Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali /* COM/2009/0334 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 8.7.2009 COM(2009) 334 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali INDICE 1. Sintesi 3 2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 882/2004 4 2.1. Normativa settoriale sui controlli ufficiali: residui di medicinali veterinari e di pesticidi 4 2.2. Fitosanità 6 3. STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTUAZIONE 6 3.1. Orientamenti della Commissione 6 3.2. Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e relazioni annuali 7 3.3. Audit generali 7 3.4. Controlli ufficiali su mangimi e alimenti 7 3.5. L'articolo 23 relativo alle condizioni per l’approvazione di controlli pre-esportazione 10 3.6. Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti 10 3.7. Laboratori comunitari di riferimento (LCR) 11 3.8. Aggiornamenti tecnici 12 4. TASSE 12 4.1. Contesto 12 4.2. Ambito di applicazione della valutazione 13 4.3. Conclusioni principali dello studio 13 4.4. Scenari di un possibile cambiamento 13 1. SINTESI L'articolo 65 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[1] (il "regolamento sui controlli ufficiali", in prosieguo: l'"RCU") dispone che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di riesaminare in particolare l'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione affronterà le seguenti questioni: "a) riesame del campo di applicazione, con riferimento alla salute e al benessere degli animali; b) garanzia del contributo dato al finanziamento dei controlli ufficiali da altri settori attraverso l'ampliamento dell'elenco di attività di cui all'allegato IV, sezione A e all'allegato V, sezione A, e attraverso la presa in considerazione, in particolare, dell'impatto della legislazione comunitaria in materia di igiene dei mangimi e degli alimenti dopo la sua adozione; c) fissazione di importi minimi aggiornati per le tasse di cui all'allegato IV, sezione B e all'allegato V, sezione B, tenendo conto in particolare i fattori di rischio" . Per quanto riguarda il campo di applicazione del regolamento, relativamente alla salute e del benessere degli animali, dall'esperienza acquisita sinora non risulta necessario riesaminare il campo di applicazione del regolamento definito attualmente all'articolo 1. Le discussioni volte a modernizzare e semplificare due settori significativi potrebbero tuttavia contribuire a chiarire il rapporto tra il quadro generale stabilito dal regolamento e la normativa settoriale vigente. Ciò vale in particolare per il lavoro di riesame attualmente in corso effettuato al fine di monitorare la strategia per la salute degli animali (2007-2013)[2], che mira tra l'altro a stabilire un quadro normativo unico per la salute degli animali ("legislazione sulla salute animale"), e per le attività che saranno avviate a seguito della futura revisione dell'acquis fitosanitario (strategia fitosanitaria). Si deve inoltre tenere conto della necessità di garantire che le attuali disposizioni comunitarie di settore, applicabili alle attività di controllo in campi specifici (ad esempio per quanto riguarda i residui di medicinali veterinari e di pesticidi), siano coerenti con i principi e i requisiti stabiliti dal regolamento. La sezione 2 della relazione si occupa di questa problematica. La sezione 3 della relazione illustra le principali azioni e iniziative sviluppate nell'ambito dell'attuazione del regolamento considerando l'esperienza acquisita a partire dal 1 gennaio 2006. Gli Stati membri stanno gradualmente maturando esperienza pratica relativamente alla preparazione e all'attuazione dei propri piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP), utilizzati anche dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione nell'ambito delle proprie missioni di audit generale. Le relazioni annuali nazionali sono un'altra importante componente del nuovo quadro di controlli ufficiali stabilito dall'RCU; l'esperienza acquisita finora mediante tali relazioni è tuttavia troppo limitata per poter effettuare un'analisi approfondita o trarre conclusioni. L'articolo 65 dispone che si presti particolare attenzione alla riscossione di tasse finalizzata al finanziamento dei controlli ufficiali ("tasse di ispezione"). Basandosi sui risultati di un recente studio condotto da un valutatore esterno per conto della Commissione, la sezione 4 della presente relazione fa il punto sulla situazione attuale delle discussioni e delle riflessioni riguardanti questa problematica piuttosto complessa Lo studio in questione fornisce alla Commissione indicazioni preziose sull'attuale funzionamento del sistema di tasse, individua alcune lacune nel quadro legislativo vigente applicabile alle tasse di ispezione e nella relativa attuazione da parte degli Stati membri e discute altresì