Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile /* COM/2009/0355 def. - ACC 2009/0095 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 10.7.2009 COM(2009) 355 definitivo 2009/0095 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile RELAZIONE 1. Con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania la CE ha allargato la propria unione doganale. Di conseguenza le norme dell'OMC (articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT) impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l’adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell’OMC, “tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria". 2. Il 29 gennaio 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT del 1994 (proposta 16703/06 WTO 270 della Commissione). 3. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel quadro del processo di adesione alla Comunità europea. 4. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. 5. I negoziati hanno portato ad un accordo sotto forma di scambio di lettere con il Brasile. 6. Con la presente proposta il Consiglio è invitato ad approvare l'accordo sopra citato. 2009/0095 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania. (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio. (3) La Commissione ha concluso i negoziati per la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile. È opportuno approvare detto accordo. (4) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1], HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l’accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Le modalità di attuazione dell'accordo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[2]. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare l'accordo, sotto forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il presidente […] ACCORDO ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione alla Comunità europea A. Lettera della Comunità europea Luogo…, data… Signor …., In seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione alla Comunità europea, la Comunità europea e il Brasile hanno concordato quanto segue: La CE integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale delle Comunità europee a 27 membri (CE 27), le modifiche che seguono: integrazione nell'elenco per la CE 27 le concessioni che figurano nell'elenco per la CE 25; alle linee tariffarie 0201 3000, 0202 3090, 0206 1095 e 0206 2991 aggiunta di 5000 t all'assegnazione del Brasile nell'ambito del contingente tariffario comunitario "carne disossata bovina di alta qualità fresca, refrigerata o congelata", mantenendo l'attuale tasso contingentale del 20%; alla linea tariffaria 0202 3090, aggiunta di 9000 t (erga omnes) nell'ambito del contingente tariffario comunitario "carne bovina, congelata", mantenendo l'attuale tasso contingentale del 20% o del 20% + 45% dell'aliquota specifica del dazio; alla linea tariffaria 0207 1410, aggiunta di 2500 t all'assegnazione del Brasile nell'ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi disossati di galli e galline 'pollame domestico' ", mantenendo l'attuale tasso contingentale dello 0%; alla linea tariffaria 0207 2710, aggiunta di un'assegnazione nazionale (Brasile) di 2500 t nell'ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi di tacchino, congelati", mantenendo l'attuale tasso contingentale dello 0%; alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 300 000 t all'assegnazione del Brasile nell'ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione", mantenendo l'attuale tasso contingentale di 98€/t; alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 250 000 tonnellate (erga omnes) nell'ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione", mantenendo l'attuale tasso contingentale di 98€/t. Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata del Brasile. Per la Comunità europea B. Lettera del Brasile Luogo…, data… Signor …., Con riferimento alla Vostra lettera: "In seguito ai negoziati svolti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione alla Comunità europea, la Comunità europea e il Brasile hanno concordato quanto segue: La CE integrerà nel suo elenco, valido per il territorio doganale delle Comunità europee a 27 membri (CE 27), le modifiche che seguono: integrazione nell'elenco per la CE 27 le concessioni che figurano nell'elenco per la CE 25; alle linee tariffarie 0201 3000, 0202 3090, 0206 1095 e 0206 2991 aggiunta di 5000 t all'assegnazione del Brasile nell'ambito del contingente tariffario comunitario "carne disossata bovina di alta qualità fresca, refrigerata o congelata", mantenendo l'attuale tasso contingentale del 20%; alla linea tariffaria 0202 3090, aggiunta di 9000 t (erga omnes) nell'ambito del contingente tariffario comunitario "carne bovina, congelata", mantenendo l'attuale tasso contingentale del 20% o del 20% + 45% dell'aliquota specifica del dazio; alla linea tariffaria 0207 1410, aggiunta di 2500 t all'assegnazione del Brasile nell'ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi disossati di galli e galline 'pollame domestico' ", mantenendo l'attuale tasso contingentale dello 0%; alla linea tariffaria 0207 2710, aggiunta di un'assegnazione nazionale (Brasile) di 2500 t nell'ambito del contingente tariffario comunitario "pezzi di tacchino, congelati", mantenendo l'attuale tasso contingentale dello 0%; alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 300 000 t all'assegnazione del Brasile nell'ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione", mantenendo l'attuale tasso contingentale di 98€/t; alla linea tariffaria 1701 1110, aggiunta di 250 000 tonnellate (erga omnes) nell'ambito del contingente tariffario comunitario "zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione", mantenendo l'attuale tasso contingentale di 98€/t. Il presente accordo entra in vigore due mesi dopo la data della lettera firmata del Brasile." Ho l'onore di esprimere con la presente l'accordo del mio governo. Per il Brasile [1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.