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7.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 271/9 |
Giovedì 12 novembre 2009
Attività del Mediatore europeo (2008)
P7_TA(2009)0066
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla relazione annuale in merito alle attività del Mediatore europeo nel 2008 (2009/2088(INI))
2010/C 271 E/04
Il Parlamento europeo,
vista la relazione annuale d'attività del Mediatore europeo per il 2008,
visto l’articolo 195 del trattato CE,
visti gli articoli 41 e 43 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (1),
visto l'accordo quadro in materia di cooperazione concluso fra il Parlamento europeo e il Mediatore il 15 marzo 2006, entrato in vigore il 1o aprile 2006,
vista la comunicazione della Commissione del 5 ottobre 2005 intitolata «Procedimento di delegazione orizzontale per adottare e trasmettere comunicazioni al Mediatore europeo e autorizzare i funzionari a comparire presso il Mediatore europeo» (SEC(2005)1227),
vista la sua decisione 2008/587/CE, del 18 giugno 2008, che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (2),
vista la revisione da parte del Mediatore delle sue disposizioni di esecuzione, finalizzata a riflettere le modifiche apportate allo statuto, con conseguente entrata in vigore, il 1o gennaio 2009, delle disposizioni di esecuzione così rivedute,
viste le sue precedenti risoluzioni sulle attività del Mediatore europeo,
visto l'articolo 205, paragrafo 2, seconda e terza frase, del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le petizioni (A7-0020/2009),
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A. |
considerando che la relazione annuale d'attività del Mediatore europeo per il 2008 è stata ufficialmente trasmessa al Presidente del Parlamento il 21 aprile 2009 e che il Mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, l'ha presentata alla commissione per le petizioni il 14 settembre 2009 a Strasburgo, |
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B. |
considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali (versione del 2007) afferma: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione», |
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C. |
considerando che l’articolo 43 della Carta (versione del 2007) recita: «Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi od organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia delle Comunità europee nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali», |
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D. |
considerando essenziale che le istituzioni e gli organi europei utilizzino pienamente le risorse necessarie al fine di adempiere al loro obbligo di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro richieste d'informazioni, denunce e petizioni, |
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E. |
considerando che, nonostante siano trascorsi otto anni dall'approvazione della risoluzione del 6 settembre 2001 (3) con la quale il Parlamento ha approvato il Codice di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo, le altre principali istituzioni non hanno ancora aderito pienamente all’invito del Parlamento di conformare le loro prassi alle disposizioni di detto codice, |
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F. |
considerando che nel 2008 il Mediatore ha registrato 3 406 denunce, contro le 3 211 del 2007, e che 802 di esse, contro le 870 del 2007, sono state giudicate rientranti nel mandato del Mediatore, |
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G. |
considerando che dalle 355 indagini completate, delle quali 352 connesse a denunce e tre avviate di propria iniziativa, risulta che in 110 casi (ovvero il 31 % delle denunce esaminate) non si è accertato alcun caso di cattiva amministrazione, |
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H. |
considerando che in 129 casi (36 % del totale) chiusi nel 2008 l’istituzione interessata ha accettato una soluzione amichevole o ha risolto la questione, il che mostra una forte volontà da parte delle istituzioni e degli organi di vedere le denunce presentate al Mediatore come un'opportunità per rimediare agli errori verificatisi e cooperare con il Mediatore a beneficio dei cittadini, |
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I. |
considerando che, nel 2008, quattro casi sono stati chiusi dopo il raggiungimento di una soluzione amichevole e che, alla fine dello stesso anno, erano ancora in corso d'esame 25 proposte di soluzione amichevole, |
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J. |
considerando che la più comune accusa di cattiva amministrazione trattata dal Mediatore nel 2008 è consistita nella mancanza di trasparenza (nel 36 % delle indagini avviate), |
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K. |
considerando che nel 2008 il Mediatore ha fatto crescente ricorso a procedure più informali intese alla veloce risoluzione delle denunce, il che dimostra l'ampio rispetto di cui gode il Mediatore e la volontà delle istituzioni di aiutare i cittadini, |
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L. |
