Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock {SEC(2009) 524} {SEC(2009) 525} /* COM/2009/0189 def. - CNS 2009/0057 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 21.4.2009 COM(2009) 189 definitivo 2009/0057 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock {SEC(2009) 524}{SEC(2009) 525} RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | 110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta istituisce un piano a lungo termine per la gestione dello stock occidentale di sugarello (Trachurus trachurus) e per le attività di pesca che sfruttano tale stock, riunendo in un piano unico tutte le fasi previste nei piani di ricostituzione e di gestione di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[1]. Il piano intende far sì che lo sfruttamento di questo stock sia orientato al rendimento massimo sostenibile, sulla base di pareri scientifici, garantendo nel contempo la stabilità del settore della pesca. Questi obiettivi sono in linea con quelli definiti al paragrafo 30 del piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002), quale adottato dalla risoluzione 2 di tale vertice[2], nonché con gli obiettivi della politica comune della pesca quali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca. Si tratta del secondo piano relativo ad uno stock pelagico nelle acque comunitarie, dopo quello pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia. Per gli stock pelagici ripartiti su una vasta zona e gestiti congiuntamente con gli Stati costieri dell’Atlantico settentrionale sono già in vigore accordi di gestione di tipo bilaterale o multilaterale, in particolare per lo sgombro nord-orientale, il melù, l’aringa atlantico-scandinava e l’aringa del mare del Nord. Lo stock occidentale di sugarello è di gran lunga il più importante dei tre stock di sugarelli presenti sulla piattaforma continentale comunitaria. L’attuale sistema di gestione non risulta particolarmente adeguato alla situazione del sugarello. La possibilità di tener conto di pareri scientifici ad hoc è ostacolata dal fatto che le zone degli stock per cui sono formulati tali pareri non coincidono con le zone per le quali vengono fissati i totali ammissibili di catture, discrepanza che dovrà essere risolta parallelamente all’applicazione del piano di gestione a lungo termine. I pareri scientifici sullo stock si basano su una valutazione piuttosto carente. La principale fonte di informazioni indipendente dal settore della pesca è costituita dalle campagne internazionali di ricerca sulle uova condotte ogni tre anni a partire dal 1977. I dati così ottenuti e le informazioni complementari non hanno finora consentito agli esperti scientifici del settore della pesca di realizzare una valutazione completa dello stock. Non è raro che il parere scientifico relativo ad uno stock non possa essere basato su una valutazione completa del medesimo. Le ragioni all’origine di queste lacune nei pareri scientifici sono molteplici e includono ad esempio la scarsa qualità dei dati provenienti da attività di pesca in declino. Fino ad oggi la Commissione ha introdotto piani di gestione solo per gli stock il cui stato era relativamente ben conosciuto, corredandoli di disposizioni per i casi di momentanea scarsezza di dati. Nel caso del sugarello, la conoscenza dello stock è migliorata nel tempo ma risulta ancora insufficiente. Sulla scia del considerevole interesse manifestato dal settore pelagico nei confronti di una gestione scientifica a lungo termine basata sulle informazioni biologiche già disponibili, e con l’appoggio di pareri scientifici favorevoli a una gestione fondata su indicatori biologici dell’andamento della salute degli stock, il presente regolamento pone i risultati delle campagne di ricerca sulle uova, che costituiscono un indicatore biologico della crescita o del declino dello stock, al centro di una norma per il controllo delle catture che è stata oggetto di un’analisi dei rischi sulla base di modelli scientifici. Tenuto conto della clausola di revisione inclusa nel piano, la norma di cattura potrebbe essere adattata sulla base di valutazioni scientifiche più precise una volta che queste siano disponibili. | 120 | Contesto generale Nel 2002 gli Stati membri hanno sottoscritto il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg). Tale piano comprende l’impegno di riportare gli stock ai livelli del rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015. In occasione della riforma della politica comune della pesca del 2002, la Commissione e il Consiglio hanno inoltre concordato l’attuazione di piani pluriennali e piani di ricostituzione delle risorse ittiche che presentano un interesse per la Comunità. Sono stati elaborati piani concernenti la maggior parte degli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie, due stock di nasello, due stock di scampi, due stock di sogliola, gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord e lo stock di aringa delle acque ad ovest della Scozia. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, definisce il quadro generale per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Il regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione stabilisce le procedure di sbarco, di pesatura e di ispezione per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli. L’area di applicazione del suddetto regolamento dovrà essere estesa per includere tutte le zone di cattura del sugarello occidentale. Il regolamento (CE) n. 850/1998 del Consiglio sulle misure tecniche contiene disposizioni specifiche per lo sbarco di sugarelli sotto taglia e limita l’impiego di apparecchiature di classificazione automatica a bordo delle navi dedite alla pesca di questa specie. | 140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’obiettivo di uno sviluppo sostenibile contenuto nella proposta è coerente con la politica ambientale della Comunità, in particolare con gli elementi di tale politica che riguardano la protezione degli habitat e la salvaguardia delle risorse naturali. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Le parti interessate sono state consultate tramite il comitato consultivo regionale per gli stock pelagici (PelRAC). Tale organismo è stato istituito per permettere le consultazioni con le parti interessate alla politica comune della pesca con riguardo agli stock pelagici. I suoi membri includono rappresentanti del settore delle catture (armatori, pescatori artigianali, pescatori salariati e organizzazioni di produttori), trasformatori e commercianti, ONG ambientali, acquacoltori e soggetti interessati alla pesca ricreativa. Poiché l’iniziativa di un piano di gestione per il sugarello occidentale è venuta dal PelRAC, il dibattito si è aperto con la presentazione ufficiale della proposta del PelRAC ed è proseguito nel corso del 2007 e del 2008 nell’ambito del gruppo di lavoro PelRAC II (responsabile per il melù, lo spratto e il sugarello) e con il suo comitato esecutivo. La Commissione ha inoltre comunicato agli Stati membri la propria intenzione di ufficializzare la proposta del PelRAC nell’ambito delle recenti discussioni sulla riorganizzazione delle zone dei TAC per il sugarello. Tale riorganizzazione costituisce un requisito preliminare alla definizione di una norma per il controllo delle catture basata sulla fissazione di un TAC specifico per lo stock e sulle campagne di ricerca sulle uova condotte specificamente per tale stock. Il dibattito con gli Stati membri e con il comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura è in corso dal maggio 2008. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione | Ricorso al parere di esperti | 221 | Settori scientifici/di competenza interessati È stata chiesta una consulenza esterna al Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) in merito alla gestione a lungo termine delle risorse ittiche che presentano un interesse per la Comunità europea. Questa organizzazione confronta i pareri degli esperti in materia di pesca che operano soprattutto nei laboratori nazionali di pesca degli Stati membri e fornisce un parere sistematico e standardizzato alla Comunità europea e agli Stati membri. Il parere fornito dal CIEM è stato sottoposto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione. | 2249 | Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati La biomassa riproduttiva (SSB) dello stock occidentale di sugarello è stata caratterizzata nel 1982 da un’eccezionale classe di età ([pic]18 volte la media a lungo termine). Questa classe di età si è gradualmente esaurita con la pesca mentre il reclutamento si è mantenuto basso, dando come risultato un regolare declino della SSB dopo il picco registrato nel 1988, per poi recuperare una relativa stabilità a partire dal 2001. La mortalità per pesca di questo stock è considerata bassa e il reclutamento del 2001 è stato ritenuto particolarmente consistente e in grado di fornire ancora per qualche tempo una solida capacità riproduttiva. Il lungo declino, il riorientamento di buona parte delle attività di pesca verso il novellame, l’indeterminatezza del comportamento riproduttivo e un insufficiente campionamento dell’attività di pesca rendono difficile fornire pareri su una gestione sostenibile basata su serie temporali delle catture e su una stima della produzione di uova. In risposta a una richiesta congiunta dell’UE e della Norvegia al CIEM di fornire un parere su sistemi di gestione adeguati per questo stock, comprendente strategie di gestione, obiettivi e considerazioni legate agli ecosistemi, alcune strategie per la valutazione degli stock e una gestione basata su uno studio di simulazione sono state esaminate per la prima volta nel 2005[3]. Nel 2006 il CIEM ha emesso per la prima volta un parere secondo il quale le norme per il controllo delle catture basate sull’evoluzione dei dati relativi alla campagna di ricerca sulle uova apparivano promettenti[4]. Nel 2006 e nel 2007 sono state effettuate simulazioni nell’ambito del gruppo di studio sulle strategie di gestione, secondo quanto richiesto dall’UE d’intesa con la Norvegia[5]. Sulla base di questa ricerca, e con l’ausilio di un gruppo separato di scienziati, il PelRAC ha presentato alla Commissione le grandi linee di un piano di gestione nel luglio 2007[6]. La Commissione ha chiesto al CIEM una valutazione di questo piano. Nel 2007 il CIEM è giunto alla conclusione che il piano era coerente con l’approccio precauzionale a breve termine, ma non nelle fasi successive del periodo di simulazione di 40 anni. Il CIEM ha elaborato il suo parere più recente sulla base del piano proposto[7]. Lo CSTEP ha appoggiato le conclusioni del CIEM[8]. La Comunità europea ha inoltre finanziato un progetto di ricerca relativo all’identità dello stock di sugarello[9]. La proposta si basa sui pareri ricevuti. | 225 | 226 | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti I pareri del CIEM e dello CSTEP sono pubblicati sui rispettivi siti web (www.ices.dk e fishnet.jrc.it/web/stecf). | 230 | Valutazione dell’impatto La valutazione dell’impatto si basa su tre tipi di contributi: consultazioni con il PelRAC, basate su modelli scientifici di norme per il controllo delle catture; analisi biologiche svolte dallo CSTEP e dal CIEM; un’analisi economica dei segmenti di flotta dediti alla pesca in questione, sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito delle relazioni economiche annuali della Commissione sui risultati di determinate flotte pescherecce dell’UE. La valutazione d’impatto sarà disponibile sul sito web della DG MARE e sul sito della Commissione riservato alle valutazioni d’impatto. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | 310 | Base giuridica La base giuridica per l’istituzione di piani a lungo termine è l’articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea. | 329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa introduce una norma che orienta la fissazione delle possibilità di pesca annuali, garantendo in tal modo la prevedibilità al settore privato e l’adattamento dei limiti di cattura allo stato biologico degli stock. | 331 | INCIDENZA SUL BILANCIO | 409 | Nessuna. | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | Riesame / revisione / clausola di caducità | 531 | La proposta comprende una disposizione in base alla quale le misure di gestione devono essere sottoposte a valutazione ogni sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. | 532 | I pareri scientifici indicano che il piano è precauzionale e comporta un bassissimo rischio di declino dello stock a breve termine. Il motivo per cui il parere viene espresso limitatamente al breve termine è che la norma per il controllo della catture garantisce un livello minimo di catture pari al 54% dei recenti limiti di cattura, anche nel caso in cui il reclutamento dello stock dovesse continuare a ridursi. La prima fissazione del TAC – per il 2010 – si baserebbe sull’andamento positivo osservato nell’ambito della campagna di ricerca sulle uova del 2007. La seconda fissazione del TAC verrebbe adattata per tener conto dei risultati previsionali derivanti dalla campagna di ricerca sulle uova del 2010. Questo TAC verrebbe in seguito riconfermato per due volte. Successivamente al secondo adeguamento del TAC (per il 2014) verrebbe effettuato un riesame per garantire che la norma per il controllo delle catture possa essere adattata in caso di segnali particolarmente anomali di declino dello stock. Inoltre, ogni qualvolta i pareri scientifici suggeriscano che le norme di cattura non sono più adeguate per garantire uno sfruttamento precauzionale, il Consiglio può decidere di modificare in qualsiasi momento la base di riferimento. | . 2009/0057 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, vista la proposta della Commissione[10], visto il parere del Parlamento europeo[11], considerando quanto segue: (1) Nel quadro del piano di attuazione adottato in occasione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002, la Comunità europea si è impegnata fra l’altro a mantenere o a riportare gli stock a livelli che consentano di garantire un rendimento massimo sostenibile, con l’obiettivo di riuscirvi con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e, ove possibile, non oltre il 2015. A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[12], la finalità della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. (2) Dal punto di vista economico, lo stock occidentale costituisce il principale stock di sugarello presente nelle acque della Comunità. Le informazioni biologiche relative a questo stock non sono sufficienti per effettuare una valutazione completa del suo stato che consentirebbe di fissare un obiettivo di mortalità per pesca connesso al rendimento massimo sostenibile e di stabilire un legame fra il totale ammissibile di catture e le previsioni scientifiche sulle catture. Tuttavia, l’indice di abbondanza delle uova, che dal 1977 viene calcolato nell’ambito di campagne di ricerca internazionali triennali, può essere utilizzato come indicatore biologico per l’evoluzione delle dimensioni dello stock. (3) Il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che una norma per il controllo delle catture basata sull’andamento dell’abbondanza di uova rilevato nel corso delle ultime tre campagne di ricerca consentirebbe di realizzare una gestione sostenibile degli stock. (4) Per un certo numero di anni a partire dal 2003, i pareri scientifici precauzionali hanno indicato che le catture di sugarello occidentale dovrebbero mantenersi al di sotto delle 150 000 tonnellate annue, supponendo che ciò manterrebbe lo sfruttamento sostenibile anche in caso di assenza prolungata di picchi di reclutamento eccezionalmente elevati. Una norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione su questo parere precauzionale e su un TAC costante adeguato in funzione di un fattore che rispecchi l’andamento della produzione di uova. (5) Le norme per il controllo delle catture devono tener conto dei rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, poiché tutti i prelievi effettuati sullo stock sono rilevanti. (6) Le zone per le quali vengono fissati ogni anno limiti alle catture totali di sugarello non coincidono con i confini dello stock di sugarello. Nel quadro della fissazione delle possibilità di pesca per il 2009, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati a riorganizzare queste zone di TAC per consentire il corretto funzionamento del piano. (7) Lo stock è distribuito principalmente nelle acque comunitarie e in quelle della Norvegia. La Norvegia è interessata a sfruttare lo stock di sugarello occidentale. Tale stock non è stato finora oggetto di una gestione congiunta. (8) Per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno adottare misure di controllo e sorveglianza specifiche ad integrazione di quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca[13], e di quelle previste dal regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli[14]. Queste misure dovrebbero in particolare ovviare agli errori di zona e di specie contenuti nelle dichiarazioni. (9) È opportuno garantire una valutazione periodica del piano e, qualora da tale valutazione risulti che le norme per il controllo delle catture non sono più in grado di garantire un approccio precauzionale alla gestione dello stock, occorre provvedere ad un adeguamento del piano. (10) Per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 21, lettera a), punti i) e iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca[15], il piano deve essere un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca[16], quando si stima che la consistenza dello stock riproduttivo sia inferiore al 130% della consistenza registrata nel 1982, anno in cui aveva dato luogo ad un reclutamento particolarmente elevato, e un piano di gestione in tutti gli altri casi. Una consistenza dello stock riproduttivo pari al 130% della consistenza registrata nel 1982 corrisponde al livello di biomassa precauzionale. (11) La fissazione e l’attribuzione delle possibilità di pesca e la determinazione dei riferimenti biologici sono misure d’importanza primordiale nel quadro della politica comune della pesca e hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri. È opportuno che il Consiglio si riservi la facoltà di esercitare direttamente le competenze di esecuzione in questa materia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce un piano a lungo termine per la conservazione e la gestione dello stock occidentale di sugarello (in appresso: “il piano”). Articolo 2 Campo di applicazione Il piano si applica allo stock di sugarello presente nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle divisioni CIEM IIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII a, b, c, e, f, g, h, j, k, VIIIa, b, c, d ed e. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “CIEM”: il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare; “divisione CIEM”: una zona statistica di pesca definita da tale organizzazione; b) “sugarello occidentale”: i sugarelli appartenenti allo stock di cui all’articolo 2; c) “totale ammissibile di catture” (TAC): la quantità di sugarello occidentale che può essere catturata e sbarcata ogni anno; d) “prelievo totale”: la quantità di sugarello occidentale prelevata dal mare, comprendente il TAC applicabile e una stima dei pesci rigettati in mare calcolata per l’anno in questione conformemente al presente regolamento; e) “indice della campagna di ricerca sulle uova”: il numero stimato di uova di sugarello risultante dalla campagna internazionale di ricerca sulle uova realizzata ogni tre anni per lo sgombro e il sugarello nell’Atlantico, diviso per 1015; f) “pesci rilasciati”: pesci catturati e successivamente liberati in mare senza essere stati imbarcati. CAPO II OBIETTIVO DI GESTIONE A LUNGO TERMINE Articolo 4 Obiettivo del piano L’obiettivo del piano è di mantenere la biomassa di sugarello occidentale a un livello che ne garantisca lo sfruttamento sostenibile e il massimo rendimento a lungo termine. A tal fine, la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito per condizioni medie di reclutamento e su TAC recenti adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova. CAPO III NORME DI SFRUTTAMENTO Articolo 5 Procedura per la fissazione del TAC 1. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 4, il Consiglio fissa ogni anno, conformemente alla procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio e previa consultazione dello CSTEP, i TAC per lo stock di sugarello occidentale per l’anno successivo. 2. Il TAC è fissato a norma del presente capo. Articolo 6 Calcolo del TAC 1. Il TAC viene calcolato detraendo dal prelievo totale, calcolato conformemente agli articoli 7 e 8, un quantitativo di pesci equivalente ai rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, registrati nell’anno precedente all’anno in cui è stata effettuata l’ultima valutazione scientifica, sulla base di una stima dello CSTEP. 2. Qualora lo CSTEP non sia in grado di stimare il livello di rigetti in mare, inclusi i pesci rilasciati, per l’anno precedente all’anno in cui è stata effettuata l’ultima valutazione scientifica, il quantitativo da detrarre è pari alla percentuale più elevata di rigetti, inclusi i pesci rilasciati, che secondo stime scientifiche si sarebbe verificata negli ultimi 15 anni, ma in ogni caso non è inferiore al 5%. 3. Quando il TAC viene stabilito sulla base del prelievo totale calcolato provvisoriamente a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, esso viene adattato nel corso dell’anno di applicazione al calcolo definitivo del prelievo. Articolo 7 Calcolo del prelievo totale per un anno a seguito di una campagna di ricerca sulle uova 1. Quando il TAC deve essere fissato per un anno successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il prelievo totale viene calcolato sulla base dei seguenti elementi: a) un fattore costante pari a 1,07 che rispecchia un aumento finale del prelievo totale quale simulato nell’ambito dei modelli matematici pertinenti, volto ad ottimizzare il rendimento annuo senza compromettere l’obiettivo di limitare per quanto possibile il rischio di una riduzione delle dimensioni dello stock; b) il TAC fissato per l’anno in cui è stata condotta la campagna di ricerca sulle uova, di seguito indicato come “TAC di riferimento”; c) un coefficiente di ponderazione fissato in conformità dell’allegato, che rispecchi l’evoluzione dell’abbondanza dello stock sulla base degli indici della campagna di ricerca sulle uova; d) un quantitativo minimo di prelievo totale di 75 000 tonnellate, incluse le stime relative ai rigetti in mare. 2. Il calcolo del prelievo totale di cui al paragrafo 1 viene effettuato sulla base della seguente formula: 1,07 * (75 000 tonnellate + (TAC di riferimento * coefficiente di ponderazione) / 2) 3. Qualora si disponga unicamente di un calcolo previsionale dell’ultimo indice della campagna di ricerca sulle uova, il calcolo del prelievo totale viene effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2, sulla base dell’indice previsionale, e viene adattato nel corso dell’anno di applicazione del TAC pertinente al risultato finale della campagna di ricerca sulle uova. Articolo 8 Calcolo del prelievo totale per gli anni successivi 1. Quando il TAC deve essere fissato per un anno non successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il prelievo totale è pari a quello calcolato per l’anno precedente. 