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4.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 211/73 |
Parere del Comitato delle regioni il regime comunitario di controllo della pesca
(2009/C 211/11)
IL COMITATO DELLE REGIONI
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accoglie molto favorevolmente la riforma generale del regime di controllo della politica comune della pesca (PCP) e invita il Consiglio e la Commissione europea a tenere conto della diversità e delle caratteristiche specifiche delle differenti flotte e regioni di pesca, |
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ritiene che una cultura di volontario rispetto delle norme in materia di pesca potrà essere promossa solo se le misure di controllo vengono attuate sulla base del dialogo e del consenso, piuttosto che essere imposte tramite un processo dall'alto verso il basso. Accoglie con favore le nuove misure, definite dal regolamento, intese a costringere gli Stati membri a conformarsi agli obiettivi della PCP, ma ritiene che la proporzionalità di tali misure meriti una riflessione approfondita. A questo proposito il CdR dichiara non accettabile il rifiuto di trasferimenti o scambi di contingenti, |
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sollecita un chiarimento in merito al campo di applicazione delle nuove disposizioni sulla pesca ricreativa per quanto riguarda licenze e autorizzazione. Tali attività di pesca, se non regolamentate, potrebbero mettere a rischio gli stock inseriti in piani di recupero. L'intervento normativo deve però essere proporzionato e non eccessivo, |
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poiché attribuisce una particolare importanza alla piccola pesca sostenibile e redditizia, vorrebbe dei chiarimenti circa le nuove disposizioni che impongono alle imbarcazioni di lunghezza tra 10 e 15 metri di installare un dispositivo che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica (VMS), di tenere un giornale di bordo elettronico e di completare una dichiarazione di sbarco elettronica. Dichiara non accettabile l'installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) su tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 15 metri e chiede che le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri che utilizzano soltanto attrezzi da pesca fissi siano esentate dall'obbligo di far certificare la potenza del motore. |
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Relatore |
Simon DAY (UK/PPE), membro del Consiglio della contea di Devon |
Testi di riferimento
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Consiglio recante istituzione di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca — COM(2008) 718 def.
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca — COM(2008) 721 def. — 2008/0216 (CNS)
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
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1. |
Accoglie molto favorevolmente la revisione del regime di controllo della politica comune della pesca (PCP) dell'UE, in quanto l'attuale regime è inefficiente, costoso e complesso e non produce i risultati sperati; |
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2. |
condivide gli obiettivi stabiliti: semplificare, armonizzare, rendere i controlli più efficaci riducendone i costi, sviluppare una cultura del rispetto delle regole; |
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3. |
giudica necessaria una riforma generale e ritiene che l'opzione 3, che contempla a una nuova regolamentazione, sia la più realistica. |
A. Tenendo conto della dimensione regionale e locale
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4. |
Invita il Consiglio e la Commissione europea a tenere conto della diversità e delle caratteristiche specifiche delle differenti flotte e regioni di pesca, come indicato nel considerando 18 della proposta; |
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5. |
esorta a prestare una speciale attenzione alle esigenze delle regioni marittime periferiche particolarmente dipendenti dalla pesca. Condizioni indispensabili a tal fine sono la flessibilità e la possibilità di adottare azioni specifiche adeguate alle circostanze particolari e alla regione interessata (1); |
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6. |
sottolinea che il decentramento della PCP, rispecchiato dalla creazione dei consigli consultivi regionali (CCR) e dalla riorganizzazione della DG Mare della Commissione europea, mette in evidenza l'esigenza crescente di creare un nuovo quadro politico per il controllo su base marittima regionale. Tali misure richiedono una maggiore capacità, da parte della Commissione europea, di rispondere alla diversità insita in questo modello regionale; |
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7. |
mette in evidenza i cambiamenti che il nuovo regime di controllo della pesca comporterà per gli enti regionali e locali responsabili del controllo della pesca. Il nuovo regime potrà essere messo in pratica con successo soltanto se gli Stati membri ripartiranno in modo adeguato le competenze modificate tra tutti i livelli amministrativi interessati. A tal fine è indispensabile assicurare la disponibilità di risorse finanziarie ed umane sufficienti a garantire strutture organizzative sane, dotate dei mezzi sufficienti per effettuare i controlli e per promuovere una cultura di volontario rispetto delle regole, come pure di dispositivi per l'attuazione coordinata di tali strumenti. |
B. Un nuovo approccio comune al controllo e al monitoraggio
Disposizioni generali
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8. |
