52009PC0232

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali /* COM/2009/0232 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.5.2009

COM(2009) 232 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari autonomi è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l’opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi o di aumentare quelli esistenti per taluni prodotti industriali.

Contesto generale

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti in questione. Occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per quantitativi adeguati, senza compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo “Economia tariffaria” è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti tariffari o ad aumentare i quantitativi contingentali per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento senza compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti.

Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale fissato in detto regolamento è espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o in chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella "Casella n. 41: Unità supplementari" della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Regolamento (CE) n. 2505/96 (GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1362/2008 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 18).

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali).

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutti i contingenti elencati riflettono l’accordo raggiunto nell’ambito del gruppo.

Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo “Economia tariffaria”.

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati

Non è stata evocata l’esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

Accordo del gruppo "Economia tariffaria".

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta.

Valutazione dell'impatto

Non applicabile.

La proposta non è citata nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Base giuridica

Articolo 26 del trattato CE.

Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà non si applica in quanto la proposta è di competenza esclusiva della Comunità.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

L’insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi del 1998 (C 128 del 25.4.1998, pag. 2).

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

A norma dell’articolo 26 del trattato CE i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 1 576 646 EUR.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Modifica della legislazione in vigore

L’adozione della presente proposta comporta la modifica di talune disposizioni legislative.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

1. Per alcuni prodotti per i quali un contingente tariffario autonomo è stato aperto dal regolamento (CE) n. 2505/96[2] il volume contingentale fissato in detto regolamento è espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore. Ove la nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune[3], non preveda un'unità di misura supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità di misura utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti tariffari autonomi, si debba indicare il quantitativo esatto dei prodotti importati nella "Casella n. 41: Unità supplementari" della dichiarazione di immissione in libera pratica utilizzando l'unità di misura del volume contingentale fissata per tali prodotti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

2. È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica il regolamento (CE) n. 2505/96. A tal fine, e a decorrere dal 1° luglio 2009, occorre aprire tre nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

3. Il volume del contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2767 è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, è necessario aumentare tale volume contingentale.

4. Occorre rivedere la designazione delle merci con riguardo al contingente tariffario comunitario autonomo con numero d'ordine 09.2806.

5. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

6. Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2009, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo 1 bis :

"Articolo 1 bis

Quando è presentata una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una richiesta di beneficiare di un contingente tariffario autonomo aperto dal presente regolamento il cui volume sia espresso in un'unità di misura diversa dal peso in tonnellate o chilogrammi e dal valore, per prodotti per i quali la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[4] non prevede un'unità di misura supplementare, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella "Casella n. 41: Unità supplementari" di detta dichiarazione utilizzando l'unità di misura del volume contingentale di tali prodotti stabilita nell'allegato I del regolamento citato."

2) L'allegato I è così modificato:

a) sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento;

b) con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009 le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2767 e 09.2806 sono sostituite dalla righe figuranti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale (%) |

09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Pellicoladi butirale polivinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante | 1.7. - 31.12. | 500 000 m² | 0% |

09.2807 | ex 3913 90 00 | 86 | Ialuronato di sodio non sterile | 1.7. - 31.12. | 55 000 g | 0% |

09.2815 | ex 6909 19 00 | 70 | Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm² della sezione trasversale | 1.7. - 31.12. | 190 000 unità | 0% |

ALLEGATO II

Contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale (%) |

09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu | 1.1. - 31.12. | 12 000 tonnellate | 0% |

09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Ossido di allile e glicidile | 1.1. - 31.12. | 2 500 tonnellate | 0% |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN’INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 17 655 800 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

x( Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[5] | Periodo di 6 mesi con inizio 1.7.2009 | [Anno 2009] |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | 1.7.2009 – 31.12.2009 | - 1,6 |

4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

ALLEGATO I

Valido a decorrere dall'1.7.2008

Designazione delle merci | Volume contingentale (unità/t) | Prezzo stimato (EUR per m2/EUR per kg/EUR per unità) | Dazio (%) (TDC 2009) | Dazio contingentale (%) | Perdita di entrate prevista (in EUR) |

Pellicola 09.2813 | 500 000 m² | 6,26 | 6,1 | 0 | 190 930 |

Ialuronato di sodio 09.2807 | 55 kg | 173 081 | 6,5 | 0 | 618 765 |

Supporti 09.2815 | 190 000 u | 100 | 5 | 0 | 1 045 000 |

Perdita di entrate complessiva: (1 854 695 EUR – 463 673 EUR) 1 391 022 EUR netti.

ALLEGATO II

Valido a decorrere dall'1.7.2008

Designazione delle merci | Variazione del quantitativo contingentale (unità/t) | Prezzo stimato (EUR per t) | Dazio (%) (TDC 2009) | Dazio contingentale (%) | Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in EUR) |

Ossido 09.2767 | + 1 000 tonnellate (importo iniziale: 1 500 tonnellate) | 4 500 | 5,5 | 0 | 247 500 |

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingentale: (247 500 EUR – 61 875 EUR) 185 625 EUR netti.

.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.

[3] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[4] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

[5] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.