25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 76/30


Giovedì 19 febbraio 2009
Seguito dato ai piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica: prima valutazione

P6_TA(2009)0064

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sul seguito dato ai piani nazionali d’azione per l’efficienza energetica: una prima valutazione (2008/2214(INI))

2010/C 76 E/06

Il Parlamento europeo,

vista la risoluzione del Consiglio, del 7 dicembre 1998, relativa all’efficienza energetica nella Comunità europea (1),

vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità» (COM(2006)0545),

visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la citata comunicazione, segnatamente l'analisi del piano di azione (SEC(2006)1173), la valutazione d'impatto del piano di azione (SEC(2006)1174) e la sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2006)1175),

vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Una politica energetica per l’Europa» (COM(2007)0001),

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 relative all’adozione da parte del Consiglio del piano d’azione del Consiglio europeo (2007-2009) – Politica energetica per l’Europa,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (2),

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (3),

vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia (4),

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (5),

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (6),

vista la decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (7),

visto il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione) (8),

vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (9), in particolare il capo III del titolo II, relativo al programma Energia intelligente – Europa,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (10),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 sull’efficienza energetica: fare di più con meno – Libro verde (11),

vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura – Libro verde (12),

vista la comunicazione della Commissione del 23 gennaio 2008 sulla prima valutazione dei piani nazionali d’azione per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici (COM(2008)0011),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008 dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20 %» (COM(2008)0772),

visto l’articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione responsabile per l’industria, la ricerca e l’energia e il parere della commissione responsabile per lo sviluppo regionale (A6-0030/2009),

A.

considerando che l'Unione europea spreca oltre il 20 % della sua energia a causa dell'inefficienza e che se fosse conseguito l'obiettivo di risparmio del 20 % l'Unione europea utilizzerebbe circa 400 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) in meno di energia primaria con una riduzione di emissioni di CO2 di circa 860 Mt,

B.

considerando che il consumo di energia insieme al mix energetico nazionale, fondato principalmente su fonti di energia convenzionali, continua a rappresentare la principale fonte di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione europea,

C.

considerando che vi sono rischi sempre più complessi riguardo alla sicurezza e alla dipendenza dell’approvvigionamento in relazione alle importazioni di energia nell’Unione europea,

D.

considerando che, in periodi di crisi finanziaria o di recessione e di volatilità e imprevedibilità dei prezzi del petrolio, ulteriori incentivi agli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire a stimolare l'economia,

E.

considerando che l’aumento dei prezzi dell’energia può diventare una delle principali cause di povertà; che compiere progressi in materia di efficienza energetica rappresenta il modo più efficace per ridurre la vulnerabilità dei bisognosi,

F.

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica rappresenta anche il modo più conveniente per conseguire la riduzione obbligatoria delle emissioni e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili che l'Unione europea si è imposta,

G.

considerando che migliorare l’efficienza energetica e sfruttarne le relative potenzialità è nell’interesse comune degli Stati membri; che sarebbe consigliabile applicare pacchetti di misure diversi ai vari Stati membri, in modo da rifletterne le differenti caratteristiche economiche e climatiche,

H.

considerando che le misure in materia di efficienza energetica possono permettere di ottenere il risultato voluto solo se applicate in tutte le politiche settoriali,

I.

considerando che poiché diversi Stati membri non hanno presentato un piano nazionale di efficienza energetica, la Commissione deve adottare misure atte ad incoraggiare un maggior numero di Stati membri a dare attuazione alle decisioni prese in questo campo,

J.

considerando che la crisi economica internazionale e la crescente volatilità dei prezzi dell’energia rafforzano il profilo dell’efficienza energetica, che può migliorare in misura sostanziale la competitività internazionale delle imprese europee,

K.

considerando che, in base alla citata comunicazione della Commissione dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l’obiettivo del 20 %», sussiste l’autentico rischio che l’obiettivo previsto per il 2020 in materia di efficienza energetica non venga conseguito,