Ritiene opportuno, per evitare la duplicazione dei compiti, che venga chiarita la ripartizione delle rispettive responsabilità fra gli Stati membri e le regioni, la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La Commissione europea continuerà ad essere responsabile delle misure di controllo necessarie per garantire che le norme in materia di pesca vengano rispettate in modo uniforme in tutte le regioni; |
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9. |
accoglie con favore le nuove disposizioni intese a rafforzare la programmazione strategica, la scelta tattica dei soggetti da controllare e la strategia di campionamento nel controllo della pesca, che comprendono anche un approccio sistematico di analisi dei rischi. Per evitare un'applicazione non coordinata di questo nuovo strumento, il CdR sostiene con forza la necessità di assistere le autorità di controllo tramite la messa a punto di metodi di gestione del rischio uniformi a tutti i livelli, come previsto ad esempio nell'articolo 112, che enumera i compiti assegnati all'ACCP; |
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10. |
in particolare, accoglie con favore il nuovo obbligo per gli Stati membri di istituire al proprio interno (art. 5, par. 5) un'unica autorità competente che coordini tutti gli strumenti di controllo a tutti i livelli. |
Ridurre gli oneri amministrativi e i costi
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11. |
Prevede una cospicua riduzione del 30 % dei costi operativi, il che aumenterà l'efficienza dei sistemi di controllo degli Stati membri e delle regioni, a condizione che si faccia pieno uso delle tecnologie moderne e di sistemi di controllo semplificati. Tuttavia, se tale riduzione non si verifica, qualsiasi maggiore onere finanziario per gli Stati membri o le regioni dovrebbe essere sostenuto a valere sul bilancio dell'UE, soprattutto in considerazione dei compiti di vigilanza sul rispetto della PCP di alcuni Stati membri che risultano sproporzionati in relazione ai contingenti loro assegnati; |
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12. |
esorta il Consiglio a sottolineare l'importanza dell'efficienza in termini di costi creando strutture pubbliche costiere che possano integrare meglio la gestione della pesca nella governance delle altre attività marittime e prevedendo l'istituzione di ispettorati congiunti di controllo della pesca da parte degli Stati membri costieri e delle regioni adiacenti; |
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13. |
ha recentemente raccomandato di affidare agli ispettorati della pesca compiti quali le ispezioni ambientali, il controllo delle frontiere, i servizi di salvataggio in mare e la protezione civile (2), e accoglie con favore la nuova disposizione che prevede la creazione di una rete di sorveglianza marittima integrata dell'UE (artt. 4, 112 e 17, lettera g) sulle competenze dell'ACCP). |
Rafforzare il ricorso a tecnologie moderne
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14. |
Accoglie con riserva l'importanza data nella proposta al rafforzamento dell'impiego di tecnologie moderne e di sistemi efficaci di convalida dei dati, compreso il sistema di controllo dei pescherecci e altri sistemi adeguati ed efficienti in termini di costi (artt. 9-11), il che tiene conto in parte di una precedente raccomandazione del CdR (3). Tuttavia, per quanto il controllo elettronico costituisca un elemento essenziale di una pesca efficiente in termini di costi, i sistemi di applicazione e gestione non dovrebbero costituire dei doppioni. Le installazioni dovrebbero essere proporzionali alle dimensioni dell'imbarcazione, alla durata e alle coordinate del viaggio. In particolare il CdR teme che il sistema informativo automatizzato (AIS) serva alla sicurezza della navigazione ma non sia adatto al controllo della pesca; |
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15. |
le tecnologie sono in costante evoluzione, e il CdR ribadisce che la normativa deve essere in grado di affrontare le sfide future tramite meccanismi efficaci di regolamentazione che consentano un adeguamento alle trasformazioni tecnologiche. Invita gli enti regionali e locali e le organizzazioni di produttori a partecipare a progetti pilota sugli strumenti di tracciabilità quali le analisi genetiche (art. 13, par. 1). |
Controllo della pesca e della commercializzazione
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16. |
Sottolinea che i controlli in mare devono essere mantenuti poiché al momento essi rappresentano l'unico metodo per monitorare adeguatamente gli attrezzi per la pesca, le misure tecniche di conservazione, le dimensioni delle maglie delle reti ecc., e sono spesso regolamentati dalle disposizioni relative all'impatto ambientale della pesca; |
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17. |
raccomanda di adottare un approccio duplice, inteso a garantire un equilibrio tra controlli in mare e sulla terraferma. Tale approccio dovrebbe comprendere: a) miglioramenti in materia di controlli adeguati ed efficaci in mare; b) migliori controlli ed ispezioni sulla terraferma, con particolare attenzione ai porti principali, e migliori controlli delle importazioni di pesce. La fornitura di dati di sbarco più affidabili è essenziale per migliorare il processo di valutazione degli stock; |
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18. |
dato che la gestione della flotta continua ad essere un elemento critico della PCP, il CdR accoglie con favore i nuovi strumenti relativi al controllo, alla certificazione e alla verifica incrociata della potenza del motore (artt. 30-32), eccezion fatta per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri che utilizzano soltanto attrezzi da pesca fissi; |
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19. |
