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[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 27.2.2009

COM(2009) 90 definitivo

2009/0025 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e le segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Motivazione delle proposte

Situazione giuridica attuale

Le presenti proposte mirano a facilitare la circolazione all'interno dello spazio senza frontiere Schengen dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro[1] in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata di tipo D rilasciato da quello Stato membro.

Secondo l'attuale acquis di Schengen, il cittadino di un paese terzo titolare di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata ("visto D") può, per un periodo superiore a tre mesi, soggiornare solo nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto e, a norma dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (convenzione Schengen)[2] modificato dal regolamento (CE) n. 1091/2001[3], può transitare dal territorio degli altri Stati membri solo per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto.

Pertanto, ai sensi dell'attuale diritto comunitario, il titolare di visto D non è autorizzato a recarsi negli altri Stati membri durante il soggiorno né a transitare dal territorio degli altri Stati membri quando torna nel paese di origine, in quanto la convenzione Schengen non lo prevede.

La richiamata disposizione della convenzione Schengen, così formulata, rispecchia la procedura che gli Stati membri generalmente applicavano all'epoca, convertendo il visto D in permesso di soggiorno dopo l'arrivo sul territorio. Con questo permesso di soggiorno il cittadino di un paese terzo poteva poi circolare all'interno dello spazio Schengen, ragion per cui, al momento della conclusione della convenzione Schengen, gli Stati membri non hanno ritenuto necessario regolare, con un visto D, né la circolazione e il viaggio di ritorno, né un secondo transito verso lo Stato membro che aveva rilasciato il visto.

La convenzione Schengen pertanto sancisce solo il principio dell'equipollenza nello spazio Schengen tra permessi di soggiorno e visti Schengen: il permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro autorizza il cittadino di un paese terzo in possesso di tale permesso e di un documento di viaggio valido a circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri durante il suo soggiorno (articolo 21 della convenzione).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen)[4], il cittadino di un paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro può attraversare le frontiere esterne di un altro Stato membro senza visto per un soggiorno non superiore a tre mesi.

Problemi pratici

Sempre più Stati membri non convertono il visto D in permesso di soggiorno dopo l'ingresso del cittadino di un paese terzo nel loro territorio, o vi provvedono con considerevole ritardo. Questa situazione giuridica e pratica ha importanti ripercussioni negative sulla circolazione nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro in forza di un visto D. Tali persone infatti continuano a dover soggiornare con un visto D e pertanto non possono né recarsi legalmente per altri motivi legittimi (lavoro, conferenze, visite, ecc.) negli altri Stati membri durante il soggiorno, né transitare legalmente dal territorio degli altri Stati membri per tornare nel paese di origine.

Visto D+C – regolamento (CE) n. 1091/2001

Per porre parziale rimedio ai ritardi nel rilascio dei permessi di soggiorno dopo l'arrivo, nel 2001 è stato introdotto il visto D+C (con regolamento (CE) n. 1091/2001[5] basato su un'iniziativa francese), che offre ai titolari di un visto per soggiorni di lunga durata di tipo D rilasciato da uno Stato membro la possibilità di circolare liberamente nello spazio Schengen nei primi tre mesi di validità del visto D, purché questo sia stato rilasciato secondo le norme Schengen applicabili ai visti per soggiorni di breve durata (compreso il controllo dell'elenco dei cittadini di paesi terzi segnalati ai fini della non ammissione nel sistema d'informazione Schengen (SIS)).

Nella pratica tuttavia risulta che la maggior parte degli Stati membri non rilascia affatto visti D+C, o li emette in numero molto limitato. È stato anche osservato in numerose occasioni che il personale consolare non conosce, o conosce poco, questo tipo di visto e le sue condizioni di rilascio, e i richiedenti non vengono quindi informati di tale possibilità. È stato poi constatato che in molti casi i programmi nazionali di registrazione e di trattamento dei visti non consentono neppure la possibilità di esaminare le domande per questo tipo di visto, né di stampare l’adesivo. Al tempo stesso diversi Stati membri autorizzano le rappresentanze diplomatiche e consolari a rilasciare direttamente permessi di soggiorno, che rendono superfluo il visto D+C.

Infine, una volta scaduto il periodo di tre mesi dalla data iniziale di validità del visto D+C i titolari – legalmente presenti a tale data sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato – non sono più autorizzati a circolare all’interno di tutto il territorio degli Stati membri a meno che nel frattempo il visto D+C non sia stato sostituito con un permesso di soggiorno.

