52009PC0275

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità /* COM/2009/0275 def. - ACC 2009/0078 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 11.6.2009

COM(2009) 275 definitivo

2009/078 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

RELAZIONE

Le relazioni elaborate dal gruppo di esperti e dall’organo d’appello con riguardo a Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni) , adottate il 13 febbraio 1998 dall’organo di conciliazione (Dispute Settlement Body – DSB) dell’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), hanno giudicato incompatibile con l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie il divieto stabilito dalla Comunità per le importazioni di carne e prodotti a base di carne ottenuti da bovini cui sono stati somministrati ormoni per la crescita. Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto al DSB, ottenendola, l’autorizzazione a sospendere concessioni alla Comunità per un importo di 116,8 milioni di USD.

Con l’adozione della direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali, la Comunità si è adeguata alle decisioni e alle raccomandazioni del DSB. Tuttavia, gli Stati Uniti ritengono che la Comunità sia ancora inadempiente rispetto agli obblighi assunti nell’ambito dell’OMC e continuano ad applicare le sanzioni.

La Comunità e gli Stati Uniti hanno esaminato le possibilità di trovare una soluzione a questo ormai annoso conflitto commerciale transatlantico, fatte salve le rispettive posizioni sulla conformità delle misure comunitarie con le norme dell’OMC.

Pertanto, un accordo che preveda l’apertura da parte della Comunità di un ulteriore contingente tariffario autonomo per carni bovine di alta qualità in base al principio della nazione più favorita (MFN) e la diminuzione da parte degli Stati Uniti dell’importo delle sanzioni è ritenuto un mezzo per migliorare rapidamente le relazioni commerciali.

2009/078 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Tenendo presente l’interesse della Comunità a sviluppare relazioni commerciali armoniose con i paesi terzi, è opportuno prevedere l’apertura, a titolo autonomo, di un contingente tariffario comunitario d’importazione di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate.

(2) L’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[2], prevede che i contingenti tariffari per i prodotti interessati dal presente regolamento siano aperti e gestiti dalla Commissione in base alle modalità di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario comunitario annuo recante il numero d’ordine 09.4449 per l’importazione di 20 000 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91.

2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato allo 0%.

3. L’anno contingentale inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all’articolo 1 è gestito dalla Commissione in conformità dell’articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA | Fichefin/09/114906 (MS/EM/DDG/mlc) 6.143.2009.1 |

DATA: 15.5.2009 |

1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 - Dazi agricoli | STANZIAMENTI: B2009: 1.403,5 Mio € |

2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato |

4. | OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Apertura di un contingente tariffario autonomo di 20 000 t di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di alta qualità |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2009 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2010 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO | - | - | - |

5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) | - | - | - |

2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | - | - | - | - |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - | - |

5.2 | METODO DI CALCOLO: |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

OSSERVAZIONI: Questo accordo, in virtù del quale sarebbe ridotto l’importo delle sanzioni applicate, è la soluzione proposta dall’UE e dagli Stati Uniti. La misura è ritenuta un modo rapido per migliorare le relazioni commerciali. Il dazio doganale per il contingente è fissato a 0. Si ritiene che la misura non abbia un impatto finanziario. |

[1] GU C del , pag. .

[2] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.