Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani /* COM/2009/0187 def. - CNS 2009/0055 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 22.4.2009 COM(2009) 187 definitivo 2009/0055 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applica dal 1999, in conformità del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, sanzioni nei confronti di Osama bin Laden, Al-Qaeda e i Talibani, in particolare il congelamento di capitali e risorse economiche. Le Nazioni Unite hanno compilato a tal fine l'elenco ONU di persone ed entità associate a Al-Qaeda e ai Talibani. Questo elenco è vincolante, a norma del diritto internazionale, per tutti i membri dell'ONU, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. 2. Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani. Tale regolamento applica alcuni elementi delle risoluzioni 1267(1999) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza dell’ONU e dispone, in particolare, il congelamento dei capitali e delle risorse economiche delle persone e delle entità che figurano nell’elenco appositamente compilato dalle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 881/2002 è in linea con la posizione comune 2002/402/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati. 3. Il 3 settembre 2008 la Corte di giustizia ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte in cui riguardava Yassin Abdullah Kadi e la Al Barakaat International Foundation. La Corte di giustizia ha stabilito che l’autorità comunitaria che decide di congelare i capitali e le risorse economiche di una persona o di un'entità a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 deve comunicare i motivi su cui si basa tale decisione alla persona o all’entità interessata per rispettare i diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio, e il diritto al controllo giurisdizionale. Per conformarsi alla sentenza della Corte, l’UE ha chiesto al comitato per le sanzioni le motivazioni in base a cui le due parti erano state inserite nell’elenco e le ha comunicate alle parti per eventuali osservazioni. Dopo aver esaminato le osservazioni ricevute, la Commissione ha adottato un nuovo regolamento che mantiene il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation nell’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche (regolamento (CE) n. 1190/2008 del 28 novembre 2008). 4. Si ritiene necessario modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 per codificare questi nuovi elementi e stabilire una procedura che rispetti i diritti fondamentali, da applicare alle persone e alle entità appena inserite nell’elenco delle Nazioni Unite. La nuova procedura si basa su quella applicata per l’attuazione del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, che riguarda l’elenco dei terroristi stilato dall’UE, contenuto nel documento del Consiglio 10826/1/27 del 28 giugno 2007. La procedura è la seguente: 5. non appena ricevuta dal comitato per le sanzioni dell’ONU la notifica di una nuova decisione di inserimento nell’elenco, unitamente alla relativa motivazione, la Commissione adotta una decisione provvisoria per congelare i capitali e le risorse economiche della persona o dell'entità interessata. 6. Parallelamente, la Commissione invia senza indugio la motivazione alla persona o all’entità interessata per darle la possibilità di formulare osservazioni in merito. 7. La Commissione esamina le osservazioni formulate e consulta un comitato consultivo composto da esperti degli Stati membri prima di adottare la decisione definitiva. 8. Per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, occorre inoltre esaminare la situazione delle persone e delle entità che già figurano nell’elenco. La risoluzione 1822 del Consiglio di sicurezza dell’ONU, del 30 giugno 2008, prevede un riesame di tutti i nominativi inseriti nell’elenco dell’ONU al 30 giugno 2008. Tale riesame deve essere completato entro il 30 giugno 2010. 9. Qualora l’ONU decida di depennare dall’elenco una persona o un'entità, la soppressione dall'elenco a livello comunitario deve avvenire senza indugio, come si è sempre fatto, senza bisogno di presentare una richiesta in tal senso a un’istituzione comunitaria. 10. Visto l’argomento, le Nazioni Unite o uno Stato terzo potrebbero ritenere necessario fornire informazioni classificate all’istituzione comunitaria a sostegno della decisione adottata. Si propone di aggiungere una disposizione che dia indicazioni chiare sul trattamento di tali informazioni. 11. Occorre inoltre una disposizione che chiarisca le norme applicabili al trattamento dei dati personali di coloro che sono inseriti nell'elenco, in particolare per quanto riguarda i dati inerenti a reati, condanne penali o misure di sicurezza a norma del regolamento stesso. 12. La proposta comprende anche disposizioni supplementari come l’aggiornamento dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 per tener conto del paragrafo 15 della risoluzione 1735(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che proroga a tre giorni lavorativi il periodo di non obiezione per i casi in cui gli Stati membri consultano l’ONU in merito alla concessione di deroghe per le spese di base. La proposta contiene inoltre modifiche di natura tecnica, come l’allineamento della definizione del congelamento dei fondi e dell’articolo 11 sulla competenza della Comunità con la formulazione standard contenuta negli Orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE (documento del Consiglio 15114/05 del 2 dicembre 2005). 2009/0055 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308, vista la posizione comune 2002/402/PESC, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden, dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati[1], vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[2], sentito il garante europeo della protezione dei dati, considerando quanto segue: (1) La posizione comune 2002/402/PESC prevede, tra l'altro, che la Comunità europea debba adottare alcune misure restrittive, compreso il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, conformemente alle risoluzioni 1267(1999), 1333(2000) e 1390(2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (2) Il congelamento dei capitali e delle risorse economiche è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 881/2002, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani[3]. (3) Nel regolamento è stato inserito un articolo sulle deroghe mediante il regolamento CE) n. 561/2003 del 27 marzo 2003[4]. Il periodo di non obiezione indicato in tale articolo deve essere allineato con la risoluzione 1735 del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 22 dicembre 2006. (4) In seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 settembre 2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation contro Consiglio, occorre modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio onde stabilire una procedura di inserimento nell'elenco che garantisca il rispetto dei diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio. (5) La procedura riveduta prevede che si comunichino alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo in questione i motivi dell’inserimento nell’elenco, trasmessi dal comitato dell’ONU per le sanzioni contro Al-Qaeda e i Talibani, e che le/gli si dia la possibilità di formulare le sue osservazioni in merito. Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è quello di congelare i capitali e le risorse economiche di persone, entità, organismi e gruppi che figurano nell'elenco di Al-Qaeda e Talibani compilato dall’ONU. Poiché secondo le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU tale congelamento deve avvenire “senza indugio”, questa misura deve, per sua stessa natura, sfruttare l’effetto sorpresa. La Commissione, pertanto, deve poter adottare una decisione provvisoria prima di informare la persona, l'entità, l'organismo o il gruppo dei motivi dell’inserimento nell’elenco. Questi motivi, tuttavia, devono essere notificati senza indebiti ritardi alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo, dopo la pubblicazione della decisione, per dare alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo la possibilità di esprimere la sua posizione in merito. (6) Una volta esaminate le eventuali osservazioni formulate, deve essere adottata una decisione definitiva in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5]. (7) La Commissione deve cercare di comunicare direttamente i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo. In certi casi, tuttavia, questo potrebbe risultare impossibile per l'incompletezza o la totale assenza dei recapiti. In questi casi, si deve pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale per informare la persona, l'entità, l'organismo o il gruppo delle procedure applicabili. (8) Occorre prevedere una procedura specifica per le persone, le entità, gli organismi e i gruppi inseriti nell'elenco prima del 3 settembre 2008 onde rispettare i loro diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio. (9) Vanno inserite disposizioni sul trattamento delle informazioni classificate eventualmente fornite dalle Nazioni Unite o da uno Stato. (10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[6], in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati a carattere personale. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi. (11) Lo scopo del regolamento (CE) n. 881/2002 è prevenire i crimini terroristici, compreso il finanziamento del terrorismo, per salvaguardare la pace e la sicurezza a livello internazionale. Per garantire la massima certezza del diritto all'interno della Comunità, i nomi e le altre informazioni pertinenti relative alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi i cui capitali devono essere congelati a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 devono essere resi pubblici. La Commissione può essere autorizzata a trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone fatte salve appropriate garanzie specifiche. (12) Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[7], e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[8]. (13) È opportuno chiarire il significato di determinate parole e allineare certe parti del regolamento (CE) n. 881/2002 con la formulazione standard più recente dei regolamenti sulle misure restrittive. (14) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 881/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue. (1) l’articolo 1 è modificato come segue: (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3. per “congelamento di capitali” si intende si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio;” (b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: “5. per “gruppo” si intende un'organizzazione terroristica quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo[9]: 6. Per “comitato per le sanzioni” si intende il comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa a Al-Qaeda e ai Talibani.” (2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente: “Articolo 2 1. Sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell’allegato I. 2. Nessun capitale o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I. 3. Nell’allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi designati dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato per le sanzioni. 4. Il divieto di cui al paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.” (3) All'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) sostituita dal seguente: “(c) (i) per le decisioni a norma della lettera a), punti i), ii) o iii), il comitato per le sanzioni non ha sollevato obiezioni al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla notifica; oppure (ii) per le decisioni a norma della lettera a), punto iv), esse sono state approvate dal comitato per le sanzioni.” (4) È inserito il seguente articolo 2 ter: “Articolo 2 ter L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi della Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, dell’entità, dell’organismo o del gruppo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.” (5) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 Fatte salve le competenze degli Stati membri nell'esercizio della rispettiva pubblica autorità, è vietato fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l'assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all'impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all’elenco dell'allegato I.” (6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: “Articolo 6 Il congelamento di capitali e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili capitali o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i capitali e le risorse economiche sono stati congelati o non sono stati resi disponibili in seguito a negligenza.” (7) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. La Commissione è autorizzata a: (a) modificare all’occorrenza l’allegato I secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2, e (b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.” (8) Sono inseriti i seguenti articoli da 7 bis a 7 sexies: “Articolo 7 bis 1. Qualora il comitato per le sanzioni o il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite decida di inserire per la prima volta nell'elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo, non appena ricevuta la motivazione dalle Nazioni Unite la Commissione adotta senza indugio una decisione provvisoria sulla modifica dell'allegato I. 2. Una volta adottata la decisione provvisoria di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette senza indugio la motivazione fornita dalle Nazioni Unite alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo per darle/dargli la possibilità di formulare osservazioni in merito. 3. La Commissione adotta la decisione definitiva relativa alla persona, all’entità, all’organismo o al gruppo secondo la procedura di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 2. 4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità, un organismo o un gruppo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un’entità, di un organismo o di un gruppo che figura nell'elenco, la Commissione modifica opportunamente l'allegato I. Articolo 7 ter 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. Articolo 7 quater 1. Le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi che sono stati inseriti nell'allegato I prima del 3 settembre 2008 e che figurano tuttora nell’elenco possono chiedere alla Commissione di comunicare loro la motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e indicare un recapito postale, diverso da una casella postale, per l’invio della risposta e di qualsiasi corrispondenza successiva pertinente. 2. Una volta ricevuta dalle Nazioni Unite la motivazione richiesta, la Commissione la invia immediatamente alla persona, all'entità, all'organismo o al gruppo interessata/o. Qualora vengano formulate osservazioni, la Commissione segue la procedura di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 3. Articolo 7 quinquies 1. Qualora le Nazioni Unite o uno Stato forniscano informazioni classificate, la Commissione tratta tali informazioni in conformità della decisione 2001/844/CE,CECA,Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione[10] e, se del caso, dell’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate concluso tra l'Unione europea e lo Stato che ha fornito le informazioni. 2. I documenti classificati a un livello corrispondente a “EU Top Secret”, “EU Secret” o “EU Confidential” non vengono diffusi senza il consenso della fonte. Articolo 7 sexies 1. La Commissione tratta i dati personali per svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento, che comprendono: (a) la preparazione delle modifiche dell’allegato I al presente regolamento; (b) il consolidamento del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’UE, disponibile sul sito web della Commissione[11]; (c) il trattamento delle informazioni sui motivi dell’inserimento nell’elenco e (d) il trattamento delle informazioni sull’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei capitali congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2. L’allegato I deve contenere solo le seguenti informazioni sulle persone fisiche dell'elenco: (a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli; (b) data e luogo di nascita; (c) nazionalità; (d) numero del passaporto e della carta d’identità; (e) codice fiscale e numero di previdenza sociale; (f) sesso; (g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano; (h) funzione o professione; (i) data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b). 3. L’allegato I può contenere anche i seguenti dati personali relativi a persone fisiche dell'elenco, purché tali dati vengano forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e siano necessari, in un caso specifico, al solo scopo di verificare l'identità della persona fisica interessata: (a) cognome e nomi del padre della persona fisica; (b) cognome e nomi della madre della persona fisica. Le persone fisiche interessate vengono informate dell’uso fatto dei loro nomi nell’allegato I allo stesso modo della persona fisica che figura nell'elenco. 4. La Commissione può trattare i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche dell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione della motivazione e all'esame delle osservazioni formulate dalla persona fisica interessata, fatte salve appropriate garanzie specifiche. Questi dati non vengono resi pubblici né scambiati. 5. Ai fini del presente regolamento, l’unità della Commissione indicata nell'allegato II è designata come "responsabile del trattamento" ai sensi dell’articolo 2, lettera d, del regolamento (CE) n. 45/2001 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.” (10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente: “Articolo 11 Il presente regolamento si applica: (a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; (b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; (c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; (d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; (e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno della Comunità.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […] [1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. [4] GU L 82 del 29.3.2003, pag. 1. [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [6] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. [7] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [9] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. [10] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. [11] http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm