52009PC0075

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio /* COM/2009/0075 def. - COD 2007/0233 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.2.2009

COM(2009) 75 definitivo

2007/0233 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

2007/0233 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2007) 653 def. - 2007/0233(COD)]: | 30 ottobre 2007 |

Data del parere della Banca centrale europea: | 3 marzo 2008 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 23 settembre 2008 |

Data di adozione della posizione comune: | 16 febbraio 2009 |

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Le statistiche del commercio estero (Extrastat) registrano gli scambi di beni degli Stati membri con i paesi terzi. Tali informazioni rivestono un'importanza fondamentale per le politiche economiche e commerciali europee, nonché ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. Le statistiche del commercio estero contengono rilevazioni mensili delle importazioni e delle esportazioni in termini di valore e di volume, ripartite per Stato membro dichiarante e per paese partner, per merce secondo la Nomenclatura combinata, per modo di trasporto e per trattamento tariffario.

Le statistiche si basano su informazioni raccolte a partire da dichiarazioni in dogana. Le modifiche introdotte dal codice doganale aggiornato[1] influiranno sulla compilazione delle statistiche. Al fine di garantire anche in futuro la buona qualità delle statistiche, è necessario modificare il sistema statistico. È questo lo scopo principale dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio e della proposta di un nuovo regolamento Extrastat.

- Il regolamento assicura informazioni più precise sulle fonti di dati allorché sono introdotte semplificazioni doganali differenti.

- Il regolamento prevede anche un sistema di scambi di dati tra Stati membri, necessario nel quadro del sistema doganale aggiornato.

- Il regolamento permetterà di compilare e di diffondere statistiche secondo lo Stato membro di destinazione e di effettiva esportazione. Ciò eviterà l'erronea attribuzione di scambi commerciali in conseguenza di procedure di sdoganamento centralizzato e del cosiddetto "effetto Rotterdam"[2].

- Il regolamento va incontro anche alle nuove esigenze degli utenti mediante la compilazione di statistiche aggiuntive sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e la ripartizione degli scambi per valuta di fatturazione e per natura dell'operazione. Per i rispondenti ciò non comporterà che un onere addizionale molto limitato se non addirittura alcun onere.

- Infine il regolamento istituisce un migliore sistema di valutazione della qualità per le statistiche del commercio estero.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni generali

Il 23 ottobre 2008 il Parlamento europeo ha formulato un parere in prima lettura, apportando 35 emendamenti alla proposta della Commissione. Otto di questi emendamenti (n. 1 - 4, 8, 16, 17 e 19) non sono stati tuttavia messi in votazione poiché non riguardavano tutte le versioni linguistiche.

La Commissione ha accolto integralmente o in linea di principio 24 dei 27 emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura. Tali emendamenti rafforzano il sistema di comitato o riguardano la terminologia, riferimenti giuridici e le motivazioni (considerando) della proposta della Commissione, senza modificare gli obiettivi di base della riforma. Essi non costituiscono un grande ostacolo per la Commissione.

Per quanto riguarda i tre restanti emendamenti, uno di essi è accettato in parte dalla Commissione e dal Consiglio (n. 26 sullo scambio di dati) e un altro è incorporato nella posizione comune (n. 18 sulla soppressione della rilevazione di "contingenti di importazione"), anche se la posizione della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura del 23 settembre 2008 raccomandava di non accettarlo. Il terzo emendamento (n. 27 sull'esclusione della rilevazione di statistiche se le autorità doganali effettuano autovalutazioni) è respinto da entrambe le istituzioni, Consiglio e Commissione.

La posizione comune del Consiglio introduce alcune disposizioni aggiuntive di natura tecnica o redazionale, nonché sulle fonti di dati e sul sistema di scambio di dati. La Commissione può accogliere tutte queste modifiche.

Nel complesso la Commissione ritiene che la posizione comune non alteri né l'impostazione né le finalità della proposta e può quindi accettarla.

3.2. Osservazioni specifiche

3.2.1. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

Sui 27 emendamenti adottati, gli emendamenti n. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 sono stati incorporati nella posizione comune esattamente come proposti dal Parlamento o con una formulazione leggermente diversa. La Commissione può accogliere in pieno tali emendamenti che eliminano ambiguità o precisano il sistema di comitato.

L' emendamento n. 26 è accettato in parte perché la Commissione ne condivide l'obiettivo generale di fissare le responsabilità delle autorità doganali nel meccanismo di scambio di dati statistici. La Commissione preferisce tuttavia la formulazione più generale incorporata nella posizione comune del Consiglio.

3.2.2. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione, ma inseriti integralmente, in parte o in linea di principio nella posizione comune

L' emendamento n. 18 del Parlamento europeo esclude dal set di dati la rilevazione dei "contingenti di importazione". Nemmeno la posizione comune prevede tale rilevazione. In considerazione della grande importanza di tali dati ai fini del monitoraggio delle politiche commerciali e dell'agricoltura comunitarie con riguardo agli obblighi dell'UE nei confronti dell'OMC, in particolare per quanto riguarda le notifiche all'OMC dell'utilizzo dei contingenti tariffari comunitari consolidati, la Commissione insisterà sulla necessità che queste informazioni siano rese disponibili tramite il regolamento.

3.2.3. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione integralmente, in parte o in linea di principio, ma non inseriti nella posizione comune

Nessuno

3.2.4. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione comune

La Commissione condivide le preoccupazioni del Consiglio in merito all' emendamento n. 27 che esclude la trasmissione a Eurostat di alcuni dati sulle importazioni e sulle esportazioni allorché sono introdotte specifiche semplificazioni doganali. L'applicazione di tale emendamento determinerebbe una copertura solo parziale degli scambi e comporterebbe, di conseguenza, un notevole deterioramento della qualità dei dati.

3.2.5. Modifiche apportate dal Consiglio alla proposta

Le principali modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione sono le seguenti.

- Statistiche nel caso di formalità e controlli doganali semplificati - Il Consiglio ha inserito un nuovo considerando 3 che precisa che verrà assicurata la compilazione di statistiche complete anche per gli scambi riguardo ai quali sono introdotte semplificazioni doganali comportanti l'indisponibilità di dichiarazioni in dogana. L'articolo 4 sulle fonti di dati è adeguato alle semplificazioni indicate nel codice doganale aggiornato. In particolare nel nuovo paragrafo 2 dell'articolo 4 è specificato che gli operatori che beneficiano di semplificazioni devono fornire i dati per le statistiche. Gli articoli 4, paragrafo 5, e 5, paragrafo 4, mirano a ridurre al minimo gli oneri amministrativi connessi al processo di rilevazione dei dati.

- Scambi di dati tra Stati membri - Il Consiglio ha inserito disposizioni finalizzate a rendere operativo un futuro sistema di scambio di dati statistici. Il considerando 4 fa riferimento alla decisione sui sistemi doganali elettronici e alle sue implicazioni per le statistiche. L'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce che le autorità doganali devono garantire lo scambio di dati tra lo Stato membro dichiarante e lo Stato membro di destinazione/di effettiva esportazione. La data di avvio di tale sistema di scambio di dati dipende dai progressi realizzati nell'attuazione del sistema doganale automatizzato per le importazioni e le esportazioni.

- Altre modifiche - Il Consiglio ha introdotto nella posizione comune diverse modifiche di natura meramente tecnica o redazionale. Alcune di tali modifiche hanno comportato una ristrutturazione della proposta con la conseguente rinumerazione dei considerando e dei paragrafi di taluni articoli.

4. CONCLUSIONI

LE MODIFICHE apportate dalla posizione comune del Consiglio sono accettabili per la Commissione, fatta eccezione per la soppressione dei "contingenti di importazione" sulla cui disponibilità la Commissione continuerà a insistere.

[1] Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

[2] Per "effetto Rotterdam" si intende la registrazione di una transazione commerciale con l'estero nelle statistiche comunitarie dapprima come importazione da un paese terzo nello Stato membro in cui i beni hanno attraversato la frontiera comunitaria e sono stati immessi in libera circolazione. Tale registrazione statistica rientra in Extrastat. Il movimento successivo di tali beni dal primo Stato membro all'altro Stato membro che costituisce il reale paese finale di importazione è quindi registrato come spedizione (esportazione) e arrivo (importazione) tra questi due paesi nel quadro del sistema Intrastat. L'effetto Rotterdam, che influisce anche sulle esportazioni comunitarie, benché in misura minore, gonfia artificialmente le esportazioni e le importazioni degli Stati membri esposti a tale fenomeno.