considerando che nel 2008 il Mediatore ha concluso 44 indagini con osservazioni critiche, e che un’osservazione critica conferma al denunciante che il proprio reclamo è fondato e segnala all’istituzione o organo interessato l’errore commesso, in modo che possa evitare il ripetersi di casi di cattiva amministrazione in futuro, |
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M. |
considerando che è nell'ottica di migliorare il rendimento delle istituzioni dell'Unione europea in futuro che il Mediatore è ricorso con maggior frequenza a ulteriori osservazioni, con le quali individua l’opportunità di elevare la qualità dell’amministrazione, e considerando che nel 2008 sono state formulate ulteriori osservazioni in un totale di 41 casi, |
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N. |
considerando che nel 2008 sono stati trasmessi 23 progetti di raccomandazione, otto dei quali sono stati accettati dall’istituzione interessata, mentre quattro progetti di raccomandazione risalenti al 2007 hanno condotto a una decisione nel 2008, |
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O. |
considerando che nel 2008 un caso di cattiva amministrazione ha comportato la trasmissione di una relazione speciale al Parlamento europeo, e che la presentazione di una relazione speciale al Parlamento rappresenta per il Mediatore uno strumento prezioso con cui poter cercare il sostegno politico del Parlamento e della sua commissione per le petizioni al fine di dare soddisfazione ai cittadini i cui diritti sono stati lesi, oltre a promuovere il miglioramento degli standard dell’amministrazione dell’Unione europea, |
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P. |
considerando che né le osservazioni critiche contenute in decisioni che chiudono casi irrimediabili di cattiva amministrazione né le raccomandazioni o le relazioni speciali del Mediatore hanno efficacia vincolante, in quanto i poteri del Mediatore non si spingono a porre direttamente rimedio ai casi di cattiva amministrazione bensì hanno la funzione di stimolare l'autoregolamentazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, |
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Q. |
considerando che, dall'entrata in vigore del trattato di Nizza, il Parlamento gode dello stesso diritto degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per incompetenza, violazione di requisiti procedurali essenziali, violazione del trattato CE o di qualsiasi norma di diritto relativa alla sua applicazione, o per abuso di potere, |
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R. |
considerando che i commenti critici in merito a casi di cattiva amministrazione formulati dal Mediatore nella relazione 2008 (osservazioni critiche, progetti di raccomandazione e relazione speciale) possono servire da base per evitare in futuro il ripetersi di errori e irregolarità attraverso l’attuazione delle opportune misure da parte delle istituzioni e di altri organi dell’Unione europea, |
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S. |
considerando che la cooperazione instaurata dal Mediatore in seno alla rete europea dei difensori civici funziona da oltre dieci anni come un sistema flessibile per lo scambio di informazioni e di migliori prassi, nonché come mezzo per indirizzare i denuncianti ai difensori civici o ad altri organismi analoghi che sono meglio in grado di aiutarli, |
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T. |
considerando che il ruolo del Mediatore a tutela degli interessi dei cittadini dell'Unione europea dinanzi alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea si è evoluto nei 14 anni di attività dalla sua entrata in funzione, grazie all’autonomia del Mediatore e al controllo democratico svolto dal Parlamento sulla trasparenza del suo operato, |
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U. |
considerando che le attività del Mediatore e della commissione per le petizioni devono rimanere distinte e dovrebbero comportare – come regola generale per evitare potenziali conflitti fra le rispettive prerogative – il deferimento reciproco dei loro rispettivi dossier, |
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1. |
approva la relazione annuale per il 2008 presentata dal Mediatore europeo e la sua struttura, che combina una sintesi delle attività svolte durante l'anno con una rassegna delle denunce e delle indagini e con un'analisi tematica delle decisioni del Mediatore riguardante le conclusioni di fatto e di diritto più importanti contenute nelle sue decisioni del 2008, nonché i problemi emersi nelle varie fasi della procedura; |
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2. |
ritiene che la più chiara presentazione dei dati statistici, anche grazie al nuovo metodo di calcolo e alla nuova veste grafica, abbia reso la relazione più comprensibile, accessibile e di più facile consultazione; |
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3. |
chiede che tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea siano dotati delle necessarie risorse umane e di bilancio al fine di garantire che i cittadini ricevano risposte rapide e concrete alle loro richieste d'informazioni, denunce e petizioni; |
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4. |
ritiene che il Mediatore abbia continuato ad esercitare i suoi poteri in modo attivo ed equilibrato, per quanto riguarda sia l’esame e il trattamento delle denunce e la conduzione e conclusione delle indagini, sia il mantenimento di rapporti costruttivi con le istituzioni e gli organi dell’Unione europea e l’incoraggiamento dei cittadini ad avvalersi dei propri diritti nei confronti di tali istituzioni e organi; |
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5. |
esorta il Mediatore a proseguire l'opera di sensibilizzazione dei cittadini al suo lavoro e a promuovere le sue attività in modo efficace e trasparente; |
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6. |
ritiene che il termine «cattiva amministrazione» dovrebbe continuare a essere interpretato in senso lato, in modo da includere non solo le violazioni di norme giuridiche o di principi generali del diritto amministrativo europeo quali oggettività, proporzionalità e uguaglianza, non discriminazione e rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali, ma anche istanze in cui un'istituzione non agisce coerentemente e in buona fede, o non tiene conto di aspettative legittime dei cittadini, compreso quando un'istituzione si è impegnata a rispettare talune norme e requisiti senza esservi obbligata dai trattati o dalla legislazione secondaria; |
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7. |
ritiene che il ruolo svolto dal Mediatore ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità nei processi decisionali e nell’amministrazione dell’Unione europea rappresenti un contributo essenziale per realizzare un’Unione in cui le decisioni siano prese «nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini», come prevede l’articolo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea; |
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8. |
rinnova il proprio appello, espresso in precedenti risoluzioni, affinché tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione europea adottino un'impostazione comune rispetto al Codice di buona condotta amministrativa; |
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9. |
rileva che il Codice di buona condotta amministrativa proposto dal Mediatore, quale approvato dal Parlamento il 6 settembre 2001, funge da guida e risorsa per il personale di tutte le istituzioni e gli organi comunitari ed è stato regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito web del Mediatore; |
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10. |
accoglie con favore la revisione dello statuto del Mediatore, in particolare il rafforzamento delle sue competenze investigative, che contribuirà ad assicurare la piena fiducia dei cittadini nella sua capacità di condurre un’indagine esauriente sulle loro denunce, senza restrizioni; |
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11. |
sottolinea la necessità di contribuire alla comprensione da parte del pubblico dei compiti del Mediatore fornendo informazioni ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni non governative e ad altri organismi, e ritiene che un'informazione facilmente comprensibile, accurata e di buona qualità possa concorrere a ridurre il numero di denunce che esulano dal mandato del Mediatore; |
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12. |
ritiene che le cifre relative alle denunce irricevibili rimangano insoddisfacenti, sebbene comprensibili, e alla luce di ciò raccomanda che venga condotta una campagna informativa continua rivolta ai cittadini europei, intesa a far sì che conoscano meglio le funzioni e le competenze dei membri della rete europea dei difensori civici; |
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13. |
riconosce l'impegno del Mediatore per migliorare l’operato delle istituzioni e i suoi sforzi tesi a ridurre ulteriormente i tempi d'indagine, la cui durata media è attualmente di 13 mesi; |
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14. |
valuta positivamente la cooperazione costruttiva tra il Mediatore e le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, e sostiene il Mediatore nel suo ruolo di meccanismo di controllo esterno e, in aggiunta a ciò, di preziosa fonte di costante miglioramento per l’amministrazione europea; |
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15. |
accoglie con favore la firma, avvenuta il 9 luglio 2008, di un Memorandum d’intesa tra il Mediatore e la Banca europea per gli investimenti, nonché la decisione delle agenzie dell’Unione di adottare il codice europeo di buona condotta amministrativa nelle loro relazioni con i cittadini; |
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16. |
invita il Mediatore a continuare a vigilare e ad assicurare che la Commissione faccia un uso corretto dei suoi poteri discrezionali di avviare procedure d'infrazione a norma dell’articolo 226 del trattato CE o di proporre penalità a norma dell’articolo 228 del medesimo trattato, avendo cura di evitare ritardi o ingiustificabili inerzie, incompatibili con i poteri della Commissione di vegliare all’applicazione del diritto comunitario, e chiede che il Mediatore continui a tenersi in contatto con la commissione per le petizioni a tale riguardo; |
