8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/72


Venerdi 24 aprile 2009
Immunità parlamentare in Polonia

P6_TA(2009)0316

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sull'immunità parlamentare in Polonia (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965,

visto l'articolo 12, paragrafo 3, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

visto l'articolo 105 della costituzione della Repubblica di Polonia del 2 aprile 1997,

visto l'articolo 7 ter della legge polacca sull'esercizio del mandato di deputato o senatore, del 9 maggio 1996,

visti l'articolo 9 e l'articolo 142 della legge polacca sulle elezioni del Parlamento europeo, del 23 gennaio 2004,

vista la sua risoluzione del 23 giugno 2005 sulla modifica della decisione del 4 giugno 2003 che adotta lo statuto dei deputati al Parlamento europeo (1),

visti gli articoli 6, 7 e 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0205/2009),

A.

considerando che, nell'attuale legislatura, il Parlamento e la sua commissione giuridica, in qualità di commissione competente, hanno preso in esame richieste di revoca dell'immunità parlamentare di deputati eletti in Polonia e hanno riscontrato alcune difficoltà circa l'interpretazione delle disposizioni di legge che potrebbero essere applicabili nel caso di tali deputati,

B.

considerando che la commissione competente è stata chiamata, in particolare, a decidere in merito alla ricevibilità di richieste di revoca dell'immunità parlamentare presentate direttamente da soggetti privati al Presidente del Parlamento europeo; considerando altresì che, ai sensi del diritto polacco, un soggetto privato ha il diritto di presentare al parlamento polacco (Sejm o Senat) una richiesta diretta di revoca dell'immunità di uno dei suoi membri, in caso di reati perseguiti mediante accusa privata, e che le disposizioni pertinenti della legge polacca non sembrano tenere in considerazione chiaramente tutti i possibili scenari in caso di procedimenti penali che riguardano reati perseguiti mediante accusa privata,

C.

considerando che tali disposizioni si applicano anche ai deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e che la ricevibilità di tali richieste solleva interrogativi complessi, che riguardano il regolamento del Parlamento, e i particolare l'articolo 6, paragrafo 2, che fa riferimento all'«autorità competente»,

D.

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento la commissione competente verifica la ricevibilità di una richiesta di revoca dell'immunità, compresa la questione della competenza dell'autorità nazionale a presentare tale richiesta; considerando, tuttavia, che, ai sensi delle disposizioni esistenti, il conflitto evidente tra le disposizioni della legge polacca e il regolamento a tale proposito dovrebbe essere risolto dichiarando irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati,

E.

considerando che lo scopo dell'articolo 6, paragrafo 2, è garantire che il Parlamento riceva soltanto richieste relative a procedimenti che siano stati sottoposti all'attenzione delle autorità di uno Stato membro; considerando altresì che tale articolo garantisce al Parlamento che le richieste di revoca dell'immunità ricevute da quest'ultimo siano conformi al diritto nazionale sia in termini sostanziali che procedurali, un aspetto che, a sua volta, fornisce un'ulteriore garanzia del fatto che, nel raggiungere la sua decisione nelle sue procedure relative all'immunità, il Parlamento osservi sia il diritto nazionale di uno Stato membro sia le proprie prerogative; considerando altresì che in altre disposizioni degli articoli 6 e 7 si fa un chiaro riferimento al concetto di «autorità» nel contesto delle procedure in materia di immunità,

F.

considerando che il fatto di considerare irricevibili le richieste di revoca dell'immunità presentate da soggetti privati sarebbe insoddisfacente, in quanto potrebbe interferire con i diritti di questi ultimi nell'ambito di procedimenti giudiziari e precludere ai pubblici ministeri che perseguono taluni reati di poter richiedere una revoca dell'immunità; considerando che ciò potrebbe essere considerato all'origine dell'iniquità e della disparità del trattamento dei richiedenti,

G.

considerando, tuttavia, che spetterebbe agli Stati membri definire le disposizioni relative all'esercizio di tali diritti per quanto riguarda i deputati del Parlamento europeo, alla luce delle regole e delle procedure che disciplinano il suo funzionamento,

H.

considerando che, con le lettere del 29 settembre 2004 e del 9 marzo 2005, 25 Stati membri sono stati invitati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 12, a segnalare quali sono le autorità competenti a presentare richiesta di revoca dell'immunità di un deputato; considerando che, finora, hanno risposto soltanto l'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lituania, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria,

I.

considerando che nelle sue discussioni, la commissione competente ha affrontato anche la questione delle possibili conseguenze di una revoca dell'immunità nel caso di deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia,

