizzazione delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all'efficacia energetica e all'utilizzazione delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.

(18) Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti del regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno d'ufficio. Questa protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall'inizio del periodo di programmazione e a titolo retroattivo, in particolare considerando l'attuale crisi finanziaria.

(19) Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull'economia, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(20) Il regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[5] dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento(CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

(1) L'articolo 39 è sostituito dal testo seguente:

" Articolo 39

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un'azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in appresso denominato: "grande progetto")."

(2) L'articolo 40 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

"In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:"

b) il punto d) è sostituito dal seguente:

"d) il calendario per l'attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007 - 2013;"

(3) All'articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie.

2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento per l'asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione."

(4) L'articolo 44 è modificato come segue:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Nell'ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere:

a) strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile; e

c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti. "

b) Nel secondo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:"

(5) All'articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33, viene effettuata un'analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull'impatto previsto della revisione, anche sulla strategia del programma operativo. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione. "

(6) All'articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

"3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4. Qualora si accerti che un'operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall'autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti conformemente alla lettera a) dell'articolo 89, paragrafo 1, per il programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza."

(7) All'articolo 56, paragrafo 3, il secondo sottoparagrafo è sostituito dal testo seguente:

"Laddove una categoria di spesa viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo."

(8) L'articolo 57 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, non subisce modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che alterano la natura o le modalità d'esecuzione dell'operazione o procurano un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

Le operazioni che ricevono un contributo del FSE sono considerate come non atte a mantenere tale contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato e subiscono una modifica sostanziale causata dalla cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a tre anni in caso di mantenimento di un investimento o di creazione di posti di lavoro da parte di PMI."

b) viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano a qualunque operazione che subisce una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell'attività produttiva dovuta a bancarotta non fraudolenta."

(9) All'articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l'esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:

i) l'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente;

ii) il tasso dell'importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento comunitario e la controparte nazionale;

Se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo;"

(10) L'articolo 77 è sostituito dal testo seguente:

" Articolo 77

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

1. I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.

Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

2. In deroga al primo sottoparagrafo del paragrafo 1, nel caso di programmi operativi cofinanziati dal FSE, i pagamenti intermedi da parte della Commissione per le dichiarazioni di spesa inviate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2010 possono essere, se lo Stato membro lo richiede, pagati al 100% del contributo pubblico per ciascun asse prioritario come indicato nell'ambito di tale asse prioritario nella dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. Quando uno Stato membro sceglie questa opzione, la Commissione applica questo sistema a tutte le domande di pagamenti intermedi inviate entro il 31 dicembre 2010 per un determinato programma operativo.

La differenza tra l'importo totale pagato nell'ambito di quanto stabilito al primo sottoparagrafo e l'importo calcolato nell'ambito di quanto disposto nel primo sottoparagrafo del paragrafo 1 non è presa in considerazione per calcolare i pagamenti intermedi per le dichiarazioni di spese inviate dopo il 31 dicembre 2010. Tuttavia, questa differenza è presa in considerazione ai fini delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, e per il calcolo del pagamento del saldo finale."

(11) L'articolo 78 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) gli anticipi sono oggetto di una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri;"

ii) è aggiunto il seguente sottoparagrafo:

"Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata al primo sottoparagrafo della lettera a)."

b) il paragrafo 6 è modificato come segue:

i) il punto d) è sostituito dal testo seguente:

"d) dei costi di gestione ammissibili o delle spese; e"

ii) viene aggiunta la seguente lettera e):

"e) qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e per l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti."

c) Il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

"7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44, sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano, strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti, nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti.

Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono utilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti."

(12) All'articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il seguente sottoparagrafo:

"Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, siano individuate irregolarità grazie a controlli realizzati dallo Stato membro, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza."

(13) L'articolo 94, paragrafo 1, è modificato come segue:

"Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall'articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali previsti per tali grandi progetti.

Quando la Commissione decide di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali previsti da tali regimi di aiuti."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, 11, lettera a), 11, lettera b), punto i) e 13 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, 11, lettera b), punto ii) e 11, lettera c) sono applicabili a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n. …/2009 che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

2. QUADRO ABM / ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Politica regionale; attività ABB 13.03

Occupazione e affari sociali; attività ABB 04.02

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A)):

Le nuove opzioni proposte saranno attuate nel 2009 e 2010 sulla base delle seguenti linee di bilancio:

- 04.0217 convergenza (FSE)

- 04.0219 competitività regionale e occupazione (FSE)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Al fine di stimolare l'attuazione dei programmi di coesione, si propone di realizzare nuove semplificazioni delle procedure consentendo il miglior uso possibile del finanziamento comunitario, rispettando il principio di buona gestione finanziaria.

Tra le misure proposte, il rimborso delle domande di pagamenti intermedi al 100% per un periodo limitato (sino alla fine del 2010) per i programmi FSE, invece dell'applicazione dei tassi di rimborso (inferiori) stabiliti nei programmi operativi, avrà un impatto diretto sulle risorse di bilancio.

Tale misura potrebbe avere conseguenze finanziarie per i bilanci 2009 e 2010 poiché richiede un'iniezione di stanziamenti di pagamento aggiuntivi. L'aumento del cash flow mediante l'incremento dei tassi di rimborso potrebbe aiutare ad anticipare le spese sui progetti al fine di combattere la crisi e sostenere i cittadini più colpiti in tutta l'Unione europea.

Le analisi degli stanziamenti di pagamento disponibili nel bilancio per il 2009 e il progetto di bilancio per il 2010 dimostrano che gli stanziamenti di pagamento aggiuntivi da pagare nel caso in cui venga scelta l'opzione di rimborso al 100% nel 2009 e nel 2010 per i programmi FSE potrebbero rappresentare un importo totale approssimativo pari a EUR 6,6 miliardi.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linee di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione degli Stati candidati | Rubrica prospettive finanziarie |

04.0217 | SNO | Stanz. dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

04.0219 | SNO | Stanz. dissoc. | NO | NO | NO | No 1b |

4. SINTESI DELE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti d'impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Le seguenti tabelle mostrano l'impatto stimato delle misure proposte nel 2009 e nel 2010.

Milioni di EUR (al 3° decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e succes-sivi | Totale |

Spese operative[6] |

Stanziamenti d'impegno (SI) | 8.1 | A | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Stanziamenti di pagamento (SP) | B | 2,500 | 4,100 | n.a | n.a. | n.a. | -6,600 | 0,000 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[7] |

Assistenza tecnica e amministrativa (SND) | 8.2.4 | c | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti d'impegno | a+c | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 2,500 | 4,100 | n.a | n.a. | n.a. | -6,600 | 0,000 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[8] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Totale del costo indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | n.a | n.a. | n.a | n.a. | n.a. | n.a. | n.a |

Cofinanziamento

Milioni di EUR (al 3° decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e suc-cessi-vi | Totale |

…………………… | f | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.

( La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

NB: Tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riportate su un foglio allegato a parte.

Milioni di EUR (al 1° decimale)

Prima della azione [Anno n-1] | Situazione dopo l'azione |

Totale risorse umane | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Considerando il fatto che è collegato alle spese realmente sostenute dai beneficiari, il tasso di rimborso temporaneo al 100% potrebbe aumentare il cash flow delle autorità nazionali, regionali e locali e ai beneficiari, stimolando al tempo stesso l'attuazione dei programmi della politica di coesione sul terreno. La differenza tra l'importo totale pagato in base alla regola del cofinanziamento al 100% e l'importo calcolato in applicazione del tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione sul programma operativo non sarà presa in considerazione quando la Commissione ritornerà al calcolo basato sul tasso di cofinanziamento stabilito per il programma nel 2011. Tuttavia, tale differenza è presa in considerazione per il calcolo del pagamento del saldo finale e per quanto disposto all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Una maggiore flessibilità ed un aumento delle liquidità possono far sì che l'attuazione dei programmi operativi sia in grado di resistere meglio agli effetti negativi dell'attuale ciclo economico, raggiungendo un ritmo tale da favorire l'accelerazione della crescita e dell'occupazione.

La proposta di aumentare il tasso di rimborso nel 2009 e nel 2010 contribuirà agli obiettivi del Piano europeo di ripresa economica stimolando la crescita economica nelle regioni dell'UE e sostenendo la creazione di posti di lavoro e di qualifiche per il futuro.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Una maggiore semplificazione delle norme di gestione della politica di coesione avrà effetti positivi sull'attuazione dei programmi sul terreno. La maggiore flessibilità garantisce una risposta adeguata all' attuale bisogno di un più ampio margine di manovra per gli Stati membri.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Indicare di seguito le modalità di attuazione scelte.

ٱ Gestione concorrente con gli Stati membri.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La Commissione attuerà uno strumento di controllo al fine di seguire da vicino il consumo degli stanziamenti aggiuntivi per il Fondo sociale europeo. Per le domande di pagamento presentate a partire dal 1° gennaio 2011, si applicherà il tasso di cofinanziamento normale, approvato nella decisione del programma.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

A causa della situazione di urgenza che richiedeva una reazione estremamente rapida, non è stato possibile realizzare tale valutazione.

6.2.2. Misure adottate in seguito ad una valutazione intermedia/ex-post (insegnamenti ricavati da esperienze precedenti analoghe)

N/A

6.2.3. Condizioni e frequenza delle valutazioni future

N/A

7. MISURE ANTIFRODE

N.A.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti d'impegno in Milioni di EUR (al 3° decimale)

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

N/A

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti preassegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti richiesti per l'anno n anche se non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno in questione

8.2.4. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Milioni di EUR (al 3° decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e successivi | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

- intra muros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

- extra muros | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Milioni di EUR (al 3° decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e successivi |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (indicare la linea di bilancio) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Calcolo– Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.a.

Calcolo– Personale finanziato con l'art. XX 01 02

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

n.a.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Milioni di EUR (al 3° decimale) |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 03 – Comitati | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 04 – Studi e consultazioni | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Totale spese amministrative, diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (non incluse nell'importo di riferimento) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

n.a.

[1] Articoli 4-5 del regolamento n. 1080/2006 per il FESR e articolo 2 del regolamento n. 1084/2006 per il Fondo di coesione.

[2] REGOLAMENTO (CE) n. 397/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa, GU L 126/3 del 21.5.2009.

[3] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

[4] GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

[5] GU L 210 del 31.7.2006, pag.25.

[6] Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

[7] Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

[8] Spese che rientrano nel capitolo xx 01, tranne gli articoli xx 01 04 e xx 01 05.

[9] Si vedano i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

[10] Se la durata dell'azione supera i 6 anni aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.