L.

considerando che, in base alla proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri sono tenuti a promuovere e incoraggiare l'efficienza e il risparmio energetici per raggiungere più facilmente i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili,

M.

considerando che l'edilizia residenziale offre un potenziale di risparmio energetico pari a circa il 27 %,

N.

considerando che ancora non esistono, a livello di Unione europea e nazionale, degli obiettivi giuridicamente vincolanti per l'efficienza energetica,

O.

considerando che vi è un'evidente mancanza di capacità con riferimento all'attuazione di progetti nel campo dell'efficienza energetica,

1.

accoglie con favore i piani d’azione elaborati dagli Stati membri; è, al tempo stesso, preoccupato che i ritardi nella presentazione dei piani e i contenuti di alcuni piani nazionali d’azione indichino lacune che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di efficienza energetica e protezione del clima; sottolinea che l'accento va ora posto sull'effettiva attuazione di misure incentrate sull'efficienza energetica, tra cui lo sviluppo delle migliori pratiche e sinergie e una migliore informazione e consulenza in materia di efficienza energetica agli utenti finali;

2.

ritiene opportuno esaminare in dettaglio, nell'ambito del riesame del 2009 dei piani d’azione, in quale misura la normativa e i piani d’azione contemplano tutte le possibilità di risparmio nel settore dell’efficienza energetica, nonché la ripartizione delle responsabilità tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali in termini di attuazione e applicazione;

3.

invita la Commissione a fare dell'efficienza e del risparmio energetici l'asse portante della politica energetica europea; valuta positivamente l'impegno assunto dalla Commissione nella citata comunicazione dal titolo «Efficienza energetica: conseguire l'obiettivo del 20 %» e consistente nel preparare un piano d'azione dell'Unione europea rivisto sull'efficienza energetica; invita la Commissione a rendere giuridicamente vincolante entro il 2020 l'obiettivo del 20 % in materia di efficienza energetica, nell'ambito della valutazione dei progressi compiuti dalla Comunità nel conseguimento di tale obiettivo che la Commissione deve preparare, conformemente alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 (13);

4.

accoglie con favore l’aumento delle risorse umane destinate dalla Commissione all’efficienza energetica che, sebbene non ancora sufficiente ad una piena operatività, ha permesso di accelerare l’elaborazione di proposte legislative, per esempio nei settori della progettazione ecocompatibile, del rendimento energetico nell’edilizia e dell’etichettatura energetica, nel settore dei trasporti e in quello degli impianti per utenti finali; sottolinea la costante necessità di legiferare in tali ambiti;

5.

ritiene che la direttiva 2006/32/CE costituisca un buon quadro normativo; osserva, al contempo, che il periodo di applicazione della direttiva è limitato al 2016, e che essa è comunque troppo poco ambiziosa per poter raggiungere l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica pari almeno al 20 % entro il 2020, per cui risulta necessario un riesame nel 2012, sulla base di uno studio completo delle esperienze degli Stati membri;

6.

apprezza il fatto che i fornitori di energia e le associazioni di categoria in alcuni Stati membri abbiano iniziato, sulla base della direttiva in questione, a migliorare e a coordinare i propri sistemi di misurazione intelligenti; osserva tuttavia che, stante il presente quadro normativo, è poco probabile che i sistemi di misurazione intelligente possano avere ampia diffusione a livello domestico; sostiene pertanto l'introduzione obbligatoria di contatori intelligenti in tutti gli edifici entro dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (14); esorta la Commissione ad applicare in maniera più rigorosa i requisiti dell'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE al fine di accelerare l’installazione su vasta scala di sistemi di misurazione intelligenti;

7.