poiché attribuisce una particolare importanza alla piccola pesca sostenibile e redditizia, vorrebbe dei chiarimenti circa le nuove disposizioni che impongono alle imbarcazioni di lunghezza tra 10 e 15 metri di installare un dispositivo che ne consenta la localizzazione e identificazione automatica (art. 9), di tenere un giornale di bordo elettronico (art. 14) e di completare una dichiarazione di sbarco elettronica (art. 21), fatta salva tuttavia la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere delle deroghe. Il CdR ribadisce l'esigenza di concedere esenzioni più ampie o di aumentare i finanziamenti europei e nazionali per aiutare tali pescherecci più piccoli ad ottemperare alle nuove disposizioni; |
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20. |
incoraggia il lancio di progetti a livello regionale/locale per l'installazione volontaria e sovvenzionata dei suddetti meccanismi di controllo o simili su imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10/15 metri, ad esempio a fini di gestione delle zone marine protette e delle aree di conservazione; |
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21. |
concorda sul fatto che, per garantire un livello di controllo adeguato, gli Stati membri e le regioni dovrebbero controllare i pescherecci di lunghezza inferiore ai 10 metri tramite un piano di campionamento. Tuttavia il CdR vorrebbe un chiarimento sulla disposizione per cui i piani di campionamento dovrebbero essere «nella misura del possibile, (…) normalizzati nell'ambito delle regioni» (art. 16, par. 2 e art. 22, par. 2); |
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22. |
accoglie con favore le nuove regole comuni per il controllo della commercializzazione intese ad assicurare la piena tracciabilità degli sbarchi. Tali disposizioni, oltre a ridurre gli sbarchi illegali di pesce, sono anche nell'interesse dei consumatori, poiché forniscono loro le informazioni pertinenti sulla produzione in ogni fase della commercializzazione (art. 51). |
Controllo specifico dei piani pluriennali e delle misure tecniche
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23. |
Chiede di associare le autorità regionali e locali di controllo dei porti e i soggetti interessati alla definizione dei «porti designati» (art. 34) e alla messa a punto dei programmi di controllo nazionali e regionali applicabili ad ogni piano pluriennale (art. 36); |
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24. |
ribadisce l'invito a migliorare il controllo delle misure tecniche intese a ridurre o addirittura ad eliminare i rigetti, sempre tenendo conto, però, delle circostanze locali e fornendo incentivi (4). Non sembrano però esservi vantaggi nel ritardare il ritorno in mare dei rigetti necessari, e andrebbero quindi registrate soltanto delle stime dei quantitativi; |
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25. |
accoglie con favore il nuovo sistema avanzato di controllo dei pescherecci proposto per le zone marine protette (art. 39), che fornisce alle autorità pubbliche strumenti migliori per adempiere ai loro obblighi di gestione per questi siti. Tuttavia, bisognerebbe definire con esattezza le zone marine protette e pubblicizzarne adeguatamente l'obiettivo per garantire che vengano controllati soltanto i pescherecci non autorizzati a pescare in tali zone. |
Controllo della pesca ricreativa
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26. |
Esorta il Consiglio a chiarire il campo di applicazione del nuovo articolo 47 sulla pesca ricreativa. Tali attività di pesca, se non regolamentate, potrebbero mettere a rischio gli stock inseriti in piani di recupero, ad esempio ad opera del turismo ittico professionale, oppure nei momenti in cui la pesca commerciale è chiusa. |
C. Una cultura di rispetto delle regole
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27. |
Invita ad inserire nel considerando 5 del regolamento un riferimento più chiaro allo sviluppo di una cultura di volontario rispetto delle regole, nel quadro di una normativa in materia di pesca stabilita da tutti i soggetti interessati. Tale cultura dovrebbe essere considerata il fondamento di qualsiasi riforma efficace del regime di controllo; |
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28. |
ritiene che la cultura di rispetto delle regole sarà promossa solo se le misure di controllo vengono attuate basandosi sul dialogo e il consenso, piuttosto che essere imposte tramite un processo dall'alto verso il basso. Occorre sviluppare un partenariato coerente tra pescatori, autorità di controllo, istituti di ricerca, ONG e industria della pesca, con il sostegno dei consigli consultivi regionali (CCR) e dei gruppi locali creati in base all'asse 4 del Fondo europeo per la pesca (FEP). Il CdR ha sottolineato la necessità di affidare ai pescatori la responsabilità del controllo delle attività e dei diritti di pesca (5); |
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29. |
esorta la Commissione europea ad adoperarsi al massimo per garantire che la cultura di rispetto delle regole sia condivisa da tutti i partner internazionali, anche negli altri mari in cui operano pescherecci dell'UE; |
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30. |
considera la semplificazione delle norme di controllo della pesca come un obiettivo primario (6) e accoglie con favore l'importante passo avanti compiuto dalla Commissione al riguardo. Ciò riduce gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche e il settore privato, rendendo le regole più facili da controllare, ed aumenta la fiducia dei soggetti interessati, promuovendo così una cultura di rispetto delle regole. |
Introduzione di sanzioni dissuasive armonizzate
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31. |
Approva l'introduzione di sanzioni amministrative dissuasive e armonizzate per le infrazioni gravi (art. 82), tra cui la creazione di un sistema di punti di penalità (art. 84), che può dare luogo alla sospensione o al ritiro di una licenza di pesca, e l'istituzione di registri nazionali delle infrazioni (art. 85); |
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32. |
ritiene che tutte queste disposizioni tengano conto degli inviti, precedentemente formulati dal CdR, ad armonizzare le misure dissuasive e penali (7), aiutino a correggere il carattere arbitrario del sistema vigente, mettano fine alla politica che fa nascere l'idea che «il crimine paghi» e riducano la migrazione dei trasgressori negli Stati membri che applicano le sanzioni più lievi; |
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33. |
invita gli Stati membri e le regioni ad armonizzare le sanzioni relative alle infrazioni commesse nelle regioni di pesca transfrontaliere, ad esempio per quanto riguarda le zone marine protette transfrontaliere; |
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34. |
riconosce l'importanza dell'invito a utilizzare i sussidi come elemento supplementare di sanzione accanto alle ammende, in modo che i pescherecci che hanno commesso infrazioni gravi e ripetute vengano banditi dall'assistenza o dai sussidi pubblici. Tuttavia, lo sviluppo di una cultura del rispetto delle regole sarebbe notevolmente favorito da incentivi positivi quali «giornate in mare» supplementari oppure altre ricompense, in cambio della partecipazione a misure tra cui l'utilizzo di attrezzi più selettivi, il sostegno per la chiusura delle attività di pesca in tempo reale, i piani tesi ad evitare gli stock, ecc. |
Cooperazione tra Stati membri, Commissione europea e ACCP
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35. |
Accoglie con favore il rafforzamento delle disposizioni intese a migliorare la cooperazione tra gli organi di controllo della pesca degli Stati membri/regioni e la Commissione, tra cui un approccio moderno allo scambio dei dati. L'ACCP dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel favorire questo approccio; |
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36. |
prende atto dei progressi compiuti nella messa a punto di piani d'intervento congiunto in mare. Tuttavia non sembra che si siano ottenuti progressi analoghi per quanto riguarda le ispezioni sulla terraferma. Inoltre, occorre avviare una cooperazione con i servizi competenti dei paesi terzi garantendo che questi ultimi dispongano dei mezzi e delle competenze necessari; |
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37. |
ritiene che i nuovi siti web protetti da mettere a punto per lo scambio dei dati (artt. 106-108) e le verifiche incrociate sistematiche di tutti i dati disponibili (art. 102) aumenteranno la capacità della Commissione di valutare con quali risultati la PCP sia effettivamente attuata da parte degli Stati membri; |
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38. |
in passato ha sostenuto la creazione di un «ispettorato europeo della pesca» (8) e, a questo proposito, accoglie con favore l'estensione del mandato dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) stabilita dall'articolo 112 della proposta di regolamento. Ribadisce però che l'assistenza prevista da parte dell'ACCP alle autorità nazionali, regionali e locali di controllo della pesca dovrebbe coprire la standardizzazione delle procedure di controllo e ispezione in mare e sulla terraferma, la verifica degli standard di formazione nazionali, l'organizzazione di workshop e seminari, come pure la creazione di un servizio di «helpdesk» a cui gli Stati membri, i CCR o le organizzazioni professionali possano rivolgersi per ottenere informazioni sulla portata e sul significato del regolamento. |
D. Applicazione effettiva delle norme della PCP
Nuove regole per il controllo e le ispezioni
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39. |
Riconosce l'esigenza di aumentare non soltanto il livello delle sanzioni, ma anche i tassi di rilevamento dei sistemi di controllo messi in atto dagli organi di ispezione e controllo. Il CdR approva a questo proposito le nuove disposizioni sulla standardizzazione dei meccanismi di controllo e di osservazione, così come l'ammissibilità dei rapporti di sorveglianza e di quelli degli osservatori (artt. 61-64); |
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40. |
sostiene l'introduzione della possibilità per uno Stato membro di ispezionare i suoi pescherecci o quelli di un altro Stato membro anche nelle acque costiere all'interno delle 12 miglia nautiche nonché di svolgere ispezioni sul territorio di un altro Stato membro (artt. 7173). Il CdR incoraggia gli organi di controllo regionali e locali operanti nelle zone di confine a creare sinergie instaurando una cooperazione più stretta nelle loro attività di ispezione, con una rapida applicazione delle procedure di autorizzazione di cui all'art. 72. |
Rafforzamento dei poteri della Commissione in materia di valutazione, gestione e controllo
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41. |
Sostiene, in una certa misura, un maggiore utilizzo dei poteri già conferiti alla Commissione europea per realizzare condizioni di parità riguardo ai controlli, mentre la responsabilità principale per il controllo della PCP deve restare agli Stati membri. Il CdR approva, pur con cautela, il conferimento di poteri supplementari alla Commissione per procedere ad ispezioni autonome (art. 90) come pure per realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri (art. 92). D'altro canto, occorrono dei chiarimenti circa l'estensione dei nuovi poteri attribuiti alla Commissione per definire un piano d'azione specifico con gli Stati membri che presentano delle carenze al fine di migliorare la loro attuazione della PCP (art. 94, par. 4); |
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42. |
invita la Commissione ad evitare qualsiasi tendenza ad adottare microdecisioni. A questo proposito, mette in dubbio l'opportunità di trasferire alla Commissione la competenza in merito alle chiusure in tempo reale (art. 45), per quanto le specie oggetto di attività di pesca eccessive potrebbero trarne vantaggio; |
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43. |
sottolinea che la concessione di poteri supplementari alla Commissione dovrebbe essere basata su una ridefinizione della cooperazione sia con gli Stati membri, sia all'interno della stessa Commissione per quanto riguarda lo sviluppo di capacità nella DG MARE e nell'ACCP, ma anche su una più forte coerenza istituzionale con la DG Ambiente. |
Misure volte a garantire il rispetto delle norme da parte degli Stati membri
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44. |
Riconosce che una cattiva attuazione da parte di uno Stato membro può compromettere, in particolare per le specie ittiche migranti, la sana gestione delle risorse ittiche comuni. Osserva che l'unica procedura attualmente disponibile per la Commissione in caso di mancata applicazione da parte di uno Stato membro è la procedura d'infrazione, che è molto lunga e non garantisce l'adozione di sanzioni; |
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45. |
a questo proposito accoglie con favore le nuove misure, definite dal regolamento, intese a costringere gli Stati membri a conformarsi agli obiettivi della politica comune della pesca, compresa la chiusura, su iniziativa della Commissione, delle attività di pesca interessate (art. 96) e misure finanziarie contro gli Stati membri come la sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della Comunità (art. 95). Il CdR teme tuttavia che un margine di azione più ampio, comprendente la detrazione di contingenti (art. 98) e il rifiuto di trasferimento di contingenti (art. 99), equivalga a conferire alla Commissione il potere di alterare in modo unilaterale la stabilità relativa dei TAC e dei contingenti tra gli Stati membri; |
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46. |
ritiene che la proporzionalità di tali misure meriti comunque una riflessione approfondita. Teme infatti che i costi vadano a gravare sulle regioni costiere dell'UE e sulle loro industrie della pesca, piuttosto che sugli Stati membri; |
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47. |
esorta la Commissione a portare avanti, in parallelo, l'approccio più cooperativo avviato dai nuovi memorandum d'intesa conclusi con alcuni Stati membri che contengono parametri chiaramente definiti per migliorare i sistemi di controllo della pesca negli Stati membri interessati. Gli organi di controllo regionali e locali dovrebbero essere associati all'elaborazione di tali memorandum. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Proposta di regolamento del Consiglio, considerando 29
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Il CdR riconosce la necessità di penalizzare uno Stato membro che consenta ad una flotta di eccedere ripetutamente il contingente assegnatole e che non prenda le misure necessarie a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Ciò nondimeno, i meccanismi previsti non dovrebbero comprendere la detrazione di contingenti e il rifiuto di trasferimenti o scambi di contingenti, poiché ciò non colpirebbe lo Stato membro inadempiente bensì le flotte, che possono essere anche totalmente estranee alle infrazioni, e addirittura — nel caso degli scambi di contingenti — altri Stati membri che non hanno niente a che fare con la violazione in questione. Inoltre queste misure darebbero alla Commissione il potere di alterare in modo unilaterale la stabilità relativa tra gli Stati membri.
Emendamento 2
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 4, paragrafo 21
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Questa definizione impedirebbe l'utilizzo, dopo opportuni collaudi, di sistemi di controllo meno costosi ma altrettanto efficienti dei dispositivi di localizzazione via satellite, sistemi che potrebbero essere più idonei per pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri operanti in tratti di mare abbastanza vicini ai sistemi di controllo a terra. Il CdR propone di modificare questa definizione e i relativi paragrafi dell'articolo 9 (cfr. emendamento 7).
Emendamento 3
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 4, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 24
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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«Infrazione grave»: tipi di condotta considerati particolarmente dannosi per la corretta applicazione delle norme della PCP, in particolare in zone come le aree di conservazione degli stock, per il monitoraggio delle attività di pesca e per la commercializzazione dei prodotti ittici, in particolare quelle attività elencate all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio. |
Il CdR ritiene necessario chiarire quali infrazioni siano considerate «gravi» e quindi rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 82. Bisognerebbe prestare ulteriore attenzione alle diverse interpretazioni degli Stati membri, e i criteri pertinenti dovrebbero essere il più possibile allineati.
Emendamento 4
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 4, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 24
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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«Centro di vendita all'asta»: la persona fisica o giuridica registrata e autorizzata come centro di vendita all'asta di prodotti ittici per la prima vendita tramite una procedura di licitazione o la vendita diretta ad acquirenti registrati. |
Il CdR osserva che non viene proposta alcuna definizione di «centro di vendita all'asta», e tuttavia l'articolo 52 prevede che alcuni stock vengano messi in prima vendita in uno di questi centri. Ai fini del regolamento, il concetto di «asta» non dovrebbe essere limitato a «procedura di licitazione».
Emendamento 5
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 4, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 24
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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«pesca ricreativa»: attività di pesca, diverse dalla pesca commerciale e autorizzata, che consistono in attività di pesca ricreativa su larga scala, effettuate da un'imbarcazione non provvista di licenza o da imbarcazioni che si trovano in mare aperto, aventi per oggetto stock compresi nei piani pluriennali. |
L'articolo 47 si riferisce alla «pesca ricreativa». È possibile che l'articolo 47 venga riformulato dalla Commissione, ma il CdR propone comunque la definizione di «pesca ricreativa» per chiarire il contesto dell'attuale proposta.
Tuttavia, per «pesca ricreativa non commerciale» si intende di norma qualsiasi tipo di pesca praticata in acque marine, il che comprende tra l'altro la pesca sportiva, la pesca ricreativa e i tornei, attività effettate da imbarcazioni che non sono tenute ad avere una licenza di pesca comunitaria conformemente al regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione del 3 agosto 2005.
Emendamento 6
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 5, paragrafo 6
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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6. Il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e dei contributi finanziari della Comunità a favore delle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme in materia di conservazione, controllo, ispezione ed applicazione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull'efficacia delle medesime, nonché dell'obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di ispezione, monitoraggio, sorveglianza e applicazione delle norme. |
6. Il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio e dei contributi finanziari della Comunità a favore delle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio è subordinato al rispetto, da parte degli Stati membri, dell'obbligo di garantire l'osservanza e l'applicazione delle norme in materia di conservazione, controllo, ispezione ed applicazione delle norme della politica comune della pesca connesse alle misure finanziate o aventi un impatto sull'efficacia delle medesime, nonché dell'obbligo di creare e mantenere a tal fine un regime efficace di ispezione, monitoraggio, sorveglianza e applicazione delle norme. |
Il CdR ritiene che per legiferare meglio si debbano impiegare sia incentivi che pene. Il mancato adempimento alle norme della PCP andrebbe gestito in modo proporzionato, e soltanto le mancanze gravi dovrebbero essere affrontate al livello giudiziario opportuno. Non è accettabile che il pagamento dei contributi del Fondo europeo della pesca previsti sia subordinato al rispetto, in generale, dell'obbligo di effettuare controlli. Il paragrafo in questione crea una notevole incertezza giuridica (cfr. articolo 95.)
Emendamento 7
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 9, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. Gli Stati membri provvedono al regolare controllo dell'esattezza dei dati e intervengono tempestivamente non appena constatino dati inesatti. |
1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo dei pescherecci via satellite e, ove opportuno, un sistema di controllo basato a terra al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai pescherecci battenti la loro bandiera ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. Gli Stati membri provvedono al regolare controllo dell'esattezza dei dati e intervengono tempestivamente non appena constatino dati inesatti. |
Cfr. emendamento 2.
Emendamento 8
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 10
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Articolo 10 Sistema di identificazione automatica 1. Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 15 metri è dotato di un sistema di identificazione automatica di cui assicura il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall'Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974 nella sua ultima versione. 2. Gli Stati membri utilizzano il sistema di identificazione automatica ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 102 e 103. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca. Gli Stati membri provvedono alla regolare sorveglianza dell'esattezza di tali dati e intervengono tempestivamente non appena constatino dati inesatti. |
Articolo 10 Sistema di identificazione automatica 1. Un peschereccio di lunghezza complessiva superiore a 15 metri è dotato di un sistema di identificazione automatica di cui assicura il corretto funzionamento e che rispetta le norme di rendimento stabilite dall'Organizzazione marittima internazionale conformemente al capitolo V, regola 19, sezione 2.4.5, della convenzione SOLAS del 1974 nella sua ultima versione. 2. Gli Stati membri utilizzano il sistema di identificazione automatica ai fini della verifica incrociata con altri dati disponibili conformemente agli articoli 102 e 103. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché i dati del sistema di identificazione automatica per i pescherecci battenti la loro bandiera siano messi a disposizione delle loro autorità nazionali responsabili del controllo della pesca. Gli Stati membri provvedono alla regolare sorveglianza dell'esattezza di tali dati e intervengono tempestivamente non appena constatino dati inesatti. |
La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) prevede che debbano essere installati sistemi di identificazione automatica (AIS) sulle navi che effettuano tragitti internazionali e hanno un tonnellaggio lordo (GT) pari o superiore a 300 e su tutte le navi passeggeri, indipendentemente dalla stazza. 40 000 navi nel mondo sono state dotate di AIS, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo internazionale. L'installazione di AIS su tutti i pescherecci di lunghezza complessiva superiore a 15 metri porterebbe indubbiamente alla saturazione del sistema e ne comprometterebbe l'efficacia nel campo della sicurezza marittima.
Emendamento 9
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 14, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. Fatte salve norme specifiche, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza complessiva superiore a 10 metri tengono un giornale di bordo delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi superiori a 15 kg in equivalente peso vivo di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo, la data e la zona geografica interessata, espressa con riferimento a una divisione o a una sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico, in cui si applicano limiti di cattura conformemente alla normativa comunitaria, delle catture in questione, nonché il tipo di attrezzo utilizzato. Nel giornale di bordo vengono altresì registrati i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare. Il comandante è responsabile dell'accuratezza dei dati registrati nel giornale di bordo. |
1. Fatte salve norme specifiche, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza complessiva superiore a 10 metri tengono un giornale di bordo cartaceo delle loro attività, indicando in particolare tutti i quantitativi superiori a 15 50 kg in equivalente peso vivo di ciascuna specie catturata e detenuta a bordo, la data e la zona geografica interessata, espressa con riferimento a una divisione o a una sottodivisione o, se del caso, a un rettangolo statistico, in cui si applicano limiti di cattura conformemente alla normativa comunitaria, delle catture in questione, nonché il tipo di attrezzo utilizzato. Nel giornale di bordo vengono altresì registrati i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare. Nel giornale di bordo possono essere registrati, a scopo valutativo, i quantitativi stimati di ciascuna specie rigettati in mare. Il comandante è responsabile dell'accuratezza dei dati registrati nel giornale di bordo. |
Il CdR ritiene necessario per chiarezza giuridica aggiungere l'aggettivo «cartaceo», tenuto conto dell'emendamento all'articolo 15.
Il CdR ritiene che le restrizioni quantitative previste dall'articolo rappresentino un onere nuovo e di natura eccezionale per i comandanti dei pescherecci. Tale onere, in relazione alla registrazione dei rigetti, non ha alcun rapporto con lo sfruttamento delle opportunità di pesca. Il testo del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio prevede che «i quantitativi rigettati in mare possono essere registrati a scopo valutativo». Il Comitato raccomanda di utilizzare tale testo.
Emendamento 10
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 14, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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3. La tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 5 %. |
3. Per le specie che rientrano nei TAC e nei contingenti, L la tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi in chilogrammi di pesce detenuto a bordo, registrate nel giornale di bordo, è del 5 12 %. |
Il Comitato osserva che il limite di tolleranza è una cifra arbitraria, per cui non vi è alcuna giustificazione scientifica. Test concreti effettuati sui pescherecci hanno evidenziato limiti molto diversi fra loro e con pochi fattori di correlazione. Se si deve accettare un unico limite, occorre fissare una percentuale che sia efficace e proporzionata agli obblighi di controllo. Il CdR ritiene che la soglia proposta non sia praticabile; occorre adottare un compromesso tra il sistema attuale e la soglia prevista per gli stock di recupero. Il regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle specie TAC.
Emendamento 11
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 15, paragrafi 1 e 2
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Articolo 15 Registrazione elettronica e trasmissione dei dati del giornale di bordo 1. Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri registra elettronicamente le informazioni relative alla pesca contenute nel giornale di bordo e le trasmette per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno. 2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:
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Articolo 15 Registrazione elettronica e trasmissione dei dati del giornale di bordo 1. Il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 15 metri registra elettronicamente le informazioni relative alla pesca contenute nel giornale di bordo e le trasmette per via elettronica all'autorità competente dello Stato membro di bandiera almeno una volta al giorno. 2. Il paragrafo 1 si applica ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 15 e 24 metri a decorrere dal 1o luglio 2011, e ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva compresa fra 10 e 15 metri a decorrere dal 1o gennaio 2012. I pescherecci comunitari di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri possono essere esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1:
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Il Comitato osserva che i pescherecci di lunghezza complessiva compresa tra 10 e 15 metri non hanno dimensioni sufficienti per consentire l'utilizzo sicuro ed economicamente efficiente dei sistemi di giornali di bordo elettronici.
Emendamento 12
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 17, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari o i loro rappresentanti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:
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1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza complessiva superiore a 15 metri o i loro rappresentanti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro del quale desiderano utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, salvo se le autorità competenti hanno autorizzato un'entrata prima di tale termine, le informazioni seguenti:
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Il CdR considera che i pescherecci di lunghezza complessiva fino a 15 metri non abbiano dimensioni sufficienti da rendere necessaria, per motivi di sicurezza, una notifica con quattro ore di anticipo dell'ora prevista di arrivo in porto. La disposizione che impone di comunicare ciò che non è stato pescato appare incomprensibile.
Emendamento 13
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 21, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro due ore dal completamento dello sbarco. |
2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio comunitario di lunghezza complessiva superiore a 10 metri, o il suo rappresentante, trasmette i dati della dichiarazione di sbarco — per via elettronica se il peschereccio supera i 15 metri di lunghezza complessiva, altrimenti per via cartacea — alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera al più tardi entro due 48 ore dal completamento dello sbarco. |
Il CdR fa rilevare che il comandante è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione di sbarco, esattezza che richiede la suddivisione e la pesatura del pescato. Questo obbligo oneroso potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti nei porti di sbarco privi di impianti per la vendita all'asta, soprattutto per le navi di piccole dimensioni che attraccano nelle regioni marittime periferiche. L'intervallo di tempo stabilito dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio è di 48 ore, e il Comitato propone di continuare a utilizzare tale testo.
