5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/99 |
Giovedì 7 maggio 2009
Attuazione dell'iniziativa dei cittadini
P6_TA(2009)0389
Risoluzione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 recante richiesta alla Commissione di presentare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini (2008/2169(INI))
2010/C 212 E/14
Il Parlamento europeo,
visto l'articolo 192, paragrafo due, del trattato CE,
visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007,
visto il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (1),
vista la sua risoluzione del 20 febbraio 2008 sul trattato di Lisbona (2),
vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sul periodo di riflessione: struttura, temi e contesto per una valutazione del dibattito sull'Unione europea (3),
visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0043/2009),
A. |
considerando che il trattato di Lisbona prevede l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini, in virtù della quale i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati - articolo 11, paragrafo 4 della nuova versione del trattato dell'Unione europea nella versione del trattato di Lisbona (TUE n.v.), |
B. |
considerando che un milione di cittadini dell'Unione europea otterrebbe lo stesso diritto di invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa di cui già godono il Consiglio, fin dall'istituzione delle Comunità europee nel 1957 (in origine ex articolo 152 del trattato CEE, ora ex articolo 208 del trattato CE, futuro articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE), e il Parlamento europeo, fin dall'entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993 (attuale articolo 192 del Trattato CE, futuro articolo 225 del TFUE), |
C. |
considerando che i cittadini svolgerebbero un ruolo diretto nell'esercizio del potere di sovranità dell'Unione europea essendo coinvolti per la prima volta direttamente nell'avvio delle proposte legislative comunitarie, |
D. |
considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, quale conseguenza speciale del diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea (articolo 10, paragrafo 3 del TUE), mira a istituire un diritto individuale di partecipazione all'iniziativa dei cittadini, |
E. |
considerando che il diritto di iniziativa è spesso confuso con il diritto di petizione; considerando che occorre garantire che i cittadini siano pienamente consapevoli della distinzione fra entrambi i diritti, in particolare poiché una petizione è rivolta al Parlamento mentre l'iniziativa dei cittadini è rivolta alla Commissione, |
F. |
considerando che gli organismi dell'Unione europea e gli Stati membri devono stabilire le condizioni per un esercizio agevole, trasparente ed efficace del diritto di partecipazione dei cittadini dell'Unione europea, |
G. |
considerando che le procedure e le condizioni dell'iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini che presentano l'iniziativa, devono essere definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio con le opportune procedure legislative, mediante regolamento (articolo 24, paragrafo 1, del TFUE), |
H. |
considerando che nell'ambito dell'adozione e dell'attuazione di tale regolamento devono essere garantiti, in particolare, i diritti fondamentali di uguaglianza, di buona amministrazione e di effettiva tutela giuridica, |
I. |
considerando che il «numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che presentano l'iniziativa devono provenire» (articolo 24, paragrafo 1, TFUE) deve essere «un numero significativo di Stati membri» (articolo 11, paragrafo 4, del TUE), |
J. |
considerando che la definizione di un numero minimo di Stati membri non deve avvenire in modo arbitrario ma deve rispettare la ratio della normativa in oggetto e tenere conto delle altre disposizioni del trattato al fine di evitare valutazioni incongruenti, |
K. |
considerando che l'obiettivo della normativa in esame è quello di garantire che il processo legislativo comunitario non sia contraddistinto fin dalla partenza dagli interessi particolari dei singoli Stati, ma dall'interesse comune europeo, |
L. |
considerando che l'articolo 76 del TFUE indica che una proposta legislativa avanzata da un quarto degli Stati membri risulta essere espressione di una sufficiente considerazione dell'interesse comune europeo; e che tale numero minimo può essere pertanto considerato incontestabile, |
M. |
considerando che l'obiettivo della normativa in questione può essere raggiunto soltanto se quest'ultima prevede un numero minimo di adesioni per ciascuno degli Stati membri interessati, |
N. |
considerando che si può concludere dall'articolo 11, paragrafo 4, del TUE n.v., in cui si specifica il numero di un milione di cittadini dell'Unione europea a fronte di una popolazione pari a circa 500 milioni di cittadini, che una quota pari a 1/500 della popolazione sarebbe da ritenere rappresentativa, |
O. |
considerando che l'articolo 11, paragrafo 4, del TUE si rivolge a tutti i cittadini dell'Unione europea, |
P. |
considerando che qualsiasi limitazione del diritto alla partecipazione democratica e qualsiasi disparità di trattamento fondata sull'età devono in ogni caso ottemperare al principio di proporzionalità, |
Q. |
considerando che è auspicabile evitare le incongruenze nelle valutazioni, ad esempio quelle che emergerebbero qualora in uno Stato membro l'età minima per la partecipazione alle elezioni europee fosse inferiore all'età minima per la partecipazione all'iniziativa dei cittadini, |
R. |
considerando che la Commissione, a seguito del buon esito dell'iniziativa dei cittadini, è tenuta a esaminare l'oggetto dell'iniziativa stessa e a decidere se e in quale misura essa presenterà una proposta di atto giuridico in materia, |
S. |
considerando che ai fini della presentazione dell'atto giuridico da parte della Commissione è opportuno che le iniziative facciano riferimento ad una o più pertinenti basi giuridiche, |
T. |
considerando che un'iniziativa dei cittadini può avere seguito soltanto se è ricevibile, ovvero
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U. |
considerando che una iniziativa dei cittadini è di successo se è ricevibile nel senso suddetto è rappresentativa, ovvero se è sostenuta da almeno un milione di cittadini che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, |
V. |
considerando che spetta alla Commissione verificare se sussistono le premesse per il buon esito di un'iniziativa dei cittadini, |
