52009PC0038(02)

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza /* COM/2009/0038 def. - CNS 2009/0011 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 28.1.2009

COM(2009) 38 definitivo

2009/0011 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

RELAZIONE

Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato un piano europeo di ripresa economica che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie europee alle sfide attuali, per uno stanziamento complessivo corrispondente all’1,5% circa del PIL dell’UE (pari a circa 200 miliardi di euro). Di tale importo, una dotazione di 1,5 miliardi di euro deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l’accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per fronteggiare le nuove sfide individuate nella valutazione, conclusasi nel novembre 2008, della riforma di medio termine della politica agricola comune del 2003 ( health check della PAC). Tale importo è destinato per un terzo (0,5 miliardi di euro) alle iniziative volte a far fronte alle nuove sfide e per due terzi (1 miliardo di euro) allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali. L’assegnazione di fondi supplementari ai due settori prioritari della politica di sviluppo rurale dell’UE è basata sulle motivazioni illustrate di seguito.

Le comunità rurali possono essere particolarmente vulnerabili alla recessione economica: in tempo di crisi sono infatti maggiormente soggette al rischio di esclusione e in fase di ripresa economica risentono più lentamente degli effetti positivi.

Uno dei principali strumenti dell’economia moderna è rappresentato dall’internet a banda larga. Nell’Europa odierna esso offre la possibilità di trovare nuovi posti di lavoro, acquisire nuove competenze, scoprire nuovi mercati e ridurre i costi. Tale strumento, essenziale per scuole, biblioteche, pubbliche amministrazioni e imprese, è divenuto indispensabile per il funzionamento dell’economia moderna. Tuttavia in alcune zone il mercato di internet non ha ancora fornito una copertura a motivo della bassa densità di popolazione e dei costi elevati. Per questa ragione il piano europeo di ripresa economica prevede l’obiettivo di sviluppare reti a banda larga al fine di raggiungere, entro il 2010, una copertura del 100% per l’internet ad alta velocità. Il piano sottolinea inoltre la necessità di migliorare le prestazioni delle numerose reti esistenti, di promuovere investimenti competitivi in reti di fibre ottiche e di liberare lo spettro per la banda larga senza fili.

Il sostegno a favore delle infrastrutture a banda larga risulta agevolato anche dalla possibilità conferita agli Stati membri di scegliere aliquote di aiuto specifiche per gli investimenti in infrastrutture pubbliche nelle zone rurali, che possono arrivare al 100%. Questo offre già una buona base per l’assorbimento dei fondi destinati alla banda larga dal piano di ripresa. Alle altre operazioni per infrastrutture diverse da quelle pubbliche si applicano le aliquote fissate dalle norme generali sugli aiuti di Stato.

Inoltre gli Stati membri devono accelerare quanto più possibile, sin dal 2009, l’esecuzione degli stanziamenti addizionali del piano di ripresa, in modo da rispondere con la massima tempestività alla crisi economica.

L’UE fa già ricorso agli strumenti di sviluppo rurale per promuovere la crescita delle economie rurali e migliorare la situazione generale della società rurale. La valutazione dello stato di salute della PAC ha identificato una serie di nuove sfide particolarmente significative per l’agricoltura europea. Quanto più rapidamente si adotteranno misure intese a fronteggiare tali sfide, tanto più le comunità agricole saranno in grado, a loro volta, di far fronte alle difficoltà e si troveranno avvantaggiate al momento della ripresa economica. Tale approccio è in linea con l’obiettivo del piano di ripresa economica di accelerare l’esecuzione delle azioni strutturali dell’UE per stimolare gli investimenti in un periodo di crisi.

2009/0011 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo[3],

previa consultazione del Comitato delle Regioni[4],

considerando quanto segue:

(1) Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha approvato un piano europeo di ripresa economica che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie degli Stati membri alle sfide attuali. Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all’1,5% circa del PIL dell’Unione europea, per un totale di circa 200 miliardi di euro.

(2) Dell’importo summenzionato, una dotazione di 1,5 miliardi di euro deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l’accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per rafforzare le operazioni connesse alle priorità previste all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio[5] (di seguito “le nuove sfide”).

(3) Sono necessarie diverse modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 per stabilire un quadro giuridico che consenta agli Stati membri di utilizzare l’importo summenzionato, in linea con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. [X] del Consiglio, del […], che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[6] [ regolamento health check sullo sviluppo rurale ], che prevede la possibilità di assegnare ad operazioni connesse alle “nuove sfide” le risorse ottenute con la maggiorazione della modulazione obbligatoria e i fondi inutilizzati generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. [X] del Consiglio, del […], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori[7].

