7.10.2010   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 271/14


Giovedì 12 novembre 2009
Orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona

P7_TA(2009)0067

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sugli orientamenti transitori riguardanti le procedure in materia di bilancio in vista dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009/2168(INI))

2010/C 271 E/05

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di Lisbona,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII),

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2) (regolamento finanziario),

vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (3);

vista la risoluzione del 25 marzo 2009 sulla revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 (4),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0045/2009),

A.

considerando che il trattato di Lisbona introduce importanti modifiche in materia finanziaria e di bilancio, in particolare rendendo il quadro finanziario pluriennale (QFP) un atto giuridicamente vincolante cui il bilancio annuale deve conformarsi, eliminando la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie e semplificando sostanzialmente la procedura di bilancio,

B.

considerando quindi che tali modifiche rendono obsolete alcune delle disposizioni dell'accordo interistituzionale e del regolamento finanziario,

C.

considerando che la sua entrata in vigore richiederà la rapida adozione di diversi atti giuridici necessari per mettere in pratica la nuova «costituzione finanziaria» dell'Unione, in particolare:

l'adozione del nuovo regolamento contenente il quadro finanziario pluriennale;

l'adeguamento del regolamento finanziario ai nuovi principi sulle modalità di adozione ed esecuzione del bilancio;

l'approvazione di un nuovo AII contenente principalmente le disposizioni relative alla collaborazione delle istituzioni nel corso della procedura annuale di bilancio che non sono incluse nei due strumenti giuridici summenzionati,

D.

considerando che, quand'anche le procedure di adozione di tali nuovi strumenti si svolgessero senza ostacoli, esse richiederanno lunghi negoziati e potrebbero protrarsi per diversi mesi dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona,

E.

considerando che, al fine di garantire la corretta applicazione dei principi del trattato di Lisbona, sarebbe opportuno che le istituzioni concordassero taluni orientamenti provvisori che consentano l'esecuzione del bilancio e, se del caso, l'adozione di bilanci rettificativi, nonché le modalità pratiche della collaborazione interistituzionale nel quadro della procedura di bilancio per il 2011,

F.

considerando che i presenti orientamenti transitori dovrebbero essere operativi all'inizio del 2010, per cui risulta necessario definirli consensualmente nel quadro della conciliazione di bilancio prima della seconda lettura del Consiglio, prevista il 19 novembre 2009,

G.

considerando che, al fine di garantire che la delegazione del Parlamento - che rappresenta un ramo dell'autorità di bilancio - disponga di una solida posizione per i futuri negoziati, occorre dotarla di orientamenti chiari basati su un mandato approvato dal Parlamento,

1.

accoglie con favore l'imminente entrata in vigore del trattato di Lisbona, che darà piena applicazione al principio di approvazione congiunta da parte dei due rami dell'autorità di bilancio - se necessario mediante la convocazione del comitato di conciliazione - di tutto il bilancio annuale; ritiene che tale principio dovrebbe essere applicato sic et simpliciter, con i necessari adeguamenti (come ad esempio una forma semplificata di conciliazione), a tutte le altre procedure di bilancio non espressamente menzionate nei trattati, quali l'adozione di bilanci rettificativi o di storni;

2.

ritiene necessario che entrambi i rami dell'autorità di bilancio si accordino su degli orientamenti transitori per l'esecuzione del bilancio, in particolare per l'autorizzazione degli storni e l'approvazione dei bilanci rettificativi, nonché dei principi di collaborazione interistituzionale pratica nel corso della procedura di bilancio annuale, che sarebbero applicabili fino all'adozione definitiva degli atti giuridici necessari per assicurare l'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal tratto di Lisbona;

3.

sottolinea che le condizioni per un accordo su tali orientamenti dovrebbero essere che questi ultimi rispettino pienamente l'equilibrio istituzionale, che garantiscano integralmente le nuove prerogative di bilancio del Parlamento nell'ambito del trattato di Lisbona (in termini di contenuti, procedure e calendario) e che siano applicati solo fino a quando gli atti giuridici pertinenti saranno stati adottati ed entreranno in vigore;

4.

ritiene che, in ogni caso, tali misure transitorie non possano né discostarsi dai principi generali sanciti dal nuovo trattato né pregiudicare le future procedure legislative, ma che esse dovrebbero consentire ai due rami dell'autorità di bilancio di concordare le necessarie modalità pratiche in attesa dell'adozione della legislazione;

5.

ritiene che tali orientamenti transitori siano necessari nei settori riguardanti la procedura di adozione dei bilanci rettificativi, l'autorizzazione degli storni e la definizione di un calendario pragmatico e di principi di collaborazione applicabili alla procedura di bilancio annuale, al fine di fornire un quadro per la cooperazione tra i due rami dell'autorità di bilancio e agevolare il regolare e positivo svolgimento delle procedure;

Bilanci rettificativi

6.

ricorda che i bilanci rettificativi possono essere adottati solamente, fatta eccezione per il calendario, seguendo la medesima procedura stabilita dai trattati per la procedura annuale di bilancio, ivi compreso, se del caso, il ricorso al comitato di conciliazione, e ritiene che, come per il bilancio annuale, l'autorità di bilancio abbia la facoltà di introdurre degli emendamenti su elementi non noti al momento dell'adozione del bilancio;

7.

sottolinea che il numero attuale di bilanci rettificativi è eccessivo e che dovrebbe essere ridotto il più possibile, al fine di attenersi ai requisiti di cui all'articolo 37 del regolamento finanziario in materia di presentazione degli stessi; giudica auspicabile che le istituzioni concordino determinati periodi dell'anno per la presentazione di bilanci rettificativi, salvo in caso di circostanze di grande urgenza;

8.

sottolinea che l'obiettivo degli orientamenti transitori per i bilanci rettificativi dovrebbe mirare a facilitare il raggiungimento di un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio, senza escludere il ricorso al comitato di conciliazione;ritiene che tale obiettivo potrebbe essere perseguito migliorando lo scambio d'informazioni tra la Commissione e i due rami dell'autorità di bilancio nonché tra questi ultimi; sottolinea, tuttavia, che tali orientamenti devono rispettare pienamente le prerogative del Parlamento relativamente alla procedura di bilancio che, come detto sopra, si applica in generale ai bilanci rettificativi;

Storni

9.

ritiene che il Parlamento e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di esprimere su un piano di parità la loro approvazione od opposizione a tutti gli storni che vengono attualmente presentati all'autorità di bilancio per approvazione, indipendentemente dalla loro natura (pagamenti o impegni) e dal loro importo, nella misura in cui tali storni rappresentano un discostamento dalla decisione dell'autorità di bilancio; ritiene pertanto che una procedura che rispetti l'equilibrio tra i due rami dell'autorità di bilancio, compresa, se del caso, una forma semplificata di conciliazione, sia l'unica soluzione compatibile con il trattato di Lisbona;

10.

è del parere che un eventuale accordo sugli storni debba mirare a prevenire i conflitti tra i due rami dell'autorità di bilancio, che hanno entrambi la facoltà di pronunciarsi su un piano di parità, evitando di complicare la loro normale gestione da parte dei servizi competenti, e armonizzando il calendario al fine di evitare, se possibile, la convocazione delle strutture di conciliazione, senza mettere in discussione l'attuale livello d'intervento del Parlamento nell'autorizzazione degli storni; ritiene auspicabile mantenere inalterata la soglia per gli storni;

Dodicesimi provvisori

11.

ritiene che il trattato di Lisbona contenga norme sufficientemente chiare sui dodicesimi provvisori, consentendone l'eventuale applicazione senza che siano necessari orientamenti transitori in materia;

Calendario e principi di collaborazione per la procedura annuale di bilancio

12.

ritiene che il calendario della procedura annuale dovrebbe continuare a consentire un'ampia consultazione dei diversi organi in seno al Parlamento e rispettare le esigenze del multilinguismo; sottolinea che non è disposto ad accettare alcuna riduzione del tempo di cui dispone per prendere le sue decisioni;

13.

è del parere che gli orientamenti transitori sui principi di collaborazione dovrebbero mirare a migliorare la cooperazione tra le istituzioni nelle varie fasi della procedura di bilancio nonché ad adeguare (e, se del caso, anticipare) le varie fasi del calendario pragmatico alle nuove regole sulla procedura di bilancio, al fine di trasformare quelle che sono divenute riunioni puramente formali in veri e propri scambi di pareri approfonditi; sottolinea tuttavia il suo auspicio che, prima dell'avvio della procedura di bilancio per il 2011, le istituzioni possano raggiungere un accordo su un nuovo AII ridotto che stabilisca regole sane in materia;

14.

invita la Commissione a presentare quanto prima proposte per raggiungere una comprensione comune su questi temi da parte dei due rami dell'autorità di bilancio, in base a quanto proposto nella presente risoluzione;

15.

invita inoltre la Commissione a presentare quanto prima proposte adeguate per l'adozione di un regolamento contenente il quadro finanziario pluriennale e per l'adeguamento del regolamento finanziario; sottolinea che tali proposte costituiscono un unico pacchetto politico e dovrebbero pertanto essere presentate ed esaminate assieme; auspica vivamente che tali proposte tengano conto delle richieste espresse dal Parlamento europeo nelle sue risoluzioni sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona e sulla revisione a medio termine;

16.

rammenta che, secondo il trattato di Lisbona, per l'adozione del nuovo regolamento contenente il quadro finanziario pluriennale è necessario il consenso del Parlamento e che le modifiche al regolamento finanziario rientreranno nell’ambito della procedura legislativa ordinaria (codecisione);

17.

conferisce mandato alla commissione per i bilanci di negoziare e concordare, in occasione della conciliazione di bilancio di novembre 2009, gli orientamenti transitori necessari per gli aspetti summenzionati, entro i limiti e alle condizioni previste nella presente risoluzione;

*

* *

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2009)0374.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2009)0174.