Queste persone, soggette all'obbligo del visto per soggiorni di breve durata ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[6], sono quindi tenute a fare separatamente domanda, nel loro Stato di residenza, di visto C per soggiorni di breve durata per potersi recare in un altro Stato membro. Nella pratica, tuttavia, alcuni Stati membri rifiutano di rilasciare visti Schengen a persone che si trovano già nello spazio Schengen. Inoltre, stando all'interpretazione di certi Stati membri, tali cittadini di paesi terzi non possono più chiedere un visto Schengen aggiuntivo per soggiorni di breve durata durante questi sei mesi, in quanto hanno già soggiornato nello spazio Schengen per tre mesi in base al visto D+C. Seguendo lo stesso ragionamento, quando tali cittadini di paesi terzi titolari di un visto D+C o D ritornano nel loro paese di origine rischiano di non poter transitare dal territorio degli altri Stati membri in quanto il periodo di soggiorno autorizzato di 90 giorni su sei mesi è già scaduto.

Sulla scorta di queste osservazioni, la Commissione – nella sua proposta di regolamento che istituisce un codice comunitario dei visti[7] – ha chiesto che sia abolito il visto D+C per semplificare la situazione e che gli Stati membri accelerino il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi.

Tuttavia, la maggior parte degli Stati membri non sembra, per vari motivi, disposta o in grado di rilasciare in tempo utile permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio. La Commissione propone pertanto di introdurre il principio dell'equipollenza tra i visti per soggiorni di lunga durata e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati dagli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen, onde superare le difficoltà che incontrano attualmente i cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente in uno Stato membro in forza di un visto per soggiorni di lunga durata.

A considerare l'introduzione dell'equipollenza tra i visti D e C sono stati per la prima volta alcuni Stati membri e la Commissione alla riunione del gruppo informale "Visti" di Lubiana il 21-22 gennaio 2008. Il gruppo "Visti" ha poi valutato la proposta il 26-27 marzo 2008 nel corso del dibattito sul codice comunitario dei visti nella prospettiva dell'abolizione del visto D+C.

Le presenti proposte si ispirano inoltre a una serie di denunce e domande presentate dagli Stati membri e da cittadini di paesi terzi che soggiornano in uno Stato membro in virtù di un visto D+C o D.

Obbligo di rilascio del permesso di soggiorno

Le presenti proposte non intendono incoraggiare gli Stati membri a non emettere permessi di soggiorno e a lasciare che i cittadini di paesi terzi soggiornino in forza di un visto per soggiorni di lunga durata, tutt'altro: ciò sarebbe contrario a una serie di direttive che fanno obbligo agli Stati membri di rilasciare permessi di soggiorno a determinate categorie di cittadini di paesi terzi.

Ai sensi della direttiva 2005/71/CE del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica[8], la decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno deve essere adottata al più presto e, ove appropriato, seguendo procedure accelerate.

La direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato[9] impone l'obbligo di rilasciare permessi di soggiorno agli studenti cui si applica la direttiva per un periodo pari almeno ad un anno (rinnovabile) o alla durata del programma di studi, qualora questo sia inferiore a un anno. La decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti. Inoltre gli istituti di insegnamento e le autorità degli Stati membri competenti in materia di ingresso e soggiorno possono stipulare convenzioni per istituire procedure accelerate per il rilascio di permessi di soggiorno o visti per studenti.

La direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare[10] prevede inoltre l'obbligo del rilascio di un permesso di soggiorno con un periodo di validità di almeno un anno ai familiari di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro.

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[11] stabilisce che ai familiari di un cittadino dell'Unione che soggiornano con quest'ultimo per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza del cittadino dell'Unione è rilasciata una carta di soggiorno entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

È inoltre rilevante la direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[12], in quanto il soggiornante di lungo periodo ha diritto – in determinati casi – di soggiornare in un altro Stato membro, che è tenuto a rilasciargli un permesso di soggiorno entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Le proposte non pregiudicano tali disposizioni.

Contenuto delle proposte

Le presenti proposte estendono il principio dell'equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata al visto per soggiorni di lunga durata di tipo D; di conseguenza il visto per soggiorni di lunga durata avrà la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la circolazione nello spazio Schengen.

Il cittadino di un paese terzo titolare di visto per soggiorni di lunga durata di tipo D rilasciato da uno Stato membro potrà recarsi negli altri Stati membri per tre mesi per semestre, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno. Restano invariate le norme sul rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata, proprio come è stato per le norme sul rilascio dei permessi di soggiorno all'epoca dell'introduzione del principio dell'equipollenza tra premesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata. In tal modo si ripristinerà la filosofia di base dello spazio senza frontiere interne Schengen, ossia permettere a una persona di spostarsi nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata di tre mesi nell'arco di un semestre con il documento che la autorizza a soggiornare legalmente in uno Stato membro.

Basati giuridicamente sull'articolo 62, punto 2, lettera a), sull'articolo 62, punto 3, e sull'articolo 63, punto 3, lettera a), del trattato CE, i regolamenti proposti modificheranno:

- gli articoli 18, 21 e 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni);

- l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi.

Poiché le procedure decisionali afferenti alle basi giuridiche sono diverse, la Commissione ha dovuto redigere due proposte distinte:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata si basa sull'articolo 62, punto 2, lettera a) e sull'articolo 62, punto 3, del trattato CE ed è adottata con procedura di codecisione;

- la proposta di regolamento del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e le segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen si basa sull'articolo 63, punto 3, lettera a), del trattato CE ed è adottata all’unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

Le proposte sono state elaborate tenendo conto dell'attuale testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice visti), che abrogherà le disposizioni relative al visto D+C. Il codice visti dovrebbe essere adottato entro la data di adozione dei due regolamenti. È quindi opportuno che la data di applicazione dei regolamenti sia allineata a quella del codice visti (sei mesi dopo la sua entrata in vigore).

Aspetti di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 25 della convenzione Schengen, lo Stato membro che preveda di accordare un permesso di soggiorno al cittadino di un paese terzo è tenuto a consultare il SIS. Qualora il cittadino in questione sia segnalato ai fini della non ammissione, lo Stato membro consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo. In tal caso il permesso di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali. Analogamente, qualora risulti che un cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato è segnalato ai fini della non ammissione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione consulta lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il permesso stesso.

La proposta di regolamento del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e le segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen modificherà il suddetto articolo aggiungendo un riferimento che comporterà l'obbligo di consultare il SIS e gli altri Stati membri in caso di segnalazione anche quando gli Stati membri prevedono di rilasciare un visto per soggiorni di lunga durata a un cittadino di un paese terzo o quando gli Stati membri scoprono una segnalazione a carico di un cittadino di un paese terzo titolare di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità.

L'obbligo di consultare il SIS nel trattamento delle domande di rilascio del visto per soggiorni di lunga durata garantirà che i richiedenti il visto per soggiorni di lunga durata siano soggetti allo stesso controllo dei titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro. Di conseguenza, la libera circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata negli altri Stati membri non costituirà per questi ultimi un rischio aggiuntivo in termini di sicurezza rispetto ai titolari di un permesso di soggiorno e di un visto Schengen per soggiorni di breve durata.

Inoltre, alla Commissione consta che gli Stati membri rilascino i visti per soggiorni di lunga durata usando il modello uniforme ad alta sicurezza per i visti per soggiorni di breve durata di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti[13].

2009/0025 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e le segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Modificando la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[14], il presente regolamento ridefinisce i visti per soggiorni di lunga durata e introduce misure che integrano il regolamento […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata.

(2) Rifacendosi all'attuale prassi seguita dagli Stati membri, il presente regolamento fa obbligo agli Stati membri di rilasciare il visto per soggiorni di lunga durata usando il modello uniforme per i visti istituito con regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio.

(3) È necessario che le norme sulla consultazione del sistema d'informazione Schengen e degli altri Stati membri in caso di segnalazione quando si procede al trattamento di una domanda di permesso di soggiorno si applichino anche al trattamento delle domande di visto per soggiorni di lunga durata. Così facendo, la libera circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata negli altri Stati membri non dovrebbe costituire per questi ultimi un rischio aggiuntivo in termini di sicurezza.

(4) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, istituire cioè norme applicabili ai visti per soggiorni di lunga durata e alle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Deve essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

(6) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis[15].

(7) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo[16].

(8) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[17], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio del 28 gennaio 2008[18].

(9) Quanto al Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio del 28 febbraio 2008[19].

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata dalle sue disposizioni né soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento sviluppa l’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 del citato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, questi Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento e non sono vincolati dalle sue disposizioni né soggetti alla sua applicazione.

(12) Per quanto concerne gli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è così modificata:

(1) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

" Articolo 18

I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione o a quella comunitaria. Sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti[20] e sono contrassegnati dalla lettera "D" nella dicitura indicante il tipo di visto."

(2) All'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso dei visti per soggiorni di lunga durata."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

È applicabile dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], che istituisce un codice comunitario dei visti (codice visti).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] Ai fini della presente proposta, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri UE che applicano integralmente l'acquis di Schengen.

[2] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1.

[3] GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.

[4] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

[5] GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4.

[6] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[7] COM(2006) 403 definitivo.

[8] GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15.

[9] GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

[10] GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12.

[11] GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

[12] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

[13] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

[14] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1.

[15] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

[16] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[17] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[18] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[19] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

[20] GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.