ritiene che la Commissione debba sostenere l'introduzione obbligatoria dei sistemi di misurazione intelligenti ed elaborare uno studio approfondito sulle esperienze degli Stati membri in questo campo; ritiene altresì che le norme future debbano imporre l'installazione presso le utenze domestiche di sistemi di misurazione dotati di display e che la Commissione debba prestare attenzione alle norme sulla compatibilità dei sistemi di misurazione, sulla comunicazione dei dati, alle tariffe differenziate e alla microproduzione;

8.

ritiene che sia opportuno sostenere le disposizioni che rafforzano il ruolo esemplare del settore pubblico; reputa che, alla luce dell’aumento dei costi dell’energia, occorra definire criteri di efficienza energetica per le procedure relative agli appalti delle istituzioni del settore pubblico;

9.

riconosce che l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici ha un potenziale enorme ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della lotta al cambiamento climatico, sia in termini di adattamento, sia per affrontarne le cause;

10.

esorta gli Stati membri a ricorrere massicciamente, laddove possibile, alle fonti energetiche alternative rinnovabili come l'energia eolica, la biomassa, i biocombustibili, l'energia del moto ondoso e l'energia mareomotrice;

11.

accoglie con favore i lavori preparatori della Commissione volti all'ampliamento della direttiva 2002/91/CE relativamente alla standardizzazione degli edifici a bassa intensità energetica e ad emissioni di carbonio zero, e chiede di prevedere a livello comunitario requisiti in materia di edifici ad energia positiva, in quanto potrebbero ridurre i costi per gli utenti finali; esorta a stabilire, sia per gli edifici nuovi, sia per quelli esistenti, un calendario preciso per il processo di standardizzazione e livelli minimi di energia da fonti rinnovabili;

12.

sottolinea che quello dell'edilizia residenziale è uno fra i settori a maggior dispendio di energia e sollecita pertanto un aumento del sostegno finanziario, sia a livello nazionale che europeo, a favore del rendimento energetico degli edifici e un confronto tra gli attuali incentivi finanziari e gli impegni indicati nei piani nazionali d’azione, nell'ambito del riesame di tali piani da parte della Commissione;

13.

in particolare, sollecita gli Stati membri e le regioni a utilizzare i fondi strutturali per l'allestimento, nei rispettivi territori, di reti tematiche collocate nel quadro dell'azione concertata prevista dal programma di lavoro «Energia intelligente per l'Europa» per il 2008, al fine di acquisire informazioni circa le prassi adottate dalle altre regioni dell'Unione europea nell'ambito dell'uso efficiente dell'energia e condividere le esperienze e le competenze conseguite nel settore;

14.

sottolinea che le politiche energetiche previste dai piani nazionali d'azione per il settore residenziale dovrebbero considerare prioritario il miglioramento della qualità complessiva delle abitazioni di residenti a basso reddito, tenendo conto del fatto che l'imprevedibilità dei prezzi dei carburanti porterà un serio aggravamento della situazione economica di questi nuclei familiari, con la possibile conseguenza di gravi problemi sociali;

15.

accoglie con favore le aggiunte in programma e in corso alla normativa contenente disposizioni sull’etichettatura delle apparecchiature e sull’efficienza energetica minima con riferimento al piano d’azione e alla direttiva 2005/32/CE; ritiene importante ampliare la gamma di apparecchiature oggetto della normativa, insieme al controllo delle abitudini dei consumatori;

16.

raccomanda, al fine di ridurre il consumo energetico delle apparecchiature in standby, che la Commissione esamini la possibilità di disciplinare l'uso di fonti di alimentazione esterne in grado di alimentare diversi dispositivi; esorta la Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/32/CE, a garantire che tali disposizioni si applichino, in termini di risultati nel campo dell'efficienza energetica, all'intero ciclo di vita del prodotto; in tale contesto, chiede che la direttiva venga integrata con disposizioni riguardanti l'intero ciclo di vita dei prodotti, la responsabilità per danno da prodotti e la possibilità di risarcimento;

17.

