Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Terza relazione sull’applicazione della direttiva 93/7/CEe del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro /* COM/2009/0408 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 30.7.2009 COM(2009) 408 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Terza relazione sull’applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro INDICE 1. Introduzione 3 2. Seconda relazione di valutazione dell’applicazione della direttiva 93/7/CEE (1999-2003), conclusioni 3 3. Sviluppi occorsi successivamente alla seconda relazione (2004-2007) 4 3.1. Adesione dei dodici nuovi Stati membri 4 3.2. Studio della rintracciabilità dei beni culturali: estensione ai dodici nuovi Stati membri (2007) 4 4. Applicazione della direttiva durante il periodo 2004-2007 5 4.1. Relazioni degli Stati membri sull'applicazione 5 4.2. Valutazione dell’applicazione della direttiva 6 4.2.1. La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità (articolo 4) 6 4.2.2. L’azione di restituzione (articolo 5) 8 5. Conclusioni 8 6. Tappa successiva 9 ALLEGATO 10 1. INTRODUZIONE La direttiva 93/7/CEE del Consiglio, adottata il 15 marzo 1993[1], istituisce meccanismi di cooperazione fra le autorità nazionali e una procedura giudiziaria di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. A livello comunitario, i beni culturali sono soggetti alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "trattato CE") e in particolare a quelle relative alla libera circolazione dei beni. In particolare, gli articoli 28 e 29 del trattato CE vietano le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione. Tuttavia, l’articolo 30 dispone che gli articoli 28 e 29 del trattato lascino impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati "da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale". Quindi, in virtù di tale articolo, gli Stati membri conservano il diritto di definire i beni culturali che ritengono facenti parte del patrimonio nazionale nonché la facoltà di adottare i provvedimenti necessari alla loro protezione. La direttiva 93/7/CEE costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno che mira a conciliare il funzionamento di quest’ultimo con la garanzia che gli Stati membri tutelino i beni culturali riconosciuti come patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, in conformità dell’articolo 30 CE. In conformità dell’articolo 16, paragrafo 2 della direttiva, ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione della sua applicazione[2]. Il presente documento costituisce la terza relazione di valutazione della direttiva. Esso riguarda il periodo 2004-2007 ed esamina l'applicazione della direttiva negli Stati membri[3]. 2. SECONDA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/7/CEE (1999-2003), CONCLUSIONI Nella seconda relazione veniva constatato che gli Stati membri ritenevano che la direttiva fosse utile per la protezione del patrimonio culturale e che il quadro giuridico comunitario istituito dalla direttiva fosse sufficiente, pur essendo necessario apportare taluni miglioramenti. Secondo tale relazione era quindi opportuno: - migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra Stati membri, - estendere di un anno il termine per avviare l'azione di restituzione, - mantenere le soglie finanziarie, - mantenere immutata la scadenza di presentazione della relazione di valutazione. La Commissione aveva manifestato l'intenzione di sottoporre al Comitato consultivo dei beni culturali la questione dei termini dell'azione di restituzione e della frequenza delle relazioni. 