19.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 224/34


Mercoledì 15 luglio 2009
Composizione numerica delle commissioni parlamentari

P7_TA(2009)0001

Decisione del Parlamento europeo del 15 luglio 2009 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti

2010/C 224 E/10

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Conferenza dei presidenti,

vista la sua decisione del 6 maggio 2009 sulle attribuzioni delle commissioni parlamentari permanenti (1),

visto l'articolo 183 del suo regolamento,

1.

decide di adottare la seguente composizione numerica delle commissioni parlamentari:

I.

commissione per gli affari esteri: 76 membri,

II.

commissione per lo sviluppo: 30 membri,

III.

commissione per il commercio internazionale: 29 membri,

IV.

commissione per i bilanci: 44 membri,

V.

commissione per il controllo dei bilanci: 29 membri,

VI.

commissione per i problemi economici e monetari: 48 membri,

VII.

commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 50 membri,

VIII.

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 64 membri,

IX.

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 55 membri,

X.

commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 39 membri,

XI.

commissione per i trasporti e il turismo: 45 membri,

XII.

commissione per lo sviluppo regionale: 49 membri,

XIII.

commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 45 membri,

XIV.

commissione per la pesca: 24 membri,

XV.

commissione per la cultura e l'istruzione: 32 membri,

XVI.

commissione giuridica: 25 membri,

XVII.

commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 55 membri,

XVIII.

commissione per gli affari costituzionali: 25 membri,

XIX.

commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri,

XX.

commissione per le petizioni: 35 membri,

sottocommissione per i diritti dell'uomo: 30 membri,

sottocommissione per la sicurezza e la difesa: 30 membri;

2.

decide, con riferimento alla decisione della Conferenza dei presidenti del 9 luglio 2009 sulla composizione degli uffici di presidenza delle commissioni, che questi ultimi possono consistere di un massimo di quattro vicepresidenti;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2009)0348.