dell'eventuale necessità di rivedere alcuni elementi di tale quadro. Da tale indagine emerge che si potrebbero considerare un certo numero di opzioni di cambiamento al fine di consentire agli Stati membri di garantire progressi verso l'obiettivo fissato dall'articolo 26 dell'RCU, in base a cui " Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato ". A tal fine propone possibili scenari futuri che spaziano dalla completa armonizzazione degli elementi del sistema di tasse alla maggiore flessibilità nell'attuazione del sistema concessa agli Stati membri, caratteristica quest'ultima che permetterebbe al contempo di assicurare trasparenza e chiarezza al funzionamento di tale sistema nei diversi Stati membri. È necessaria un'ulteriore analisi delle questioni sollevate dallo studio, compresa una discussione pubblica con gli operatori del settore sui risultati della valutazione effettuata e una valutazione d'impatto riguardante le opzioni di cambiamento disponibili. La Commissione intende avviare la valutazione d'impatto nel corso del 2009. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 2.1. Normativa settoriale sui controlli ufficiali: residui di medicinali veterinari e di pesticidi Sebbene i controlli ufficiali comprendano anche le verifiche sui residui di medicinali veterinari e di pesticidi, l'RCU fa riferimento alla necessità di mantenere le norme più specifiche vigenti in tema di mangimi e alimenti e salute degli animali. Dispone in particolare di conservare la direttiva 96/23/CE del Consiglio concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui[3] e la direttiva 86/362/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali[4], in seguito abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale[5] e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. La direttiva 96/23/CE impone agli Stati membri di attuare piani nazionali di controllo sui residui che devono essere presentati annualmente alla Commissione unitamente ai risultati dell'esecuzione di tali piani nell'anno precedente e alle azioni intraprese come seguito ai risultati non conformi. Stabilisce inoltre il numero minimo di campioni da analizzare per ciascun prodotto alimentare in base alla produzione nazionale senza tenere conto di altri elementi che potrebbero influenzare la valutazione del rischio (ad esempio metodi di allevamento, medicinali autorizzati ecc.). Oltre ai residui di residui di medicinali veterinari e di antiparassitari, gli allegati I e II della direttiva 96/23/CE comprendono anche le sostanze contaminanti dell'ambiente naturale[6] tra le sostanze su cui effettuare verifiche nel quadro dei piani di controllo sui residui. Già nel 2003 è stato pubblicato un documento di riflessione che ha avviato un ampio processo di consultazione sugli aspetti tecnici della direttiva[7]. Durante tale processo, gli operatori si sono dimostrati profondamente interessati a riesaminare la direttiva e a chiarire la linea di demarcazione tra i controlli sui medicinali veterinari e le sostanze contaminanti in generale per garantire il rispetto dell'RCU. Il regolamento (CE) n. 396/2005 sugli antiparassitari comprende una serie di articoli (dal 26 al 30) riguardanti direttamente i controlli tesi a verificare in modo casuale l'osservanza dei livelli massimi di residui (LMR) a livello comunitario e integrati da verifiche mirate negli Stati membri. Il regolamento (articoli 31 e 32) include anche requisiti concernenti la relazione annuale. Alcune delle differenze nell'approccio seguito dal regolamento (CE) n. 396/2005 rispetto a quello delle disposizioni dell'RCU sono dovute ai negoziati interistituzionali simultanei ma separati che hanno portato all'adozione dei due atti. Per migliorare la regolamentazione, si deve tener conto della possibilità di integrare, tramite le necessarie modifiche legislative, le norme applicabili attualmente ai controlli ufficiali su pesticidi, sostanze contaminanti e residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti nel quadro dell'RCU, al fine di razionalizzare e semplificare il quadro legislativo globale, fornendo al contempo la flessibilità necessaria ad assicurare l'integrazione di entrambi i settori nei PCNP degli Stati membri. 2.2. Fitosanità Nel settore della fitosanità, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità[8] stabilisce norme settoriali riguardanti i controlli. I controlli ufficiali in quest'ambito non sono dunque disciplinati dall'RCU, ad eccezione delle disposizioni applicabili all'elaborazione dei PCNP e alla rendicontazione annuale che li riguarda, nonché alle ispezioni comunitarie negli Stati membri e nei paesi terzi (articoli dal 41 al 46). Nel quadro di un esercizio più generale finalizzato a valutare l'acquis attuale nel settore fitosanitario[9], si dovrà considerare la necessità di semplificare e razionalizzare le disposizioni relative ai controlli ufficiali stabilite dalla direttiva 2000/29/CE e dall'RCU. 3. STATO DI AVANZAMENTO DELL'ATTUAZIONE 3.1. Orientamenti della Commissione L'RCU introduce per gli Stati membri una serie di nuovi obblighi concernenti la programmazione, l'audit e la rendicontazione delle proprie attività di controllo ufficiale. Conformemente all'articolo 43 dell'RCU, la Commissione ha definito orientamenti tesi ad aiutare gli Stati membri a soddisfare tali requisiti. Le seguenti decisioni della Commissione sono state adottate a tal fine: - decisione 2006/677/CE della Commissione del 29 settembre 2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[10]; - decisione 2007/363/CE della Commissione del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]; - decisione 2008/654/CE della Commissione del 24 luglio 2008 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[12]. La Commissione organizza regolarmente gruppi di lavoro finalizzati a sostenere ulteriormente l'attuazione degli orientamenti e a fornire assistenza agli Stati membri nella preparazione dei PCNP, delle relazioni e degli audit. 3.2. Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e relazioni annuali Conformemente agli articoli 41 e 42 dell'RCU, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare e attuare un unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale (PCNP) entro e non oltre l'1 gennaio 2007 e su richiesta a fornire una copia aggiornata alla Commissione. Tutti gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i propri PNCP che sono in corso di valutazione nel quadro degli audit generali dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione (cfr. paragrafo 3.3). In applicazione dell'articolo 44, un anno dopo aver avviato l'attuazione dei PNCP, e successivamente ogni anno, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione indicante qualsiasi modifica dei PCNP, i risultati dei controlli e degli audit, il tipo e il numero di casi di mancata conformità e le azioni volte ad assicurare il funzionamento efficace dei piani di controllo nazionali pluriennali, comprese le azioni per farli rispettare. Finora la Commissione ha ricevuto le relazioni annuali di 26 Stati membri (il Portogallo non ha presentato la propria relazione annuale perché il suo primo PNCP è stato completato solo nel 2008 a causa della ristrutturazione dei propri servizi di controllo; di conseguenza la sua prima relazione verrà elaborata durante il ciclo di rendicontazione del 2009). 3.3. Audit generali L'articolo 45 dell'RCU dispone che esperti della Commissione effettuino audit generali e specifici negli Stati membri al fine di verificare che i controlli ufficiali in tali paesi si svolgano in base ai PCNP e conformemente alla normativa comunitaria. L'Ufficio veterinario e alimentare della Commissione svolge gli audit generali degli Stati membri in base a un ciclo triennale. Nel 2007 gli audit generali sono stati condotti in Austria e nei Paesi Bassi, nel 2008 in altri sei Stati membri (Germania, Estonia, Ungheria, Irlanda, Slovacchia e Spagna). Nove Stati membri saranno oggetto di un audit generale nel 2009 (Belgio, Cipro, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovenia e Regno Unito). Le verifiche sui dieci Stati membri rimanenti avverranno nel 2010. Le relazioni finali redatte in seguito agli audit generali sono in corso di pubblicazione e sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm 3.4. Controlli ufficiali su mangimi e alimenti I controlli ufficiali finalizzati a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali devono essere condotti sia sui mangimi, alimenti e animali comunitari sia su quelli importati. Le disposizioni fissate nel titolo II, capo V e nel titolo VI, capo II dell'RCU definiscono un quadro generale e le procedure applicabili ai controlli ufficiali su mangimi e alimenti importati da paesi terzi nel territorio della Comunità. Il titolo II, capo V del regolamento (CE) n. 882/2004 contiene norme uniformi applicabili a: ( azioni che devono essere avviate dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti importati, ad esempio in caso di sospetta o accertata non conformità (articoli dal 18 al 22); ( approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi al fine di ridurre la frequenza dei controlli alle importazioni (articolo 23); ( cooperazione necessaria tra le autorità sanitarie competenti e i servizi doganali in vista dell'organizzazione dei controlli ufficiali (articolo 24). L'articolo 25 autorizza la Commissione ad adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione uniforme dei controlli ufficiali su mangimi e alimenti importati mediante la procedura stabilita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio (procedura di comitologia)[13]. L'UCR riconosce la specificità dei controlli effettuati su mangimi e alimenti di origine animale (articolo 14) rispetto ai mangimi e alimenti di origine non animale (articoli dal 15 al 17). Per quanto riguarda i primi, il regolamento riconosce la validità dell'attuale quadro relativo alle procedure armonizzate di importazione stabilite dalla direttiva 97/78/CE del Consiglio[14] ed esperite dalla rete di posti d'ispezione frontalieri collocati lungo tutti i confini esterni della Comunità. Il regolamento impone alle autorità competenti designate in base alla direttiva 97/78/CE di svolgere anche controlli per verificare la conformità con aspetti della normativa in materia di mangimi e di alimenti che non sono disciplinati da tale direttiva. Nell'ambito della sua nuova strategia per la salute degli animali (2007-2013), la Commissione è al momento impegnata nel riesame dei controlli veterinari alle importazioni al fine di definire un approccio basato sul rischio più efficace per le ispezioni frontaliere. Tale revisione cercherà di individuare le modalità migliori per garantire un sistema di allarme tempestivo e l'individuazione rapida dei rischi legati ai prodotti di origine animale, al fine di consentire l'applicazione di misure tese ad assicurare in modo continuativo un alto livello di protezione della salute pubblica e animale all'interno dell'UE. A differenza dei mangimi e degli alimenti di origine animale, i mangimi e gli alimenti di origine non animale non sono soggetti alle frontiere a controlli sistematici armonizzati a livello di UE prima di essere importati nel territorio comunitario (ad eccezione dei prodotti per cui sono adottate misure urgenti conformemente all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002[15]). In base alle disposizioni fissate dall'articolo 15 dell'RCU i controlli sui mangimi e gli alimenti di origine non animale importati devono essere svolti in un luogo appropriato, compreso il punto di entrata delle merci nel territorio comunitario, il punto di immissione in libera pratica, i magazzini, gli stabilimenti dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che li importa o in altri punti della catena alimentare animale e umana. Gli Stati membri decidono, sulla base della propria valutazione del rischio, la frequenza e le modalità più adatte per effettuare i controlli ufficiali sui prodotti importati. Uno scostamento dalle norme generali illustrate è previsto dal paragrafo 5 dello stesso articolo 15 che stabilisce che sia predisposto un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata del territorio comunitario. Un progetto di regolamento atto a fissare disposizioni generali e il suddetto elenco per la prima volta è stato adottato in data x.x.2009 [da completare prima della pubblicazione] . Le norme sopradescritte sono integrate dal titolo VI, capo I e II dell'RCU che fissano le procedure mediante le quali la Commissione raccoglie informazioni sul livello di conformità dei sistemi adottati dai paesi terzi rispetto alle norme comunitarie in materia di mangimi e alimenti (articoli 46 e 47), e decide l'eventuale imposizione di condizioni speciali di importazione per consentire a mangimi e alimenti di essere introdotti nella Comunità (articolo 48). Informazioni al riguardo sono anche raccolte tramite missioni dell'UAV in paesi terzi (articolo 46) e tramite questionari preliminari alle missioni, che forniscono in particolare informazioni sull'organizzazione e sulla gestione dei controlli sanitari da parte di tali paesi. Nella misura in cui le condizioni e le procedure dettagliate per le importazioni non sono già disciplinate dalla legislazione comunitaria (in particolare dal regolamento (CE) n. 854/2004[16]), potrebbero essere introdotte condizioni speciali di importazione conformemente alla procedura di comitologia. Queste ultime possono comprendere l’elaborazione di un elenco di paesi terzi da cui possono essere importati prodotti specifici nel territorio comunitario, la definizione di modelli di certificati di accompagnamento delle partite e/o condizioni speciali di importazione a seconda del tipo di prodotto o di animale e degli eventuali rischi ad esso associati (articolo 48). Le norme applicabili alla stipula di un accordo di equivalenza con paesi terzi sono fissate all'articolo 49. Tali accordi possono riconoscere che le misure applicate in settori specifici da un paese terzo offrono garanzie equivalenti a quelle applicate nella Comunità, a patto che il paese terzo fornisca prove oggettive in proposito. 