52009PC0321

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 /* COM/2009/0321 def. - CNS 2009/0084 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 29.6.2009

COM(2009) 321 definitivo

2009/0084 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

Scopo della proposta è chiarire due aspetti di interpretazione riscontrati nell'articolo 11 e nell'articolo 69, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

- Contesto generale

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce il meccanismo di disciplina finanziaria che prevede un adeguamento dei pagamenti diretti quando le stime indicano che sarà superato il submassimale per gli aiuti diretti e le misure di mercato di cui alla rubrica 2 dell'allegato I dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1], con un margine di sicurezza di 300 000 000 di EUR. Il sottomassimale di cui alla rubrica 2 copre le spese per gli aiuti diretti prima di qualsiasi trasferimento di risorse ai programmi di sviluppo rurale. Pertanto la spesa che deve essere raffrontata al massimale ai fini dell'adeguamento deve essere effettuata prima della modulazione e dei trasferimenti di risorse ai programmi di sviluppo rurale. Di conseguenza, ai fini di un raffronto corretto della spesa con il massimale si dovrebbe tenere conto anche del possibile trasferimento al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, previsto all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, e degli importi risultanti dall'articolo 190 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo ai trasferimenti finanziari ai programmi di sviluppo rurale nel settore vitivinicolo.

L'articolo 69, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 introduce una deroga all'articolo 69, paragrafo 4, del medesimo regolamento per quanto riguarda il ricorso agli articoli 68 e 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Scopo della deroga è fissare un periodo transitorio per un graduale adeguamento del sostegno nel settore delle carni bovine. Pertanto la deroga dovrebbe essere limitata ai casi in cui l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia stato utilizzato prevalentemente per il sostegno al settore delle carni bovine.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non applicabile.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell 'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

Non applicabile.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Deve essere apportata una correzione tecnica alla formula di calcolo dell'articolo 11 (Disciplina finanziaria) al fine di tenere conto dei trasferimenti ai programmi di sviluppo rurale previsti all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Tale modifica è già stata introdotta all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

Inoltre si propone un adeguamento dell'articolo 69, paragrafo 5, al fine di conformarsi al punto 6.6 del compromesso finale della presidenza sulle proposte relative alla valutazione dello stato di salute della PAC.

- Base giuridica

Articolo 37, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4. Incidenza sul bilancio

La presente misura non comporta alcuna spesa comunitaria supplementare.

Deve essere apportata una correzione tecnica alla formula di calcolo dell'articolo 11 (Disciplina finanziaria) al fine di tenere conto dei trasferimenti ai programmi di sviluppo rurale previsti all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Tale modifica è già stata introdotta all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio.

Inoltre si propone un adeguamento dell'articolo 69, paragrafo 5, al fine di conformarsi al punto 6.6 del compromesso finale della presidenza sulle proposte relative alla valutazione dello stato di salute della PAC.

5. Informazioni supplementari

- Semplificazione

Non applicabile.

2009/0084 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio[3] stabilisce il meccanismo di disciplina finanziaria che prevede un adeguamento dei pagamenti diretti quando le stime indicano che sarà superato il submassimale per gli aiuti diretti e le misure di mercato di cui alla rubrica 2 dell'allegato I dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[4], con un margine di sicurezza di 300 000 000 di EUR.

(2) Il sottomassimale di cui alla rubrica 2 copre le spese per gli aiuti diretti prima di qualsiasi trasferimento di risorse ai programmi di sviluppo rurale. Pertanto la spesa che deve essere raffrontata al massimale ai fini dell'adeguamento deve essere effettuata prima della modulazione e dei trasferimenti di risorse ai programmi di sviluppo rurale. Ai fini di un raffronto corretto della spesa con il massimale si dovrebbe quindi tenere conto anche del possibile trasferimento al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, previsto all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009, e degli importi risultanti dall'articolo 190 bis , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[5], relativo ai trasferimenti finanziari ai programmi di sviluppo rurale nel settore vitivinicolo.

(3) L'articolo 69, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 introduce una deroga all'articolo 69, paragrafo 4, del medesimo regolamento per quanto riguarda il ricorso agli articoli 68 e 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Scopo della deroga è fissare un periodo transitorio per un graduale adeguamento del sostegno nel settore delle carni bovine. Pertanto la deroga dovrebbe essere limitata ai casi in cui l'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 sia stato utilizzato prevalentemente per il sostegno al settore delle carni bovine.

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 73/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è modificato come segue:

(1) All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare che gli importi destinati al finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti della PAC attualmente iscritti nella rubrica 2 dell'allegato I dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria* rispettino i massimali annuali fissati nella decisione 2002/929/CE dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 18 novembre 2002, riguardanti le conclusioni della sessione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002**, si procede a un adeguamento dei pagamenti diretti se, per un dato esercizio finanziario, le stime del finanziamento di tali pagamenti nell'ambito della rubrica 2, maggiorate degli importi fissati all'articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, degli importi fissati agli articoli 134 e 135 e degli importi di cui all'articolo 136 del presente regolamento e prima dell'applicazione della modulazione prevista dagli articoli 7 e 10 del presente regolamento e dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di un margine di 300 000 000 di EUR al di sotto di tale massimale.

* GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

** GU L 323 del 28.11.2002, pag. 48."

(2) All'articolo 69, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga al paragrafo 4, negli anni civili dal 2010 al 2013, negli Stati membri che hanno concesso aiuti per quanto riguarda le vacche nutrici conformemente all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 senza avere applicato l'opzione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, e a tal fine hanno utilizzato più del 50% degli importi fissati in conformità dell'articolo 69 di tale regolamento per il settore delle carni bovine, il limite di cui al paragrafo 4 è fissato al 6% del loro massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento. Inoltre, negli Stati membri in cui oltre il 60% della produzione di latte avviene a nord del 62o parallelo, detto limite è fissato al 10% del loro massimale nazionale di cui all'articolo 40 del presente regolamento."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

SCHEDA FINANZIARIA | AGRI/I.1-D/95345 (HA) 6.15.2009.1 |

DATA: 29.4.2009 |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 03 Aiuti diretti | STANZIAMENTI |

2. | DENOMINAZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003. |

3. | BASE GIURIDICA: articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea |

4. | FINALITÀ: introduzione di adeguamenti tecnici al regolamento n. 73/2009. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2008 (Mio EUR) | ESERCIZIOSUCCESSIVO 2009 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DELLE AUTORITÀ NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | - | - | - |

5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - | - |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | - | - | - | - |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - | - |

5.2 | METODO DI CALCOLO: - |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI/NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI/NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | SI/NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI/NO |

OSSERVAZIONI: Il presente regolamento non comporta alcuna spesa comunitaria supplementare. Deve essere apportata una correzione tecnica alla formula di calcolo dell'articolo 11 (Disciplina finanziaria) al fine di tenere conto dei trasferimenti ai programmi di sviluppo rurale previsti all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 479/2008 e all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009. Tale modifica è già stata introdotta all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Inoltre si propone un adeguamento dell'articolo 69, paragrafo 5, al fine di conformarsi al punto 6.6 del compromesso finale della Presidenza sulle proposte relative alla valutazione dello stato di salute della PAC. |

[1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[2] GU C del , pag. .

[3] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

[4] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[5] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.