3. SVILUPPI OCCORSI SUCCESSIVAMENTE ALLA SECONDA RELAZIONE (2004-2007) 3.1. Adesione dei dodici nuovi Stati membri Prima di ogni adesione la Commissione ha esaminato i progetti di misure nazionali di recepimento della direttiva. I paesi candidati hanno inoltre beneficiato di un'assistenza tecnica regolare volta ad agevolare un corretto recepimento. La Commissione ha avviato procedure per inadempimento contro alcuni Stati membri[4] per mancata comunicazione delle misure nazionali di attuazione entro i termini previsti. Le suddette procedure sono state concluse dopo la comunicazione e la verifica delle misure nazionali. Durante le due adesioni (2004 e 2007) il Comitato consultivo dei beni culturali (ora denominato "Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali") si è riunito una volta, il 16 febbraio 2005. Fra le questioni sollevate dagli Stati membri relative alla direttiva, figura quella riguardante la necessità di prorogare di un anno il termine per l'avvio dell'azione di restituzione. Tale richiesta della Grecia era stata sostenuta da altri Stati membri quali la Spagna e l'Italia. 3.2. Studio della rintracciabilità dei beni culturali: estensione ai dodici nuovi Stati membri (2007) Alla fine del 2006 la Commissione ha chiesto che lo studio sulla rintracciabilità dei beni culturali nei 15 "vecchi" Stati membri nonché nei tre paesi dello Spazio economico europeo venga esteso ai dodici nuovi Stati membri. Il nuovo studio del 2007 ha confermato le conclusioni dello studio del 2004[5], ovvero che la rintracciabilità è garantita solo per il patrimonio nazionale e, in misura minore, per i beni culturali che circolano sulla base di un'autorizzazione di uscita. Lo studio ha inoltre confermato le raccomandazioni dello studio di base, ossia - adottare un modello unico di autorizzazione dei trasferimenti di beni culturali nello spazio comunitario; - creare una base dati europea delle licenze di trasferimento e di esportazione verso i paesi terzi; - istituire sistemi di marcatura dei beni culturali e - istituzionalizzare una rete atta a rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Taluni Stati membri, tra cui ad esempio la Francia, desidererebbero esaminare tali raccomandazioni in seno al Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali. La Commissione ritiene tuttavia che tali raccomandazioni, che superano il quadro giuridico della direttiva 93/7/CEE, debbano essere valutate alla luce dei principi relativi alla libera circolazione dei beni tra gli Stati membri (articoli da 28 a 30 del trattato)[6]. 4. APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DURANTE IL PERIODO 2004-2007 4.1. Relazioni degli Stati membri sull'applicazione In conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva [7]. In linea di massima gli Stati membri ritengono che la direttiva sia uno strumento utile per la restituzione del patrimonio nazionale uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che si trova in un altro Stato membro. Gli Stati membri sono altresì d’accordo sul fatto che, anche se la direttiva ha, in una certa misura, carattere preventivo per la salvaguardia del patrimonio culturale, non è di per sé uno strumento finalizzato alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali. Nelle relazioni nazionali si constata : - un'applicazione poco frequente della direttiva, sia nel quadro delle azioni di cooperazione amministrativa che nell'avvio di azioni di restituzione (cfr. allegato)[8]; - l'auspicabilità di una maggiore cooperazione amministrativa tra le autorità competenti a livello nazionale e comunitario; - la necessità di apportare talune modifiche alla direttiva per renderla più efficace. Inoltre la maggior parte degli Stati membri giustifica lo scarso numero di casi di applicazione della direttiva con la complessità amministrativa e i costi finanziari della sua attuazione. Secondo questi stessi Stati, le conseguenze indurrebbero una preferenza da parte delle autorità nazionali per il ricorso alle azioni giudiziarie nell'ambito del diritto civile o penale. Taluni Stati membri, quali la Francia, l'Italia o l'Ungheria, ritengono che la limitazione del campo d'applicazione ai beni facenti parte del patrimonio nazionale contenuti nell'allegato della direttiva stessa o appartenenti a collezioni pubbliche o ad inventari ecclesiastici costituisca un ulteriore fattore di restrizione. Miglioramenti proposti dagli Stati membri Per rendere più efficace la direttiva, quasi tutti gli Stati membri si dichiarano favorevoli ad una modifica dell'articolo 7, paragrafo 1, volta ad estendere il termine per l'azione di restituzione. Il termine, che attualmente è di un anno, potrebbe ad esempio essere esteso a tre anni. La Francia e l'Italia ritengono che debba anche essere chiarito il punto di partenza del periodo corrispondente. La maggioranza degli Stati membri (tra cui Belgio, Germania, Spagna, Cipro, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia) è altresì a favore di una modifica dell'allegato alla direttiva, al fine di aggiungervi nuove categorie di beni quali talune opere d'arte contemporanea, modificare le soglie finanziarie attuali[9] oppure la periodicità delle relazioni. La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia e l'Austria sottolineano le difficoltà incontrate nell'avviare le azioni di restituzione dovute, ad esempio, ad interpretazioni divergenti del concetto di "diligenza richiesta" oppure di "equo indennizzo" da parte delle giurisdizioni nazionali incaricate dell'azione di restituzione. Per tale motivo gli Stati membri sono favorevoli a rendere uniforme l'interpretazione di tali concetti; la Repubblica ceca propone in tale contesto di modificare gli articoli 9 e 11 della direttiva per chiarire ulteriormente gli obblighi del possessore all'atto di acquisizione di un bene culturale. Come già segnalato, taluni Stati membri (quali la Francia, l'Italia o l'Ungheria) osservano che i concetti di "bene culturale" e di "beni del patrimonio nazionale" variano da uno Stato membro all'altro, rendendo l'attuazione della direttiva più complessa per le autorità incaricate della sua applicazione. I suddetti Stati membri propongono quindi di riesaminare il campo d'applicazione della direttiva. Infine taluni Stati membri ritengono che una serie di linee direttrici per le azioni di cooperazione amministrativa (articolo 4) renderebbe più agevole l'attuazione della direttiva. 4.2. Valutazione dell’applicazione della direttiva Per quanto riguarda le informazioni trasmesse dagli Stati membri sul periodo 2004-2007, la Commissione ha elencato nella tabella allegata i casi di applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva tra il 2004 ed il 2007. Più specificamente, gli Stati membri hanno attuato l'articolo 4 che prescrive azioni di cooperazione amministrativa attraverso richieste di ricerca di beni culturali e notifiche di scoperta di beni culturali sul territorio di un altro Stato membro. Inoltre tre Stati membri (Germania, Cipro e Lettonia) segnalano di aver consentito ad un altro Stato membro di verificare la natura del bene; la Spagna, l'Austria e la Svezia segnalano di aver adottato misure amministrative per la conservazione materiale dei beni culturali, l'Ungheria e la Grecia dichiarano di aver sollecitato misure provvisorie per evitare che il bene venga sottratto alla procedura di restituzione. I contributi nazionali informano anche in merito a 148 restituzioni effettive di beni culturali in seguito alla negoziazione tra le autorità nazionali, senza dover ricorrere alla procedura giudiziaria. Le autorità nazionali segnalano infine di aver avviato otto azioni giudiziarie di restituzione a titolo dell'articolo 5 durante il periodo di riferimento[10]. Tuttavia, come nelle valutazioni precedenti, la Commissione ribadisce la difficoltà di verificare l'esattezza dei dati comunicati in merito all'applicazione degli articoli 4 e 5. In tale contesto alcune autorità nazionali incaricate dell'attuazione della direttiva hanno sottolineato che sussistono difficoltà nel rilevare tutte le informazioni relative alle azioni giudiziarie. 4.2.1. La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità (articolo 4) Dai contributi nazionali risulta che la cooperazione e lo scambio di informazioni a livello nazionale tra le autorità centrali incaricate della direttiva e le altre autorità competenti in materia di uscita illecita dei beni culturali (dogane e polizia) sono positivi. Le autorità centrali ritengono anche che questo sia indispensabile ai fini dell'applicazione della direttiva. A titolo di esempio l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Polonia e la Romania hanno segnalato l'esistenza o di accordi di cooperazione tra autorità nazionali responsabili, o di sistemi ad hoc (l'ufficio centrale di lotta al traffico dei beni culturali in Francia), o di gruppi di lavoro per lo scambio di informazioni e di buone pratiche (Germania e Portogallo). I Paesi Bassi hanno manifestato l'intenzione[11] di intensificare tale cooperazione per quanto riguarda, ad esempio, gli scambi di conoscenze, esperienze e formazione. Il Belgio annuncia che, a partire dal 2008, intende tenere riunioni a scadenza regolare tra le autorità interessate e che sarà attuato un progetto di cooperazione. Gli Stati membri riconoscono tutti l'importanza di una buona cooperazione amministrativa e di un corretto scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini dell'attuazione della direttiva. In proposito la Grecia sottolinea che tutte le informazioni ricevute in merito agli oggetti che hanno lasciato illecitamente il territorio di uno Stato membro le sono state trasmesse attraverso i tribunali nazionali o INTERPOL e non dalle autorità nazionali designate come responsabili della direttiva. Inoltre l'autorità greca fa presente di informare sempre le altre autorità nazionali incaricate della direttiva sui furti censiti sul proprio territorio. In tal senso la Grecia constata le lacune della cooperazione amministrativa a livello europeo. La Francia sottolinea l'interesse di istituire una piattaforma di contatti e scambi tra le autorità nazionali incaricate della direttiva a livello europeo. Secondo i Paesi Bassi tale cooperazione dovrebbe essere estesa ai paesi membri dello Spazio economico europeo[12]. La Repubblica ceca e la Lituania suggeriscono di migliorare la comunicazione attraverso strumenti elettronici, come un portale Internet comune[13]. In tale contesto la Commissione ricorda il progetto pilota ITCG (Informazione sul trasferimento dei beni culturali) destinato a favorire gli scambi di informazioni relative alla protezione dei beni culturali tra le amministrazioni competenti[14]. Il Portogallo osserva infine che la salvaguardia del patrimonio culturale sarà più efficace se tutte le autorità competenti coopereranno anche con l'INTERPOL e l'EUROPOL. Gli Stati membri confermano che sarebbe utile disporre di linee direttrici comuni per la cooperazione amministrativa, come quelle adottate nel 2002 dal Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali. A loro avviso tali linee rappresentano uno strumento informativo molto importante sulle disposizioni nazionali applicabili alla protezione dei beni culturali e sulle autorità competenti negli Stati membri. Tutti gli Stati membri riconoscono che il Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali rappresenta una sede in cui favorire la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali rappresentate. 4.2.2. L’azione di restituzione (articolo 5) Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, nel periodo 2004-2007 sono state avviate otto azioni giudiziarie di restituzione a titolo dell'articolo 5. Secondo gli Stati membri i motivi del numero così ridotto di azioni sono principalmente due: 1) il campo d'applicazione della direttiva, che copre unicamente i beni del patrimonio nazionale che sono usciti illecitamente dal territorio a partire dal 1° gennaio 1993 e che appartengono o ad una delle categorie di beni indicate nell'allegato alla direttiva o a collezioni pubbliche o a inventari religiosi; e 2) i tempi dell'azione di restituzione, ovvero un anno a partire dal momento in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene e dell'identità del suo possessore o detentore. Per tali motivi numerosi Stati membri segnalano di preferire il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali le disposizioni della Convenzione dell'UNESCO[15], per recuperare i beni culturali. 5. CONCLUSIONI Conformemente alle conclusioni delle due relazioni di valutazione precedenti, la maggior parte degli Stati membri ritiene che la direttiva sia uno strumento utile per consentire il recupero di taluni beni culturali che sono usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e per contribuire alla salvaguardia del patrimonio. Gli stessi Stati membri ritengono anche che la direttiva produca un effetto preventivo dissuasivo nei confronti dell'uscita illecita dei beni. Gli Stati membri deplorano tuttavia talune limitazioni della direttiva, quali ad esempio il termine di un anno per l'avvio dell'azione di restituzione. Per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni nel quadro della direttiva, la Commissione osserva un miglioramento sia a livello nazionale che tra gli Stati membri. Essa prende atto tuttavia dell'esistenza di lacune, da un lato nella raccolta e nello scambio di informazioni tra le autorità incaricate della direttiva e le altre autorità nazionali competenti per la protezione dei beni culturali e, dall'altro, tra le varie autorità nazionali responsabili della direttiva. In tal senso la Commissione suggerisce agli Stati membri di avviare le iniziative necessarie a favorire una migliore cooperazione tra le varie autorità competenti. Per sostenere tali iniziative la Commissione procederà ad un aggiornamento delle linee direttrici sulla cooperazione amministrativa e alla pubblicazione degli elenchi relativi alle autorità nazionali incaricate della direttiva. La Commissione ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicarle, in caso di cambiamento, i dati dell'autorità nazionale designata in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 93/7/CEE affinché l'elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea possa essere aggiornato. Per quanto riguarda l'azione di restituzione, la Commissione segnala che il numero ridotto di azioni avviate potrebbe anche essere dovuto al successo delle azioni di cooperazione amministrativa, ovvero al risultato positivo delle negoziazioni per una restituzione amichevole extragiudiziaria[16]. Esiste comunque un consenso tra gli Stati membri sul fatto che il termine di un anno limita, a causa della sua brevità, l'efficacia della direttiva e che sarebbe opportuno estenderlo. Non esiste invece consenso su altre proposte di modifica della direttiva, ad esempio quelle miranti ad aggiungere categorie di beni all'allegato o a modificare le soglie finanziarie di tali beni. 6. TAPPA SUCCESSIVA Alla luce delle informazioni ottenute sull'applicazione della direttiva, la Commissione ritiene che sarebbe necessario avviare un processo di riflessione su un'eventuale revisione della direttiva. La Commissione ritiene che ogni proposta di modifica dovrebbe essere innanzitutto analizzata in modo approfondito in merito alle implicazioni per le autorità nazionali incaricate della direttiva. In tal senso la Commissione proporrà al Comitato per l'esportazione e la restituzione dei beni culturali di istituire, sotto i suoi auspici, un gruppo di lavoro ad hoc nel 2009. L'obiettivo di tale gruppo sarà identificare i problemi connessi all'applicazione della direttiva e proporre soluzioni efficaci e accettabili per tutti gli Stati membri in vista di un'eventuale revisione della direttiva. *** La Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico sociale a prendere atto della presente relazione. ALLEGATO Tabelle delle restituzioni, delle azioni di restituzione e delle azioni di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, dal 2004 al 2007[17] - Sintesi delle restituzioni amichevoli senza ricorso alla procedura giudiziaria di restituzione Anno | Stato che restituisce | Stato richiedente | Oggetto | 2004 | Germania | Grecia | 1 oggetto antico (frammento marmoreo di una statua colossale) | 2006 | Austria | Francia | 2 parti di un bassorilievo | 2006 | Lettonia | Polonia | 2 bassorilievi in legno (parte di un altare) | 2006 | Regno Unito | Grecia | 1 moneta antica | 2006 | Svezia | Grecia | 48 monete antiche | 2007 | Austria | Ungheria | 1 dipinto di W. Farkas | 2007 | Francia | Regno Unito | 1 manoscritto ebraico del XIV secolo | ? | Germania | Repubblica ceca | 1 scultura raffigurante un angelo, in legno policromo, del XVIII secolo | ? | Germania | Austria | 1 diario reale | ? | Germania | Repubblica ceca | 4 sculture di santi, in legno policromo, del XVIII secolo | ? | Spagna | Italia | 1 scultura romana | ? | Spagna | Svezia | 86 oggetti religiosi | ? | Francia | Spagna | 1 tela | - Sintesi delle trattative per la restituzione amichevole (articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 93/7/CEE) Anno | Stato che restituisce | Stato richiedente | Risultato | 2006 | Polonia | Lettonia | In corso | 2006 | Repubblica ceca | Germania | In corso (matrice del libro "De Revolutionibus orbium coelestium") | ? | Germania | Austria | In corso (1 tempera) | ? | Spagna | Svezia | In corso (1 scrigno in smalto) | - Sintesi delle richieste di restituzione presentate (articolo 5 della direttiva 93/7/CEE)[18] Anno | Richiedente | Richiesto | Oggetto | 2005 | Grecia | Regno Unito | 1 icona bizantina (azione in corso) | 2006 | Italia | Austria | 336 reperti archeologici (azione in corso) | 2006 | Repubblica ceca | Germania | fonte battesimale (azione respinta nel 2008 per prescrizione) | 2006 | Repubblica ceca | Austria | 1 scultura della Madonna di Cholina, del XV secolo (restituita dopo il 2007) | 2006 | Repubblica ceca | Austria | 1 dipinto di una chiesa (azione in corso) | 2006 | Repubblica ceca | Austria | 80 oggetti provenienti da chiese o monasteri (azione in corso) | 2006 | Repubblica ceca | Austria | 4 sculture provenienti da un palazzo (azione in corso) | 2007 | Grecia | Germania | 90 oggetti antichi (da restituire nel 2009) | - Domande di ricerca di oggetti (articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 93/7/CEE) Anno | Richiedente | Richiesto | Risultato | 2004 | Ungheria | Austria | Positivo (dipinto di W. Farkas ritrovato) | 2004-2007 | Grecia | A tutte le autorità centrali nazionali | Negativo (39 domande relative a 439 oggetti rubati in chiese e monasteri) | 2004-2005 | Austria | Grecia (20 domande) | Negativo a causa di informazioni non complete sugli oggetti: 35 dipinti e 11 866 opere d'arte o monete. L'ultima domanda relativa alle opere d'arte veniva dalla Bulgaria. | 2005-2006 | Germania Belgio Bulgaria Ungheria Repubblica ceca Romania Slovacchia | 2007 | Portogallo Finlandia | 2005 | Lettonia | Polonia | 2 bassorilievi in legno (parte di un altare) | 2006 | Finlandia | Germania | Negativo (l'oggetto si trova negli Stati Uniti) | 2006 | Francia | Regno Unito | 1 strumento musicale (nessuna risposta, secondo la Francia) | 2006 | Paesi Bassi | Germania | Negativo (domanda di ricerca di materiale proveniente da archivi, respinta) | 2006 | Polonia | Lettonia | In corso (1 oggetto) | ? | Germania | Lituania | Positivo | ? | Italia | Austria | Negativo (1 protesi dentaria del periodo romano) La domanda è stata respinta per superamento del termine. | ? | Repubblica ceca | Germania | 2 sculture restituite, una domanda ritirata e un'azione di restituzione avviata (fonte battesimale) | ? | Repubblica ceca | Austria | In corso | ? | Romania | Francia | In corso | ? | Romania | Germania | Restituzione (3 oggetti) | ? | Romania | Austria | In corso | ? | Romania | Regno Unito | In corso | ? | Svezia | Spagna | Restituzione di 86 oggetti religiosi | ? | Svezia | Spagna | In corso (1 scrigno in smalto) | - Notifiche di ritrovamento di oggetti (articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/7/CEE) Anno | Stato notificante | Stato notificato | Risultato | 2004 | Francia | Grecia | Negativo. Essendo stato superato il termine di un anno, non è stato possibile applicare la direttiva. La Grecia ha dovuto acquistare l'anfora antica. | 2005 | Ungheria | Austria | Positivo (dipinto di W. Farkas) | 2006 | Austria | Francia | Restituzione (2 parti di un bassorilievo) | 2006 | Austria | Repubblica ceca | Restituzione in seguito ad azione giudiziaria per il recupero di 1 scultura della Madonna di Cholina | 2006 | Regno Unito | Grecia | 1 moneta antica restituita | 2007 | Germania | Grecia | 3 confische: 1) 90 oggetti antichi (gli oggetti saranno restituiti alla Grecia nel 2009) 2) 3 oggetti antichi (fase di investigazione) 3) 1 oggetto antico (fase di investigazione) In altri tre casi di notifica il risultato era negativo poiché è stato constatato che gli oggetti non erano usciti illecitamente dal territorio della Grecia | ? | Germania | Austria | Negativo | ? | Austria | Bulgaria | In corso (monete antiche) | ? | Cipro | Bulgaria | In corso (3 oggetti) | ? | Spagna | Italia | Restituzione (scultura romana) | ? | Spagna | Italia | In corso (una bibbia del XVI secolo) | ? | Lituania | Germania | Positivo | [1] Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74, modificata dalla direttiva 96/100/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio 1997, GU L 60 dell’1.3.1997, pag. 59, e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43. [2] Prima relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione dei beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2000)325 def. del 25.5.2000.Seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, COM (2005) 675 def. [3] La Commissione non ha ricevuto la relazione nazionale sull'applicazione dell'Estonia, dell'Irlanda, del Lussemburgo, di Malta e della Bulgaria. [4] Malta, Polonia, Slovacchia e Bulgaria. [5] http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/dir937_en.htm [6] Durante il periodo 2004-2007 la Commissione ha trattato un unico reclamo relativo ad ostacoli all'uscita di un bene culturale da uno Stato membro verso un altro Stato membro (articolo 29 CE). [7] Per ottenere dati comparabili la Commissione ha trasmesso alle autorità nazionali incaricate della direttiva 93/7/CEE lo stesso questionario che era stato inviato per l'elaborazione della seconda relazione di valutazione. [8] La tabella è stata presentata, per parere e per accordo, alle autorità nazionali incaricate della direttiva. [9] Taluni Stati membri sono a favore di un aumento (Cipro, Regno Unito), altri di una diminuzione (Spagna, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Romania). [10] Eccetto la richiesta della Repubblica ceca nei confronti della Germania riguardante le fonti battesimali ( Taufbecken ), respinta per prescrizione nel 2008, le altre azioni erano ancora in corso alla fine del 2007. [11] Pure Art- preventive criminal analysis of the Dutch art and antiques trade . Intraval- Groningen-Rotterdam.2007. Relazione elaborata in seguito ad un'inchiesta sulla vulnerabilità del mercato dell'arte nei Paesi Bassi rispetto alla criminalità organizzata. [12] La direttiva 93/7/CEE si applica anche agli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, facenti parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente all'allegato II, capitolo 28, punto 1. [13] Portale europeo che consente agli Stati membri di condividere dati aggiornati sui permessi di esportazione e che fornisce informazioni sulle uscite illegali. Il portale costituirebbe un punto di ingresso per le basi dati nazionali degli oggetti rubati (gruppo circa). [14] Il progetto pilota ITGC è stato finanziato tra il 1997 ed il 200 attraverso IDA (Scambio di dati tra amministrazioni). La sua relazione finale, pubblicata nel maggio 2000, prevedeva la creazione di un sito Internet costituito da due parti: una pubblica contenente informazioni sui beni cultuali (legislazioni nazionali, moduli di circolazione, indirizzi di contatto, ecc.) ed una ad accesso limitato alle amministrazioni, con una zona di scambio standardizzata, contenente informazioni riservate. Nel 2003 la Commissione aveva proposto di avviare la fase esecutiva del progetto, ma la procedura di approvazione è stata bloccata. [15] Convenzione riguardante le misure da adottare per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento di proprietà illecita di beni culturali, Parigi 14 novembre 1970. [16] Cfr. la tabella "Sintesi delle restituzioni amichevoli senza ricorso alla procedura giudiziaria di restituzione" nellallegato. [17] Fonte: Relazioni nazionali sull’applicazione della direttiva: Le tabelle sono state verificate dalle autorità centrali incaricate dell'applicazione della direttiva 93/7/CEE. Tuttavia taluni dati non sono stati confermati da entrambi gli Stati membri interessati.Le formalità connesse a una specifica restituzione possono apparire su varie tabelle. [18] Nel 2004 i tribunali dei Paesi Bassi e della Germania hanno respinto due richieste dell'Italia riguardanti rispettivamente un'azione avviata nel 2002 per la restituzione di un'armatura greca (panoplia) e un'azione avviata nel 2001 relativa a 911 reperti archeologici.