Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa all’attuazione del Piano d’azione per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca /* COM/2009/0261 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 9.6.2009 COM(2009) 261 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa all’attuazione del Piano d’azione per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa all ’attuazione del Piano d’azione per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca 1. CONTESTO Nel dicembre 2005 la Commissione ha adottato il Piano d’azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca (COM(2005)647)[1]. Tale piano era stato concepito come un contributo all’iniziativa della Commissione volta a semplificare il quadro normativo a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle amministrazioni. Il piano è stato esaminato e ha ottenuto l’appoggio del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale europeo, del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e del Consiglio “Pesca”. Le azioni elencate nel piano sono state regolarmente completate da quelle inserite nell’annuale programma modulato di semplificazione della Commissione, che in alcuni casi riguardavano la pesca. Gli Stati membri sono stati informati tramite relazioni intermedie biennali[2] in merito alle azioni adottate nel settore della pesca nell’ambito dell’iniziativa "Legiferare meglio"[3]. Tale iniziativa comprendeva azioni volte a consentire la redazione di testi giuridici più chiari, ridurre i costi amministrativi, migliorare la qualità delle nuove iniziative e semplificare il trasferimento dei dati. È ormai tempo di fare un bilancio dei risultati conseguiti fino ad oggi per poter prendere in considerazione nuove iniziative e rimediare ad eventuali carenze. Sarebbe inoltre l’occasione ideale per esaminare i progressi compiuti in materia di semplificazione a livello nazionale; disporre di una migliore regolamentazione costituisce infatti un obiettivo comune alla Comunità e agli Stati membri. Tuttavia, poiché le informazioni trasmesse in proposito dagli Stati membri ai servizi della Commissione sono state limitate, non è attualmente possibile riferire in merito ai risultati emersi[4]. 2. CONTENUTO DEL PIANO D ’AZIONE Conformemente agli obiettivi fissati nel Piano d’azione , l’esame del presente documento verterà sui seguenti ambiti: - il vaglio dell’insieme delle norme comunitarie in materia di pesca (l’ acquis comunitario); - le principali iniziative legislative adottate fino ad oggi; - la riduzione degli oneri amministrativi imposti ai pescatori dalle norme della politica comune della pesca (PCP). 2.1. L ’ acquis comunitario La Commissione ha avviato il vaglio dell’insieme delle norme di diritto comunitario per accertare la necessità di abrogare o codificare un certo numero di atti giuridici al fine di ottenere una legislazione più chiara riducendo al tempo stesso il numero di pagine di legislazione in vigore[5]. Il Repertorio della legislazione comunitaria in vigore raccoglie al capitolo 04 gli atti relativi al settore della pesca. Il loro numero è sensibilmente aumentato: al 1° marzo 2009 l’elenco conteneva 795 atti. Una tale quantità di atti giuridici in vigore in un settore come la pesca, che ha una portata economica limitata e un ridotto numero di operatori, richiede una spiegazione. Tre fattori principali contribuiscono a questo risultato. Esiste anzitutto la necessità di una più precisa classificazione, nell’ambito delle voci esistenti, di alcuni atti che attualmente figurano in diverse sezioni del capitolo 04, aumentando in tal modo il numero totale di atti. In secondo luogo, la vasta legislazione attualmente prodotta dalle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) comporta il recepimento nel diritto comunitario delle relative raccomandazioni tramite un numero considerevole di atti specifici. Si prevede che tale necessità di recepimento diminuirà una volta che la maggior parte delle future norme provenienti dalle ORP saranno entrate in vigore nell’UE. In terzo luogo, alcuni atti risultano obsoleti, ossia privi di effetti giuridici benché formalmente ancora in vigore, e saranno rimossi dalla parte attiva dell’ acquis . L’esame condotto ha identificato come obsoleti circa 60 atti. Per questi ultimi si è proposta l’abrogazione tramite l’adozione di atti giuridici aventi la stessa forma dell’atto da abrogare[6]. Infine, il numero di atti verrà ridotto poiché alcuni di essi sono stati[7] o saranno[8] oggetto di codificazione, in particolare in seguito all’adozione del nuovo sistema di controllo della pesca che modificherà non meno di 11 regolamenti. Questi interventi renderanno inoltre più agevole per l’utente l’accesso alla normativa in materia di pesca. Proprio in quest’ottica è stato deciso di includere la normativa pertinente in vigore in una determinata zona marittima nell’Atlante europeo dei mari[9], un progetto inteso ad evidenziare la portata spaziale delle politiche marittime europee. Con tale strumento a disposizione, le parti interessate che si trovano ad operare nelle varie zone marittime dell’UE possono rapidamente identificare l’insieme dei vincoli giuridici ivi applicabili. 2.2. Principali iniziative giuridiche Le principali iniziative giuridiche inserite nel Piano d’azione e nel programma modulato di semplificazione della Commissione riguardano i seguenti ambiti: a) sfruttamento razionale delle risorse alieutiche; b) raccolta di dati relativi alle attività di pesca; c) sorveglianza delle attività di pesca; d) concessione di aiuti pubblici. a) Con riguardo alle misure volte a semplificare i testi giuridici connessi agli obiettivi di conservazione, sono state introdotte modifiche in vari regolamenti che disciplinano la fissazione annuale di TAC e contingenti al fine di rendere più chiari questi testi, resistendo in particolare alla pratica di farne degli atti onnicomprensivi. L’iniziativa più degna di nota è stata tuttavia l’introduzione di un nuovo metodo di lavoro per la preparazione delle decisioni annuali del Consiglio relative alle possibilità di pesca, che prevede una più ampia consultazione delle parti interessate e un migliore coordinamento con i consulenti scientifici. Con largo anticipo rispetto alle proposte legislative annuali, la Commissione presenta ora una comunicazione contenente una dichiarazione politica sulle possibilità di pesca per l’anno successivo[10]. Questo metodo di lavoro si è rivelato efficace nel migliorare i risultati, in particolare tramite la consultazione delle parti interessate in merito alla preparazione di testi che rivestono una grande importanza per il settore. Un’altra iniziativa di rilievo è la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche[11]. Questo testo, frutto di un’ampia consultazione, intende conseguire vari obiettivi in materia di semplificazione. In primo luogo, sostituirà la normativa esistente che, a causa delle ripetute modifiche, risulta di difficile lettura; in secondo luogo, introdurrà misure più semplici e armonizzate, adeguate alla dimensione regionale; in terzo luogo, fisserà una netta distinzione fra i principi guida che saranno di competenza del Consiglio; in quarto luogo, esso affiderà alla Commissione l’adozione di norme puramente tecniche per ciascuna delle quattro regioni e, in quinto luogo, conferirà, a condizioni specifiche, poteri di gestione agli Stati membri. Purtroppo, le riserve formulate hanno finora rallentato l’adozione di questo testo tanto atteso. b) La PCP sarà basata sulle migliori analisi scientifiche, tecniche ed economiche. La raccolta di dati relativi alle attività di pesca riveste pertanto un’importanza capitale. Il quadro comunitario esistente doveva essere rivisto, in particolare al fine di migliorare la qualità e promuovere la cooperazione fra gli Stati membri. L’esperienza ha inoltre dimostrato l’estrema necessità di razionalizzare la raccolta di dati pertinenti e di evitare le duplicazioni. Il sistema dovrebbe inoltre essere coerente ed efficace in termini di costi. Di tutti questi obiettivi si è tenuto conto nell’adottare un nuovo quadro comunitario[12]. Nello stesso spirito, le modalità di attuazione sono state concepite in modo da permettere la riduzione del carico amministrativo incoraggiando al tempo stesso un maggior ricorso agli strumenti elettronici[13]. c) Monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca costituiscono una componente essenziale della PCP. Essi sono stati definiti nelle fasi iniziali dell’elaborazione di questa politica e in seguito hanno continuato a svilupparsi. Non sorprende dunque che la normativa in materia sia tanto complessa e costosa. Il sistema di controllo risulta complesso poiché, nel corso degli anni, un gran numero di disposizioni sono venute sovrapponendosi, in genere disperse in vari regolamenti, spesso derivanti dal diritto internazionale. Le norme in molti casi si sovrappongono, quando non sono in conflitto fra di loro. Il sistema esistente è inoltre costoso e gravoso per l’amministrazione e il settore, poiché impone tutta una serie di requisiti amministrativi. Una revisione approfondita del regime di controllo è al centro dell’esercizio di semplificazione della PCP. Questo obiettivo era ben presente quando sono state proposte misure riguardanti: - la rifusione delle disposizioni esistenti relative al regime di controllo; - l’organizzazione della lotta contro la pesca illegale; - la promozione dell’uso di moderne tecnologie; - la gestione delle autorizzazioni di pesca. L’esito auspicato è un testo legislativo unico contenente norme generali che governino tutti gli aspetti inerenti al controllo[14] nonché un sistema generale volto a combattere la pesca illegale indipendentemente dal luogo in cui viene esercitata e con l’ausilio delle norme e tecniche di controllo più avanzate[15]. La nuova normativa costituisce inoltre un audace passo avanti verso un contesto privo di supporti cartacei per la registrazione e la comunicazione dei dati relativi alle attività di pesca[16] nonché un sistema uniforme, semplificato e di facile utilizzazione per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie[17]. Grazie a queste iniziative, la normativa è divenuta più chiara e coerente e la sua attuazione risulta meno costosa, come indicato nel dettaglio al capitolo 4. Fra le iniziative volte al miglioramento e alla semplificazione delle norme di controllo va ricordato il progetto di regolamento della Commissione che fissa le modalità di applicazione per l’uso di coefficienti comunitari armonizzati di conversione del peso del pesce sulle navi battenti bandiera dell’Unione e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione. I coefficienti di conversione sono utilizzati nell’ambito della gestione dei contingenti per convertire il peso trasformato dei prodotti della pesca in peso vivo delle specie e vengono principalmente impiegati per garantire l’accuratezza dei dati registrati nei giornali di bordo. L’esistenza di coefficienti di conversione diversi nei vari Stati membri crea difficoltà e una mancanza di uniformità in termini di controllo e applicazione. Occorre dunque semplificare e armonizzare tali coefficienti nell’ambito dell’Unione europea. A tal fine, il suddetto regolamento definisce i coefficienti di conversione comunitari e i codici di presentazione che devono essere impiegati dalle amministrazioni nazionali per calcolare l’utilizzo dei contingenti e dai comandanti dei pescherecci per effettuare una stima del peso vivo delle catture a bordo dei pescherecci e al momento dello sbarco. d) In determinate condizioni, le imprese possono beneficiare di aiuti pubblici provenienti dal bilancio nazionale o comunitario. Al fine di rendere più chiara la normativa, riducendo in particolare il numero di atti giuridici, la nuova normativa sullo strumento finanziario per la pesca è costituita da un unico regolamento[18] e dalle relative modalità di applicazione[19]. Inoltre, per rendere la concessione degli aiuti meno onerosa, i contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca che rientrano in un programma operativo non vengono sottoposti a una verifica di conformità alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Questa esenzione è stata recentemente estesa agli aiuti concessi dagli Stati membri nell’ambito dell’azione specifica a sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica dovuta al rincaro dei prezzi del petrolio nel 2008[20]. Per quanto riguarda il sostegno finanziario nazionale alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, in questo contesto vanno citate due iniziative finalizzate alla semplificazione delle procedure. In conformità al regolamento sugli aiuti de minimis , la concessione di un importo fino a un massimo di 30 000 EUR per impresa, su un periodo di tre anni, non deve essere notificata alla Commissione[21]. Inoltre, in virtù di un altro regolamento[22], alcuni tipi di aiuti concessi alle imprese dedite alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti della pesca sono esentati, a condizioni specifiche, dal requisito della notifica preliminare alla Commissione, poiché si ritiene che siano compatibili con il diritto comunitario. Questo atto riguarda le piccole e medie imprese, che costituiscono la quasi totalità delle imprese dell’UE, e contribuisce pertanto a ridurre in misura rilevante l’onere amministrativo. 3. GESTIONE DEI DATI Per poter mettere a punto misure adeguate volte a favorire uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sorvegliare la corretta e uniforme attuazione di tali misure, i servizi della Commissione raccoglieranno e analizzeranno una serie significativa di dati, per lo più trasmessi dagli Stati membri nel corso dell’anno. Benché il progresso tecnologico abbia nettamente migliorato la qualità e la tempestività della raccolta dei dati, la gestione di quantitativi enormi di informazioni richiede un sostanziale miglioramento dei relativi sistemi di gestione. Per questo motivo, a partire dagli anni novanta la Commissione è stata fra i primi ad introdurre le moderne tecnologie nel settore della pesca, promuovendone l’uso, la costante espansione e il potenziamento a livello nazionale, a partire dai sistemi di controllo via satellite dei pescherecci, uno strumento potente che consente il controllo a distanza delle attività dei pescherecci. Il Piano d’azione per la semplificazione ha posto un accento particolare sull’uso estensivo delle tecnologie dell’informazione al fine di promuovere un contesto privo di supporti cartacei, e incoraggia in particolare la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle attività di pesca nonché la gestione delle autorizzazioni di pesca per i pescherecci UE e non UE[23]. In questo contesto sono stati elaborati mezzi di comunicazione specifici e dettagliati, come il sistema elettronico di trasmissione dei dati (ERS) e i permessi di autorizzazione di pesca (FAP). Questi strumenti informatici integreranno quelli destinati alla gestione dei dati relativi alle flotte, alle attività di pesca e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. Le reti esistenti potrebbero essere ulteriormente estese creando collegamenti con EDMONET, la rete europea di dati e osservazioni marine prevista nella comunicazione Una politica marittima integrata per l’Unione europea [24]. 4. RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI LA RACCOLTA E LA TRASMISSIONE DI DATI SI BASA SULLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DIRITTO COMUNITARIO. IL NUMERO DI QUESTI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE [25] non ha fatto che crescere nel corso degli anni. Essi costituiscono una fonte di spese per le amministrazioni e le imprese e verranno soppressi ove non necessari. A tal fine, un esame degli obblighi di comunicazione derivanti dalla legislazione relativa alla PCP è stato avviato dai servizi della Commissione a partire dall’adozione del Piano d’azione al fine di abrogare quelli obsoleti, ridondanti o di importanza limitata. Al termine dell’esame, quelli che risulteranno giustificati per motivi politici o di controllo verranno introdotti in una base dati specifica, accessibile agli Stati membri (OBONT: OBligation On the NeT). Questo strumento consentirà a ciascuna amministrazione di sapere quali dati trasmettere alla Commissione, in che formato e in che data. Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza di ridurre gli oneri amministrativi al fine di stimolare l’economia europea. Esso ha fissato l’obiettivo di ridurre gli oneri derivanti dalla legislazione comunitaria del 25% entro il 2012[26]. La PCP contribuirà a questo obiettivo e fa parte dei 13 settori prioritari selezionati dalla Commissione per essere sottoposti ad una valutazione dei costi amministrativi. Il sistema di controllo della pesca[27] – che è di gran lunga e logicamente il settore che prevede il maggior numero di obblighi di comunicazione – è stato scelto per la mappatura e la misurazione dei costi derivanti da tali obblighi mediante il modello dei costi standard dell’UE[28]. Questo modello si basa essenzialmente sulla quantità di tempo e denaro investita dalle imprese per adempiere agli obblighi di legge riguardanti la trasmissione di informazioni alle autorità pubbliche o a terzi (relazioni, ispezioni, statistiche, ecc.). Sulla base delle stime fornite da un consulente esterno, gli obblighi di comunicazione richiesti dall’attuale sistema di controllo della pesca corrispondono ad un costo per le imprese di circa 80 Mio EUR, per la maggior parte connesso alla compilazione e alla gestione di giornali di bordo, dichiarazioni di sbarco e note di vendita[29]. Il nuovo sistema di controllo, che sarà fondato su un impiego diffuso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e su un uso efficiente delle basi di dati, porterà ad una riduzione degli oneri amministrativi per il settore della pesca pari fino al 30% dei costi attuali. Oltre alle iniziative che figurano nel Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’UE [30], altre misure sono state applicate per ottenere una riduzione dei costi nel settore della pesca. Un esempio di misura ad hoc nel settore sanitario è l’esenzione, per i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che pescano per periodi di meno di 24 ore, dal requisito di tenere registrazioni e dal connesso obbligo di ispezione nell’ambito del sistema HACCP (analisi dei rischi e dei punti critici di controllo). Si calcola che i risparmi realizzati grazie a questa misura ammontino a circa 14 Mio EUR[31]. A breve scadenza, la gestione informatizzata delle domande e dei rilasci di autorizzazioni di pesca per i pescherecci consentirà un’ulteriore significativa riduzione dei costi per le imprese. Uno degli obiettivi dell’imminente riforma della PCP sarà inoltre quello di ridurre la necessità di trattare i dati a livello della Commissione[32]. 5. VALUTAZIONE D ’IMPATTO La valutazione d’impatto è una procedura volta a strutturare e sostenere lo sviluppo delle politiche. Essa intende migliorare la qualità delle proposte della Commissione e semplificare il contesto normativo e dovrebbe condurre a proposte adeguate allo scopo. Le proposte dovrebbero dunque tener conto dei loro probabili effetti in termini economici, ambientali e sociali. La valutazione d’impatto può condurre alla decisione di abbandonare un’azione. 16 iniziative connesse al settore della pesca sono state sottoposte a valutazione d’impatto. Di queste, 13 sono state sottoposte all’esame del comitato per la valutazione d’impatto, un organo consultivo creato dalla Commissione nel 2006 per garantire una maggiore coerenza e qualità delle valutazioni d’impatto. I pareri emessi dal comitato in merito alle proposte nel settore della pesca vengono pubblicati[33]. La direzione generale per gli Affari marittimi e la pesca ha adattato la propria struttura amministrativa al fine di conformarsi pienamente ai requisiti in materia di valutazione d’impatto. I suoi funzionari hanno ricevuto una formazione specifica e vengono tenuti al corrente degli sviluppi al fine di garantire che ciascuna iniziativa importante venga valutata nel miglior modo possibile. 6. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE LA COMMISSIONE SI È IMPEGNATA AD INCENTIVARE UN MAGGIORE COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE MEDIANTE UN PROCESSO DI CONSULTAZIONE PIÙ TRASPARENTE, CHE A SUA VOLTA RAFFORZERÀ L ’obbligo della Commissione stessa di rendere conto delle proprie attività. A tal fine, essa consulta regolarmente le parti interessate del settore, in particolare nell’ambito del Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA)[34] e dei consigli consultivi regionali (CCR)[35], che sono attualmente sette. Con riguardo al CCPA, la Commissione ha organizzato 49 riunioni dei gruppi di lavoro e 12 riunioni plenarie. Il CCPA ha emesso 21 pareri alla Commissione e 18 documenti contenenti risoluzioni e posizioni. Esso ha inoltre espresso un parere orale su 16 consultazioni svolte dalla Commissione nel corso di questo periodo. Le linee principali della nuova riforma della PCP saranno discusse da un gruppo ad hoc. Nel corso dello stesso periodo, la Commissione ha organizzato circa 60 riunioni di CCR, ha trasmesso loro circa 10 documenti di consultazione all’anno e ha ricevuto circa 250 raccomandazioni. In aggiunta alle consultazioni mirate, la Commissione ha inoltre ampiamente consultato le parti interessate pubblicando questionari sul proprio sito internet in relazione a temi quali ad esempio la politica marittima, la lotta contro la pesca INN, gli squali, il controllo delle attività di pesca e l’attuazione della pertinente normativa e, in tempi più recenti, il Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca . 7. PIANO D ’AZIONE Benché gli impegni elencati nel Piano d’azione siano stati assolti, gli sforzi volti a semplificare il contesto normativo relativo alla pesca e alle attività connesse verranno proseguiti, poiché i compiti fissati dall’agenda “Legiferare meglio” sono di natura permanente. Iniziative specifiche connesse alla semplificazione della PCP verranno inserite nel programma che la Commissione presenta annualmente. Ad esempio, nel programma 2009 è menzionata la revisione delle norme che disciplinano l’organizzazione dei mercati, al fine in particolare di migliorare la certezza giuridica e di ridurre l’onere amministrativo tramite un uso esteso della comunicazione di dati per via elettronica. L’eliminazione degli obblighi inutili in materia di notifica resterà inoltre un obiettivo principale, così come quello di riunire le disposizioni giuridiche in un numero inferiore di atti, migliorandone al tempo stesso la chiarezza e l’accessibilità. La riforma della politica comune della pesca terrà conto degli obiettivi di semplificazione, così come, in debita misura, dell’impatto che le norme procedurali del trattato di Lisbona avranno sul processo legislativo. La Commissione invita gli Stati membri ad impegnarsi a favore di una semplificazione del quadro normativo, sopprimendo gli obblighi inutili imposti dalla normativa nazionale e promuovendo il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. ALLEGATO Elenco degli atti correlati al “Piano d’azione per la semplificazione” Proposte - Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare modifiche ai protocolli degli accordi di partenariato conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi nel settore della pesca (COM(2007) 595 del 15.10.2007) - Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche (COM(2008) 324 del 4.6.2008) - Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (COM(2008) 721 del 14.11.2008) - Progetto di regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per l’uso di coefficienti comunitari armonizzati di conversione del peso del pesce sulle navi battenti bandiera dell’Unione europea e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione Comunicazioni - Comunicazione della Commissione “Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca” (COM(2006)246 del 24.5.2006) - Dichiarazione politica della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2007 (COM(2006)499 del 15.9.2006) - Dichiarazione politica della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2008 (COM(2007)295 del 6.6.2007) - Dichiarazione politica della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2009 (COM(2008)331 del 30.5.2008) - Comunicazione della Commissione relativa al miglioramento degli indicatori della capacità e dello sforzo di pesca nell’ambito della politica comune della pesca (COM(2007) 39 del 5.2.2007) - Comunicazione della Commissione che dichiara formalmente obsoleti alcuni atti di diritto comunitario nel settore della politica comune della pesca (GU C 43 del 21.2.2009, pag. 2) Atti del Consiglio - Decisione del Consiglio 2009/xx/CE recante abrogazione della direttiva 83/515/CEE e di 11 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca… - Decisione 2007/409/CE del Consiglio che modifica la decisione 2004/585/CE relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68) - Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nel Mar Baltico (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/90 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33) - Regolamento (CE) n. xx/2009 del Consiglio recante abrogazione di 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca... Atti della Commissione - Decisione 2009/309/CE della Commissione recante abrogazione di 13 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca (GU L 90 del 2.4.2009, pag. 24) - Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 120 del 10.5.2007, pag. 1) - Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6) - Regolamento (CE) n. 696/2008 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l’estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (GU L 195 del 24.7.2008, pag. 6) - Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 16) - Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3) - Regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3) - Regolamento (CE) n. 148/2009 della Commissione recante abrogazione di 11 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca (GU L 50 del 21.2.2009, pag. 10) - Regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (rifusione) (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 7) [1] Cfr. anche la comunicazione della Commissione “Prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca” (COM(2004) 820) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione “ An analysis of the possibilities of simplification and improvement of the regulatory environment of the CFP and of its implementation ” (Un’analisi delle possibilità di semplificazione e miglioramento della regolamentazione della politica comune della pesca e della sua attuazione) (SEC(2004) 1596). [2] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/simplification/action_plan_en.htm. [3] CE, Un’introduzione all’iniziativa “Legiferare meglio”, 2006. [4] Le informazioni trasmesse provenivano dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca. [5] COM(2003) 71 e COM(2006) 689. [6] Regolamento (CE) n. 148/2009 della Commissione recante abrogazione di 11 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca; decisione 2009/309/CE della Commissione recante abrogazione di 13 decisioni obsolete nel settore della politica comune della pesca, COM(2009) 88 e 89. Laddove la base giuridica non esista più, gli atti sono stati eliminati tramite una dichiarazione di riconoscimento formale di obsolescenza (2009/C 43/02). [7] Regolamento (CE) n. 696/2008 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda l’estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca; regolamento (CE) n. 248/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. [8] Nel programma di codificazione 2009 è incluso il regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. [9] SEC(2007) 1278, punto 8.2. [10] COM(2006) 499, COM(2007) 295 e COM(2008) 331. [11] COM(2008) 324. [12] Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. [13] Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio. [14] COM(2008) 721. Questa iniziativa è citata nella “Terza relazione sullo stato d’avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo” (COM(2009) 17, pag. 8). [15] Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999. [16] Regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento. [17] Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/90 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94. [18] Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. [19] Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca. Al fine di assistere gli Stati membri nell’elaborazione di programmi e valutazioni, la Commissione ha adottato un vademecum (C(2007) 3812) e due note (C(2007) 2575 e 2578). [20] Articolo 4 del regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, che istituisce un’azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica. [21] Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004. [22] Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. [23] Il cospicuo contributo finanziario della Comunità ha consentito agli Stati membri di installare apparecchiature nonché di sviluppare e aggiornare le proprie strutture tecniche (l’attuale quadro normativo è definito dal regolamento n. 861/2006 del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare). [24] COM(2007) 575, punto 3.2.3. [25] Noti anche come obblighi di informazione (OI). [26] Anche gli Stati membri hanno fissato i propri obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi (COM(2009) 17, allegato 10). [27] Regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca. [28] SEC(2005) 791, aggiornato nel 2006. [29] La stima riguarda 22 Stati membri. [30] COM(2007) 23. [31] Regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione, del 24 ottobre 2007, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. [32] Libro Verde – Riforma della politica comune della pesca (COM(2009) 163). [33] http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm. [34] Decisione 1999/478/CE della Commissione che rinnova il Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura. [35] Decisione 2004/585/CE del Consiglio relativa all’istituzione di consigli consultivi regionali nell’ambito della politica comune della pesca.