52009PC0347

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldava e della Turchia /* COM/2009/0347 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 7.7.2009

COM(2009) 347 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldava e della Turchia

RELAZIONE

1. Contesto della proposta |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese ("RPC"), della Repubblica moldava ("RM") e della Turchia. |

Contesto generale La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non pertinente. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

Consultazione |

In conformità alle disposizioni del regolamento di base le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione dell'impatto La proposta è presentata in applicazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. |

3. Elementi giuridici della proposta |

Sintesi delle misure proposte L'8 maggio 2008 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di vergelle originarie della RPC, della RM e della Turchia. Con il regolamento (CE) n. 112/2009 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla RPC e dalla RM. Sulle importazioni provenienti dalla Turchia non sono stati istituiti dazi antidumping in quanto è risultato che tali importazioni non hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria. L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sulle conclusioni definitive in materia di dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, le quali hanno confermato le conclusioni provvisorie per quanto riguarda le importazioni dalla RPC e dalla Turchia, mentre si è riscontrato che le importazioni originarie della RM non hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria. Inoltre, si è proceduto ad un riesame dei margini di dumping e di pregiudizio sulla base delle informazioni supplementari raccolte presso le parti interessate. Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento in vista dell'istituzione di misure definitive sulle importazioni dalla RPC. |

Base giuridica Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta dello strumento |

Strumento proposto: regolamento. |

Il regolamento di base non prevede opzioni alternative. |

4. Incidenza sul bilancio |

Nessuna. |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldava e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità[1] europea ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 112/2009[2] ("il regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese ("RPC") e della Repubblica moldava ("RM").

(2) Si rammenta che il procedimento era stato aperto in seguito ad una denuncia presentata da Eurofer ("il denunziante") per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso oltre il 25%, della produzione comunitaria totale di vergelle.

1.2. Fase successiva della procedura

(3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. A tal fine è stata effettuata un'ulteriore visita di verifica presso la sede della seguente società:

Produttore comunitario:

- Celsa UK Holding Limited, Cardiff, Regno Unito

(4) La Commissione ha inoltre continuato l'inchiesta relativamente agli aspetti connessi all'interesse della Comunità e ha effettuato un'analisi dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite da alcuni utilizzatori della Comunità.

(5) Si ricorda, come indicato al considerando 13 del regolamento provvisorio, che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º aprile 2007 e il 31 marzo 2008 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

(6) Alcune parti interessate hanno giudicato scorretta la scelta del 2004 per la valutazione del pregiudizio in quanto si tratterrebbe di un anno eccezionalmente buono per il livello elevato della domanda e dei margini di profitto; esse hanno chiesto pertanto di escludere il 2004 dal periodo in esame.

(7) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, il periodo dell'inchiesta deve riguardare un periodo immediatamente a ridosso dell'inizio del procedimento. Nel caso della presente inchiesta va ricordato che essa è stata aperta l'8 maggio 2008. Quanto all'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio, essa riguarda di norma il periodo dei tre o quattro anni precedenti l'apertura dell'inchiesta, il cui termine coincide con la fine del periodo dell'inchiesta. Nel caso in esame si è proceduto in questi termini. Pertanto, ai fini della scelta di tale periodo, è irrilevante che il 2004 o qualsiasi altro anno nell'arco del periodo in esame siano stati o no eccezionalmente buoni.

(8) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di vergelle originarie della RPC, la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio e la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di vergelle originarie della RM e della Turchia. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.

(9) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame e prodotto simile

(10) Il prodotto in esame è costituito da vergelle o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, originari della RPC, della RM e della Turchia (di seguito "il prodotto in esame" o "vergelle"), dichiarati di norma ai codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95. Il prodotto in esame non comprende le vergelle di acciaio inossidabile.

(11) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha asserito che le vergelle classificate al codice NC 7213 91 90 non andavano incluse nella definizione del prodotto in esame giacché i poteri di procura conferiti al denunziante e al suo rappresentante legale non contemplavano specificamente questo tipo di prodotto.

(12) A questo proposito va precisato innanzitutto, che la denuncia comprendeva il codice NC suindicato. In secondo luogo, il prodotto in esame è stato definito principalmente, all'inizio dell'inchiesta, in funzione delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Infine, i codici NC, applicabili per la dichiarazione delle importazioni del prodotto in esame, sono determinati durante l'inchiesta e, in particolare, al momento dell'istituzione dei dazi definitivi. Ciò risulta chiaramente anche dal testo dell'avviso di apertura in cui si afferma che i codici NC pertinenti sono forniti a titolo puramente indicativo[3]. Inoltre, si è concluso che le vergelle dichiarate sotto il suddetto codice NC presentano le stesse caratteristiche di base indicate nell'avviso di apertura e, di conseguenza, rientrano nella definizione del prodotto in esame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(13) Secondo un produttore esportatore e un utilizzatore, le "nappe a trama per pneumatici", un tipo specifico di vergelle, classificate al codice NC 7213 91 20, differiscono notevolmente da altri tipi di vergelle quanto a caratteristiche fisiche e tecniche, usi finali, intercambiabilità e percezione dei consumatori. Essi hanno chiesto pertanto che le nappe a trama per pneumatici siano escluse dall'ambito della presente inchiesta.

(14) Tale affermazione e tali specifiche argomentazioni sono state sottoposte ad un'analisi approfondita. In primo luogo è stato stabilito che i diversi tipi di vergelle, tra cui le "nappe a trama per pneumatici", che rientrano nella definizione del prodotto, possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e appartengono, di conseguenza, alla stessa categoria di prodotti.