2. Tuttavia, se più di tre anni sono trascorsi dall’ultima campagna di ricerca sulle uova, calcolati a partire dall’anno per il quale deve essere fissato il TAC, il prelievo totale viene ridotto del 15%, salvo parere contrario dello CSTEP, nel cui caso il prelievo totale è pari al quantitativo calcolato per l’anno precedente o viene calcolato con una riduzione inferiore, basata sul parere dello CSTEP. Articolo 9 Norma transitoria per la fissazione del TAC 1. Quando il primo TAC da fissare conformemente agli articoli 6 e 7 riguarda un anno non successivo ad un anno in cui è stata condotta una campagna di ricerca sulle uova, il TAC è calcolato secondo quanto disposto in tali articoli come se l’ultima campagna di ricerca sulle uova fosse stata effettuata nel corso dell’anno precedente. 2. Se il TAC di riferimento da utilizzare per il calcolo del primo TAC era stato fissato per zone diverse da quelle di cui all’articolo 2, il TAC di riferimento viene calcolato tenendo conto dei recenti pareri scientifici sui livelli di cattura adeguati, o dei recenti livelli di cattura in assenza di tali pareri, relativi alle divisioni CIEM di cui all’articolo 2. Articolo 10 Adeguamento delle misure Qualora lo CSTEP ritenga che gli indici della campagna di ricerca sulle uova quali definiti all’articolo 3, lettera e), o il coefficiente di ponderazione ad essi applicato di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o il fattore costante di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non sono più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento elevato, il Consiglio procede alla fissazione di nuovi valori. CAPO IV CONTROLLO E SORVEGLIANZA Articolo 11 Permesso di pesca speciale 1. Per poter esercitare la pesca del sugarello occidentale, le navi devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali[17]. 2. Alle navi che non siano in possesso del permesso di pesca di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di catturare o detenere a bordo qualsiasi quantitativo di sugarelli nel corso di bordate che comportano la presenza della nave in una delle divisioni CIEM di cui all’articolo 2. 3. Ogni Stato membro tiene un elenco aggiornato delle navi titolari del permesso speciale di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri sul proprio sito web ufficiale. Articolo 12 Controlli incrociati 1. Con riguardo al sugarello occidentale, gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi incrociati e le verifiche dei dati di cui all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Viene prestata particolare attenzione alla possibilità che piccole specie pelagiche diverse dal sugarello vengano dichiarate come sugarelli e viceversa. 2. Per i pescherecci equipaggiati di sistemi di controllo satellitare (VMS), gli Stati membri verificano, a partire dai dati VMS e sulla base di un campione rappresentativo, che le informazioni pervenute ai centri di controllo della pesca (CCP) corrispondano alle attività registrate nel giornale di bordo. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati su supporto informatico e conservati per un periodo di tre anni. Particolare attenzione viene riservata alla coerenza dei dati spaziali relativi alle attività osservate nelle zone in cui si incontrano i confini degli stock di sugarello, ossia le divisioni CIEM VIIIc e IXa, IVa e IVb, VIIe e VIId. 3. Ciascuno Stato membro conserva e mette a disposizione del pubblico, in particolare sul proprio sito web ufficiale, le coordinate degli organismi cui devono essere trasmessi i giornali di bordo e le dichiarazioni di sbarco. CAPO V SEGUITO Articolo 13 Valutazione del piano Al massimo nel sesto anno di applicazione del presente regolamento, e in seguito ogni sei anni per tutto il periodo della sua applicazione, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e previa consultazione del comitato consultivo regionale per gli stock pelagici, valuta l’impatto del piano sullo stock di sugarello occidentale e sulle attività di pesca ad esso correlate e propone, ove del caso, adeguate misure di modifica. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 14 Assistenza nell’ambito del Fondo europeo per la pesca 1. Per gli anni in cui, sulla base di pareri scientifici, la dimensione dello stock riproduttivo è stimata pari almeno al 130% di quella registrata nel 1982, il piano è considerato un piano di gestione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1198/2006. 2. Per gli anni in cui, sulla base di pareri scientifici, la dimensione dello stock riproduttivo è stimata inferiore al 130% di quella registrata nel 1982, il piano è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai fini dell’articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006. Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Calcolo del coefficiente di ponderazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) 1. Il coefficiente di ponderazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è fissato come segue sulla base del coefficiente angolare calcolato conformemente al punto 2 del presente allegato: a) se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è pari o inferiore a –1,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 0; b) se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è superiore a –1,5 e inferiore a 0, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1 – (– 2/3 * il coefficiente angolare); c) se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è pari o superiore a 0 e pari o inferiore a 0,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1 + (0,8 * il coefficiente angolare); d) se il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è superiore a 0,5, il coefficiente di ponderazione è uguale a 1,4. 2. Il coefficiente angolare degli indici delle ultime tre campagne di ricerca sulle uova è calcolato mediante la seguente formula: (indice della campagna di ricerca sulle uova 3 – indice della campagna di ricerca sulle uova 1) / (3 – 1), dove gli indici delle tre campagne di ricerca sulle uova più recenti sono allineati come punto 1, punto 2 e punto 3 sull’asse X di un sistema di assi cartesiani: l’indice della campagna di ricerca sulle uova 3 costituisce pertanto l’indice più recente, mentre l’indice della campagna di ricerca sulle uova 1 rappresenta l’indice calcolato per la campagna effettuata sei anni prima. [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] Documento ONU A/CONF.199/20** [3] Relazione del gruppo ad hoc per la consultazione a lungo termine (AGLTA), (2005b) 126. 12–13 aprile 2005, sede centrale del CIEM . Documento CIEM CM 2005/ACFM: 25. [4] CIEM, 2006. Relazione dei comitati consultivi del CIEM per la gestione della pesca, per l’ambiente marino e per gli ecosistemi, 2006. Parere del CIEM, volume 9, pag. 7. [5] Relazione CIEM SGMAS 2007. Relazione del gruppo di studio sulle strategie di gestione (SGMAS), pag. 28. CIEM CM 2007/ACFM:04. [6] Sulla base dello studio “Towards a management plan for western horse mackerel”, gruppo di esperti ad hoc in collaborazione con membri del comitato consultivo regionale per gli stock pelagici, PelRAC et al., 2007. [7] CIEM, 2007. Relazione dei comitati consultivi del CIEM per la gestione della pesca, per l’ambiente marino e per gli ecosistemi, 2007. Parere del CIEM, volume 9, pagg. 13 e 55. [8] Relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. Esame dei pareri scientifici per il 2007. Parere consolidato sugli stock che presentano un interesse per la Comunità europea nelle zone CIEM, approvato nell’ambito della 26a sessione plenaria dello CSTEP, novembre 2007, http://www.ices.dk/products/icesadvice.asp [9] Progetto HOMSIR, A multidisciplinary approach using genetic makers and biological tags in horse mackerel (trachurus trachurus) stock structure analysis , QLK5-Ct1999-01438. Una sintesi di questo studio figura in Abaunza et al., Stock identity of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the Northeast Atlantic and Mediterranean Sea : Integrating the results from different stock identification approaches , Fisheries Research 89 (2008) 2, 196. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU ... [12] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [13] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. [14] GU L 337 del 21.12.2007, pag. 56. [15] GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1. [16] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [17] GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.