reputa importante coinvolgere, nel processo volto a ottenere una maggiore efficienza energetica, le imprese che non rientrano nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni, in particolare laddove costi latenti o altre difficoltà impediscono al mercato di garantire l’efficienza energetica; a tal fine, ritiene necessario – oltre all'ampliamento della portata della progettazione ecocompatibile – introdurre un sistema di certificati «bianchi»; ritiene che a tal fine la Commissione debba concludere quanto prima i relativi controlli; rileva il ruolo determinante che l'efficienza energetica può svolgere aiutando gli Stati membri a realizzare gli obiettivi obbligatori di condivisione degli sforzi; sottolinea come attraverso una maggiore efficienza energetica degli edifici sia possibile ottenere convenienti riduzioni delle emissioni;

18.

accoglie con favore il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (15) nonché la consultazione su un’ulteriore normativa volta a migliorare in particolare l’efficienza energetica dei veicoli; sottolinea l'importanza di fissare quanto prima rigorosi obiettivi di emissione per il futuro, nell'intento di dare certezza al settore; esprime disappunto relativamente al fatto che non sia stato ancora confermato il limite di 95 g di CO2 per il 2020 richiesto dal Parlamento; osserva tuttavia con preoccupazione che la nuova legislazione non compenserà la crescente domanda di energia nel settore dei trasporti;

19.

valuta positivamente l’elaborazione del Libro verde sulla mobilità urbana (COM(2007)0551) ma rileva che, in assenza di specifiche disposizioni quantificabili, non è possibile mobilitare le riserve di efficienza; esorta la Commissione a esaminare in che modo la promozione di una mobilità urbana efficiente dal punto di vista energetico e lo sviluppo del trasporto pubblico possano svolgere un ruolo di maggior rilievo nella politica strutturale e di coesione e in che modo sia possibile attribuire maggior peso all'efficienza della mobilità nelle condizioni previste dai progetti di cofinanziamento comunitari;

20.

sottolinea che la diffusione di strumenti di comunicazione e di informazioni ha consentito di applicare sistemi di pedaggio per il trasporto su strada che non interessano soltanto le reti stradali a scorrimento veloce; invita a esplorare le possibilità di uniformare la normativa in materia di monitoraggio del mercato interno;

21.

esprime apprezzamento per la proposta della Commissione relativa alla promozione della cogenerazione efficiente, pur osservando che la promozione di questa tecnologia può essere utile solamente se può contribuire in maniera concreta a soddisfare il fabbisogno di riscaldamento utile; osserva che nei sistemi di teleriscaldamento l'efficienza della rete è fondamentale tanto quanto l'efficienza delle apparecchiature utilizzate dai consumatori; ritiene che, in sede di stanziamento dei fondi strutturali, dovrebbe essere dato in futuro un peso considerevolmente maggiore all'efficienza di rete dei sistemi di teleriscaldamento esistenti;

22.

continua a rilevare che le singole politiche settoriali contrastano con gli sforzi dell’Unione europea volti a conseguire l’efficienza energetica; è dell’avviso che si possa affermare altrettanto riguardo all’attuale struttura degli aiuti strutturali e di coesione;

23.

ritiene che le piccole e medie imprese (PMI) rivestano un ruolo importante nel miglioramento dell'efficienza energetica, ma che non abbiano una pari capacità di rispettare la normativa o i nuovi standard del settore energetico; ritiene pertanto che le infrastrutture che saranno create dallo «Small Business Act» debbano anche gestire le informazioni e i contatti con le PMI per quanto riguarda l'efficienza energetica;

24.

invita gli Stati membri a stabilire obiettivi più ambiziosi, trasformando i propri piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE) in uno strumento pratico per conseguire non solo i loro obiettivi di efficienza energetica ai sensi della direttiva 2006/32/CE, ma anche i loro obiettivi più generali e di più a lungo termine, in particolare per migliorare l'efficienza energetica di almeno il 20 % entro il 2020 e raggiungere gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di condivisione degli sforzi per la riduzione delle emissioni;

25.

invita gli Stati membri a superare l'obiettivo indicativo nazionale minimo di risparmio energetico del 9 % entro il 2016 previsto dalla direttiva 2006/32/CE e a fissare precisi obiettivi intermedi per raggiungere lo scopo finale;

26.

ritiene necessario che i piani nazionali d’azione formulino obiettivi vincolanti realistici e giustificati e che specifichino quali misure attuare per garantire il raggiungimento di questi obiettivi;

27.

reputa di estrema importanza l’adeguamento dei piani nazionali d’azione alla struttura geografica, climatica ed economica nonché alle caratteristiche dei consumatori, che possono variare ampiamente da una regione all'altra;

28.

sottolinea il rapporto esistente fra energia e coesione territoriale, come messo in luce dal Libro verde della Commissione sulla coesione territoriale (COM(2008)0616), in termini di contributo positivo fornito dai provvedimenti in materia di efficienza energetica a favore dello sviluppo sostenibile e della sicurezza energetica e l'importanza di una strategia territoriale ben concepita e dell'individuazione di soluzioni a lungo termine per tutte le regioni;

29.

ritiene necessario che i piani nazionali d’azione raggiungano gli obiettivi di efficienza energetica definiti in modo economicamente redditizio e garantiscano il valore aggiunto degli aiuti di Stato;

30.

esorta gli Stati membri ad includere, nelle loro attuali strutture di contatto tra le agenzie governative e il pubblico, informazioni riguardanti l'efficienza energetica, le migliori prassi adottate in questo ambito e i diritti dei consumatori sanciti nel settore dell'energia e del clima;

31.

ritiene indispensabile che, contrariamente alla prassi attualmente adottata in alcuni Stati membri, i piani nazionali d’azione vengano elaborati con il coinvolgimento sostanziale dei governi locali e regionali, delle organizzazioni della società civile e dei partner economici, al fine di garantire una migliore attuazione a livello locale;

32.

considera importante che i piani nazionali d’azione prestino particolare attenzione alla povertà causata dall'aumento dei prezzi dell'energia e garantiscano adeguata protezione per coloro che si trovano a rischio di povertà; ritiene che il miglioramento dell'efficienza energetica e l'attività di sensibilizzazione siano indispensabili e urgenti;

33.

sottolinea quanto sia importante che gli Stati membri includano nei rispettivi PNAEE adeguati strumenti finanziari per il risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/32/CE; ritiene opportuno che tali strumenti finanziari siano concepiti per superare gli ostacoli noti al miglioramento dell'efficienza energetica, come la ripartizione costi/benefici tra proprietario e affittuario e il più lungo periodo necessario per il recupero degli investimenti realizzati al fine di adeguare proprietà vetuste e difficili da convertire agli attuali livelli di efficienza energetica;

34.

ritiene necessario che i piani nazionali d’azione pongano l’accento in special modo su come i governi intendono promuovere e sostenere gli investimenti nel settore dell’efficienza energetica da parte delle PMI; sottolinea, tuttavia, che occorre tenere conto in modo particolare di tali investimenti in sede di elaborazione dei piani nazionali d'azione;

35.

si rammarica del fatto che i fondi destinati a progetti di efficienza energetica risultino, nella maggior parte degli Stati membri, tuttora insufficienti e non tengano conto in modo adeguato delle differenze regionali; esorta gli Stati membri e le regioni a concentrarsi sull'attuazione dei rispettivi programmi operativi di interventi innovativi in modo da sviluppare soluzioni di efficienza energetica convenienti;

36.

sottolinea la necessità di porre l'accento, d'ora in avanti, sull'effettiva attuazione di queste misure, tra cui lo sviluppo delle migliori prassi e sinergie, l'organizzazione dello scambio di informazioni e il coordinamento dei vari e diversi soggetti che operano nel settore dell'efficienza energetica;

37.

sottolinea la necessità di prevedere impegni più chiari e dettagliati nei secondi piani nazionali d'azione che saranno elaborati nel 2011, al fine di creare un ambiente imprenditoriale favorevole e condizioni d'investimento prevedibili per gli operatori economici;

38.

sottolinea la necessità che il settore privato, sostenuto da provvedimenti nazionali, svolga un ruolo incisivo negli investimenti e nello sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili, varando altresì azioni innovative volte ad adottare un approccio più attento all'efficienza energetica;

39.

sottolinea il ruolo strategico delle autorità pubbliche dell'Unione europea, specialmente a livello regionale e locale nel rafforzare l'attuazione del sostegno istituzionale necessario alle iniziative in materia di efficienza energetica, secondo quanto indicato dalla direttiva 2006/32/CE; raccomanda di rafforzare le campagne di informazione ed educazione capillari, ad esempio attraverso l'uso di etichette di facile comprensione indicanti l'efficienza energetica, e di attività di formazione e iniziative pilota nel settore dell'energia sul territorio delle autorità regionali e locali che mirino a sensibilizzare i propri cittadini e a mutarne il comportamento;

40.

invita gli Stati membri a sviluppare campagne di sensibilizzazione sull'efficienza energetica a lungo termine, con specifico riguardo all'efficienza negli edifici sia pubblici che privati e alla necessità di persuadere il pubblico che l'efficienza energetica può generare risparmi reali;

41.

chiede alla Commissione di diffondere un’analisi dettagliata di tutta la prima serie dei piani presentati, al fine di rendere pienamente note le ragioni alla base dei ritardi e di avviare un’azione forte in caso di ulteriori ritardi e mancanze;

42.

chiede alla Commissione di esaminare, a livello di Comunità e di Stati membri, la coerenza di ciascuna politica settoriale rispetto agli obiettivi di efficienza energetica; ritiene che, in tale contesto, un riesame dettagliato dei regimi di aiuti comunitari sia imprescindibile;

43.

chiede alla Commissione di aumentare in misura significativa la quota dei fondi strutturali e di coesione che dovrebbero essere impiegati per migliorare l'efficienza energetica degli alloggi attualmente esistenti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (16), nonché di esigere che gli Stati membri sfruttino pienamente tale possibilità;

44.

sollecita gli Stati membri e le regioni in particolare a utilizzare i fondi strutturali per l'allestimento, nei rispettivi territori, di reti tematiche nel quadro dell'azione concertata prevista dal programma di lavoro «Energia intelligente per l'Europa 2008», al fine di acquisire informazioni circa le prassi adottate dalle altre regioni dell'Unione europea nell'ambito dell'uso efficiente dell'energia e di condividere le esperienze e le competenze conseguite nel settore;

45.

chiede alla Commissione, per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali, di sostenere la promozione di obiettivi di efficienza energetica, di rafforzare i criteri prioritari connessi a tali obiettivi e di sostenere l'attuazione di tecnologie e misure concrete per il risparmio e l'uso efficiente dell'energia, anche attraverso la promozione di partenariati, in progetti quali la ristrutturazione di immobili, il rinnovamento dell'illuminazione stradale e del trasporto ecocompatibile, l'ammodernamento di impianti di riscaldamento urbano e la produzione di riscaldamento ed elettricità;

46.

invita la Commissione ad adottare le misure necessarie affinché gli Stati membri dispongano della capacità istituzionale richiesta per preparare e attuare efficaci piani nazionali d’azione, compreso il monitoraggio ufficiale e il controllo di qualità delle misure individuali, tra cui quelle derivanti dagli obblighi riguardanti la certificazione energetica degli edifici e quelle a sostegno di programmi pubblici di educazione e formazione in tema di efficienza energetica; invita la Commissione a istituire un database pubblico delle misure intraprese dagli Stati membri in materia di efficienza energetica e/o degli elementi cruciali della loro applicazione;