3.5. L'articolo 23 relativo alle condizioni per l’approvazione di controlli pre-esportazione L'articolo 23 dell'RCU offre alla Commissione la possibilità di approvare, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento, i controlli specifici pre-esportazione che un paese terzo effettua su determinati prodotti (mangimi e alimenti) prima della loro esportazione verso la Comunità. In conseguenza dell'approvazione di controlli pre-esportazione, la frequenza dei controlli sulle importazioni di mangimi e alimenti potrebbe diminuire. L'approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da un paese terzo può essere concessa solo se - un audit comunitario ha dimostrato che i mangimi o gli alimenti esportati verso la Comunità soddisfano i requisiti comunitari ovvero requisiti equivalenti; - i controlli pre-esportazione effettuati nel paese terzo sono sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici svolti conformemente alla normativa comunitaria. In altre parole, i controlli di pre-esportazione approvati garantiscono che i controlli si svolgano conformemente ai corrispondenti requisiti stabiliti dal diritto comunitario. L'approvazione di controlli pre-esportazione di cui all'articolo 23 dell'RCU non pregiudica il diritto delle autorità competenti degli Stati membri di effettuare controlli su mangimi e alimenti importati. Ciononostante, l'esistenza di un regime approvato di controlli pre-esportazione sarà tenuta in considerazione dalle autorità competenti degli Stati membri al momento di decidere la frequenza dei controlli fisici da effettuarsi su alimenti e mangimi. Tale frequenza è determinata dai rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi, dalle garanzie fornite dal paese terzo d'origine, dai controlli effettuati dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti che importa il prodotto, dalla cronistoria della conformità alle norme per il prodotto in questione del paese terzo e dello stabilimento d'origine, nonché degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che importano ed esportano il prodotto. La decisione della Commissione 2008/47/CE del 20 dicembre 2007 che approva i controlli pre-esportazione effettuati dagli Stati Uniti d’America sulle arachidi e i prodotti derivati per quanto riguarda la presenza di aflatossine[17] è stata sinora l'unica decisione della Commissione che concede l'approvazione a un regime di tale tipo. 3.6. Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti L'articolo 51 dell'RCU autorizza la Commissione a organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi responsabili per l'osservanza della normativa in materia di mangimi e di alimenti e delle norme relative alla salute, al benessere degli animali e alla fitosanità. In applicazione del suddetto articolo, la Commissione ha lanciato l'iniziativa "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti", giunta ora al suo terzo anno. I risultati del secondo anno sono stati pubblicati all'interno della relazione annuale dell'iniziativa stessa:http://ec.europa.eu/food/training_strategy/annual_report2007/index_en.htm. Alla fine del 2008, circa 7 500 partecipanti avevano beneficiato direttamente dalla formazione fornita nell'ambito dell'iniziativa; di essi il 52% proveniva dagli Stati membri, il 13% dai paesi candidati effettivi e potenziali, dai paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio e dai paesi che aderiscono alla politica europea di vicinato, mentre il 35% proveniva da altri paesi terzi. Si prevede che la partecipazione aumenterà nei prossimi anni, fino a raggiungere una media annuale di 6 000 partecipanti. Nel settembre 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti"[18] in cui vengono presentati il campo di applicazione e l'obiettivo dell'iniziativa e la relativa strategia di sviluppo futuro. In base alle conclusioni della comunicazione e ai risultati di un'analisi dei costi/benefici svolta da un consulente indipendente, la Commissione ha deciso di delegare i compiti di attuazione del programma all'"Agenzia esecutiva per la per la salute e i consumatori"[19]. 3.7. Laboratori comunitari di riferimento (LCR) L'allegato VII all'RCU stabilisce l'elenco consolidato dei laboratori comunitari di riferimento (LCR) per mangimi e alimenti e salute animale che comprende i laboratori designati in passato da diverse leggi settoriali e nuovi LCR in ambiti non ancora disciplinati. Dal luglio 2005 la Commissione ha lanciato tre bandi di gara per la selezione e la designazione di nuovi LCR. Questi provvedimenti hanno consentito di aggiungere all'elenco dell'allegato VII gli LCR riportati qui di seguito. - nuovi LCR nei seguenti settori: afta epizootica, brucellosi, Listeria monocitogenes, Stafilococco coagulase positivo, Escherichia coli, compreso Verotoxigenic E. Coli (VTEC), Campilobacter, parassiti (in particolare Trichinella, Echinococcus, Anisakis), resistenza antimicrobica, proteine animali in mangimi, residui di pesticidi, micotossine in mangimi ed alimenti per animali, diossine e PCB in mangimi ed alimenti per animali e idrocarburi policiclici aromatici (IPA)[20]; - LCR per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina[21]; - LCR per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari degli LCR per la rabbia e la tubercolosi bovina[22]. 3.8. Aggiornamenti tecnici EN ISO/IEC 17020 sostituisce la norma EN 45004 In base all'articolo 5 dell'RCU l'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo conformemente a determinati requisiti. Gli organismi di controllo devono operare ed essere accreditati conformemente alle norme europee, in particolare alla norma EN sui "Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni" . La norma EN 45004 è stata sostituita da EN ISO/IEC 17020. L'RCU deve essere quindi modificato di conseguenza. La Commissione sta attualmente preparando una modifica all'RCU, che sarà adottata mediante la procedura di comitologia, al fine di adeguarlo ai cambiamenti che hanno interessato le norme ISO. EN ISO/IEC 17011 sostituisce la norma EN 45002 e EN 45003 In base all'articolo 12 (1-2) dell'RCU, l'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni rilevati durante i controlli ufficiali, tali laboratori devono essere accreditati conformemente a determinate norme europee. Le norme europee EN 45002 – “ Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova ” ed EN 45003 – “ Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova – requisiti generali per il funzionamento e il riconoscimento ” sono state sostituite con un'unica norma, l'EN ISO/CEI 17011 su “ General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies ” (Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità); l'RCU è stato modificato di conseguenza[23]. 4. TASSE 4.1. Contesto L'articolo 65 dell'RCU dispone che la presente relazione presti particolare attenzione alla riscossione di tasse finalizzata al finanziamento dei controlli ufficiali ("tasse di ispezione"). Per poter presentare una relazione su questa problematica complessa, la Commissione ha richiesto una valutazione esterna finalizzata a facilitare la comprensione del funzionamento dei sistemi di tasse di ispezione adottati al momento dagli Stati membri sulla base delle disposizioni corrispondenti dell'RCU (articoli dal 26 al 29). La valutazione (lo "studio") è stata svolta da un contraente nel periodo compreso tra aprile e novembre 2008 mediante un sondaggio rivolto alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, un'analisi approfondita (studi di casi) avente come oggetto sei Stati membri che rappresentano diversi regimi di tasse, interviste con i principali esperti e una revisione dei dati (compresi le relazioni UAV sul tema e la legislazione nazionale). I risultati dello studio sono stati ultimati e resi disponibili alla Commissione nel febbraio 2009. 4.2. Ambito di applicazione della valutazione Lo studio perseguiva un duplice obiettivo: a) valutare la situazione attuale relativamente all'applicazione delle disposizioni in vigore sulle tasse, in particolare il modo in cui il sistema opera nella pratica; b) valutare i vantaggi e gli svantaggi di una serie di opzioni politiche (riguardanti il campo di applicazione delle norme vigenti e il meccanismo di fissazione delle tasse). Ai valutatori è stato anche chiesto di individuare i principali punti di forza e di debolezza del sistema attuale, unitamente ai problemi chiave e alle lacune di cui ci si dovrebbe occupare in futuro. Essi hanno esaminato in particolare il modo in cui gli articoli dal 26 al 29 dell'RCU sono attuati al momento e la maniera in cui il sistema di tasse, nella sua applicazione attuale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'RCU. 4.3. Conclusioni principali dello studio Lo studio ha stabilito che esistono differenze significative nell'applicazione delle disposizioni finanziarie dell'RCU da parte degli Stati membri e una notevole mancanza di chiarezza e trasparenza nell'applicazione attuale dei diversi sistemi di tasse nazionali. Di conseguenza un confronto diretto tra i livelli di tasse effettivi all'interno dell'UE (e tra i diversi settori) è estremamente difficile. Dai risultati dello studio emerge che, a causa della definizione molto generale delle categorie di costo nell'allegato VI del regolamento e della citata mancanza di trasparenza nei metodi di calcolo, non è molto chiaro se le tasse calcolate in base ai costi riflettano realmente le spese effettive sostenute dalle autorità competenti degli Stati membri per l'esecuzione delle ispezioni per cui sono riscosse tali tasse. In termini più generali lo studio ha cercato di stabilire se sia stato raggiunto l'obiettivo principale del sistema di tasse per le ispezioni in vigore attualmente, ad esempio garantendo che gli Stati membri abbiano risorse finanziarie sufficienti a svolgere i controlli ufficiali (articolo 26 del regolamento). Lo studio suggerisce che l'UE nel suo complesso è ancora lontana dal soddisfare l'obiettivo principale succitato. 