Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 /* COM/2009/0134 def. - ACC 2009/0046 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 25.3.2009 COM(2009) 134 definitivo 2009/0046 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (di seguito: “l’accordo”) è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE[1] ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2007, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2009. Un’ulteriore proroga di due anni dell’accordo è nell’interesse della Comunità. La proroga dell’accordo comporta la proroga del contributo comunitario al bilancio amministrativo dell’accordo. Tale contributo è iscritto alla voce 05 06 01 del bilancio comunitario (accordi internazionali in materia di agricoltura). Scopo della presente proposta è ottenere dal Consiglio l’autorizzazione affinché la Commissione, a nome della Comunità, possa votare in seno al Consiglio internazionale dello zucchero a favore della proroga dell’accordo fino al 31 dicembre 2011. 2009/0046 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE del Consiglio[2] ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2007, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2009. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga, DECIDE: Articolo unico La posizione della Comunità europea nel Consiglio internazionale dello zucchero consisterà nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un altro periodo massimo di due anni. La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore: Agricoltura e sviluppo rurale Attività: Aspetti internazionali del settore Agricoltura e sviluppo rurale | DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROROGA DELL’ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO ZUCCHERO DEL 1992 | 1. LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE Rubrica 4 – L'UE come partner mondiale 05 06 01: Accordi internazionali in materia di agricoltura 2. DATI GLOBALI IN CIFRE 2.1. Dotazione totale dell'azione (Parte B): 0,855 milioni di EUR 2.2. Periodo di applicazione: dall’1.1.2010 al 31.12.2011 2.3. Stima globale pluriennale delle spese (milioni di EUR): 2010 | 2011 | Totale | Impegni | 0,420 | 0,435 | 0,855 | Pagamenti | 0,420 | 0,435 | 0,855 | 2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie X La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente. 2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate X Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura). 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO Natura della spesa | Nuova | Partecipazio-ne EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | Obbl. | Dissoc. | NO | NO | NO | 4 L'UE come partner mondiale | 4. BASE GIURIDICA Articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, del trattato. 5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE 5.1. Necessità di un intervento comunitario Data la rilevanza economica della Comunità, soprattutto nel comparto agricolo, è necessario che la CE sia rappresentata nell’ambito di accordi agricoli internazionali che costituiscono un mezzo importante per seguire gli sviluppi mondiali e per difendere gli interessi della Comunità relativamente ai prodotti considerati. Il versamento dei contributi di membro da parte della CE consente di conseguire gli obiettivi dell’accordo internazionale sullo zucchero. L’Organizzazione internazionale dello zucchero ( International Sugar Organisation – ISO), cui compete la gestione dell’accordo, promuove gli obiettivi dell’accordo stesso quali la cooperazione internazionale, lo scambio di dati statistici, le previsioni sulle tendenze del mercato, ecc. È pertanto nell’interesse della CE essere membro dell’accordo. La CE è tenuta a versare i contributi, fissati su base annua, fintanto che rimarrà membro dell’accordo. È evidente che se la CE dovesse svolgere per proprio conto le attività svolte dall’ISO, il costo complessivo dell’operazione sarebbe di gran lunga superiore ai contributi versati in qualità di membro. 5.2. Azioni previste e modalità di intervento di bilancio La CE paga i contributi di membro dovuti su base annua per quanto concerne l’Organizzazione internazionale dello zucchero. Le somme dovute sono pagate finché la CE rimane parte contraente dell’accordo. La Commissione europea partecipa attivamente alle attività dell’ISO e beneficia pienamente dei vantaggi risultanti dalla sua partecipazione. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B Stanziamenti di impegno (al terzo decimale): 0,855 milioni di EUR per il biennio: 0,420 per il 2010 e 0,435 per il 2011. 6.2. Calcolo Ciascun contributo è fissato in proporzione al numero di voti attribuiti al membro interessato e alla sua importanza sul mercato internazionale. Il numero di voti assegnati alla Comunità è stimato in 565 su un totale di 2 000 e tale numero dovrebbe rimanere stabile per la durata della proroga. Il costo stimato per voto per il 2010 è pari a 643 EUR, che corrisponde a un contributo comunitario di 0,363 milioni di EUR. Per il 2011, tenendo conto dell’adeguamento del prezzo per voto (662 EUR), il costo stimato è di 0,374 milioni di EUR. Questi importi sono stati aumentati di un margine di sicurezza del 15% (tassi di cambio, cambiamenti imprevisti nell’ambito dell’organizzazione, ecc.). Per i calcoli è stato stimato un tasso di cambio di 1,25 EUR = 1 GBP. 7. INCIDENZA SU PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane Tipi di posto | Personale da assegnare alla gestione dell'azione usando risorse esistenti | Totale | Descrizione delle mansioni inerenti all’azione | Numero di posti permanenti | Numero di posti temporanei | Funzionari o agenti temporanei | A B C | 0,2 0,1 – | – – – | 0,2 0,1 – | Preparazione per la partecipazione e seguito riservato alle riunioni dell'ISO | Altre risorse umane | – | – | – | Totale | 0,3 | – | 0,3 | 7.2. Incidenza finanziaria totale delle risorse umane Tipo di risorsa umana | Importo in EUR | Metodo di calcolo | Funzionari Agenti temporanei | 36 600 | 0,3 x 122 000 | Altre risorse umane | Totale | 36 600 | 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1. Sistema di controllo Le attività dell’ISO sono monitorate attentamente dai suoi membri e la CE partecipa attivamente alle riunioni periodiche dell’Organizzazione. Una relazione sulle attività dell’ISO è pubblicata periodicamente. 9. MISURE ANTIFRODE I pagamenti saranno effettuati solo direttamente sul conto bancario dell’ISO dietro ricezione di richiesta scritta e previa verifica che la richiesta coincida con i dati concordati dal Consiglio dell’accordo internazionale sullo zucchero. [1] GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15. [2] GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.