(4) Al fine di garantire che la quota del contributo comunitario complementare assegnata ad ogni Stato membro sia utilizzata in conformità degli obiettivi previsti dai due pacchetti di misure (nuove sfide e internet a banda larga), gli Stati membri devono specificare nei rispettivi piani strategici nazionali l’importo indicativo corrispondente alla modulazione obbligatoria e ai fondi inutilizzati generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. …[8], nonché l’aumento degli impegni globali stabiliti nella decisione 2006/493/CE del Consiglio[9], quale modificata dalla decisione ……[10]. Tali importi saranno destinati allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali, da un lato, e alle misure intese a fronteggiare le “nuove sfide”, dall’altro.

(5) È necessario che gli Stati membri rivedano i rispettivi piani strategici nazionali (PSN) per tener conto dello stanziamento di fondi addizionali previsto dal piano europeo di ripresa economica nell’ambito del sostegno comunitario allo sviluppo rurale. Poiché tali fondi addizionali saranno erogati a tutti gli Stati membri a decorrere dal 2009, la revisione dei PSN dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2009.

(6) Nelle sue conclusioni del 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha confermato il proprio sostegno, nell’ambito del piano europeo di ripresa economica, allo sviluppo di internet a banda larga anche nelle zone meno servite. Poiché la carenza di accesso a internet riguarda in particolare le zone rurali, occorre rafforzare il sostegno del FEASR per lo sviluppo di infrastrutture a banda larga in tali zone. Data l’importanza di tale priorità, entro la fine del 2009 gli Stati membri devono inserire nei rispettivi programmi le operazioni ad essa connesse. Occorre compilare un elenco dei tipi di operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga, per consentire agli Stati membri di identificare le operazioni pertinenti nel contesto del quadro giuridico sullo sviluppo rurale.

(7) Poiché i fondi addizionali previsti dal piano europeo di ripresa economica saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri nel 2009, è necessario che sin dal 2009 tutti gli Stati membri indichino nei rispettivi programmi di sviluppo rurale i tipi di operazioni connesse alle nuove sfide.

(8) Occorre pertanto estendere a tutti gli Stati membri l’obbligo di presentare i programmi di sviluppo rurale modificati entro il 30 giugno 2009.

(9) L’uso complementare, specifico e vincolante delle risorse finanziarie risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria a norma del regolamento (CE) n. .../..., degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del medesimo regolamento e degli importi da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano europeo di ripresa economica non deve alterare l’equilibrio stabilito tra gli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale.

(10) In molte zone rurali mancano le infrastrutture a banda larga, sia su piccola che su grande scala. Queste ultime possono rivelarsi essenziali per servire le zone rurali meno accessibili. Per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e promuovere lo sviluppo di internet a banda larga nelle zone rurali, le pertinenti operazioni devono essere sovvenzionabili senza alcuna limitazione in ordine alle dimensioni delle relative infrastrutture. Pertanto, la limitazione in vigore in ordine alle dimensioni delle infrastrutture nei servizi di base per l’economia e la popolazione rurale non deve applicarsi alle operazioni connesse allo sviluppo di infrastrutture a banda larga.

(11) Al fine di conseguire gli obiettivi specifici relativi al rafforzamento delle operazioni connesse alle nuove sfide e allo sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga, è necessario vincolare a determinati scopi specifici le risorse finanziarie da stanziare a titolo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale in virtù del piano europeo di ripresa economica, abbinando tale obbligo all’obbligo vigente relativo agli importi risultanti dalla modulazione obbligatoria e agli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. ….

(12) Considerata l’importanza dello sviluppo della banda larga a livello comunitario, l’aumento del contributo del FEASR previsto dal regolamento (CE) n. [X] del Consiglio, del […], che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 [ regolamento health check sullo sviluppo rurale ] deve applicarsi anche a questo tipo di operazioni al fine di agevolarne l’attuazione.

(13) Al fine di aiutare gli Stati membri che sono maggiormente colpiti dalla crisi economica e che hanno difficoltà a mobilitare le risorse finanziarie nazionali necessarie per avvalersi dei fondi stanziati dal FEASR, è necessario autorizzare per il 2009, in via eccezionale, tassi di cofinanziamento più elevati.

(14) Poiché le misure previste nelle modifiche proposte riguardano il 2009, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2009.