(15) In secondo luogo, anche se si può affermare che le nappe a trama per pneumatici sono relativamente più sofisticate e costose degli altri tipi di vergelle oggetto della presente inchiesta, non significa che le nappe a trama per pneumatici importate dalla RPC presentino caratteristiche molto diverse da quelle delle nappe a trama per pneumatici prodotte nella Comunità.

(16) Inoltre, dall'inchiesta risulta che durante il periodo in esame sono state importate dal paese interessato nappe a trama per pneumatici. Si è trattato di importazioni in quantità limitate, ma la loro esistenza dimostra che i produttori esportatori oggetto della presente inchiesta erano in grado di produrre questo tipo di vergelle.

(17) Di conseguenza, stante ai fatti e alle considerazioni di cui sopra, non si è ritenuto giustificato escludere le nappe a trama per pneumatici dall'ambito dell'inchiesta. La richiesta è stata pertanto respinta.

(18) In mancanza di ulteriori osservazioni riguardo al prodotto in esame o al prodotto simile, si confermano i considerando 13 e 14 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

1.1 Repubblica popolare cinese

(19) In assenza di altre osservazioni in merito allo statuto TEM dei produttori esportatori cinesi, si confermano i considerando da 27 a 31 del regolamento provvisorio.

1.2 Repubblica moldava

(20) Si rammenta che l'unico esportatore moldavo che ha accettato di collaborare non ha soddisfatto nessuno dei cinque criteri per beneficiare del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società ha ribadito le sue osservazioni formulate in precedenza riguardo alla decisione della Commissione di non concederle il TEM, già analizzate e discusse in sede di esame della richiesta del TEM e nelle conclusioni provvisorie. L'esportatore moldavo ha contestato le conclusioni per quanto riguarda i cinque criteri previsti per beneficiare del TEM, ma non ha fornito elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni.

(21) L'esportatore sostiene, in particolare, che la Commissione contraddice se stessa quando, nella valutazione del primo criterio, riconosce alle cosiddette autorità della regione transnistriana della RM il ruolo di "Stato", mentre non le considera tali per quanto riguarda la valutazione del criterio 4. È evidente, a tale proposito, che le cosiddette autorità della regione transnistriana della RM possono intervenire nella gestione della società. Tale ingerenza incide pertanto direttamente sulla valutazione del criterio 1. D'altra parte, dal momento che le cosiddette autorità della regione transnistriana della RM non sono riconosciute, non garantiscono la stabilità e la certezza del diritto prescritte dal criterio 4. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(22) Per quanto riguarda il criterio 1, l'esportatore ha argomentato, in particolare, che la sua gestione è privata e che tra i suoi dirigenti e le cosiddette autorità della regione transnistriana della RM non esistono legami. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che il presidente e altri membri del quadro dirigente della società sono parte attiva negli organi legislativi delle cosiddette autorità della regione transnistriana della RM. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(23) Per quanto riguarda il criterio 2, la società ha asserito, in particolare, che la riserva formulata nella relazione di audit nei confronti dei rendiconti finanziari della società era irrilevante. Tale parere riguarda l'intero valore degli investimenti di capitali e non può pertanto essere considerato irrilevante. Durante la verifica la società non è stata in grado di fornire chiarimenti circa tale riserva, né ha fornito altri elementi di prova al riguardo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(24) Per quanto riguarda il criterio 3, la società ha ribadito che, in seguito alla sua privatizzazione, essa era stata rivenduta a normali condizioni di mercato ai suoi attuali titolari e che, pertanto, erano state eliminate tutte le distorsioni presenti in passato. Tuttavia, poiché non sono state fornite prove di questa affermazione, si conferma la conclusione del considerando 45 del regolamento provvisorio.

(25) Per quanto riguarda il criterio 5, la società ha affermato, in particolare, che il fatto che i suoi rendiconti finanziari sono in dollari statunitensi e non nei cosiddetti rubli transnistriani ("rublo RMT") rende la questione irrilevante. Tuttavia, resta il fatto che ogni giorno molte transazioni commerciali della società avvengono in rubli RMT; pertanto, il suo tasso di conversione in altre valute non è da considerare irrilevante ai fini di una valutazione in base a tale criterio. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(26) Pertanto, tali affermazioni non hanno comportato la modifica delle conclusioni provvisorie secondo le quali non viene concesso il TEM al produttore esportatore moldavo che ha collaborato; si confermano quindi le conclusioni dei considerando da 32 a 49 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale (TI)

(27) In assenza di osservazioni riguardo al trattamento individuale, si confermano i considerando da 50 a 53 del regolamento provvisorio.

3. Valore normale

3.1 Turchia

(28) Un produttore esportatore ha sottolineato che, in sede di determinazione del valore normale, non erano stati presi in considerazione dati riveduti e verificati relativi alle sue vendite sul mercato interno. Un altro produttore esportatore ha sostenuto che il valore normale costruito era stato mal calcolato a causa di un errore materiale. Queste affermazioni sono state verificate e, se del caso, rettificate.

(29) Un altro produttore esportatore ha sostenuto che le sue esportazione si limitavano ad un tipo "non standard" del prodotto in esame, mentre le vendite sul mercato interno consistevano in un mix di tipi "standard" e "non standard". La scelta di tale metodo ha dato luogo, a suo avviso, ad un raffronto non equo; il valore normale andava calcolato paragonando soltanto i prezzi all'esportazione e quelli delle vendite sul mercato interno di tipi "non standard".

