Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale /* COM/2009/0100 def. - CNS 2009/0031 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 4.3.2009 COM(2009) 100 definitivo 2009/0031 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale RELAZIONE 1. CONTESTO DELLE PROPOSTE | 110 | 1. 1. Motivazione e obiettivi Conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa al titolo IV del trattato CE, pertanto non è vincolata dagli strumenti comunitari adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile né è soggetta alla loro applicazione. Alla Danimarca è stata tuttavia estesa l'applicazione di determinati strumenti comunitari mediante accordi internazionali conclusi tra la Danimarca e la Comunità europea in base all'articolo 300 del trattato CE. Gli accordi internazionali in questione, conclusi con le decisioni 2006/325/CE[1] e 2006/326/CE[2] del Consiglio, sono: l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[3], l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[4]. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di questi due accordi paralleli, la Danimarca prende parte ad accordi internazionali che possono influire o causare modifiche al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (di seguito "regolamento Bruxelles I")[5] o del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (di seguito "regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti")[6] solo se vi è l'accordo della Comunità (di seguito "consenso"). Né le decisioni del Consiglio relative alla conclusione di tali accordi paralleli, né gli accordi stessi indicano come la Comunità debba decidere in merito a tale consenso. Obiettivo della presente proposta, e di una proposta parallela, è fissare la procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dei due accordi paralleli, modificando le decisioni del Consiglio relative alla loro conclusione. | 120 | 1.2. Contesto generale In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, degli accordi paralleli, gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità basati sulle norme dei regolamenti in questione (allegati agli accordi paralleli) non sono vincolanti per la Danimarca, né ad essa applicabili. La Danimarca si astiene dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione dei due regolamenti o causarne modifiche, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra tali accordi paralleli e l’accordo internazionale in questione. Le relazioni tra la Danimarca e la Comunità rispetto agli accordi paralleli sono regolate dal diritto internazionale. Applicandosi l'articolo 300 del trattato CE, la Commissione non può assumere obblighi internazionali a nome della Comunità europea se non le è specificamente delegato tale potere. Le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi paralleli e gli accordi stessi non conferiscono alla Commissione il potere di dare il consenso a nome della Comunità europea. La Comunità europea deve pertanto stabilire la procedura interna specifica che (ad esclusione della Danimarca) deve seguire per decidere in merito al consenso alla conclusione, da parte della Danimarca, di accordi internazionali che influiscono sui regolamenti interessati allegati agli accordi paralleli. Per motivi pratici la Commissione presenta contemporaneamente due proposte per l'attuazione di entrambi gli accordi paralleli. Sebbene sia meno probabile che la Danimarca intenda concludere accordi internazionali contenenti disposizioni sulla notificazione o comunicazione degli atti all'estero che possono influire sull'accordo parallelo relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, è necessario fissare la procedura per l'attuazione anche di questo accordo parallelo. | 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO | 230 | Nel 2008 si è tenuta una riunione fra i rappresentanti delle autorità danesi e della Commissione per discutere la situazione e non ci sono state consultazioni in seguito poiché stabilire quale procedura interna debba seguire la Comunità europea è un problema che riguarda solo la Comunità europea (ad esclusione della Danimarca, che non partecipa al titolo IV del trattato CE e in questo contesto va considerata un paese terzo). La Commissione ha valutato diverse opzioni per mettere a punto la procedura di attuazione, senza tuttavia effettuare una valutazione d'impatto formale. Una di queste avrebbe comportato la modifica dei due accordi paralleli al fine di prevedere una procedura di attuazione specifica, che però sarebbe stata molto più pesante (necessità di un mandato di negoziato per la Commissione, negoziati propriamente detti e procedura per la conclusione degli accordi). Dato che urge una soluzione, tale opzione è stata scartata. L'opzione prescelta dalla Commissione offre una soluzione semplice e relativamente rapida, ossia modificare le decisioni del Consiglio relative alla conclusione degli accordi paralleli inserendo disposizioni specifiche sulla procedura che la Comunità europea deve seguire per decidere in merito al consenso alla conclusione, da parte della Danimarca, dell'accordo internazionale in questione. | 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLE PROPOSTE 3.1. Sintesi delle misure proposte La Commissione propone di modificare le decisioni 2006/325/CE e 2006/326/CE del Consiglio al fine di inserire disposizioni sull'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, degli accordi paralleli. Per l'attuazione degli accordi paralleli vale la stessa procedura. Occorre distinguere fra due