47.

invita la Commissione a stabilire requisiti minimi per creare un modello, una metodologia e un processo di valutazione armonizzati in materia di PNAEE; osserva che in tal modo sarà possibile ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, garantire la fondatezza dei PNAEE e facilitare le analisi comparative; ritiene che il modello e la metodologia armonizzati debbano richiedere capitoli suddivisi per settore e operare una netta distinzione tra le politiche e le azioni in materia di efficienza energetica precedentemente adottate dagli Stati membri, da un lato, e le nuove politiche e azioni supplementari, dall'altro; richiama l'attenzione sulle pertinenti disposizioni della proposta direttiva relative alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili; sottolinea che il controllo e l'eventuale reiezione da parte della Commissione dei piani nazionali d'azione al momento della loro presentazione assicurerà una migliore attuazione a valle; chiede il coordinamento dei piani nazionali d'azione e delle relazioni, dei quali si tiene conto nei vari strumenti legislativi connessi agli obiettivi riguardanti il cambiamento climatico; invita la Commissione a effettuare un controllo incrociato dei PNAEE con i piani nazionali d'azione e le relazioni di cui sopra, tra cui quelle presentate in riferimento al protocollo di Kyoto e ai documenti dei quadri strategici di riferimento nazionali relativi ai fondi strutturali;

48.

invita la Commissione a sviluppare principi comuni sulle metodologie di quantificazione dei risparmi energetici, col dovuto rispetto del principio di sussidiarietà; osserva che la necessità di quantificare e verificare il risparmio energetico che scaturisce dalle misure di miglioramento dell'efficienza energetica non riguarda solamente l'obiettivo della direttiva 2006/32/CE, ma serve anche a valutare il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico del 20 % entro il 2020 e di altri obiettivi futuri di risparmio energetico;

49.

esorta la Commissione a garantire che i PNAEE propongano un approccio chiaro e sistematico e in particolare che gli obblighi della direttiva 2002/91/CE, comprese eventuali rifusioni successive, siano pienamente integrati nei PNAEE, in modo che questi propongano misure realmente addizionali rispetto ai miglioramenti di efficienza energetica già richiesti dall'attuale legislazione nazionale e comunitaria;

50.

esorta la Commissione ad insistere affinché i PNAEE indichino chiaramente in che modo debba essere assolto l'obbligo per il settore pubblico di svolgere un ruolo esemplare come previsto dalla direttiva 2006/32/CE e, se necessario, a presentare una proposta legislativa comunitaria che garantisca il ruolo guida del settore pubblico nel campo degli investimenti in materia di efficienza energetica;

51.

invita la Commissione a valutare eventuali soluzioni per rafforzare le procedure relative agli appalti pubblici attraverso una serie di condizioni in materia di efficienza energetica, da soddisfare privilegiando i prodotti «verdi» nell'assegnazione degli appalti pubblici, condizioni che prevedono tra l'altro l'obbligo di applicare le norme in materia di efficienza energetica e di includere nella valutazione degli investimenti i costi energetici legati al ciclo di vita dei prodotti; sottolinea che, ad ogni livello, le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio adottando l'approccio degli appalti pubblici «verdi» nelle loro procedure;

52.

chiede alla Commissione di esaminare le risorse comunitarie stanziate a favore delle attività di ricerca e sviluppo, al fine di aumentare le dotazioni destinate al miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie;

53.

ritiene che la Commissione debba incoraggiare gli Stati membri che non abbiano ancora adottato un piano nazionale di efficienza energetica ad attuare le decisioni prese in questo ambito;

54.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 394 del 17.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(3)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(4)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(5)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(6)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

(7)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.

(8)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(9)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(10)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(11)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 273.

(12)  GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 876.

(13)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

(14)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(15)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(16)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.