(30) L'inchiesta, tuttavia, non ha potuto dimostrare in misura sufficiente le differenze esistenti - a detta del produttore esportatore - tra i prodotti "standard" e quelli "non standard", tali da pregiudicarne la comparabilità. Entrambe le categorie rientrano nella descrizione del prodotto simile. Inoltre l'inchiesta ha rivelato che la società ha venduto i due tipi allo stesso prezzo. L'argomentazione ha dovuto, pertanto, essere respinta.

(31) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti il metodo di calcolo del valore normale per la Turchia si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 54 a 63 del regolamento provvisorio.

3.2 Repubblica popolare cinese e Repubblica moldava

(32) Nessun'osservazione è stata formulata riguardo al valore normale stabilito per la RPC e la RM come indicato al considerando 64 del regolamento provvisorio. Pertanto, si confermano le conclusioni provvisorie.

4. Paese di riferimento

(33) La Turchia è stata provvisoriamente scelta come paese di riferimento per le ragioni indicate nei considerando da 65 a 74 del regolamento provvisorio. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il denunziante, Eurofer, ha mosso obiezioni in merito alla scelta della Turchia come paese di riferimento, al posto del Brasile come previsto inizialmente. Eurofer ha ribadito quanto affermato nella fase provvisoria dell'inchiesta, cioè che a) il mercato brasiliano è sufficientemente competitivo e che b) a causa della concessione di sovvenzioni alla sua industria siderurgica la Turchia non è adatta ai fini della determinazione del valore normale. Ha asserito inoltre che, essendo emersa dall'inchiesta l'esistenza di dumping per la Turchia, secondo la pratica costante della Commissione tale paese non andrebbe utilizzato come paese di riferimento.

(34) Va ricordato che i prezzi del mercato interno in Brasile erano superiori ai prezzi pubblicati del mercato mondiale. Anche il livello dei profitti dei produttori brasiliani sul mercato interno era molto elevato rispetto soprattutto al livello di profitto considerato ragionevole per l'industria comunitaria. Come precisato nel regolamento provvisorio, ciò starebbe ad indicare un insufficiente livello di competitività del mercato brasiliano.

(35) Per quel che riguarda la Turchia, invece, sembra che il mercato interno sia molto più competitivo di quello brasiliano. Il fatto che sia stato stabilito che gli esportatori turchi praticano il dumping non significa necessariamente che il valore normale stabilito per tale paese non sia attendibile.

(36) Secondo Eurofer, inoltre, poiché società turche fruiscono di sovvenzioni, la Turchia non è il paese di riferimento adeguato. Eurofer non ha fornito, tuttavia, alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

(37) Tenuto conto di quanto precede, si confermano le conclusioni dei considerando da 65 a 74 del regolamento provvisorio; ai fini del presente procedimento, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Turchia è stata scelta come paese di riferimento.

5. Prezzo all'esportazione

(38) Un produttore esportatore ha sostenuto che il prezzo all'esportazione non avrebbe dovuto essere costruito come indicato al considerando 76 del regolamento provvisorio. L'argomentazione è stata esaminata e giudicata fondata, in particolare perché le funzioni della società, che opera al di fuori della Comunità, non giustificavano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(39) Un altro produttore esportatore ha affermato che le deduzioni per le commissioni sulle vendite effettuate da una società collegata non erano giustificate. L'obiezione è stata esaminata e giudicata fondata in quanto la società collegata non espletava funzioni simili a quelle di un agente; i prezzi all'esportazione sono stati pertanto corretti di conseguenza.

(40) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti la metodologia per determinare il prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 75 del regolamento provvisorio.

6. Confronto

(41) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(42) Come indicato al considerando 79 del regolamento provvisorio, sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti costi di trasporto, nolo e assicurazione, spese bancarie, costi d'imballaggio, costi di credito e commissioni.

(43) Diversi esportatori hanno contestato il calcolo degli adeguamenti per quanto concerne il trasporto terrestre, il nolo marittimo, le spese bancarie, i costi di credito e le commissioni ed hanno proposto altri metodi di calcolo. Viste le prove fornite nelle loro risposte al questionario e le informazioni e gli elementi di prova raccolti nel corso di verifiche in loco, la maggior parte di tali argomentazioni è stata giudicata infondata e gli adeguamenti calcolati nella fase provvisoria sono stati di conseguenza mantenuti. Tuttavia, in alcuni casi le obiezioni - se legittime - sono state accolte e gli adeguamenti sono stati rettificati di conseguenza per costi di credito, commissioni e tasse doganali sulle vendite all'esportazione.

7. Margini di dumping

(44) Il valore normale medio ponderato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi all'esportazione, come previsto all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

7.1. Repubblica popolare cinese

(45) A seguito delle rettifiche apportate ai valori normali nel paese di riferimento, i margini di dumping definitivi applicabili ai produttori esportatori cinesi sono i seguenti:

Società | Margine di dumping |

Gruppo Valin | 38,6% |

Tutte le altre società | 52,3% |

7.2. Repubblica moldava

(46) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, si è ritenuto che il fatto di utilizzare tutte le informazioni disponibili relative alle esportazioni per la RM avrebbe fornito un quadro più dettagliato del dumping praticato da tale paese. Il margine di dumping definitivo a livello nazionale per la RM è stato pertanto calcolato sulla base dei prezzi all'esportazione applicati da tutti i produttori noti.