situazioni e prevedere per ciascuna una procedura diversa di consenso. Il denominatore comune è che in entrambe le situazioni la Commissione è autorizzata dal Consiglio a dare il consenso a nome della Comunità europea. La prima situazione riguarda i casi in cui gli Stati membri sono già autorizzati a concludere l'accordo internazionale in questione. È il caso, ad esempio, della convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil"), che gli Stati membri possono già firmare, ratificare o cui possono aderire, nell'interesse della Comunità, in virtù della decisione 2002/762/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, a ratificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi del 2001 (convenzione "Bunker Oil")[7]. Un altro esempio è il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare (vedi la decisione 2003/882/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione[8], e la decisione 2004/294/CE del Consiglio che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica di detta convenzione o a aderirvi[9]). In questa prima situazione rientrano anche i casi in cui la Comunità stessa è divenuta parte contraente di accordi internazionali che influiscono sul regolamento Bruxelles I o sul regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti. In questi casi, avendo la Comunità già esaminato la possibilità che l'accordo internazionale interessato influisca sui richiamati strumenti comunitari e previsto, se del caso, le garanzie affinché detti strumenti siano applicati ove necessario, è istituita una procedura semplice. In tali situazioni la Commissione sarà autorizzata ad acconsentire all'accordo della Danimarca a nome della Comunità europea. La seconda situazione riguarda tutti i casi che non ricadono nella precedente categoria, per i quali è necessario valutare con gli Stati membri la possibilità che l'accordo internazionale che la Danimarca intende concludere influisca sui regolamenti interessati. Gli Stati membri saranno pertanto chiamati a partecipare al processo decisionale attraverso la procedura di comitato. In tali situazioni la Commissione sarà autorizzata ad acconsentire all'accordo della Danimarca a nome della Comunità europea tramite la procedura di comitato. 3.2. Base giuridica La base giuridica di entrambe le proposte è l'articolo 61, lettera c), del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma. | 2009/0031 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[10], considerando quanto segue: (1) L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio[11] è stata estesa alla Danimarca con l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, concluso con decisione 2006/326/CE del Consiglio[12]. (2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, la Danimarca si asterrà dal prendere parte ad accordi internazionali che possono influire sul campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 o causarne modifiche, a meno che non vi sia l’accordo della Comunità e non siano intervenute intese soddisfacenti in merito al rapporto tra tale accordo e l’accordo internazionale in questione. (3) Né l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca né la decisione 2006/326/CE indicano in quale modo la Comunità europea debba decidere in merito al consenso alla conclusione, da parte della Danimarca, dell'accordo internazionale in questione. (4) Occorre istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca. Tale procedura deve garantire che le decisioni relative al consenso della Comunità europea siano prese rapidamente. (5) Occorre distinguere fra i casi in cui la Comunità europea è già parte contraente dell'accordo internazionale ovvero ha autorizzato i suoi Stati membri a divenirne parti contraenti nell'interesse della Comunità europea, e tutti gli altri casi. (6) È necessario modificare la decisione 2006/326/CE di conseguenza, al fine di istituire tale procedura. (7) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[13]. (8) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata dalle sue disposizioni né è soggetta alla sua applicazione, DECIDE: Articolo unico La decisione 2006/326/CE è così modificata: Sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter: " Articolo 1 bis Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione adotta la decisione in merito al consenso della Comunità europea se: 1. la Comunità europea è già parte contraente dell'accordo internazionale; oppure 2. la Comunità europea ha autorizzato i suoi Stati membri a divenire parti contraenti dell'accordo internazionale nell'interesse della Comunità europea. In tutti gli altri casi la Commissione adotta la decisione in merito al consenso della Comunità europea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2. "Articolo 1 ter 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE." Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 120 del 5.5. 2006, pag. 22. [2] GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23. [3] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62. [4] GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55. [5] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [6] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 78. [7] GU L 256 del 25.9.2002, pag. 7. [8] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 30. [9] GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 53. [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79. [12] GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23. [13] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.