52009PC0365

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia /* COM/2009/0365 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.7.2009

COM(2009) 365 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, in particolare l’articolo 5, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 2009/289/CE il Consiglio ha deciso di concedere il concorso reciproco alla Lettonia. Con decisione 2009/290/CE il Consiglio ha deciso di concedere un’assistenza finanziaria a medio termine alla Lettonia.

(2) La portata e l’intensità della crisi finanziaria che ha colpito la Lettonia impongono di rivedere le condizioni di politica economica previste per l’erogazione delle quote dell’assistenza finanziaria comunitaria al fine di tenere conto degli effetti sul bilancio della significativa riduzione del PIL.

(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/290/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/290/CE del Consiglio è così modificata:

1. All’articolo 3, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“l’attuazione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato secondo una tempistica ed un percorso di risanamento coerenti con le raccomandazioni del Consiglio alla Lettonia adottate nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi;”.

2. All’articolo 3, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“l’esecuzione del bilancio per il 2009 e l’adozione del bilancio per il 2010 con misure sostenibili compatibili con il percorso di risanamento;”.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente