5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/145 |
Mercoledì 6 maggio 2009
Revisione generale del regolamento del Parlamento
P6_TA(2009)0359
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (2007/2124(REG))
2010/C 212 E/26
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0273/2009),
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
decide di inserire nel regolamento come allegato XVI sexies il Codice di condotta per la negoziazione dei fascicoli di codecisione, quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 18 settembre 2008; |
3. |
decide che le modifiche entrano in vigore il primo giorno della settima legislatura; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento1 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 |
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Emendamento 2 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 10 bis (nuovo) |
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Articolo 10 bis Osservatori
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Emendamento 51 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 11 |
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Presidente decano |
Presidente provvisorio |
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Il decano d'età esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la presidenza del Presidente decano è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri. |
Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri che venga sollevata durante la sua presidenza è rinviata alla commissione incaricata della verifica dei poteri. |
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Emendamento 52 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 13 |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 28 – paragrafo 2 |
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Emendamento 5 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 30 bis (nuovo) |
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Articolo 30 bis Intergruppi I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile. Questi raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I. |
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Emendamento 6 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 36 – paragrafo 1 |
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(Emendamento orizzontale: i termini «prospettive finanziarie» sono sostituiti in tutto il testo del regolamento dai termini «quadro finanziario pluriennale».) |
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Emendamento 7 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 1 |
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Emendamento 8 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 – paragrafo 2 |
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Emendamento 9 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – trattino 3 |
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Emendamento 10 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 – trattino 4 |
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Emendamento 11 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 bis (nuovo) |
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Articolo 47 bis Procedura con riunioni congiunte delle commissioni Ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 47, la Conferenza dei presidenti, purché convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza, può decidere di applicare una procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro intercommissione per preparare le riunioni e le votazioni congiunte. |
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Emendamento 12 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2 |
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In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la procedura di consultazione è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente. |
In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente. |
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Emendamento 13 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51 – paragrafo 3 |
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(Emendamento orizzontale: in tutte le disposizioni inerenti alla procedura legislativa ordinaria, i termini «parere del Parlamento» sono sostituiti nell'intero testo del regolamento dai termini «posizione del Parlamento».) |
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Emendamento 14 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 1 |
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Emendamento 15 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 2 |
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Emendamento 16 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 – paragrafo 3 |
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In tal caso, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi. |
In caso di rinvio in commissione , la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi. |
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Emendamento 59 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 65 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa) |
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Articolo 65 bis Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative
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Emendamento 18 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 66 |
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Qualora, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento , il Presidente , previa messa a punto a norma dell'articolo 172 bis, annuncia in Aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento . |
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Emendamento 19 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 – titolo |
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Emendamento 20 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 – paragrafo 1 |
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soppresso |
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Emendamento 21 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 – paragrafo 7 |
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soppresso |
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Emendamento 22 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 bis (nuovo) (da introdursi nel Capitolo 6: Conclusione della procedura legislativa) |
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Articolo 68 bis Firma degli atti adottati Dopo aver messo a punto il testo approvato a norma dell'articolo 172 bis e verificato che tutte le procedure siano state debitamente espletate, il Presidente e il Segretario generale appongono la firma in calce agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio. |
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Emendamento 68 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 80 bis – paragrafo 3 – comma 3 |
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Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento. |
Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta della Commissione, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 50, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione. |
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Emendamento 23 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 83 – paragrafo 1 |
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I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che la Commissione informi esaurientemente il Parlamento in merito alle raccomandazioni sul mandato a negoziare, se necessario in forma riservata , e gli fornisca le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 . |
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Emendamento 24 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 83 – paragrafo 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 25 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 97 – paragrafo 3 |
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Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal Parlamento ed allegato al presente regolamento . Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate. |
Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dal l'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito web del Parlamento . Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate ; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta . |
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I documenti del Parlamento non direttamente accessibili attraverso il registro sono resi accessibili su richiesta scritta . |
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L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
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(L'allegato XV è soppresso) |
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Emendamento 26 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 103 – paragrafo 1 |
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Emendamento 60 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 – paragrafo 1 |
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Emendamento 27 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 – paragrafo 3 |
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Emendamento 28 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 – paragrafo 4 |
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Emendamento 29 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131 bis |
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Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di intervenire e ciascun deputato ha il diritto di pronunciarsi mediante una dichiarazione scritta complementare a norma dell'articolo 142, paragrafo 7 . |
Su richiesta del relatore o su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può altresì decidere che un punto che non richiede discussione approfondita sia trattato mediante una breve presentazione del relatore in Aula. In tal caso, la Commissione ha la possibilità di replicare, cui può far seguito una discussione della durata massima di dieci minuti nel corso della quale il Presidente può dare la parola per un minuto ciascuno ai deputati che chiedano di intervenire . |
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Emendamento 30 e 66 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 142 |
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Ripartizione del tempo di parola |
Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori |
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(Gli articoli 141 e 143 decadono) |
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Emendamento 32 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 150 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo) |
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Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti. |
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Emendamento 33 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 156 |
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Qualora gli emendamenti presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di 50, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminarli . Gli emendamenti che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non possono essere posti in votazione in Aula. |
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Emendamento 34 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 157 – paragrafo 1 |
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Emendamento 35 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 159 bis (nuovo) |
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Articolo 159 bis Votazione finale In sede di votazione su una proposta legislativa, che si tratti di una votazione unica e/o finale, il Parlamento vota per appello nominale ricorrendo al sistema di votazione elettronica. |
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Emendamento 36 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 160 – paragrafo 1 |
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Emendamento 37 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 160 – paragrafo 2 – comma 1 |
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Emendamento 38 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 162 – paragrafo 4 – comma 1 |
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Emendamento 39 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 172 |
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Sono considerate decisioni, nell'ambito delle procedure legislative, ai sensi del presente paragrafo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione comune del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3. |
Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi del presente articolo, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 61, paragrafo 3. |
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I testi adottati dal Parlamento sono distribuiti separatamente. Se i testi di carattere legislativo adottati dal Parlamento contengono emendamenti, essi sono pubblicati in versione consolidata. |
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Emendamento 40 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 172 bis (nuovo) |
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Articolo 172 bis Testi approvati
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Emendamento 41 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 175 |
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Costituzione delle commissioni temporanee |
Costituzione delle commissioni speciali |
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Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni temporanee le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. |
Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. |
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Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni temporanee sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle. |
Poiché ai sensi del presente regolamento le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle. |
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Emendamento 42 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 177 – paragrafo 1 – interpretazione (nuova) |
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La proporzionalità tra i gruppi politici non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici. |
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Emendamento 43 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 179 – paragrafo 2 |
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Emendamento 44 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 179 – paragrafo 2 – interpretazione (nuova) |
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I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 47. |
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Emendamento 45 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 182 bis (nuovo) |
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Articolo 182 bis Coordinatori di commissione e relatori ombra
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Emendamento 46 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 184 |
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Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa in occasione della riunione successiva . |
Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa. |
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Emendamento 47 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 186 |
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Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171. |
Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 16, 17, da 34 a 41, 140, 141, 143, paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 a 167, 170, e 171. |
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Emendamento 48 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 188 – paragrafo 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 49 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 50 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 – lettera c bis (nuova) |
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