4.4. Scenari di un possibile cambiamento Sulla base dei risultati descritti, lo studio valuta i vantaggi e gli svantaggi di una serie di opzioni politiche e confronta le possibili alternative alle norme attuali. Come ipotesi di lavoro, lo studio considera i due seguenti scenari estremi: - "piena sussidiarietà" che comporterebbe l'abrogazione della maggior parte delle restrizioni stabilite dal quadro normativo attuale, in particolare per quanto riguarda il calcolo delle tasse e il campo di applicazione delle tasse obbligatorie; gli Stati membri sarebbero liberi di decidere sul miglior modo di finanziare i propri servizi di controlli ufficiali; - "piena armonizzazione" con tasse fissate allo stesso livello in tutta l'Unione europea e in tutti i settori interessati (identificati dalla normativa comunitaria). Lo studio valuta quindi i vantaggi e gli svantaggi di scenari intermedi, ottenuti aggiungendo elementi che mitigano le due opzioni più radicali. L'analisi tiene conto in particolare di come si delineerebbero le principali componenti di un quadro legislativo sulle tasse di ispezione se poste su una scala da "piena sussidiarietà" a "piena armonizzazione". Le componenti principali sono in particolare: ( natura obbligatoria/non obbligatoria della tassa ( livello armonizzato/non armonizzato degli importi della tassa ( metodo di calcolo della tassa armonizzato/non armonizzato ( riduzioni della tassa e sanzioni per la non conformità armonizzate/non armonizzate ( elenco delle attività soggette a tassazione (campo di applicazione del sistema). Si considera inoltre la possibilità di mantenere il sistema nella sua forma attuale apportando tuttavia alcuni miglioramenti al fine di affrontare, per quanto possibile, le lacune citate. La Commissione si accinge ad effettuare una valutazione d'impatto al fine di esaminare le opzioni disponibili e la necessità di preparare una proposta legislativa. In quest'ambito è prevista la consultazione degli operatori del settore e delle altre parti interessate. Informazioni dettagliate sui risultati dello studio riguardante le tasse sono pubblicati all'indirizzo seguente: [completare].[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] GU L 165 del 30.04.2004, pag. 1. [2] Una nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): “Prevenire è meglio che curare”. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. COM 539 (2007) definitivo. COM (2007) 539 def. [3] GU L 125 del 23.05.2006, pag. 10. [4] GU L 221 del 07.08.1986, pag. 37 . [5] GU L 70 del 16.03.2005, pag. 1. [6] Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari definisce contaminante ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente. Il monitoraggio di contaminanti diversi da quelli compresi negli allegati alla direttiva 96/23/CE è organizzato nel quadro della normativa in materia di sostanze contaminanti. [7] In seguito al processo di consultazione, il regolamento (CE) n. 2377/90 è stato modificato dal regolamento (CE) n. xxx/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale (COD 2007/0064). [8] GU L 169 del 10.07.2000, pag. 1 . [9] Il Consiglio ha richiesto alla Commissione di valutare l'attuale acquis del settore fitosanitario, di considerare possibili modifiche a esso e quindi di presentare una proposta concernente una strategia comunitaria sulla fitosanità. La Commissione ha iniziato i lavori di valutazione e l'avvio di uno studio è previsto entro il primo semestre del 2009. [10] GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15. [11] GU L 138 del 30.5.2007, pag. 24. [12] GU L 214 del 09.08.2008, pag. 56. [13] Decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [14] Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. [15] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. [16] Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206, rettificato e ripubblicato in GU L 226, del 25.6.2004, pag. 83). [17] GU L 11 del 15.01.2008, pag. 12. [18] COM (2006) 519, del 20.9.2006, disponibile online al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/food/training/communication_final_report_en.pdf [19] Decisione 2008/544/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, che modifica la decisione 2004/858/CE per trasformare la denominazione .Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica in Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori, GU L 173, 3.7.2008, pag.27. [20] Regolamento (CE) N. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006, GU L 136, del 24.05.2006, pag. 3. [21] Regolamento (CE) N. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio 2008, GU L 56, del 29.02.2008, pag. 4. [22] Regolamento (CE) N. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008, GU L 201, del 30.7.2008, pag. 29. [23] Regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee, GU L 278 del 20.10.2008, pag. 6.