(47) A seguito delle rettifiche apportate ai valori normali del paese di riferimento (prezzo all'esportazione e adeguamenti come suindicato), il margine di dumping definitivo a livello nazionale per la RM è stato fissato al 16,2%.

7.3. Produttori esportatori turchi

(48) Stante quanto precede, i margini di dumping definitivi per i produttori esportatori turchi sono i seguenti:

Nome della società | Margine di dumping |

Kroman Çelik Sanayli AS | 18,8 % |

Çolakoglu Metalurji AS | 7,6% |

Iskenderun Demir ve Çelik AŞ | 10,5 % |

Habas Sinai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustri AS | 7,1 % |

Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim Sanayii AS | 3,9% |

Tutte le altre società | 18,8% |

D. PREGIUDIZIO

1. Produzione comunitaria

(49) In assenza di osservazioni riguardo alla produzione comunitaria o di collaborazione da parte dei produttori che non si sono espressi (cfr. considerando 91 del regolamento provvisorio), si confermano i considerando da 89 a 92 del regolamento provvisorio.

2. Definizione dell'industria comunitaria

(50) In assenza di osservazioni relative alla definizione dell'industria comunitaria, si conferma il considerando 93 del regolamento provvisorio.

(51) Si ricorda che non è stato effettuato nessun campionamento nel quadro dell'analisi del pregiudizio, poiché i 20 produttori che hanno collaborato rappresentano quattro gruppi di società e due produttori indipendenti. In seguito all'istituzione di misure provvisorie, come indicato nel considerando 3 è stata effettuata una verifica sul posto presso la sede di un altro produttore comunitario, per verificare le informazioni fornite nella sua risposta al questionario.

3. Consumo comunitario

(52) Va osservato che il consumo comunitario è stato calcolato sulla base delle cifre totali relative alle importazioni, ottenute da Eurostat, e di quelle relative alle vendite dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari sul mercato interno, compresa una stima delle vendite dei produttori che non si sono espressi, basata sui dati contenuti nella denuncia.

(53) Una parte interessata ha contestato il metodo impiegato per il calcolo del consumo comunitario, sostenendo che la produzione dell'industria comunitaria destinata ad un uso e a vendite vincolati dovrebbe essere inclusa nel consumo comunitario e nella valutazione del pregiudizio, in quanto quest'uso e queste vendite vincolati sono in concorrenza diretta con le vendite sul mercato libero, importazioni comprese.

(54) Occorre sottolineare che, come spiegato nei considerando da 119 a 143 del regolamento provvisorio, la produzione vincolata dell'industria comunitaria è stata analizzata nel quadro della valutazione del pregiudizio. Tuttavia, conformemente alla pratica costante della Commissione, l'uso vincolato, cioè i trasferimenti interni del prodotto simile tra i produttori comunitari integrati ai fini di una sua trasformazione, non è stato incluso nel dato relativo al consumo comunitario dato che questi trasferimenti interni non sono in concorrenza con le vendite dei fornitori indipendenti sul mercato libero.

(55) Per quanto riguarda la richiesta di includere le vendite vincolate, ossia le vendite alle società collegate, nel dato relativo al consumo comunitario, questa richiesta è stata giudicata fondata, giacché, secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta, le società collegate dei produttori comunitari erano libere di acquistare vergelle anche da altri fornitori. Inoltre, si è riscontrato che i prezzi di vendita medi proposti dai produttori comunitari alle parti collegate corrispondevano ai prezzi di vendita medi praticati nei confronti delle parti indipendenti.

(56) A seguito della verifica delle informazioni fornite da un altro produttore comunitario, di cui ai considerando 3 e 51, le vendite totali realizzate sul mercato interno dall'industria comunitaria sono state leggermente rivedute. Di conseguenza, i dati relativi al consumo comunitari figuranti nella tabella 1 del regolamento provvisorio sono stati modificati come segue:

Tabella 1

Consumo comunitario | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Tonnellate | 22 510 446 | 21 324 498 | 23 330 122 | 23 919 163 | 23 558 858 |

Indice | 100 | 95 | 104 | 106 | 105 |

Fonte: Eurostat, dati della denuncia e risposte al questionario

(57) Durante il periodo in esame il consumo comunitario complessivo è aumentato del 5%. L'aumento è cominciato nel 2006, dopo un calo temporaneo del 5% nel 2005. Successivamente il consumo ha segnato una ripresa aumentando fino al 2007, per poi diminuire lievemente durante il PI. La contrazione del consumo nel 2005 è da attribuire a una riduzione della domanda nel settore edile.

4. Importazioni nella Comunità dalla RPC, dalla RM e dalla Turchia

4.1. Cumulo

(58) Al fine di valutare in via definitiva le condizioni per il cumulo delle importazioni dai paesi interessati, si è applicata la metodologia di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio tenendo conto delle osservazioni formulate dalle parti dopo l'istituzione delle misure provvisorie. Per la RM si è tenuto conto anche del fatto che, come precisato nel considerando 46, altri produttori moldavi esportavano il prodotto in esame nella Comunità.

(59) Come risulta dal considerando 101 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Turchia non sono state cumulate con le importazioni dalla RPC e dalla RM poiché si è ritenuto che le condizioni di concorrenza tra gli operatori turchi e gli altri operatori interessati non erano simili, segnatamente per quanto concerne la politica dei prezzi. I prezzi di vendita in Turchia di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non erano infatti inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria ed erano relativamente elevati se paragonati a quelli praticati da altri operatori sul mercato comunitario.