J.

considerando che, nell'eventualità in cui un deputato sia giudicato colpevole e punito da un tribunale per un reato commesso intenzionalmente e perseguito mediante accusa pubblica, la revoca dell'immunità potrebbe comportare la perdita automatica della sua eleggibilità, che porterebbe, a sua volta, alla perdita del seggio del suo Stato membro,

K.

considerando che tale automatismo corrisponde, di fatto, a una sanzione penale supplementare che si aggiunge alla condanna,

L.

considerando che nella pratica, persino reati minori potrebbero portare a una perdita dell'eleggibilità, a dispetto del requisito che, affinché un reato comporti l'ineleggibilità, deve essere perseguito mediante accusa pubblica e commesso intenzionalmente,

M.

considerando che non esiste una disposizione equivalente applicabile ai membri del Sejm o Senat polacchi, i quali, in questi casi, non perdono l'eleggibilità,

N.

considerando che gli Stati membri sono liberi di prevedere il ritiro del mandato di un deputato al Parlamento europeo, nel qual caso il seggio del deputato si renderebbe vacante; considerando, tuttavia, che il principio della parità di trattamento, che costituisce uno dei principi basilari del diritto dell'Unione, prevede che situazioni simili siano trattate in modo simile, e che vi è un'evidente disparità di trattamento tra i membri del Sejm e Senat polacchi, da un lato, e i deputati al Parlamento europeo eletti in Polonia, dall'altro, quando si tratta della perdita dell'eleggibilità; considerando infine che la perdita dell'eleggibilità comporta direttamente e automaticamente la perdita del seggio per il deputato interessato e gli/le preclude la possibilità di essere rieletto,

O.

considerando che tale disparità di trattamento è stata portata all'attenzione della Commissione da un'interrogazione orale presentata a nome della commissione giuridica dal suo presidente e che è stata oggetto di discussione al Parlamento europeo; considerando che ciò nonostante la situazione giuridica rimane immutata,

P.

considerando che la parità di trattamento tra i deputati del parlamento nazionale e i deputati del Parlamento europeo dovrebbe essere assicurata quanto prima, in particolare alla luce delle prossime elezioni del 2009,

1.

incoraggia la Commissione ad analizzare le discrepanze tra la situazione giuridica dei deputati del Parlamento europeo eletti in Polonia e quella dei deputati del Sejm e Senat polacchi, e di avviare urgentemente contatti con le autorità competenti in Polonia, al fine di individuare come eliminare la palese discriminazione tra i deputati dei due parlamenti per quanto attiene alla loro eleggibilità;

2.

chiede separatamente alla Repubblica di Polonia di riesaminare l'attuale situazione, in cui le condizioni di eleggibilità e di perdita del mandato dei deputati delle due assemblee parlamentari sono chiaramente disuguali, e di prendere provvedimenti per porre fine a tale trattamento discriminatorio;

3.

invita la Commissione a effettuare uno studio comparativo per accertare se negli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004, o dopo tale data, esistano disparità di trattamento tra i deputati dei parlamenti nazionali e i deputati al Parlamento europeo, e a comunicare i risultati di tale studio al Parlamento;

4.

invita gli Stati membri a rispettare i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, compreso il diritto di voto e il diritto a candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo, un aspetto che riveste un'importanza particolare nel periodo che precede le elezioni del 2009, nonché il principio della parità di trattamento tra persone in situazioni simili;

5.

chiede agli Stati membri e in particolare alla Repubblica di Polonia, di garantire che siano adottate misure procedurali per garantire che le richieste di revoca dell'immunità dei deputati del Parlamento europeo siano sempre trasmesse dall'«autorità competente» a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, al fine di garantire l'osservanza dei diritti processuali dei soggetti privati, oltre che le prerogative del Parlamento;

6.

al fine di evitare dubbi, invita gli Stati membri a segnalare al Parlamento le autorità competenti a presentare richieste di revoca dell'immunità di un deputato;

7.

ribadisce la necessità di uno statuto uniforme per i deputati del Parlamento europeo e rammenta, in tale contesto, l'impegno assunto il 3 giugno 2005 dai rappresentanti degli Stati membri, riunitisi in seno al Consiglio per prendere in esame la richiesta del Parlamento di una revisione delle disposizioni pertinenti del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee del 1965, per quanto attiene alla parte relativa ai deputati al Parlamento europeo, al fine di giungere quanto prima a una conclusione;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Mediatore europeo e ai governi e parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 133 E dell'8.6.2006, pag. 48.