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17. |
ribadisce il proprio punto di vista secondo cui, se un'istituzione rifiuta di seguire una raccomandazione contenuta in una relazione speciale del Mediatore benché il Parlamento abbia approvato tale raccomandazione, quest'ultimo possa legittimamente avvalersi della sua facoltà di adire la Corte di giustizia in ordine all'atto o all'omissione oggetto della raccomandazione del Mediatore; invita la commissione competente per il regolamento a proporre disposizioni appropriate, da inserire nel regolamento, per l'avvio di una siffatta azione; |
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18. |
rileva che il Mediatore ha presentato una relazione speciale in cui critica la Commissione per non aver fornito giustificazioni adeguate per il trattamento da essa riservato agli ausiliari interpreti di conferenza indipendenti di età superiore a sessantacinque anni, questione su cui il Parlamento ha adottato una risoluzione il 5 maggio 2009 (4); |
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19. |
ritiene che il Mediatore e la commissione per le petizioni, allorché nell’ambito dei rispettivi mandati e competenze esaminano questioni tra loro sovrapposte quali, rispettivamente, il modo in cui la Commissione ha condotto una procedura d'infrazione e la presunta infrazione stessa, possano realizzare sinergie molto più utili attraverso una stretta cooperazione; |
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20. |
si compiace dell'eccellente rapporto che intercorre tra il Mediatore e la commissione per le petizioni all'interno del quadro istituzionale per quanto concerne il rispetto reciproco di competenze e prerogative; |
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21. |
riconosce l’utile contributo apportato dalla rete europea dei difensori civici, di cui la commissione per le petizioni fa parte, conformemente al principio di sussidiarietà, nel garantire risoluzioni extragiudiziali; si compiace della collaborazione tra il Mediatore europeo e i difensori civici o organismi analoghi a livello nazionale, regionale e locale negli Stati membri, e sollecita un ulteriore rafforzamento dello scambio di migliori prassi, rendendo in tal modo possibile una loro rapida diffusione fra gli Stati membri; |
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22. |
accoglie con favore la pubblicazione sul sito web del Mediatore, nel 2008, di due studi relativi al seguito dato dalle istituzioni interessate alle osservazioni critiche e alle «ulteriori osservazioni» formulate nel 2006 e 2007; |
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23. |
incoraggia il Mediatore a continuare a dare grande risalto agli eventi d'interesse informativo per i cittadini, e dunque per i potenziali denuncianti, alla luce delle persistenti ed eccessive difficoltà incontrate da molti cittadini e da molte imprese nel comprendere la ripartizione delle responsabilità e dei processi decisionali tra il livello europeo, quello nazionale e quello regionale; |
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24. |
accoglie con favore la campagna d'informazione potenziata promossa dalla strategia di comunicazione del Mediatore, in quanto conduce a una maggiore consapevolezza dei diritti dei cittadini e delle competenze della Comunità, nonché a una maggiore comprensione della sfera di competenza del Mediatore; |
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25. |
rileva che ciascuna istituzione dispone del proprio sito internet attraverso il quale si possono inoltrare denunce, petizioni, ecc., e che ciò può rendere difficile per i cittadini distinguere tra le varie istituzioni; sostiene pertanto lo sviluppo di un manuale interattivo concepito per aiutare i cittadini ad individuare la sede più idonea alla soluzione dei loro problemi; |
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26. |
plaude al nuovo sito web del Mediatore quale risposta molto concreta a tale problema; |
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27. |
suggerisce di sviluppare ulteriormente questa idea e di creare un sito web comune alle varie istituzioni europee per aiutare i cittadini e indirizzarli direttamente verso l'istituzione competente a trattare la loro denuncia, riducendo in tal modo il numero di denunce irricevibili sottoposte al Mediatore europeo; |
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28. |
chiede al Mediatore europeo di impegnarsi a trasmettere direttamente, previo consenso del denunciante, tutte le denunce che rientrano nella competenza di un difensore civico nazionale o regionale; |
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29. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e ai loro difensori civici o organismi competenti analoghi. |
(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
(2) GU L 189 del 17.7.2008, pag. 25.
(3) Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito dell'indagine di propria iniziativa circa l'esistenza e l'accessibilità al pubblico, nelle varie istituzioni e organismi comunitari, di un codice di buona condotta amministrativa (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 331).
(4) Testi approvati, P6_TA(2009)0340.