(60) Una parte interessata ha asserito che le argomentazioni avanzate nel considerando 101 del regolamento provvisorio non erano conformi al regolamento di base. A suo avviso, per cumulare tali importazioni con altre in dumping dalla RM e dalla RPC è sufficiente che il margine di dumping delle importazioni turche sia nettamente superiore alla soglia de minimis e che il volume delle importazioni non sia trascurabile. Ha sostenuto, inoltre, che la non istituzione di misure provocherebbe un'ondata di importazioni in dumping dalla Turchia verso il mercato della Comunità.

(61) Va sottolineato che l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce specificamente che le condizioni di concorrenza tra gli operatori interessati sul mercato comunitario siano esaminate accuratamente nel contesto di una valutazione cumulativa delle importazioni provenienti dai paesi oggetto di un'inchiesta antidumping. Inoltre, i prezzi praticati dagli operatori turchi erano in tutti i casi superiori a quelli non pregiudizievoli stabiliti conformemente alla metodologia descritta nel considerando 179 del regolamento provvisorio. Pertanto, non vi era motivo di autorizzare una valutazione cumulativa delle importazioni turche con le importazioni dalla RPC e dalla RM o di istituire misure antidumping per impedire un drastico aumento delle importazioni dalla Turchia. Di conseguenza, le argomentazioni sono state respinte.

(62) Un'altra parte interessata ha contestato la conclusione provvisoria secondo la quale le importazioni dalla RM erano cumulate con quelle provenienti dalla RPC, affermando che, contrariamente alle importazioni dalla RPC, il volume delle importazioni dalla RM era molto basso e i prezzi non erano fondamentalmente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria durante il PI.

(63) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, sono pervenute altre informazioni riguardo alle esportazioni moldave verso la Comunità, il che ha comportato la revisione dei calcoli dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio per la RM, come illustrato in dettaglio nei considerando 71 e 107.

(64) La revisione dei calcoli ha rivelato che le importazioni dalla RM durante il PI non erano state praticate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria sul mercato interno. Inoltre, si è riscontrato che il margine di pregiudizio era inferiore alla soglia di pregiudizio de minimis applicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che le importazioni di vergelle dalla RM dovevano essere valutate separatamente.

4.2. Importazioni in dumping dalla RPC

(65) Poiché, come risulta dal considerando 56, i dati relativi al consumo sono stati leggermente modificati, la quota di mercato delle importazioni in provenienza dalla RPC è stata adeguata di conseguenza. Pertanto, durante il periodo in esame le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento.

Tabella 2

Importazioni totali in dumping dalla RPC | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Volume (t) Indice | 70 816 100 | 134 176 189 | 633 631 895 | 1 459 968 2062 | 1 174 556 1 659 |

Quota di mercato Indice | 0,3% 100 | 0,6% 200 | 2,7% 863 | 6,1% 1 940 | 5,0% 1 585 |

Prezzi (EUR/t) Indice | 374 100 | 430 115 | 378 101 | 409 109 | 419 112 |

Fonte: Eurostat.

(66) Con un netto aumento da circa 0,07 milioni di tonnellate nel 2004 a 1,1 milioni di tonnellate durante il PI, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono cresciute di quasi diciassette volte. Tali importazioni hanno raggiunto il livello massimo nel 2007, per poi subire una lieve flessione conformemente all'andamento del consumo comunitario.

(67) Nonostante i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC siano aumentati del 12% durante il periodo in esame, sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria, in particolare durante il PI. Di conseguenza, la quota di mercato di tali importazioni è aumentata notevolmente, passando dallo 0,3% nel 2004 al 5% nel PI, il che corrisponde ad un profitto di 4,7 punti percentuali.

4.3. Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(68) Si conferma il metodo descritto al considerando 106 del regolamento provvisorio relativo alla determinazione della sottoquotazione del prezzo. Tuttavia, in seguito alla visita di verifica presso la sede di un produttore comunitario come indicato al considerando 3, il prezzo medio praticato dall'industria comunitaria è stato rivalutato per tenere conto dei dati verificati ottenuti da questo produttore comunitario.

(69) Una parte ha affermato che, giacché nessun produttore della RM beneficiava del TEM o del TI, la Commissione doveva calcolare il livello di sottoquotazione e di eliminazione del pregiudizio per la RM utilizzando i dati di Eurostat piuttosto che i dati forniti dai produttori esportatori della RM.

(70) Nel quadro di un'inchiesta antidumping e in particolare quando si confrontano i prezzi, è prassi dell'istituzione utilizzare i dati disponibili più affidabili, che sono generalmente i dati raccolti e verificati presso le sedi delle parti che hanno collaborato. In questo caso erano disponibili i dati relativi ai prezzi raccolti presso la sede del produttore moldavo che ha collaborato e sono serviti da base per stabilire il margine provvisorio di sottoquotazione dei prezzi per tale produttore. L'obiezione riguardante l'utilizzo dei dati Eurostat è pertanto respinta.

(71) La Commissione ha ritenuto, tuttavia, che i dati sui prezzi disponibili per le importazioni provenienti dalla RM e destinate alla Comunità, ivi comprese le importazioni di altri produttori moldavi, come detto nel considerando 46, dovessero essere presi in considerazione nel calcolo del margine definitivo di sottoquotazione per la RM. Pertanto, si sono utilizzati tutti i dati disponibili sui prezzi - debitamente rettificati per riflettere la media ponderata dei prezzi all'esportazione fatturati al primo cliente indipendente - su base CIF. Su tale base si è constatato che le importazioni dalla RM non avevano prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria; infatti, il margine definitivo di sottoquotazione dei prezzi è negativo: per la RM è in media di -1,2%.

(72) Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, si rammenta che ha collaborato all'inchiesta un solo produttore esportatore cinese. Sulla base della stessa metodologia e degli stessi adeguamenti apportati ai dati dell'industria comunitaria suindicati e sulla base dei tipi di prodotti comparabili, per l'unico esportatore cinese che ha collaborato è risultato un margine medio di sottoquotazione dei prezzi del 4,2%. Per tutti gli altri produttori della RPC la sottoquotazione dei prezzi è stata stabilita secondo il metodo indicato al considerando 108 del regolamento provvisorio. Su tale base per le importazioni cinesi è stato stabilito un margine medio di sottoquotazione dei prezzi del 7,3%.

5. Situazione economica dell'industria comunitaria

(73) Essendosi concluso che le importazioni provenienti dalla RM non devono essere cumulate con quelle provenienti dalla RPC, ma valutate separatamente, come precisato nel considerando 64, l'esame delle conseguenze delle importazioni in dumping sulla situazione economica dell'industria comunitaria riguarda le importazioni originarie della RPC.

(74) Come risulta dal considerando 3, un altro produttore comunitario è stato oggetto di una verifica sul posto. A seguito di tale verifica si è proceduto a modificare di conseguenza alcuni indicatori del pregiudizio. Si tratta dei volumi delle vendite al primo cliente indipendente sul mercato comunitario, dei prezzi di vendita medi franco fabbrica praticati dall'industria comunitaria nei confronti di clienti indipendenti, delle cifre relative alle scorte, alla redditività, al flusso di cassa, all'utile sul capitale investito e all'occupazione.

(75) La tabella 3 indica il volume rettificato delle vendite al primo cliente indipendente sul mercato comunitario. Va notato che, nonostante la revisione delle cifre, la tendenza è simile a quella indicata nel regolamento provvisorio.

Tabella 3

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Volume delle vendite (t) Indice | 7 505 684 100 | 6 738 112 90 | 7 522 435 100 | 7 548 130 101 | 7 489 831 100 |

Quota di mercato Indice | 33,4% 100 | 31,6% 95 | 32,2% 97 | 31,6% 95 | 31,8% 95 |

Fonte: Risposte al questionario

(76) Tenuto conto di quanto precede, i prezzi di vendita unitari medi applicati dall'industria comunitaria ai suoi clienti indipendenti sul mercato comunitario sono stati modificati di conseguenza. Ne risulta che i prezzi di vendita medi per il periodo compreso tra il 2006 e il PI sono stati leggermente modificati rispetto alle cifre figuranti nel regolamento provvisorio.

Tabella 4

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Prezzo medio (€/t) Indice | 414 100 | 409 99 | 434 105 | 468 113 | 475 115 |

Fonte: Risposte al questionario

(77) Per quanto riguarda le cifre relative alle scorte va osservato che le modifiche di modesta entità apportate ai dati dell'industria comunitaria per gli anni compresi tra il 2006 e il PI non hanno determinato variazioni nell'analisi delle tendenze contenuta nel considerando 119 del regolamento provvisorio.

Tabella 5

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Scorte (in tonnellate) Indice | 657 667 100 | 530 578 81 | 691 338 105 | 699 511 106 | 594 420 90 |

Fonte: Risposte al questionario

(78) Dopo il regolamento provvisorio anche le cifre relative all'occupazione sono state leggermente modificate per gli esercizi compresi tra il 2006 e il PI. In assenza di altre osservazioni formulate dalle parti interessate, si confermano i considerando da 120 a 122 del regolamento provvisorio.

Tabella 6

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Occupati - equivalenti a tempo pieno (ETP) Indice | 4 216 100 | 4 029 96 | 3 920 93 | 4 195 100 | 4 310 102 |

Costo della manodopera (€/ETP) Indice | 41 300 100 | 43 200 104 | 45 400 110 | 45 300 110 | 44 700 108 |

Produttività (indice) | 100 | 95 | 107 | 98 | 95 |

Fonte: Risposte al questionario

(79) La redditività dell'industria comunitaria è stata stabilita utilizzando la stessa metodologia esposta nel considerando 123 del regolamento provvisorio. A seguito delle modifiche apportate ai dati dell'industria comunitaria dopo la verifica presso la sede di un altro produttore comunitario, descritta nel considerando 3, anche queste cifre sono state leggermente modificate. Durante il periodo in esame, la redditività dell'industria comunitaria è calata passando dal 14,2% del 2004 al 7,3% nel PI. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 124 a 126 del regolamento provvisorio.

Tabella 7

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | PI |

Redditività Indice | 14,2% 100 | 8,0% 56 | 8,4% 59 | 7,9% 55 | 7,3% 51 |

Flusso di cassa (in migliaia di euro) Indice | 493 954 100 | 272 166 55 | 361 573 73 | 286 917 55 | 278 604 56 |

Investimenti (in migliaia di euro) Indice | 147 897 100 | 136 031 92 | 231 726 157 | 221 808 150 | 200 126 135 |

Utile sul capitale investito Indice | 68% 100 | 49% 72 | 50% 74 | 46% 68 | 47% 68 |

Fonte: Risposte al questionario

5.1 Crescita

(80) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità ha registrato tra il 2004 e il PI una stagnazione, il che ha impedito all'industria comunitaria di trarre vantaggio dall'incremento di 5 punti percentuali del consumo comunitario in tale lasso di tempo. Di conseguenza, la sua quota di mercato ha perso 1,6 punti percentuali durante lo stesso periodo.

5.2 Entità del margine di dumping effettivo

(81) In mancanza di altre osservazioni si conferma il considerando 128 del regolamento provvisorio.

6. Conclusioni sul pregiudizio

(82) Si può concludere che le modifiche di modesta entità apportate ad alcuni indicatori del pregiudizio a seguito della visita di verifica effettuata presso la sede di un altro produttore comunitario, come indicato nelle tabelle 2 - 7, non sono state tali da modificare la conclusione di cui al considerando 132 del regolamento provvisorio.

(83) Tenuto conto di quanto precede, si può conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Ripercussioni delle importazioni in dumping dalla RPC

(84) La Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originario della RPC abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di entità tale da potersi definire notevole.

(85) Dall'inchiesta è emerso che nel periodo considerato le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono aumentate in modo significativo, di quasi sette volte, registrando un incremento di 1,1 milioni di tonnellate tra il 2004 e il PI. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 2006 e il PI. La quota di mercato comunitario delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC è passata dallo 0,3% nel 2004 al 5% nel PI. Ciò corrisponde in pratica all'aumento complessivo del consumo comunitario verificatosi durante il periodo in esame.

(86) Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato una flessione di 1,6 punti percentuali, passando dal 33,4% nel 2004 al 31,8% nel PI, nonostante il volume delle vendite sul mercato comunitario si sia mantenuto stabile.

(87) Benché durante il periodo considerato le importazioni oggetto di dumping abbiano subito un rincaro del 12% corrispondente all'aumento del costo delle materie prime, i prezzi sono stati comunque inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i suoi prezzi per coprire interamente l'incremento del costo delle materie prime. La redditività delle vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato interno è quindi diminuita dal 14,2% nel 2004 al 7,3% durante il PI.

(88) Si ritiene che la continua pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dalla RPC sul mercato comunitario non abbia consentito all'industria comunitaria di adeguare i suoi prezzi di vendita ai costi di produzione più elevati. Si conclude perciò che durante il PI l'ondata di importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC abbia avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

2. Effetto di altri fattori

(89) In assenza di osservazioni concernenti l'andamento della domanda, la produzione vincolata, le vendite di prodotti di elevata qualità, le importazioni in provenienza da paesi terzi e da altri produttori nella Comunità, si confermano i considerando 139, 143 - 149 e 151 - 155 del regolamento provvisorio.

(90) Una parte ha sostenuto che la valutazione dell'aumento del costo delle materie prime, di cui al considerando 142 del regolamento provvisorio, non è corretta e ha affermato che è difficile trasferire interamente tale aumento sugli acquirenti. Inoltre, ha sostenuto che l'andamento negativo delle esportazioni dell'industria comunitaria spiegherebbe il deterioramento della sua situazione economica.

(91) Per quanto riguarda l'incidenza dei prezzi delle materie prime, si ricorda che, secondo i risultati dell'inchiesta, i costi sostenuti dall'industria comunitaria per la produzione di vergelle hanno registrato un aumento pari al 25%. I prezzi di vendita medi praticati dall'industria comunitaria sono aumentati invece solo del 15%. In taluni mercati può risultare senza dubbio difficile trasferire interamente l'aumento dei costi sugli acquirenti; tuttavia, per quanto riguarda il mercato delle vergelle, la presente inchiesta non ha fornito elementi di prova in tal senso. Anzi, ha dimostrato che la vergella può essere considerata un prodotto di base venduto su un mercato trasparente in cui tutti gli operatori sono al corrente del livello dei prezzi. Pertanto, condizioni commerciali efficaci consentiranno di tener conto nei prezzi di vendita del prodotto dell'aumento dei prezzi di costo. La conclusione del considerando 142 è ritenuta quindi valida e l'obiezione è stata respinta.

(92) Per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni, le vendite all'esportazione dell'industria comunitaria hanno subito effettivamente una flessione per i motivi citati nel considerando 150 del regolamento provvisorio. Tenuto conto del fatto che la quota di vendite all'esportazione è relativamente bassa rispetto alle vendite realizzate presso i clienti della Comunità e che, oltre a ciò, i prezzi di vendita di questi ultimi erano relativamente più bassi, si ritiene che la diminuzione del volume delle esportazioni non possa giustificare il livello di pregiudizio subito. In mancanza di prove fondate contrarie a questa conclusione, si confermano pertanto le conclusioni di cui al considerando 150 del regolamento provvisorio.

(93) Stante quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 156 a 159 del regolamento provvisorio.

3. Importazioni dalla Turchia

(94) Secondo i considerando 60 e 61 ed in assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dalla Turchia, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 160 a 162 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni dalla RM

(95) A seguito delle modifiche apportate ai dati dell'industria comunitaria in base alla verifica della risposta di un altro produttore comunitario e tenuto conto di tutte le vendite all'importazione in provenienza dalla RM, si è constatato che queste ultime non erano effettuate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria durante il PI. Inoltre, conformemente al considerando 64, il confronto tra il prezzo delle esportazioni moldave e il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria ha messo in evidenza un margine di pregiudizio minimo.

