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1.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 175/19 |
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali»
(2010/C 175/05)
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
Osservazioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
1. osserva che la comunicazione in esame si concentra con chiarezza sulle zone svantaggiate intermedie («ZS intermedie»); appoggia con forza la proposta della Commissione di delimitare in modo più preciso tali zone; sottolinea che le zone montane non sono direttamente interessate da detta comunicazione e che l'obiettivo non è concentrarsi sui legami tra le diverse categorie di zone caratterizzate da svantaggi naturali;
2. accoglie con favore il metodo di lavoro proposto dalla Commissione, che è in linea con le raccomandazioni formulate dal Comitato nel suo parere Libro bianco sulla governance multilivello (1);
3. fa notare che l'agricoltura è un settore economico molto importante dell'Unione europea e che essa dà lavoro a quasi 30 milioni di persone. La presenza di agricoltori è essenziale al fine di mantenere il tessuto sociale nelle zone rurali, ma anche per preservare l'ambiente ed il paesaggio. Inoltre, è importante mantenere strutture di produzione agricola in tutta l'UE al fine di preservare quella capacità dell'Europa di produrre alimenti di alta qualità che sta acquisendo sempre maggiore importanza, dato che i cambiamenti climatici stanno riducendo tale capacità in altre parti del mondo. Il sistema di aiuti a sostegno delle zone svantaggiate (ZS) è di vitale importanza per compensare gli svantaggi naturali in determinate zone e contribuire così al mantenimento dell'agricoltura nelle stesse;
4. mette il rilievo il fatto che gli enti regionali e locali sono direttamente interessati dalla comunicazione in esame, dato che le zone caratterizzate da svantaggi naturali rappresentavano nel 2005 il 31,2 % della superficie agricola utilizzata in Europa, in cui l'agricoltura è un settore importante dell'economia;
5. osserva che, dall'inizio del 1975 ad oggi, la necessità di misure per le zone svantaggiate ha subito notevoli cambiamenti. La gestione appropriata del territorio al fine di superare gli svantaggi naturali è divenuta una priorità fondamentale. Nelle zone svantaggiate l'agricoltura contribuisce inoltre a mantenere l'attrattività della regione interessata, la biodiversità e il paesaggio culturale;
6. pone l'accento sul fatto che le indennità compensative dovrebbero continuare ad essere appunto uno strumento di compensazione degli svantaggi dovuti ad handicap naturali o a condizioni di produzione avverse, e che esse non sono intese come misure agroambientali;
7. sottolinea che le simulazioni richieste devono essere intese come un test e non come un elemento giuridicamente vincolante. In ogni caso il CdR si riserva di riesaminare le imminenti proposte della Commissione sulla base di un'analisi esaustiva e approfondita del loro impatto atteso;
8. tiene conto delle osservazioni formulate nella relazione della Corte dei conti europea, secondo cui la Commissione adduce argomenti insufficienti a favore del mantenimento dell'attuale classificazione delle zone svantaggiate, il che va a scapito dell'attuazione efficiente ed efficace del sistema di aiuti (paragrafo 76 della relazione).
Aspetti pratici della delimitazione delle zone svantaggiate (criteri, grado di precisione richiesto, ecc.)
9. reputa che la decisione di definire dei criteri biofisici al fine di migliorare l'individuazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali sia una maniera appropriata di creare un sistema più obiettivo, coerente e comparabile che assicuri una distribuzione più equa ed efficiente degli aiuti destinati alle zone svantaggiate;
10. invoca criteri comuni semplici e gestibili nonché criteri di ammissione chiari per garantire la trasparenza e la comparabilità dei pagamenti. In questo modo dovrebbe essere assicurato un sistema efficiente di compensazione a favore dell'attività agricola e della capacità produttiva nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali. È assolutamente essenziale assicurarsi che qualsiasi sistema sia comprensibile dagli agricoltori, tutelabile per via giudiziaria e gestibile dall'amministrazione;
11. propone che la delimitazione delle zone caratterizzate da un unico svantaggio naturale sia basata anche su criteri geografici e di pianificazione territoriale anziché soltanto su criteri biofisici, in modo da prendere in considerazione elementi come l'isolamento geografico, l'accesso alle infrastrutture e la fragilità di particolari ecosistemi;
12. osserva che la comunicazione in esame raccomanda di classificare come «zona caratterizzata da svantaggi naturali» una zona in cui almeno il 66 % della superficie agricola utilizzata soddisfi almeno uno degli otto criteri proposti dalla comunicazione stessa. Se è vero che l'intera attività di classificazione delle zone mira a garantire un sostegno alle zone in cui questo è di cruciale importanza per mantenere l'attività agricola, la soglia proposta non dovrebbe essere troppo elevata e condurre così alla potenziale esclusione di zone caratterizzate da svantaggi naturali considerevoli. Pertanto, la determinazione definitiva della soglia percentuale ai fini della classificazione di una determinata zona come «svantaggiata» dovrebbe essere oggetto di un'attenta valutazione e potrebbe essere discussa ulteriormente solo quando saranno state effettuate le simulazioni e saranno disponibili le rappresentazioni cartografiche;
13. raccomanda di considerare la possibilità di stabilire criteri cumulativi o sistemi di indici per le zone eterogenee caratterizzate simultaneamente da molteplici svantaggi. L'uso di un indicatore composito consentirebbe di combinare più criteri, classificando così una determinata zona come «svantaggiata» anche qualora l'applicazione dei singoli criteri non conduca a tale classificazione;
14. propone, inoltre, di considerare l'opportunità di utilizzare criteri supplementari, come ad esempio i giorni di capacità di campo - un criterio che indica la «lavorabilità» del terreno e misura l'interazione tra l'umidità del suolo ed il clima. Si dovrebbe poi includere nell'elenco dei criteri anche la quota di territorio adibita a pascolo permanente: è chiaro, infatti, che le zone in cui predominano i pascoli possono essere destinate a un minor numero di usi alternativi rispetto a quelle coltivate a seminativo;
15. chiede che si esamini la possibilità di effettuare la nuova delimitazione delle cosiddette «zone intermedie» anche sulla base di unità territoriali più piccole rispetto a quelle di livello LAU 2 (ad esempio, località infracomunali o singole parcelle), purché siano disponibili i dati necessari. In tal modo si potrebbero garantire indennità compensative più appropriate, più comprensibili per gli agricoltori e meglio tutelabili per via giudiziaria;
16. prende atto della raccomandazione della Commissione europea agli Stati membri di delimitare «con precisione» le zone che soddisfano i criteri biofisici applicando indicatori appropriati basati sulla produzione, ossia escludendo sistematicamente dalla qualifica di ZS le zone i cui svantaggi naturali sono già stati compensati con interventi artificiali e in cui gli indicatori pertinenti relativi alla produzione sono comparabili alla media nazionale;
17. raccomanda tuttavia di sostituire l'idea di «delimitare la zona con maggiore precisione» proposta dalla Commissione con una serie di criteri adattati alle diverse realtà regionali associati a opportuni parametri di delimitazione. Gli Stati membri e le regioni si trovano infatti in una posizione migliore per individuare i criteri adatti e le soglie appropriate per delimitare l'estensione delle ZS in ciascuna regione. In ogni caso, l'applicazione della «delimitazione più precisa» o della soluzione adattata alle diverse realtà regionali deve costituire uno strumento facoltativo e non diventare un obbligo.
Stabilire una esclusione graduale
18. manifesta apprezzamento per l'obiettivo della comunicazione, che è quello di introdurre un metodo più trasparente, adeguato e comparabile per individuare le zone agricole caratterizzate da svantaggi naturali e dunque ammissibili agli aiuti compensativi, e di rispondere così alle osservazioni formulate nella relazione speciale pubblicata in materia dalla Corte dei conti europea;
19. tuttavia, manifesta preoccupazione per la possibile esclusione di molte regioni a causa dell'abolizione dei criteri socioeconomici o dell'impossibilità di continuare ad applicare i sistemi di indici di comprovata efficacia attualmente utilizzati per delimitare le zone; sarebbe comunque utile studiare i modi di includere criteri geografici e di pianificazione territoriale nel sistema di riclassificazione delle zone caratterizzate da svantaggi naturali;
20. reputa inoltre necessario stabilire un'esclusione graduale per le regioni e/o i comuni non più classificabili come zone svantaggiate. Dovrebbe esservi un periodo transitorio appropriato che consenta agli agricoltori di adattarsi al nuovo regime di sostegno alle ZS. Si dovrebbe prendere in considerazione tale processo anche al momento di decidere la linea politica da adottare nella futura politica agricola comune.
Sussidiarietà
21. è d'accordo sul fatto che l'uso di serie di criteri biofisici comuni potrebbe effettivamente dar luogo a un metodo di classificazione più trasparente, semplificato e comparabile, il che condurrebbe a sua volta a una gestione più efficiente dei fondi. Dato il rischio esistente di divergenze, il livello comunitario appare - in linea con il principio di sussidiarietà - il livello d'intervento più adatto.
Miglioramento della normativa comunitaria («Legiferare meglio»)
22. accoglie con grande favore la procedura seguita nell'elaborare la comunicazione. La valutazione d'impatto tiene conto di diverse opzioni e le analizza nei dettagli. È importante tener presente i costi supplementari che il nuovo modello comporterà, specialmente nelle fasi iniziali;
23. ciò nonostante, pone l'accento sul fatto che la riforma del sistema attuale e il passaggio a un sistema basato su criteri biofisici avranno conseguenze socioeconomiche di cui si dovrà tener conto nell'attuare il nuovo metodo;
24. auspica vivamente, infine, che la definizione di una serie di criteri comuni per la delimitazione delle ZS serva anche a semplificare l'attuazione del sistema di aiuti compensativi degli svantaggi naturali a livello europeo e a garantire così una trasparenza e un'efficienza maggiori.
Bruxelles, 10 febbraio 2010
La Presidente del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO
(1) CdR 89/2009 fin.