1.
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decide di adottare la seguente composizione numerica delle commissioni parlamentari:
I.
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commissione per gli affari esteri: 76 membri,
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II.
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commissione per lo sviluppo: 30 membri,
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III.
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commissione per il commercio internazionale: 29 membri,
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IV.
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commissione per i bilanci: 44 membri,
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V.
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commissione per il controllo dei bilanci: 29 membri,
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VI.
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commissione per i problemi economici e monetari: 48 membri,
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VII.
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commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 50 membri,
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VIII.
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commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 64 membri,
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IX.
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commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 55 membri,
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X.
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commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 39 membri,
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XI.
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commissione per i trasporti e il turismo: 45 membri,
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XII.
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commissione per lo sviluppo regionale: 49 membri,
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XIII.
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commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 45 membri,
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XIV.
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commissione per la pesca: 24 membri,
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XV.
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commissione per la cultura e l'istruzione: 32 membri,
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XVI.
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commissione giuridica: 25 membri,
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XVII.
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commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 55 membri,
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XVIII.
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commissione per gli affari costituzionali: 25 membri,
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XIX.
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commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri,
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XX.
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commissione per le petizioni: 35 membri,
sottocommissione per i diritti dell'uomo: 30 membri,
sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 30 membri;
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