(96) Stante quanto precede, si è concluso che non esiste un chiaro nesso causale tra le importazioni dalla RM e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazione preliminare

(97) Tenuto conto di quanto precede, va notato che, nell'analizzare l'interesse della Comunità, sono state valutate soltanto le conseguenze dell'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni originarie della RPC.

2. Industria comunitaria

(98) Sulla base del regolamento provvisorio, è stata effettuata una nuova valutazione al fine di determinare se sia nell'interesse dell'industria comunitaria istituire misure antidumping sulle importazioni dalla RPC.

(99) Stante quanto precede e in assenza di osservazioni riguardo all'interesse dell'industria comunitaria, si confermano i considerando da 164 a 167 del regolamento provvisorio.

3. Importatori

(100) In assenza di osservazioni relative agli importatori, si confermano i considerando 168 e 169 del regolamento provvisorio.

4. Utilizzatori

(101) Una parte interessata ha chiesto se nella percentuale indicata al considerando 171 del regolamento provvisorio, corrispondente alle importazioni di vergelle da parte di alcuni utilizzatori, si sia tenuto conto di tutte le importazioni verso il mercato della Comunità dai paesi soggetti all'inchiesta. Inoltre, alcune parti interessate hanno asserito che se fossero istituite misure antidumping non vi sarebbero altre fonti disponibili, con conseguenti problemi di approvvigionamento.

(102) Per rispondere alla domanda sul volume totale delle importazioni, è stata effettuata una nuova valutazione delle importazioni totali di vergelle. In effetti, le analisi hanno rivelato che il volume reale delle importazioni di vergelle consumate dagli utilizzatori che hanno collaborato è superiore a quello valutato in precedenza nella fase provvisoria dell'inchiesta. Di conseguenza, le importazioni totali degli utilizzatori citati nel considerando 171 del regolamento provvisorio risultano maggiorate del 30%. Si può pertanto concludere che, durante il PI, tali utilizzatori rappresentavano insieme il 20% circa di tutte le importazioni di vergelle dalla RPC.

(103) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui non vi sarebbero altre fonti di approvvigionamento in caso di istituzione di misure antidumping, l'inchiesta ha evidenziato effettivamente alcune irregolarità nelle forniture da parte di produttori comunitari ad alcuni utilizzatori. Tuttavia, l'analisi non ha dimostrato che tali irregolarità fossero permanenti. Inoltre, va sottolineato che sono disponibili altre fonti di approvvigionamento, se si considerano altri paesi terzi non colpiti da tali misure. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(104) In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 173 a 175 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(105) Stante quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi che impediscono, nel caso in esame, l'istituzione di dazi antidumping nei confronti delle importazioni di vergelle originarie della RPC.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(106) In assenza di osservazioni, è confermata la metodologia indicata al considerando 179 del regolamento provvisorio utilizzata per calcolare i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria. Tuttavia, ai fini della valutazione definitiva dei livelli di eliminazione del pregiudizio sono state applicate le stesse rettifiche dei considerando 68 e 72. Inoltre, al fine di ottenere i prezzi non pregiudizievoli dell'industria comunitaria a livello franco fabbrica durante il PI, il margine di profitto utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio è stato stabilito a livello franco fabbrica.

(107) Per quanto riguarda la RM, conformemente a quanto affermato nel considerando 71, per calcolare il livello definitivo di eliminazione del pregiudizio è stato ritenuto opportuno utilizzare i dati sui prezzi disponibili per tutte le esportazioni dalla RM verso la Comunità. Pertanto si sono utilizzati tutti i dati disponibili sui prezzi debitamente rettificati per riflettere la media ponderata dei prezzi all'esportazione fatturati al primo cliente indipendente nella Comunità, su base CIF. Su tale base il livello definitivo di eliminazione del pregiudizio per le importazioni dalla RM è risultato inferiore alla soglia de minimis indicata nel considerando 64.

(108) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, appaiono necessarie misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni dalla RPC onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(109) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

2. Misure definitive

(110) Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che sulle importazioni originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi a un livello corrispondente al più basso dei margini di dumping e di pregiudizio, conformemente al principio del dazio inferiore. Nel caso presente, tutte le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello dei margini di pregiudizio accertati. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, giacché il margine di pregiudizio per la RM e la Turchia è inferiore al livello de minimis , occorre chiudere l'inchiesta per quanto riguarda tali paesi.

(111) Non devono essere istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni dalla RM e dalla Turchia.

(112) Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping:

Società | Margine di eliminazione del pregiudizio | Margine di dumping | Aliquota del dazio antidumping |

Gruppo Valin (RPC) | 7,9% | 38,6% | 7,9% |

Dazio residuo della RPC | 24,0% | 52,3% | 24,0% |

3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(113) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

I. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(114) Tenuto conto delle conclusioni relative alle importazioni dalla RM e dalla Turchia, occorre chiudere il procedimento per quanto riguarda questi due paesi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di cui ai codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 e 7227 90 95 originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese | Società | Dazio | Codice addizionale TARIC |

Repubblica popolare cinese | Gruppo Valin | 7,9% | A930 |

Tutte le altre società | 24,0% | A999 |

3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

È chiuso il procedimento antidumping riguardante le importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldava e della Turchia.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 112/2009 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese vengono definitivamente riscossi all'aliquota del dazio definitivo prevista dall'articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio conformemente al regolamento (CE) n. 112/2009 della Commissione sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica moldava sono svincolati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU L 38 del 7.2.2009, pag. 3.

[3] GU C 113 dell'8.5.2008, pag. 17