5.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 212/140 |
Mercoledì 6 maggio 2009
Revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione
P6_TA(2009)0353
Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla revisione del regolamento per quanto attiene alla procedura di petizione (2006/2209(REG))
2010/C 212 E/25
Il Parlamento europeo,
vista la lettera del suo Presidente in data 20 luglio 2006,
visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6-0027/2009),
1. |
decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso; |
2. |
ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata, ad eccezione delle modifiche riguardanti l'articolo 193 bis (nuovo), che entreranno in vigore il primo giorno dopo l'entrata in vigore della relativa disposizione del trattato; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO IN VIGORE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 2 ter (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 3 |
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Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione o una sintesi in una lingua ufficiale dell'Unione europea, le quali costituiscono la base di lavoro del Parlamento . Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui sono redatte la traduzione o la sintesi . |
Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione. |
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L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro. |
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Emendamento 4 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 5 |
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Emendamento 5 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 6 |
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Emendamento 6 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 7 |
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soppresso |
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Emendamento 7 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 |
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Emendamento 8 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 – paragrafo 8 ter (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo -1 (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 1 |
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La commissione può , in particolare, nel caso di petizioni aventi per oggetto una modifica delle disposizioni legislative in vigore, chiedere il parere di un'altra commissione, conformemente all'articolo 46. |
La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame conformemente all'articolo 46 e all'allegato VI . |
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Emendamento 12 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 2 |
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Emendamento 13 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 3 |
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Emendamento 14 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 4 |
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Emendamento 15 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 5 |
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Essa può inoltre chiedere che il suo parere sia trasmesso dal Presidente del Parlamento europeo alla Commissione o al Consiglio. |
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Emendamento 16 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 – paragrafo 7 |
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Emendamento 17 |
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Regolamento del Parlamento europeo Articolo 193 bis (nuovo) |
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Articolo 193 bis Iniziativa dei cittadini Quando il Parlamento è informato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto giuridico in base all'articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE, la commissione per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, se del caso, informa al proposito i firmatari che hanno presentato una petizione su argomenti connessi. |