52009PC0052(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles /* COM/2009/0052 def. - CNS 2009/0015 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.2.2009

COM(2009) 52 definitivo

2009/0015 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

RELAZIONE

1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio[1] ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[2] che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l'altro il trasferimento dal primo al secondo elenco di Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Mauritius, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e Seychelles. Il suddetto regolamento specifica altresì che è opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione e dell'entrata in vigore di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e i paesi in questione. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 è stato adottato il 21 dicembre 2006 ed è entrato in vigore a gennaio 2007.

Nel frattempo, il 15 gennaio 2007 i paesi CARICOM adottavano un regime speciale di visti (rimandato poi al 1° febbraio) per i cittadini di diversi Stati membri dell'UE in vista della Coppa del mondo di cricket 2007 svoltasi nella Comunità dei Caraibi (operando una disparità di trattamento tra i cittadini dell'UE dal momento che i cittadini degli altri Stati membri continuavano ad essere esenti dall’obbligo del visto). L'introduzione dell'obbligo del visto, decretata nonostante le disposizioni favorevoli contenute nel nuovo regolamento comunitario, ha ritardato la preparazione dei progetti di mandato di negoziato dell'accordo di esenzione dal visto con i suddetti paesi terzi.

Il regime temporaneo di visti è scaduto il 15 maggio 2007 e i mandati di negoziato con i sei paesi sono stati adottati dal Consiglio il 5 giugno 2008. Nel frattempo, in occasione di una riunione preliminare con i rappresentanti dei sei paesi interessati tenutasi il 13 marzo 2008 a Bruxelles, sono state discusse alcune questioni di natura istituzionale e tecnica.

I negoziati formali sull'accordo di esenzione dal visto sono stati avviati a luglio 2008 individualmente con ciascun paese. La seconda tornata dei negoziati si è tenuta il 16 ottobre 2008 sotto forma di una riunione congiunta.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati tre volte nell'ambito del gruppo "Visti" del Consiglio.

Gli accordi sono stati siglati con quattro dei sei paesi interessati il 12 novembre 2008 e con i restanti due il 19 novembre.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell’accordo è l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo sarà consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE.

Considerato il tempo intercorso tra l'iscrizione della Repubblica delle Seychelles (in appresso, "le Seychelles") nell'elenco positivo in seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio e la conclusione dell'accordo di esenzione dal visto, del fatto che le Seychelles saranno in grado di espletare in tempi brevi la procedura di ratifica interna, del fatto che, da dicembre 2008, la Svizzera attua integralmente l' acquis di Schengen e che accorda già l'esenzione dal visto ai cittadini delle Seychelles, la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce anche l'applicazione provvisoria dell'accordo dalla data della sua firma, conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica specificando, in particolare, che la Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito in forza dell'articolo 6 dell'accordo.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. La posizione della Comunità in materia è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per la Comunità.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini delle Seychelles che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.

Le Seychelles accordano già ai cittadini europei l’esenzione dall’obbligo del visto. Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che le Seychelles possono sospendere o denunciare l'accordo stesso solo nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità europea e reciprocamente che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte della Comunità riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Campo d'applicazione

L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio o ufficiali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e le Seychelles sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini della controparte in conformità del diritto comunitario o nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Durata del soggiorno

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l' acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini delle Seychelles il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (Cipro, Bulgaria, Romania) per un periodo di tre mesi, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: per i cittadini dei sei paesi interessati, il soggiorno in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo della Francia e dei Paesi Bassi.

Dichiarazioni

L'accordo reca in allegato altre dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell’accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso;

- una dichiarazione comune sull’interpretazione del periodo di tre mesi su sei dall’ingresso nello spazio Schengen.

Analogamente, una dichiarazione comune allegata all’accordo rispecchia la stretta associazione di Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

3. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità;

- approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Seychelles.

- Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[3],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l'altro il trasferimento dal primo al secondo elenco della Repubblica delle Seychelles (in appresso “le Seychelles”). Il suddetto regolamento specifica peraltro che è opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto non entri in vigore prima della conclusione e dell'entrata in vigore di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità europea e le Seychelles.

(2) Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Seychelles.

(3) I negoziati, avviati il 9 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008.

(4) Fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile che l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles sia firmato il .....

(5) È opportuno che la presente decisione relativa alla firma dell'accordo contempli l'applicazione provvisoria dell'accordo, conformemente all'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

(6) Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da questa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e le Seychelles, consistente nel testo dell’accordo e nelle relative dichiarazioni.

Articolo 2

Dalla data della firma, l'accordo è applicato a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

2009/0015 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con la Repubblica delle Seychelles.

(2) L’accordo è stato firmato, a nome della Comunità europea, il ..…2009, fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione …../…/CE del Consiglio del [….].

(3) L’accordo istituisce il comitato misto di gestione dell’accordo che adotta il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità a riguardo.

(4) Conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono pertanto da questa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo[6].

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio, decide la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del medesimo comitato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

tra

la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles

La Comunità europea, in appresso denominata “la Comunità”,

e

la Repubblica delle Seychelles, in appresso “le Seychelles”,

in appresso denominate “le parti contraenti”,

1) Desiderose di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata,

2) Visto il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio[7], del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[8] che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, disponendo fra l'altro l'iscrizione di sei paesi terzi, tra cui le Seychelles, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri dell'UE,

3) Considerato che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio stabilisce che gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei sei paesi suddetti a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità europea e il paese terzo interessato,

4) Riconoscendo che i cittadini di tutti gli Stati membri che si recano alle Seychelles sono esentati dall’obbligo del visto per un periodo di un mese, con possibile proroga fino a tre mesi,

5) Desiderose di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'UE,

6) Considerando che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme comunitarie o di diritto nazionale degli Stati membri e delle Seychelles per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e le condizioni di ingresso per motivi di lavoro,

7) Tenendo conto del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini delle Seychelles che si recano nel territorio della controparte per un periodo massimo di tre mesi su sei.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

1. “Stato membro”: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda;

2. “cittadino dell’Unione europea”: qualsiasi cittadino di uno Stato membro secondo la definizione di cui alla lettera a);

3. “cittadino delle Seychelles”: chiunque possieda la cittadinanza delle Seychelles;

4. “spazio Schengen”: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’ acquis di Schengen.

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. I cittadini dell’Unione europea titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio delle Seychelles senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini delle Seychelles titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio o ufficiale in corso di validità rilasciato dalle Seychelles possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini delle Seychelles o di revocarlo conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Per la suddetta categoria di persone, le Seychelles possono optare per l’obbligo del visto o per l’esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio ordinamento interno.

3. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e le Seychelles si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto comunitario, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale delle Seychelles.

Articolo 4 - Durata del soggiorno

1. I cittadini dell’Unione europea possono soggiornare nel territorio delle Seychelles per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

2. I cittadini delle Seychelles possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’ acquis di Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l’ acquis di Schengen.

I cittadini delle Seychelles possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l’ acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per le Seychelles e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o comunitario.

Articolo 5 – Applicazione territoriale

1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.

2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni di cui al presente accordo si applicano unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 6 – Comitato misto di gestione dell’accordo

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in appresso, “il comitato”), composto di rappresentanti della Comunità europea e delle Seychelles. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea.

2. Il comitato svolge tra l’altro i seguenti compiti:

5. controlla l’applicazione del presente accordo;

6. suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

7. dirime eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7 – Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e le Seychelles

Le disposizioni di cui al presente accordo prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e le Seychelles, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione illegale e ripristino dell’obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6. Le Seychelles possono sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità europea.

7. La Comunità europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, il [...]

in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea Per le Seychelles

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Norvegia, all’Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’ acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità delle Seychelles, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo tra la Comunità europea e le Seychelles.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ REMUNERATA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO

Desiderose di garantire un’interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività remunerata comprende coloro che si recano nel territorio della controparte al fine di svolgere un’occupazione a scopo di lucro/ un’attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria comprende:

- uomini d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio della controparte),

- sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica,

- giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza,

- stagisti nell’ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall’articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l’attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell’esperienza maturata dalle parti contraenti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI TRE MESI SU SEI A DECORRERE DALLA DATA DEL PRIMO INGRESSO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELL’ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per “periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio delle Seychelles o nello spazio Schengen” di cui all’articolo 4 del presente accordo si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata non superi tre mesi su un periodo totale di sei mesi.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e delle Seychelles, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

[1] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23.

[2] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[3] ………………………..

[4] ……………..

[5] GU C…

[6] La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea [dal Segretariato generale del Consiglio].

[7] GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10.

[8] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.