5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/106 |
Giovedì 7 maggio 2009
Progetto di regolamento della Commissione su REACH per quanto riguarda l'allegato XVII
P6_TA(2009)0390
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII
2010/C 212 E/15
Il Parlamento europeo,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (1), in particolare l'articolo 131,
vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (2),
vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (3),
visto il progetto di regolamento della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII (il «progetto di regolamento della Commissione»),
visto il parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,
visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),
visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. |
considerando che il regolamento (CE) n. 1907/2006 abroga e sostituisce la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, a decorrere dal 1o giugno 2009, |
B. |
considerando che l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come modificato dall'allegato al progetto di regolamento della Commissione, dovrebbe sostituire l'allegato I della direttiva 76/769/CEE che stabilisce restrizioni riguardo a talune sostanze e preparati pericolosi, |
C. |
considerando che l'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce che sostanze, preparati o articoli non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di eventuali restrizioni di cui all'allegato XVII, |
D. |
considerando che il punto 2.6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione mira ad estendere l'attuale divieto concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzo di fibre d'amianto e di prodotti contenenti tali fibre alla fabbricazione di queste ultime e di articoli che le contengono, |
E. |
considerando che il punto 2, voce n. 6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione mantiene le deroghe al divieto concernente le fibre d'amianto, vale a dire:
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F. |
considerando che non è consentito immettere sul mercato comunitario altro amianto, ad eccezione dei diaframmi per elettrolisi, che esistono specifiche disposizioni comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e la rimozione dell'amianto stesso e che purtroppo non esistono disposizioni comunitarie concernenti la decontaminazione degli articoli contenenti amianto, per cui tale materia è lasciata alla competenza degli Stati membri, |
G. |
considerando che l'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all'esposizione a fibre di amianto, |
H. |
considerando che la direttiva 96/59/CE impone agli Stati membri obblighi in materia di decontaminazione o smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e/o di smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa, e che la Comunità dovrebbe adottare misure simili riguardo alle fibre di amianto, |
I. |
considerando che la legislazione comunitaria disciplina sei minerali di amianto (crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite e crisotilo), ma non ancora minerali asbestiformi come la richterite e la winchite, benché queste possano essere considerate non meno dannose della tremolite, dell'amosite o della crocidolite e possano essere utilizzate anch'esse in materiali isolanti, |
J. |
considerando che, a seguito della ricezione delle relazioni degli Stati membri che fanno ricorso alla deroga concernente i diaframmi, la Commissione riesamina tale deroga e chiede all'Agenzia di predisporre un fascicolo ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di vietare l'immissione sul mercato e l'utilizzo di diaframmi contenenti crisolito, |
K. |
considerando che, secondo alcuni operatori del settore, è opportuno porre fine ora a tale deroga, in quanto già esistono tecnologie sostitutive (membrane non contenenti amianto), utilizzate dalla maggior parte dei produttori europei di sostanze chimiche, |
L. |
considerando che il modo più efficace per tutelare la salute umana consisterebbe in effetti nel vietare l'utilizzo di fibre di amianto crisotilo e di prodotti che le contengono, senza prevedere alcuna deroga, |
M. |
considerando che, per la maggior parte delle restanti forme di utilizzo dell'amianto crisotilo, sono ora disponibili sostituti o alternative non classificati come cancerogeni e considerati meno pericolosi, |
N. |
considerando che, nel riesame della deroga (5) concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo svolto conformemente alla direttiva 76/769/CEE, sono stati valutati e considerati sia l'impatto economico sia quello sulla salute nell'approccio differenziato adottato dalla Commissione, nel progetto di regolamento della Commissione sostenuto dalla maggior parte degli Stati membri, |
1. |
non si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione sulla scorta
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2. |
prende atto del riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo e sottolinea che gli impianti ad alta tensione possono funzionare senza problemi con materiali sostitutivi e che alcuni di tali impianti nell'Unione europea sono stati convertiti; |
3. |
evidenzia che attualmente quattro Stati membri utilizzano ancora diaframmi contenenti amianto crisotilo in impianti a bassa tensione per i quali non sono disponibili materiali sostitutivi, nonostante le aziende interessate abbiano realizzato un importante programma di ricerca al riguardo; |
4. |
sottolinea che, in base al riesame della deroga concernente i diaframmi contenenti amianto crisotilo, il rischio di esposizione per i lavoratori esiste soltanto laddove è necessaria la sostituzione dei diaframmi (la cui durata di vita massima è di dieci anni), in quanto le cellule di elettrolisi contenenti il gas cloro sono sigillate ermeticamente durante il funzionamento e, secondo quanto riferito dal settore, i limiti previsti per l'esposizione dei lavoratori al crisotilo sono pienamente rispettati; |
5. |
invita gli Stati membri e la Commissione a garantire la rigorosa applicazione della direttiva 83/477/CEE; |
6. |
deplora il fatto che finora non sia stato possibile stilare un elenco europeo degli articoli per cui è prevista una deroga al divieto conformemente al punto 2, voce n. 6 dell'allegato al progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
7. |
invita la Commissione a stilare immediatamente tale elenco, previa comunicazione delle pertinenti misure nazionali, e comunque al più tardi entro il 1o gennaio 2012; |
8. |
invita la Commissione a elaborare, entro la fine del 2009, una proposta legislativa sul controllo dello smaltimento delle fibre di amianto e sulla decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi contenenti fibre di amianto in vista della loro eliminazione completa; |
9. |
sollecita inoltre la Commissione a mettere a punto una strategia tesa a vietare tutti i tipi di amianto e le forme di utilizzo delle fibre di amianto entro il 2015, compresi adeguati requisiti in materia di esportazione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti e del principio di prossimità sancito dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, dal momento che l'amianto continua a causare un considerevole numero di malattie legate all'esposizione a fibre di amianto; |
10. |
invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento sull'applicazione del progetto di regolamento della Commissione; |
11. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25.
(3) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/markrestr/index_en.htm