52009PC0186

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan /* COM/2009/0186 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.4.2009

COM(2009) 186 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'esecuzione data alla sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa Huvis Corporation contro il Consiglio dell'Unione europea (T-221/05), sentenza che annulla, per quanto riguarda Huvis Corporation, l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio relativo, in particolare, alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, risultante dall'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("il regolamento di base"). |

Contesto generale La proposta è formulata nel contesto dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa Huvis Corporation contro il Consiglio dell'Unione europea (T-221/05). In forza dell'articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea, le istituzioni che hanno adottato emana l'atto annullato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. |

Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio che istituisce un dazio definitivo antidumping e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea. |

Coerenza con le altre politiche e obiettivi dell'Unione Non applicabile. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO |

Consultazione |

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nell'esecuzione hanno già avuto la possibilità di difendere i loro interessi quando sono state informate della proposta. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni. |

Analisi d'impatto La presente proposta risulta dall'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Huvis Corporation contro il Consiglio dell'Unione europea (T-221/05) riguardo all'interpretazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione d'impatto generale, ma contiene una elenco esaustivo delle condizioni che devono essere valutate. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Sintesi delle misure proposte Con il regolamento (CE) n. 2852/2000 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie, tra l'altro, della Repubblica di Corea, dazi che dopo un riesame intermedio sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 428/2005. Un produttore esportatore coreano, Huvis Corporation ("Huvis"), ha contestato dinanzi al Tribunale di primo grado il regolamento (CE) n. 428/2005 per quanto riguarda il calcolo dell'aliquota del suo dazio individuale. L'8 luglio 2008, il Tribunale di primo grado ha annullato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 per quanto riguarda l'aliquota del dazio antidumping applicabile a Huvis. Il dazio antidumping imposto è stato annullato in quanto superiore a quello che sarebbe stato applicabile se le istituzioni avessero effettuato il calcolo in base alla metodologia utilizzata nell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, l'aliquota del dazio applicabile a Huvis è stata ricalcolata con un risultato diverso. Inoltre, giacché l'aliquota del dazio individuale calcolata per Huvis era servita da base per calcolare il dazio medio ponderato da applicarsi agli esportatori coreani che hanno collaborato non inclusi nel campione, occorre ricalcolare anche quest'ultimo. Si propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005. |

Base giuridica Articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio del 21 dicembre 2005. |

Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi: |

Il tipo d'intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

Scelta degli strumenti |

Strumento proposto: regolamento. |

Altri strumenti non sarebbero adeguati per la seguente ragione: Il regolamento di base sopra indicato non prevede opzioni alternative. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

La proposta ha un'incidenza sul bilancio della Comunità. Dal momento che il dazio antidumping modificato sarà applicabile con effetto retroattivo, andrà rimborsata la differenza tra i dazi riscossi in base all'aliquota iniziale e quelli calcolati in base all'aliquota modificata. L'incidenza finale sul bilancio è stata stimata a 3 750 000 EUR (cfr. scheda finanziaria legislativa acclusa in allegato). |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 233,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nell'ottobre 1999 la Commissione ha aperto un'inchiesta riguardante le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco ("FPF") originarie della Repubblica di Corea ("inchiesta iniziale")[2]. Nel luglio 2000 sono stati istituiti dazi antidumping provvisori con il regolamento (CE) n. 1472/2000 della Commissione[3] e nel dicembre 2000 sono stati istituiti dazi antidumping definitivi con il regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio[4].

(2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, nel dicembre 2003 la Commissione ha avviato un riesame intermedio ("inchiesta di riesame") dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di FPF originarie, in particolare, della Repubblica di Corea[5]. I dazi applicabili alle importazioni dalla Repubblica di Corea sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio[6] ("regolamento n. 428/2005").

(3) Il 10 giugno 2005 Huvis Corporation ("Huvis") ha depositato preso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ("il Tribunale di primo grado") una domanda di annullamento[7] dell'articolo 2 del regolamento n. 428/2005 per quanto riguarda l'aliquota del dazio antidumping applicabile alla stessa società.