(15) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1698/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1) all’articolo 11, paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

“d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale, una ripartizione indicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gli importi previsti all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, e un’indicazione distinta del totale degli importi di cui all’articolo 69, paragrafo 5 bis , del presente regolamento, che specifichi l’importo da spendere per operazioni del tipo previsto all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento;”;

2) all’articolo 12 bis , il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In seguito al riesame degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 10, ciascuno Stato membro rivede il proprio piano strategico nazionale secondo la procedura descritta all’articolo 12, paragrafo 1.”;

3) l’articolo 16 bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 16 bis Operazioni specifiche connesse a talune priorità

1. Entro il 31 dicembre 2009, gli Stati membri inseriscono nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nel piano strategico nazionale:

a) cambiamenti climatici,

b) energie rinnovabili,

c) gestione delle risorse idriche,

d) biodiversità,

e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario,

f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d),

g) infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.

I tipi di operazioni da collegare alle priorità di cui alle lettere da a) a f) del primo comma sono finalizzati al conseguimento di effetti potenziali quali quelli specificati nell’allegato II. Un elenco indicativo di tali tipi di operazioni e dei loro effetti potenziali è riportato nell’allegato II. Un elenco dei tipi di operazioni collegate alla priorità di cui alla lettera g) del primo comma è riportato nell’allegato III.

I programmi di sviluppo rurale modificati, relativi alle operazioni di cui al presente paragrafo, sono presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), le aliquote del sostegno che figurano nell’allegato I possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

3. Entro il 31 dicembre 2009, ciascun programma di sviluppo rurale comprende anche:

a) l’elenco dei tipi di operazioni e le informazioni di cui all’articolo 16, lettera c), relative ai tipi di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) una tabella indicante, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e il contributo comunitario totale per i tipi di operazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).”;

4) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli importi equivalenti a quelli risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 5 bis , e, a decorrere dal 2011, gli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. …, nonché l’importo previsto all’articolo 69, paragrafo 2 bis , del presente regolamento, non rientrano nel contributo totale del FEASR sulla cui base è calcolato il contributo finanziario minimo della Comunità per asse ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.”;

5) all’articolo 56 è aggiunta la frase seguente:

“La limitazione in ordine alle dimensioni dell’infrastruttura non si applica alle operazioni previste all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g).”;

6) l’articolo 69 è modificato come segue:

a) è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis :

“2 bis. La parte dell’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, risultante dall’aumento degli impegni globali stabilito dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, quale modificata dalla decisione ……[11], è disponibile a decorrere dal 1º gennaio 2009. Essa è destinata ai tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, ed è utilizzata nel modo seguente:

a) un terzo (0,5 miliardi di euro) per i tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f);

b) due terzi (1 miliardo di euro) per i tipi di operazioni connesse alla priorità di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g).”;

b) i paragrafi 5 bis e 5 ter sono sostituiti dai seguenti:

“5 bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009 gli Stati membri spendono, esclusivamente a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente regolamento, a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, un importo equivalente alla somma degli importi risultanti dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo [9, paragrafo 4], e dell’articolo [10, paragrafo 4], nonché, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. … e di un terzo della quota dell’importo di cui al paragrafo 2 bis assegnata agli Stati membri in conformità alla decisione della Commissione che fissa la ripartizione per Stato membro.

A decorrere dal 1º gennaio 2009 gli Stati membro spendono, esclusivamente a favore di operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g), a titolo di sostegno comunitario nell’ambito dei vigenti programmi di sviluppo rurale, due terzi della quota dell’importo di cui al paragrafo 2 bis assegnata agli Stati membri in conformità alla decisione della Commissione che fissa la ripartizione per Stato membro.

5 ter Se, alla chiusura del programma, l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, risulta inferiore al totale degli importi di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento del totale degli stanziamenti disponibili per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis , paragrafo 1.

Inoltre, se alla chiusura del programma l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f), risulta inferiore all’importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g). Tuttavia, se l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis , paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall’importo da rimborsare.

Analogamente, se alla chiusura del programma l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per le operazioni di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g), risulta inferiore all’importo di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo per tali tipi di operazioni, lo Stato membro rimborsa la differenza al bilancio generale delle Comunità europee fino a concorrenza dell’importo corrispondente al superamento degli stanziamenti disponibili per le operazioni menzionate all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f). Tuttavia, se l’importo del contributo comunitario effettivamente speso per operazioni diverse da quelle menzionate all’articolo 16 bis , paragrafo 1, risulta inferiore agli stanziamenti disponibili per tali tipi di operazioni, tale differenza è dedotta dall’importo da rimborsare.”;

7) all’articolo 70, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“In deroga ai massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del FEASR può essere portata al 90% per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e al 75% per le altre regioni per le operazioni dei tipi menzionati all’articolo 16 bis , paragrafo 1, del presente regolamento, fino a concorrenza dell’importo risultante dall’applicazione della modulazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …, dell’importo di cui all’articolo 69, paragrafo 2 bis , del presente regolamento e, a decorrere dal 2011, degli importi generati in applicazione dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. ….”;

8) all’articolo 70 è inserito il seguente paragrafo 4 ter :

“4 ter. In deroga ai massimali di cui ai paragrafi 3 e 4, il tasso di partecipazione del FEASR può essere maggiorato di un massimo di 10 punti percentuali per le spese che gli Stati membri devono sostenere nel 2009. Tuttavia, per le spese pubbliche totali eseguite nel corso del periodo di programmazione devono essere rispettati i massimali di cui ai paragrafi 3 e 4.”;

9) il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

“Elenco indicativo dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f), e dei relativi effetti potenziali.”;

10) è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

“ ALLEGATO III

Elenco dei tipi di operazioni connesse alle priorità di cui all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettera g)

Priorità: infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali |

Tipi di operazioni | Articoli e misure |

Creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul (sistemi fissi, terrestri senza fili, satellitari o una combinazione di tali sistemi) | Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale |

Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti | Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale |

Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (opere di ingegneria civile – ad esempio condotti e altri elementi della rete quali fibra spenta), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie ecc.). | Articolo 56: servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale |

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 04 05 01 | STANZIAMENTI 2009: SI: 13 623 504 584 EUR SP: 9 135 331 205 EUR |

2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) |

3. | BASE GIURIDICA: articoli 36 e 37 del trattato |

4. | OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 per consentire agli Stati membri di utilizzare il sostegno addizionale di 1,5 miliardi di euro assegnato ai programmi di sviluppo rurale nell’ambito del piano europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008. La modifica autorizza inoltre, in via eccezionale per il 2009, tassi di cofinanziamento più elevati per venire incontro agli Stati membri che hanno difficoltà a mobilitare le necessarie risorse finanziarie nazionali. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA (1) | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2009 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2010 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (prezzi correnti) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | SI: +1 500 SP: – | SI: – SP: +750 |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA (prezzi correnti) SI SP | – + 750 | – – | – – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO:– |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

6.4 | ALTRO | (2) |

OSSERVAZIONI: (1) In termini di stanziamenti di impegno la modifica proposta inciderà interamente sull’esercizio finanziario 2009. Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento l’incidenza finanziaria della decisione sarà ripartita sugli esercizi 2010 e 2011, con un livello di pagamenti stimato a 750 milioni all’anno. In conformità dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, potranno beneficiare del rimborso tutte le spese sostenute dagli Stati membri a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma (non oltre il 30.6.2009). Tuttavia la Commissione potrà procedere al rimborso solo dopo che saranno stati approvati i programmi riveduti, cosa che probabilmente avverrà dopo il 15.10.2009, per cui la dichiarazione alla Commissione avrà luogo nel gennaio 2010 e il rimborso nel 2010. Nell’allegato della decisione figurano gli importi stanziati per lo sviluppo rurale prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della PAC. (2) Il finanziamento addizionale di impegni nel 2009 è possibile grazie alla disponibilità dell’importo necessario nel margine della rubrica 2 per il 2009. Per tale importo sarà presentato un bilancio rettificativo. Per quanto riguarda i tassi di cofinanziamento per il 2009, eccezionalmente più elevati, l’incidenza finanziaria riguarda i pagamenti effettuati dagli Stati membri nel 2009 (bilanci dei pagamenti comunitari 2009 e 2010). In via preliminare, l’incidenza può essere stimata al massimo al 10% degli impegni di pagamento disponibili in bilancio per il 2009. Tuttavia, viste le incertezze circa le date di ricevimento delle domande di pagamento, non saranno richieste in questa fase ulteriori risorse finanziarie per il 2009. I maggiori tassi di cofinanziamento saranno pertanto finanziati con gli stanziamenti di pagamento disponibili in bilancio. La Commissione riesaminerà nel 2009 la necessità di ulteriori stanziamenti di pagamento in funzione delle domande di pagamento presentate dagli Stati membri e proporrà all’Autorità di bilancio le misure eventualmente necessarie. Va rilevato che i dati relativi all’incidenza finanziaria riportati nella presente scheda finanziaria figurano anche nella scheda corrispondente alla modifica della decisione 2006/493/CE del Consiglio. |

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[12], in particolare l’articolo 69, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/493/CE[13] stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza.

(2) Nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 il Consiglio europeo ha approvato un piano europeo di ripresa economica che prevede il varo di azioni prioritarie intese a consentire un più veloce adeguamento delle economie degli Stati membri alle sfide attuali.

(3) Il piano è basato su uno sforzo complessivo pari all’1,5% circa del PIL dell’Unione europea, per un totale di circa 200 miliardi di euro. Di tale importo, una dotazione di 1,5 miliardi di euro deve essere messa a disposizione di tutti gli Stati membri attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sviluppare l’accesso ad internet a banda larga nelle zone rurali e per potenziare le operazioni connesse alle priorità previste all’articolo 16 bis , paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (“le nuove sfide”). L’importo stanziato dal FEASR deve essere ripartito nella misura di un terzo (0,5 miliardi di euro) a favore delle nuove sfide e di due terzi (1 miliardo di euro) a favore dello sviluppo di infrastrutture per internet a banda larga nelle zone rurali.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/493/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/493/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Importo complessivo degli stanziamenti di impegno per il periodo 2007-2013 (prezzi correnti 2004), ripartizione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*)

Prezzi 2004 in EUR (**) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |

Importo totale UE-25, più Bulgaria e Romania | 9 325 497 783 | 10 788 767 263 | 11 873 603 971 | 10 278 583 653 | 9 824 886 713 | 9 588 187 168 | 9 356 225 581 | 71 035 752 132 |

Importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza | 27 676 975 284 |

(*) Prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale. |

(**) Gli importi sono arrotondati all’unità di euro. |

Importo complessivo degli stanziamenti di impegno per il per iodo 2007-2013 (prezzi correnti), ripartizione annua e importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza (*)

Prezzi correnti in EUR (**) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totale |

Importo totale UE-25, più Bulgaria e Romania | 9 896 292 851 | 11 678 108 653 | 13 109 418 209 | 11 575 354 634 | 11 285 706 554 | 11 234 089 442 | 11 181 555 662 | 79 960 526 005 |

Importo minimo per le regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza | 31 232 644 963 |

(*) (*) Prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della politica agricola comune allo sviluppo rurale. |

(**) Gli importi sono arrotondati all’unità di euro. |

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 04 05 01 | STANZIAMENTI 2009: SI: 13 623 504 584 EUR SP: 9 135 331 205 EUR |

2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza. |

3. | BASE GIURIDICA: regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio |

4. | OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: adeguare la decisione 2006/493/CE per consentire agli Stati membri di utilizzare il sostegno addizionale di 1,5 miliardi di euro assegnato ai programmi di sviluppo rurale nell’ambito del piano europeo di ripresa economica approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008. |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA (1) | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2009 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2010 (Mio EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (prezzi correnti) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | SI: +1 500 SP: – | SI: – SP: +750 |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA (prezzi correnti) SI SP | – + 750 | – – | – – |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | SÌ NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

6.4 | ALTRO | (2) |

OSSERVAZIONI: (1) La presente decisione, che approva un sostegno supplementare a favore dei programmi di sviluppo rurale (+ 1,5 milioni di euro), inciderà interamente sull’esercizio finanziario 2009 per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno. Per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento l’incidenza finanziaria della decisione sarà ripartita sugli esercizi 2010 e 2011, con un livello di pagamenti stimato a 750 milioni all’anno. In conformità dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, potranno beneficiare del rimborso tutte le spese sostenute dagli Stati membri a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma (non oltre il 30.6.2009). Tuttavia la Commissione potrà procedere al rimborso solo dopo che saranno stati approvati i programmi riveduti, cosa che probabilmente avverrà dopo il 15.10.2009, per cui la dichiarazione alla Commissione avrà luogo nel gennaio 2010 e il rimborso nel 2010. Nell’allegato della decisione figurano gli importi stanziati per lo sviluppo rurale prima della modulazione e di altri trasferimenti da spese legate ai mercati e da pagamenti diretti della PAC. (2) Il finanziamento addizionale di impegni nel 2009 è possibile grazie alla disponibilità dell’importo necessario nel margine della rubrica 2 per il 2009. Per tale importo sarà presentato un bilancio rettificativo. Va rilevato che i dati relativi all’incidenza finanziaria riportati nella presente scheda finanziaria figurano anche nella scheda corrispondente alla modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005. |

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

[6] GU L [...] del [...], pag. [...].

[7] GU L [...] del [...], pag. [...].

[8] GU L [...] del [...], pag. [...].

[9] GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

[10] GU L [...] del [...], pag. [...].

[11] GU: inserire il numero della decisione citata nella nota a piè di pagina 9.

[12] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

[13] GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.