W. |
considerando che ai fini dell'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini è necessario, anteriormente all'inizio della raccolta delle adesioni, avere la certezza giuridica della ricevibilità dell'iniziativa dei cittadini, |
X. |
considerando che il compito di esaminare l'autenticità delle adesioni non può essere condotto dalla Commissione e pertanto deve essere svolto dagli Stati membri; considerando che, tuttavia, gli obblighi degli Stati membri al riguardo si estendono unicamente alle iniziative nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE e mai a iniziative non ammissibili per i motivi summenzionati; considerando che è pertanto necessario che anche gli Stati membri, ancor prima della raccolta delle adesioni, abbiano certezza giuridica per quel che riguarda l'ammissibilità dell'iniziativa dei cittadini, |
Y. |
considerando che la verifica dell'ammissibilità di un'iniziativa dei cittadini da parte della Commissione si limita tuttavia esclusivamente alle summenzionate questioni legali, e non deve mai includere considerazioni di opportunità politica; considerando che ciò garantisce che la decisione se un'iniziativa dei cittadini possa o meno essere dichiarata ammissibile esula dalla discrezionalità politica della Commissione, |
Z. |
considerando che appare opportuno suddividere la procedura relativa all'iniziativa dei cittadini europei nelle seguenti cinque fasi:
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AA. |
considerando che l'iniziativa dei cittadini è un modo per esercitare poteri pubblici sovrani in campo legislativo ed in quanto tale è soggetta al principio di trasparenza; ciò significa che i promotori di un'iniziativa dei cittadini devono assumersi pubblicamente la responsabilità di rendicontazione del suo finanziamento, comprese le sue fonti, |
AB. |
considerando che è compito politico del Parlamento monitorare la procedura di un'iniziativa dei cittadini, |
AC. |
considerando che tale responsabilità riguarda l'applicazione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini, in quanto tale, nonché la posizione politica della Commissione per quanto riguarda la richiesta presentata dall'iniziativa dei cittadini, |
AD. |
considerando che è importante garantire la compatibilità fra le richieste presentate alla Commissione da un'iniziativa di cittadini e le priorità e proposte del Parlamento approvate democraticamente, |
1. |
chiede alla Commissione di presentare immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona una proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini in base all'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
2. |
invita la Commissione a tenere debitamente conto delle raccomandazioni di cui all'allegato alla presente risoluzione; |
3. |
chiede che il regolamento sia chiaro, semplice e di facile consultazione per l'utente, che comprenda elementi pratici connessi con la definizione di un'iniziativa dei cittadini in modo che non sia confuso con il diritto di petizione; |
4. |
decide di considerare, subito dopo l'approvazione di tale regolamento, la definizione di un sistema efficace per monitorare la procedura di un'iniziativa dei cittadini; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 310. 16.12 2004, pag. 1.
(2) Testi approvati, P6_TA(2008)0055.
(3) GU C 287 E, 24.11.2006, pag. 306.
Giovedì 7 maggio 2009
ALLEGATO
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER UN REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE PROCEDURE E LE CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA DEI CITTADINI
Sulla definizione del numero minimo di Stati membri
1. |
Il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire i cittadini dell’Unione che partecipano all’iniziativa dei cittadini è pari a un quarto degli Stati membri. |
2. |
Tale requisito è soddisfatto soltanto se l’iniziativa è sostenuta da almeno 1/500 della popolazione di ciascuno degli Stati membri interessati. |
Sulla definizione dell’età minima dei partecipanti
3. |
Tutti i cittadini dell’Unione che godono del diritto di voto in base alle legislazioni dei rispettivi Stati membri possono partecipare all’iniziativa dei cittadini. |
Sull’impostazione della procedura
4. |
La procedura dell’iniziativa dei cittadini europei comprende le seguenti cinque fasi:
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5. |
La prima fase dell’iniziativa dei cittadini inizia con la registrazione dell’iniziativa dei cittadini da parte degli organizzatori presso la Commissione e si conclude con la decisione formale della Commissione circa l’esito della registrazione dell’iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.
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6. |
La seconda fase dell’iniziativa dei cittadini include la raccolta di adesioni individuali all’iniziativa dei cittadini già registrata con successo nonché la conferma ufficiale dell’esito della raccolta, da parte degli Stati membri, di singole dichiarazioni di sostegno. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.
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7. |
La terza fase dell’iniziativa dei cittadini inizia quando gli organizzatori presentano la suddetta iniziativa alla Commissione e termina con la decisione formale della Commissione sull’esito della presentazione dell’iniziativa. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.
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8. |
La quarta fase dell’iniziativa dei cittadini comprende l’esame obiettivo da parte della Commissione dell’oggetto dell’iniziativa e termina con la presa di posizione ufficiale della Commissione sull’invito contenuto nell’iniziativa dei cittadini a presentare una proposta per un atto giuridico. Tale fase presenta le caratteristiche di seguito illustrate.
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Sul principio di trasparenza
9. |
Gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini registrata con successo sono tenuti, entro un congruo periodo di tempo dopo la conclusione della procedura, a presentare alla Commissione una relazione sul finanziamento dell'iniziativa, che precisi le fonti del finanziamento (relazione per la trasparenza). La relazione è esaminata dalla Commissione e pubblicata unitamente a un parere. |
10. |
In generale la Commissione esamina l'iniziativa dei cittadini nel merito solo dopo che la relazione per la trasparenza sia stata presentata nelle debite forme. |