(4) L'8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l'articolo 2 del regolamento n. 428/2005 relativamente a Huvis[8].

(5) Il Tribunale di primo grado ha constatato, in particolare, che le istituzioni non avevano giustificato a sufficienza il ricorso a metodologie diverse nell'inchiesta iniziale e nell'inchiesta di riesame per calcolare l'aliquota del dazio individuale applicato a Huvis. Le conclusioni formulate dalle istituzioni nel merito sono state pertanto considerate contrarie all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base.

(6) L'articolo 2 del regolamento n. 428/2005 è stato di conseguenza annullato in quanto il dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati ed esportati da Huvis nella Comunità europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se fosse stato utilizzato il metodo applicato nell'inchiesta iniziale.

(7) La Corte riconosce[9] che, nei casi in cui un procedimento comprende diverse fasi, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento composto di più fasi. Di conseguenza, l'annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione del regolamento in questione. D'altro canto, le istituzioni europee sono tenute a norma dell'articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia. Pertanto, le istituzioni comunitarie, nell'applicare tali sentenze, hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento impugnato che hanno determinato l'annullamento dello stesso e di lasciare immutate le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza[10].

(8) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento n. 428/2005 che la sentenza ha giudicato incongruenti con il regolamento di base e che hanno quindi condotto all'annullamento di parti del regolamento impugnato. Per quanto riguarda gli esportatori coreani disposti a collaborare all'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento n. 428/2005, il presente regolamento trae inoltre le conseguenze dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Restano valide tutte le altre conclusioni del regolamento n. 428/2005, non contestate entro i termini stabiliti e che quindi non sono state prese in considerazione dal Tribunale di primo grado e non hanno determinato l'annullamento del regolamento impugnato.

(9) Pertanto, conformemente all'articolo 233 del trattato che istituisce la Comunità europea, il dazio antidumping applicabile a Huvis è stato ricalcolato sulla base della sentenza del Tribunale di primo grado.

B. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

(10) La parte della sentenza cui si riferisce il presente regolamento riguarda il calcolo del margine di dumping, più specificamente il calcolo dell'adeguamento del valore normale per tener conto delle differenze tra il prezzo all'esportazione e il valore normale per gli oneri all'importazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base.

(11) Come indicato nei considerando 127 e 128 del regolamento n. 428/2005, sono state utilizzate diverse metodologie per calcolare l'adeguamento del valore normale nell'inchiesta iniziale e nel riesame intermedio.

(12) Senza pronunciarsi sulla legittimità del metodo utilizzato nel riesame intermedio per calcolare il suddetto adeguamento, il Tribunale di primo grado ha constatato nella sua sentenza che le istituzioni comunitarie non avevano dimostrato l'esistenza di un cambiamento di circostanze tali da giustificare l'utilizzo di un metodo diverso da quello applicato nell'inchiesta iniziale, come previsto all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Il Tribunale ha pertanto annullato l'articolo 2 del regolamento n. 428/2005 del Consiglio in quanto il dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati ed esportati da Huvis nella Comunità europea ha superato quello che sarebbe stato applicabile se si fosse proceduto ad un calcolo dell'adeguamento del valore normale per gli oneri all'importazione applicando lo stesso metodo dell'inchiesta iniziale.

(13) Pertanto, l'adeguamento del valore normale per gli oneri all'importazione è stato ricalcolato sulla base del metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

(14) Il raffronto tra la media ponderata del valore normale così calcolato e la media ponderata del prezzo all'esportazione franco fabbrica per tipo di prodotto, stabilita nel corso del riesame intermedio, ha rivelato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,9%.

(15) L'aliquota del dazio individuale calcolato per Huvis era servita da base per calcolare il dazio medio ponderato da applicarsi agli esportatori coreani che hanno collaborato non inclusi nel campione. Pertanto, è stato ricalcolato il margine di dumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Il nuovo margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, stabilito in base ad un margine di dumping medio ponderato, è del 4,4%.

(16) Una società, Woongjin Chemical Co., Ltd. (ex Saehan Industries Inc.), ha contattato la Commissione sostenendo che andava adeguato anche il suo dazio. Tuttavia, dal momento che tale società non ha chiesto al Tribunale di primo grado l'annullamento del suo dazio, tale dazio è diventato definitivo.

C. INFORMAZIONE DELLE PARTI

(17) Tutte le parti interessate dall'esecuzione della sentenza sono state informate della proposta intesa a rivedere le aliquote del dazio antidumping applicabili a Huvis e alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate, conformemente alle disposizioni del regolamento di base. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se sufficientemente documentate e giustificate.

D. CONCLUSIONE

(18) In base a quanto precede, occorre modificare di conseguenza le aliquote del dazio applicabile a Huvis e ai produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. Le aliquote modificate vanno applicate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 428/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 relativa alle aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie della Repubblica di Corea, è sostituita dalla seguente:

Società | Dazio (%) | Codice addizionale TARIC |

Huvis Corporation 151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul | 3,9 | A151 |

Woongjin Chemical Co., Ltd. (ex Saehen Industries Inc.) 254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul | 10,6 | A599 |

Sung Lim Co., Ltd. RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul | 0 | A154 |

Dongwoo Industry Co. Ltd. 729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do | 4,4 | A608 |

East Young Co. Ltd. Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267 Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk | 4,4 | A609 |

Estal Industrial Co. 845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam | 4,4 | A610 |

Geum Poong Corporation 62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi | 4,4 | A611 |

Keon Baek Co. Ltd. 1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do | 4,4 | A612 |

Samheung Co. Ltd. 557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do | 4,4 | A613 |

Tutte le altre società | 10,6 | A999 |

Articolo 2

Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 nella sua versione iniziale che superano gli importi stabiliti sulla base dell'articolo 2 dello stesso regolamento nella versione modificata dal presente regolamento sono rimborsati o sgravati.

Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all'articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[11] è prorogato di due anni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . È applicabile retroattivamente a decorrere dal 18 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

SCHEDA FINANZIARIA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan

2. LINEE DI BILANCIO:

Capitolo e articolo: 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: 17 655 800 000

3. INCIDENZA FINANZIARIA

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

in Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio | Entrate[12] | periodo di 12 mesi con inizio 01.01.2009 | 2010 |

Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | - 3.8 | 0 |

4. MISURE ANTIFRODE

Non applicabile.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il Tribunale di primo grado ha annullato parzialmente l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 428/2005 per quanto riguarda un esportatore coreano (Huvis Corporation, "il richiedente"). Di conseguenza, il dazio antidumping definitivo del richiedente scende dal 5,7% al 3,9% e quello dei produttori esportatori non inclusi nel campione dal 6% al 4,4%. Le nuove aliquote del dazio si applicano retroattivamente a decorrere dalla data d'entrata in vigore del dazio antidumping, vale a dire il 18 marzo 2005.

L'importo dei dazi corrisposti tra l'istituzione delle misure antidumping e la fine di gennaio 2009 è stato stimato in base ai dati ricavati dalla banca dati per le statistiche sulle importazioni.

Ne consegue che gli importi rimborsabili ammontano a circa 5 000 000 EUR. La domanda di risarcimento va presentata alle autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione comunitaria applicabile; pertanto, l'importo effettivo dipenderà dagli importi richiesti dagli importatori.

Tenuto conto di quanto precede, l'incidenza finale sulla voce "entrate" del bilancio è pari a 3 750 000 EUR, il che corrisponde all'importo ammissibile meno il 25% dei costi di riscossione.

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

[2] GU C 285 del 7.10.1999, pag. 3.

[3] GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.

[4] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 17.

[5] GU C 309 del 19.12.2003, pag. 2.

[6] GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1.

[7] GUC 193 del 6.8.2005, pag. 38.

[8] GU C 209 del 15.8.2008, pag. 44.

[9] IPS contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-3939.

[10] Causa C-458/98P IPS contro Consiglio, Racc. 2000 pag. I-8147.

[11] GU L 302 del 19.10.1992, pag.1.

[12] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione