52009PC0035




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 28.1.2009

COM(2009) 35 definitivo

2009/0010 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta costituisce una risposta alla grave recessione in cui si trova l’economia europea a causa della crisi finanziaria e alle lacune nella sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità evidenziate dalla crisi del gas. Essa attua il piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800) approvato dal Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008. Oltre a contenere proposte nel settore della banda larga e dello sviluppo rurale, il piano risponde all’invito del Consiglio europeo di elaborare un elenco dettagliato ed equilibrato di azioni.

- Contesto generale

La crisi finanziaria ha iniziato a propagarsi all’economia reale nell’autunno del 2008. La crisi del gas, che ha causato l’interruzione della fornitura alla Comunità del gas estratto in Russia, si è manifestata nel dicembre 2008. La crisi economica e la crisi del gas, che hanno dimostrato l’insufficienza delle interconnessioni energetiche in Europa, creano entrambe problemi strutturali per l’economia europea e il benessere dei cittadini europei. Vi è pertanto urgenza di un piano generale di ripresa, che è in corso di attuazione. La presente proposta di uno stimolo finanziario a favore di componenti essenziali del settore energetico è un elemento fondamentale del piano.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La parte relativa alle infrastrutture energetiche del programma per le reti transeuropee mira a stimolare la costruzione di interconnessioni transfrontaliere per il gas e per l’energia elettrica, un obiettivo questo cui mira anche uno dei tre sottoprogrammi della presente proposta. L’elenco di progetti previsti nel presente regolamento è complementare agli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia (decisione n. 1364/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006).

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

La proposta accorda un sostegno a favore di progetti nel settore della politica energetica in quanto parte fondamentale del più ampio obiettivo dell’UE di promuovere il progresso economico e lo sviluppo sostenibile. Essa è in linea con gli obiettivi della politica energetica dell’UE definiti nel secondo riesame strategico dell’energia, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Nella selezione dei progetti, la Commissione ha tenuto conto di molteplici criteri, tra cui in particolare, la maturità dei progetti, una coerente distribuzione geografica, gli interessi europei, nonché il valore aggiunto europeo e il progresso tecnologico. Tutti questi criteri sono in sintonia con la politica energetica sviluppata dalla CE nel corso degli ultimi anni, nonché con l’attuale contesto delle vigenti prospettive finanziarie. Questo approccio verrà probabilmente appoggiato nelle prospettive finanziarie future.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell ’IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

L’urgenza della crisi economica impone un intervento quanto mai rapido per inviare un segnale chiaro agli investitori. Non vi è stato pertanto il tempo per una procedura di consultazione.

- Ricorso al parere di esperti

Non si è fatto ricorso al parere di esperti esterni.

- Valutazione dell’impatto

L’urgenza della crisi economica impone un intervento quanto mai rapido, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo.

Non vi è stato pertanto il tempo di effettuare una valutazione dell’impatto.

3. Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Si propone di attuare un programma di misure di investimento nel 2009 e nel 2010, comprensivo di sottoprogrammi nei seguenti settori:

- progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica (dotazione finanziaria: 1 750 milioni di euro);

- progetti eolici in mare (500 milioni di euro);

- cattura e stoccaggio del carbonio (1 250 milioni di euro).

- Base giuridica

La base giuridica è l’articolo 156 del trattato per il sottoprogramma relativo ai progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica e l’articolo 175 per le altre azioni.

- Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i seguenti motivi:

- una risposta coerente ed efficace alla crisi economica richiede un approccio coordinato in materia di investimenti a livello UE, sia con risorse UE che con risorse nazionali;

- molti dei progetti individuati nel regolamento hanno carattere transnazionale, in particolare per quanto riguarda i sottoprogrammi relativi alle centrali eoliche in mare e alle interconnessioni;

- l’incentivo all’interconnessione, alle energie rinnovabili e alla cattura e allo stoccaggio del carbonio è stato recentemente ribadito come obiettivo comune dell’Unione;

- tutti i sottoprogrammi, in particolare quello relativo alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, sono concepiti per massimizzare le possibilità di riproduzione in tutti gli Stati membri;

- l’azione isolata degli Stati membri impedirebbe un approccio coordinato; il completamento dei progetti di importanza transnazionale è essenziale per conseguire gli obiettivi dell’Unione.

L’azione comunitaria può realizzare meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi:

- l’azione UE consentirà di conseguire questi obiettivi;

- l’azione UE può integrare l’azione a livello nazionale per conseguire gli obiettivi generali dell’Unione, visto il carattere transnazionale della crisi economica e del problema della sicurezza energetica;

- l’ambito di applicazione della proposta si limita a tali progetti.

La proposta è conforme quindi al principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi:

- dato che la proposta istituisce un programma di sostegno finanziario, non può che assumere la forma del regolamento;

- l’onere finanziario è proporzionale all’obiettivo di introdurre un forte stimolo per l’economia europea e affrontare la sfida della sicurezza energetica;

- l’onere amministrativo è ridotto al minimo dalla scelta di concentrarsi su alcuni progetti di ampia portata.

- Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

- dato che la proposta istituisce un programma di sostegno finanziario, non può che assumere la forma del regolamento.

4. Incidenza sul bilancio

È prevista una dotazione complessiva di bilancio di 3 500 milioni di euro per i tre sottoprogrammi, di cui 1 500 milioni di euro per il 2009 e 2 000 milioni di euro per il 2010.

Il volume principale dei pagamenti verrà effettuato tra il 2009 e il 2012, e gli ultimi pagamenti, in particolare per i progetti di cattura e stoccaggio del carbonio, sono previsti per il 2014/2015.

2009/0010 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156 e l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) L’economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria.

(2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell’economia europea dipendono dalla sua riorganizzazione, che le consenta di soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l’esigenza di ridurre le emissioni di gas serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l’affidabilità delle forniture di gas.

(3) Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008[5] ha approvato il piano europeo di ripresa economica[6], che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l’Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all’economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.

(4) Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un’economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti concreti, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.

(5) È soprattutto importante finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità.

(6) Per avere un impatto tangibile e sostanziale, occorre che gli investimenti si concentrino su pochi settori specifici. Deve trattarsi di settori in cui:

a) l’azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas serra;

b) esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed effettivo di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, e

c) l’azione a livello europeo possa creare valore aggiunto.

I settori delle interconnessioni per il gas e per l’energia elettrica, dell’energia eolica in mare e della cattura e stoccaggio del carbonio soddisfano questi criteri.

(7) Per quanto riguarda le interconnessioni per il gas e per l’energia elettrica, i problemi si sono manifestati nel corso degli ultimi anni. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell’Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, il che accresce la dipendenza dell’Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.

(8) Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle interconnessioni energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l’economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

(8 bis) Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche, è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell’energia, per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e che contribuiscano alla ripresa dell’economia.

(9) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l’energia eolica in mare, il presente regolamento si basa sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche[7], che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l’innovazione nel settore dell’energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell’UE, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee, in particolare nei due settori summenzionati. Nella riunione del 16 ottobre 2008[8] il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l’attuazione del piano per le tecnologie energetiche. Il presente programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e delle centrali eoliche in mare, lasciando impregiudicata la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti di dimostrazione nel settore dell’energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

(10) Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è necessario che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, su riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.

(11) Per quanto riguarda i progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica, l’elenco è redatto in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati recentemente nel secondo riesame strategico della politica energetica[9] e approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio[10]. I progetti vengono selezionati sulla base della loro capacità a realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo:

a) alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti;

b) all’ottimizzazione della capacità della rete e all’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

c) allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;

d) alla connessione delle fonti di energia rinnovabili;

e) alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse, e

f) alla solidarietà tra Stati membri.

La realizzazione di questi progetti richiederà l’impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se non verrà realizzata questa accelerazione.

(12) Per quanto riguarda l’energia eolica in mare, l’elenco contiene progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dalle parti in causa nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l’energia eolica e da altre fonti, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un’importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

(13) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l’elenco venga redatto sulla base delle informazioni raccolte dalle parti in causa nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

(14) Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell’esistenza di un concetto maturo e fattibile di centrale elettrica, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell’esistenza di un concetto maturo e fattibile per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 e di un impegno articolato delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovranno anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

(15) Occorrerà fare una selezione tra i progetti ammissibili. La selezione dovrà, tra l’altro, assicurare che in ogni Stato membro non venga sostenuto più di un progetto di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che venga studiata un’ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l’obiettivo della ripresa economica in tutt’Europa (16). Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno, tenendo conto in particolare delle regole sull’accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato.

A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità venga concesso conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[11] (“il regolamento finanziario”), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[12], tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

(17) Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica, tenuto conto del livello di dettaglio del presente regolamento, il sostegno finanziario può essere concesso, in deroga all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 110, del regolamento finanziario, senza l’adozione preliminare di un programma di lavoro o di un’altra forma di decisione di finanziamento.

(18) L’articolo 160 bis del regolamento finanziario consente, a titolo eccezionale, di ricostituire gli stanziamenti di impegno disimpegnati in seguito all’inesecuzione totale o parziale di un progetto. Tuttavia, questa disposizione si applica soltanto ai progetti di ricerca. Per garantire che i fondi previsti dal presente regolamento siano spesi correttamente e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi fissati dal regolamento stesso, occorre prevedere una tale possibilità anche nel contesto del presente regolamento.

(19) Quando sono realizzate azioni finanziate a norma del presente regolamento, occorre che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[13], dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[14], e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[15].

(20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell’ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

(21) In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione deve essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell’importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.

(22) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[16].

(23) Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO IDISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, il programma energetico europeo per la ripresa ( European Energy Programme for Recovery , di seguito “EEPR”), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Esso istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

a) delle interconnessioni per il gas e per l’energia elettrica,

b) dell’energia eolica in mare, e

c) della cattura e stoccaggio del carbonio.

Esso individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

Articolo 2Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “cattura e stoccaggio del carbonio”, mezzo per mitigare i cambiamenti climatici consistente nella cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dagli impianti di produzione di energia elettrica, nel trasporto sul sito di stoccaggio e nella iniezione in una formazione geologica idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;

b) “costi ammissibili”, lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 2342/2002;

c) “interconnessioni per il gas e per l’energia elettrica”,

i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché queste infrastrutture vengano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;

ii) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;

iii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;

iv) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto iii);

v) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e

vi) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;

d) “parte di progetto”, ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisce al completamento del progetto;

e) “fase di investimento”, la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;

f) “energia eolica in mare”, l’energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;

g) “fase di pianificazione”, la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale viene preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l’ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni.

Articolo 3Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 500 milioni di euro, ripartiti come segue:

a) progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica: 1 750 milioni di EUR;

b) progetti di energia eolica in mare: 500 milioni di EUR;

c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1 250 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dell’impegno disimpegnato in seguito all’inesecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati possono essere ricostituiti nuovamente nel 2010 e nel 2011, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare gli obiettivi dell’EEPR.

3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione esamina, all’inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all’autorità di bilancio adeguate proposte, illustrando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.

4. L’autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.

5. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto. Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell’esercizio n . Alla conclusione dell’esercizio n , l’ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo inutilizzato di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.

CAPO IISOTTOPROGRAMMI

Sezione 1progetti di interconnessione per il gas e per l ’ENERGIA ELETTRICA

ARTICOLO 4 OBIETTIVI

La Comunità promuove i progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

a) la sicurezza e diversificazione delle fonti di energia e degli approvvigionamenti;

b) l’ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni svantaggiate e insulari della Comunità;

d) la connessione delle fonti di energia rinnovabili, e

e) la sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti energetiche interconnesse.

Articolo 5 Priorità

L’EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell’energia e, in particolare, per risolvere i problemi delle strozzature, della sicurezza e della diversificazione dell’approvvigionamento e per superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerare la loro costruzione.

Articolo 6 Elenco dei progetti

L’elenco dei progetti corrispondenti alle priorità di cui all’articolo 5 è riportato nell’allegato, parte A.

Articolo 7Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR (di seguito “sostegno EEPR”) per progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica viene concesso alle azioni che realizzano i progetti di cui all’allegato, parte A, o parti degli stessi.

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 8 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 9. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 8Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato.

2. Possono presentare le proposte:

a) uno o più Stati membri congiuntamente;

b) uno o più imprese o organismi pubblici o privati congiuntamente, con l’accordo degli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione;

c) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente, con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione, oppure

d) un’impresa comune, con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione.

3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 9Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 7, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’approccio;

b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell’azione.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 7, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) grado di maturità in particolare in relazione alla capacità di iniziare immediatamente i lavori e di impegnare i fondi entro la fine del 2010;

b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti impedisce l’attuazione dell’azione;

c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

d) l’impatto socioeconomico;

e) l’impatto ambientale;

f) il contributo alla continuità e all’interoperabilità della rete energetica, nonché all’ottimizzazione delle sue capacità;

g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;

h) l’impegno dimostrato dagli Stati membri a far avanzare il progetto, in particolare per quanto riguarda le procedure di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 10Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese connesse ai progetti sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati dell’esecuzione del progetto.

2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 11Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 7, paragrafo 2, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.

2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di decisioni della Commissione.

Articolo 12Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine e che le relative spese siano legali e regolari.

Sezione 2Progetti eolici in mare

ARTICOLO 13 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO EEPR

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencanti nell’allegato, parte B.

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 14 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 15.

3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 14Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell’allegato, parte A, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano le seguenti condizioni:

a) il calendario del progetto prevede sostanziali spese in conto capitale nel 2009 e nel 2010;

b) a capo del progetto vi è un’impresa commerciale.

2. Le proposte possono essere presentate da una o da più imprese congiuntamente.

3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 15Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 13, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’approccio;

b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.

2. Nel valutare le proposte ricevute nel quadro dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 13, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;

b) in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura esso prevede in particolare:

i) la compensazione della variabilità dell’energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;

ii) sistemi di stoccaggio su vasta scala;

iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);

iv) turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;

v) concezioni nuove delle sottostrutture, o

vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;

c) gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;

d) l’impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;

e) l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

Articolo 16Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce ai costi associati con la costruzione e l’impianto dei progetti.

2. Il sostegno EEPR non supera il 50% dei costi di cui al paragrafo 1. L’eventuale cumulo di finanziamenti comunitari e nazionali non determina sovracompensazione.

Articolo 17Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 13, paragrafo 1, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del finanziamento da concedere. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.

2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

Sezione 3Cattura e stoccaggio del carbonio

ARTICOLO 18 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO EEPR

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C.

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per attuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 19 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 20.

3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 19 e i criteri di selezione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.

4. Il sostegno EEPR è accordato ad un massimo di 5 progetti. I finanziamenti non superano 250 milioni di euro per progetto.

5. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

Articolo 19Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se attuano i progetti elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano le seguenti condizioni:

a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l’85% della CO2 proveniente dagli impianti di generazione di energia elettrica con una produzione elettrica pari ad almeno 300 MW o equivalente e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO2 in sicurezza sottoterra;

b) il calendario del progetto include sostanziali spese in conto capitale nel 2009 e nel 2010;

c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l’impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e a contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche[17].

2. Le proposte sono presentate da una o da più imprese congiuntamente.

3. Non sono ammissibili le proposte di progetto presentate da persone fisiche.

Articolo 20Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’approccio;

b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;

c) l’indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO2 da ridurre nei primi 5 anni di funzionamento (ponderazione del 40%);

b) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell’impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei in modo compatibile con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (ponderazione 40%);

d) la solidità e l’adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l’entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015 (ponderazione 20%).

Articolo 21Condizioni di finanziamento

Il sostegno EEPR contribuisce al costo degli elementi della fase di investimento del progetto imputabili unicamente alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi. Esso non supera l’80% del totale dei costi di investimento ammissibili.

Articolo 22Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

2. Il sostegno EEPR viene concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

CAPO IIIDISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 23Altre forme di sostegno e altri strumenti dell ’EEPR

1. Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell’allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell’ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 milioni di euro.L’esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione europea.

2. 3. La Commissione fissa l’importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione della decisione.

Articolo 24Modalità di programmazione e di attuazione

1. In deroga all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 110 del regolamento finanziario, gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II del presente regolamento.

2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese connesse al progetto sostenute dai beneficiari responsabili dell’esecuzione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all’articolo 31.

3. L’IVA non è una spesa ammissibile, eccezion fatta per l’IVA non rimborsabile.

4. I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità al diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell’ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

Articolo 25Riserva

Fino allo 0,1% dei fondi previsti dal presente regolamento sono riservati all’attuazione e alla valutazione da parte della Commissione.

Articolo 26 Responsabilità generali degli Stati membri

1. Nell’ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR. In particolare, essi compiono ogni sforzo per snellire le procedure amministrative e le procedure di autorizzazione, licenza e certificazione che i promotori dei progetti devono seguire.

2. Gli Stati membri informano la Commissione entro il 31 marzo di ogni anno sulle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 nel corso dell’anno precedente.

Articolo 27Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un’azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.

3. Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e audit della Corte dei conti europea, se necessario effettuati anche in loco.

CAPO IV DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 28Comitati

1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati:

a) per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall’articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE[18] del Consiglio;

b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall’articolo 8 della decisione n. 2006/971/CE del Consiglio;

c) per i progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica, il comitato istituito dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l’articolo 8.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 29Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l’utilizzo effettivo degli stanziamenti.

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento, oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l’assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall’EEPR.

Articolo 30Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione verifica l’attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione del programma.

Articolo 31Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO Progetti ammissibili

A. INTERCONNETTORI

1. Interconnettori per il gas

Progetto | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |

Corridoio meridionale del gas NABUCCO[19] ITGI – Poseidon | Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania Italia, Grecia | 250 100 |

Interconnessione del Baltico Skanled | Polonia, Danimarca, Svezia | 150 |

Rete GNL Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście | Polonia | 80 |

Europa centrale e meridionale Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Velky Krtis-Balassaqyarmat) Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo) Interconnessione Bulgaria-Grecia (Haskovo-Komotini) Interconnettore per il gas Romania-Ungheria Espansione della capacità di stoccaggio del gas nello hub ceco Infrastruttura e impianti per permettere il flusso ovest-est del gas in caso di interruzione a breve termine dell’approvvigionamento | Slovacchia-Ungheria Slovenia Bulgaria, Grecia Romania-Ungheria Repubblica ceca Tutti gli Stati membri | 25 40 20 30 25 20 |

Mediterraneo Rafforzamento della rete francese del gas sull’asse Africa-Spagna-Francia | Francia | 150 |

Area del Mare del Nord Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito Connessione Francia-Belgio | Belgio Francia, Belgio | 35 100 |

TOTALE | 1 025 |

2. Interconnettori per l’energia elettrica

Progetto | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |

Interconnessione del Baltico Estlink-2 Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici | Estonia, Finlandia Svezia, Lettonia, Lituania | 100 175 |

Europa centrale e meridionale Halle/Saale-Schweinfurt | Germania | 50 |

Mediterraneo Rafforzamento dell’interconnessione Portogallo-Spagna Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia) Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e l’Italia continentale (Sorgente-Rizziconi) | Portogallo Francia, Spagna Italia | 30 150 100 |

Area del Mare del Nord Interconnessione Repubblica d’Irlanda-Galles | Irlanda, Regno Unito | 100 |

TOTALE | 705 |

3. Progetti su piccole isole

Iniziative su piccole isole isolate | Cipro, Malta | 20 |

B) PROGETTTI EOLICI IN MARE

Progetto | Capacità | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |

1) Integrazione nella rete dell’energia eolica in mare |

1.1. Baltic I e II - Kriegers Flak I, II, III Sulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell’interconnessione. | 1,5 GW | Danimarca, Svezia, Germania, Polonia | 150 |

1.2. Rete del Mare del Nord Sviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale | 1 GW | Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca | 150 |

2) Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione |

2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Nuova generazione di turbine da 6-7 MW e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m) | 0,5 GW | Germania, Polonia | 150 |

2.2 Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea) Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100MW | 0,25 GW | Regno Unito | 40 |

2.3 Thornton Bank Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downvind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downvind (dimensioni 5MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visito (fino a 30 km) | 90MW | Belgio | 10 |

TOTALE | 500 |

C. PROGETTI DI CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

Nome del progetto/ Ubicazione | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) | Combu-stibile | Capacità | Tecnica di cattura | Concetto di stoccaggio |

Huerth | Germania | 250 | Carbone | 450 MW | IGCC | Falda acquifera salina |

Jaenschwalde | Carbone | 500 MW | Oxyfuel | Giacimenti di petrolio/gas |

Eemshaven | Paesi bassi | 250 | Carbone | 1200 MW | IGCC | Giacimenti di petrolio/gas |

Rotterdam | Carbone | 1080 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

Rotterdam | Carbone | 800 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

Belchatow | Polonia | 250 | Carbone | 858 MW | PC | Falda acquifera salina |

Compostella | Spagna (assieme al Portogallo) | 250 | Carbone | 500 MW | Oxyfuel | Falda acquifera salina |

Kingsnorth | Regno Unito | 250 | Carbone | 800 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

Longannet | Carbone | 3390 MW | PC | Falda acquifera salina |

Tilbury | Carbone | 1600 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

Hatfield (Yorkshire) | Carbone | 900 MW | IGCC | Giacimenti di petrolio/gas |

TOTALE 1 250 |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il presente documento accompagna e integra la relazione della proposta legislativa. Pertanto andrebbe compilato evitando, per quanto possibile, di ripetere le informazioni già contenute nella relazione, senza tuttavia pregiudicarne la leggibilità. Prima di compilare la scheda, si consiglia di consultare gli Orientamenti che sono stati redatti per fornire indicazioni e precisazioni sulle voci sotto riportate.

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per la concessione del sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore energetico per sostenere la ripresa economica.

2. QUADRO ABM/ABB (Gestione per attività/Suddivisione per attività)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

06: Energia e trasporti

06 09: Progetti energetici per sostenere la ripresa economica

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee BA)) e loro denominazione:

06 09 01: Progetti energetici per sostenere la ripresa economica: reti energetiche

06 09 02: Progetti energetici per sostenere la ripresa economica: cattura e stoccaggio del carbonio

06 09 03: Progetti energetici per sostenere la ripresa economica: sistemi europei di reti eoliche in mare

06 01 04 13: Progetti energetici per sostenere la ripresa economica: spese per la gestione amministrativa

3.2. Durata dell ’azione e dell’incidenza finanziaria:

Inizio: 2009 Fine: 2010

3.3. Caratteristiche di bilancio ( aggiungere le righe necessarie ):

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

06 09 01 | SNO | SD | SÌ | NO | NO | 1 bis |

06 09 02 | SNO | SD | SÌ | NO | NO | 1 bis |

06 09 03 | SNO | SD | SÌ | NO | NO | 1 bis |

06 01 04 13 | SNO | SND | SÌ | NO | NO | 1 bis |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

x La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[20] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Nota: Tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell’azio-ne [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione |

Totale risorse umane | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Nella relazione deve essere illustrato il contesto circostanziato della proposta. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

5.1. Necessità dell ’azione a breve e lungo termine

La presente proposta costituisce una risposta alla forte recessione dell’economia europea a seguito della crisi finanziaria e della crisi del gas registrata questo inverno. Essa attua il piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800) approvato dal Consiglio europeo dell’11-12 dicembre 2008.

La crisi finanziaria ha iniziato a propagarsi all’economia reale nell’autunno del 2008. La crisi del gas, che ha causato l’interruzione della fornitura alla Comunità del gas estratto in Russia, si è manifestata nel dicembre 2008. La crisi economica e la crisi del gas creano entrambe problemi strutturali all’economia europea. Vi è grande urgenza di un piano di ripresa, che viene attuato al momento; la presente proposta di uno stimolo finanziario a parti essenziali del settore energetico è un elemento fondamentale del piano.

La Commissione ha già presentato una proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale (2007-2013) per mettere a disposizione ulteriori fondi per la rubrica 1A, nel rispetto degli importi totali fissati dall’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[22]. A seguito delle prime discussioni con l’autorità di bilancio, si propone ora di trasferire le risorse non richieste nel quadro del massimale della rubrica 2 per l’esercizio 2008 alla rubrica 1A per mettere a disposizione i 3,5 miliardi di euro proposti per i progetti energetici (1,5 miliardi di euro per il 2009 e 2,0 miliardi di euro per il 2010).

- Perché si possa dare un contributo immediato alla soluzione della crisi economica, è necessario che i progetti vengano approvati il prima possibile.

- Pertanto, è necessario che il presente regolamento elenchi già i progetti che possono beneficiare del sostegno finanziario, su riserva di conformità ai criteri di efficacia e di efficienza e al limite fissato dal pacchetto finanziario.

Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l’elenco venga redatto sulla base delle informazioni raccolte nel quadro del gruppo di lavoro sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Nell’ambito dell’elenco, occorre che il sostegno finanziario venga diretto ai progetti che sono già pronti ad avviare la fase di sviluppo del progetto nel 2009/2010, mentre gli altri devono costituire un elenco di riserva. Occorre valutare il grado di preparazione dei progetti sulla base dell’esistenza di un concetto attuabile e maturo per la centrale elettrica, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell’esistenza di un concetto attuabile e maturo per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 e di un impegno articolato delle autorità locali a sostenere il progetto. Per assicurare al massimo lo sviluppo accelerato del progetto, occorre mettere a disposizione di ogni progetto risorse pari ad un massimo di 250 milioni di euro. A questo scopo, sarà necessario effettuare una selezione tra i progetti pronti per avviare la fase di sviluppo nel periodo 2009/2010. La selezione dovrà, tra l’altro, assicurare che il sostegno vada a non più di un progetto in ogni Stato membro, per garantire che venga studiata un’ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l’obiettivo della ripresa economica in tutt’Europa.

Per quanto riguarda l’eolico in mare, occorre che l’elenco contenga solo progetti che sono pronti per l’attuazione, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, di importanza transfrontaliera e di vasta portata.

Per quanto riguarda i progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica, occorre che l’elenco venga redatto sulla base del grado di maturità del progetto e del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti indicati nel secondo riesame strategico della politica energetica e approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

5.2. Valore aggiunto dell ’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

L’energia è diventata una delle principali preoccupazioni dell’Europa. Nel mese di dicembre l’Unione europea ha adottato una serie di decisioni chiave in merito al futuro dell’energia in Europa. Per stimolare il settore energetico in grado di ridurre le emissioni di gas serra. Per fare in modo che le energie rinnovabili costituiscano una quota importante del mix energetico dell’Europa. E per contenere la domanda europea di energia realizzando guadagni di efficienza energetica.

Questi cambiamenti richiedono un impegno fermo e investimenti notevoli. Ma la recessione economica minaccia di ritardare gli investimenti, a meno che non vengano attuate azioni ulteriori ora. La stretta creditizia sta avendo un impatto diretto sulla velocità con cui l’Europa sta attuando i cambiamenti richiesti. Il rischio è una perdita di velocità e di vantaggio tecnologico: i ritardi di oggi genereranno costi maggiori più tardi. Per questo il piano di ripresa economica mette l’accento in particolare sulla necessità di “investimenti intelligenti”, di uno stimolo all’economia mirato su obiettivi strategici chiari.

Per avere un impatto tangibile e sostanziale, gli investimenti dovrebbero concentrarsi su pochi settori specifici. Si tratta di settori in cui l’azione a livello europeo può creare valore aggiunto, nei quali vi sono grandi progetti maturi capaci di assorbire un sostegno finanziario di notevole importo e il cui sviluppo darà un contributo chiaro al conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento energetico e di riduzione delle emissioni di gas serra. I settori della cattura e dello stoccaggio del carbonio, dell’eolico in mare, delle interconnessioni per il gas e per l’energia elettrica e dell’efficienza energetica soddisfano questi criteri.

Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e l’eolico in mare, la base è rappresentata dal piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, che ha proposto la realizzazione di iniziative industriali europee in questi settori. Il Consiglio europeo del 16 ottobre 2008 ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l’attuazione del piano per le tecnologie.

Per quanto riguarda le interconnessioni per il gas e per l’energia elettrica, i problemi energetici si sono manifestati nel corso degli ultimi anni. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell’Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, il che accresce la dipendenza dell’Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante. Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse europeo, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle interconnessioni energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione di progetti di questo genere, è importante che la Comunità investa ora in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza energetica dell’UE. Ciò sarà determinante per consentire all’UE di essere in una posizione migliore per garantire la sua sicurezza energetica quando l’economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

a) contribuire agli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici, facendo un passo tangibile verso il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di sviluppare fino a 12 impianti di dimostrazione di tecnologie che consentano un’utilizzazione sostenibile dei combustibili fossili entro il 2015, in modo da rendere commercialmente matura la tecnologia della cattura e dello stoccaggio del carbonio entro il 2020;

b) creare un sistema europeo di reti eoliche in mare moderno e pienamente integrato, che accresca in misura sostanziale il contributo dell’energia eolica all’obiettivo EU in materia di energia rinnovabili e rafforzi la leadership industriale dell’UE nel settore dell’energia eolica;

c) adattare e sviluppare le reti energetiche a sostegno del funzionamento del mercato interno dell’energia e, in particolare, per risolvere i problemi delle strozzature, della sicurezza e della diversificazione dell’approvvigionamento e superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità[23] di attuazione:

X Gestione centralizzata

X diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con missione di servizio pubblico.

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La concessione di finanziamenti per questi tipi di azioni si baserà sul contratto standard di sovvenzione delle Comunità europee. Al contratto si applicheranno integralmente le pertinenti disposizioni in materia di monitoraggio, informazione e controllo contabile.

In particolare per quanto riguarda i progetti di interconnessione, gli Stati membri effettuano il controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano che le spese siano state effettivamente sostenute e siano conformi ai progetti o a parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per sveltire le procedure amministrative e le procedure di concessione delle autorizzazioni, delle licenze e delle certificazioni che i promotori dei progetti di interconnessione devono seguire e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, di gestione e di monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

6.2. Valutazione

6.2.1. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell ’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La Commissione effettua una valutazione del programma per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l’utilizzo effettivo degli stanziamenti.

La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 3, del presente regolamento, oppure, eventualmente, di fornirle le informazioni e l’assistenza necessarie per procedere alla valutazione di tali progetti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dal programma.

6.2.2. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Non applicabile.

7. PROVVEDIMENTI ANTIFRODE

- Poiché i contratti per le azioni previste saranno dei contratti di finanziamento standard, si applicheranno le misure antifrode usuali.

- Per tutti i tipi di azione i risultati saranno chiaramente visibili e quantificabili. I tipi di sovvenzioni saranno chiari: essi riguarderanno spese di investimento e costi derivanti dalle operazioni. Queste voci potranno essere verificate dettagliatamente e, grazie ai progetti, esistono sufficienti conoscenze e materiali per una valutazione in conoscenza di causa del rischio di frode.

- Controlli in loco saranno possibili per tutti i progetti.

- A seconda della complessità dei progetti, specifici compiti di controllo potranno essere assegnati al personale specializzato o a consulenti esterni.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

Funzionari o agenti temporanei[25] (XX 01 01) | A*/AD | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

B*, C*/AST | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Personale finanziato[26] con l’art. XX 01 02 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Altro personale[27] finanziato con l’art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

8.2.2. Descrizione delle funzioni derivanti dall ’azione

- Definizione e coordinamento del programma

- Gestione finanziaria dei progetti

- Controllo dei progetti

- Rappresentanza della Commissione nel comitato del programma e presentazione in tale sede delle misure per le quali è prevista una procedura di comitato

- Effettuazione delle consultazioni interservizi nell’ambito della Commissione

- Valutazioni strategiche.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell ’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Anno 2014 e segg. | TOTALE |

- intra muros |

- extra muros (manutenzione IT) |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 1,2 | 1,2 | 2,4 |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell ’importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | 1,014 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | 1,014 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei

Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1

Anno 2009 e segg.: 7 funzionari (122 000 euro/funzionario/anno) e 3 agenti esterni: 2 GFIV (62 500 euro/anno), 1 GFII (34 500 euro/anno)

Anno 2010 e segg.: 15 funzionari (122 000 euro/funzionario/anno) e 7 agenti esterni: 4 GFIV (62 500 euro/anno), 2 GFII (34 500 euro/anno) e 1 END (51 000 euro/anno)

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

8.2.6 Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,200 | 1,7 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[28] | 0,108 | 0,108 | 0,216 |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,36 |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,468 | 0,468 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,510 | 3,276 |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento

Missioni: 100 000 euro per tipo di progetti

Un comitato all’anno per argomento = 4*27*1 000 euro=108 000 euro

Consulenza a fini di controllo a partire dal 2011: 250 000 euro/anno

0,5 ETP (consulenza) per il sistema di controllo: 60 000 euro/anno

Il fabbisogno di risorse amministrative sarà coperto dallo stanziamento concesso alla DG preposta alla gestione nell’ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

[1] GU C […] del […], pag. […].

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell’11 e 12 dicembre 2008, 17271/08, punto 9.

[6] COM(2008) 800.

[7] “Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) – Verso un futuro a bassa emissione di carbonio”, (COM(2007) 723).

[8] Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 dicembre 2008, [riferimento esatto].

[9] COM(2008) 781.

[10] [Riferimenti].

[11] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[12] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

[13] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[14] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[15] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[16] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[17] COM(2007) 723.

[18] GU L 162 del 22.6.2007.

[19] Questo sostegno potrebbe essere concesso assieme al sostegno della Banca europea per gli investimenti.

[20] Cfr. il punto 19 e i punti da 21 a 23 dell’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, del 17 maggio 2007, GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[21] Se la durata dell’azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[22] COM(2008) 859 del 10.12.2008.

[23] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione.

[24] Quale descritto nella sezione 5.3.

[25] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[26] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento.

[27] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento.

[28] Gruppo di coordinamento e comitato (comitatologia) previsti nel progetto di atto normativo.