Emendamento 14
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 23, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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3. Tutte le catture di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate dai pescherecci comunitari, sono imputate al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco. |
3. Tutte le catture Tutti gli sbarchi di pesci appartenenti ad uno stock o ad un gruppo di stock soggetti a contingenti, effettuate i dai pescherecci comunitari, sono imputate i al relativo contingente applicabile, per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi, allo Stato membro di bandiera indipendentemente dal luogo di sbarco. |
Il CdR osserva che, mentre i contingenti nazionali sono definiti in base alla quantità nota come totale ammissibile di catture, tale quantità è calcolata, e dovrebbe continuare ad esserlo, al momento dello sbarco e della prima vendita. I rigetti non dovrebbero essere detratti dal contingente nazionale.
Emendamento 15
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 31, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. I motori nuovi, i motori di ricambio e i motori che sono stati tecnicamente modificati sono approvati ufficialmente dalle autorità degli Stati membri come non in grado di produrre una potenza superiore a quella indicata nel certificato del motore. La suddetta approvazione può essere rilasciata unicamente se il motore non è in grado di produrre una potenza superiore a quella indicata. |
1. Eccezion fatta per le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri che utilizzano soltanto attrezzi da pesca fissi, i I motori nuovi, i motori di ricambio e i motori che sono stati tecnicamente modificati sono approvati ufficialmente dalle autorità degli Stati membri come non in grado di produrre una potenza superiore a quella indicata nel certificato del motore. La suddetta approvazione può essere rilasciata unicamente se il motore non è in grado di produrre una potenza superiore a quella indicata. |
Non è opportuno certificare la potenza del motore per tutti i pescherecci, che vengono perlopiù utilizzati per la piccola pesca costiera; pertanto, le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri che utilizzano soltanto attrezzi da pesca fissi dovrebbero essere esentate da questo obbligo. Le specifiche tecniche fornite dal costruttore del motore dovrebbero essere considerate sufficienti. La potenza del motore riveste un'importanza decisiva soltanto in caso di pesca a strascico.
Emendamento 16
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 37, paragrafo 2, testo introduttivo
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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2. Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo più di due tipi di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni: |
2. Per i tipi di pesca per i quali è consentito detenere a bordo due o più di due tipi di attrezzi, l'attrezzo che non viene utilizzato deve essere sistemato in modo da non risultare agevolmente utilizzabile, rispettando le seguenti condizioni: |
Il Comitato ritiene che possa trattarsi di un errore di redazione. Il secondo attrezzo e gli ulteriori attrezzi inutilizzati dovrebbero essere riposti nella stiva.
Emendamento 17
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 40, paragrafi 1 e 2
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Articolo 40 Transito in una zona marina protetta 1. Il transito in una zona marina protetta è autorizzato per tutti i pescherecci che soddisfano le seguenti condizioni:
2. I comandanti dei pescherecci comunitari che intendono transitare in una zona marina protetta comunicano i dati seguenti sotto forma di un rapporto di transito alle autorità dello Stato membro di bandiera e dello Stato membro costiero:
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Articolo 40 Transito in una zona marina protetta 1. Il transito in una zona marina protetta è autorizzato per tutti i pescherecci, non altrimenti autorizzati a pescare in tale area, che soddisfano le seguenti condizioni:
2. I comandanti dei pescherecci comunitari che intendono transitare o sono autorizzati a pescare in una zona marina protetta comunicano i dati seguenti sotto forma di un rapporto di transito alle autorità dello Stato membro di bandiera e dello Stato membro costiero:
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Il CdR esprime forte preoccupazione per lo status delle zone marine protette quale è stato definito nell'articolo 4 e proposto negli articoli 39 e 40. In base alla proposta, tali zone avrebbero lo stesso status delle «zone di riserva integrale». Una norma di «transito» dovrebbe valere soltanto per quelle navi non altrimenti autorizzate ai sensi dell'articolo 7, lettera c). Il Comitato mette in discussione gli obblighi di controllo previsti all'articolo 39 e le disposizioni degli articoli 4 e 40, e propone la suddetta modifica.
Emendamento 18
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 41, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. Il comandante di un peschereccio registra tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo. |
1. Il comandante di un peschereccio può registrare nel diario di bordo, a scopo valutativo, tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg in equivalente peso vivo e comunica senza indugio, se possibile per via elettronica, questa informazione alle autorità competenti a cui fa capo i quantitativi stimati di ciascuna specie rigettati in mare. |
Il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio prevede che «i quantitativi rigettati in mare possono essere registrati a scopo valutativo». Il CdR raccomanda di utilizzare il testo modificato. Sarebbe irragionevole richiedere di registrare tutti i rigetti di un volume superiore a 15 kg e comunicarli alle autorità competenti. Il Comitato ritiene che i rigetti necessari debbano essere reintrodotti in mare senza indugio per garantire le massime possibilità di sopravvivenza.
Emendamento 19
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 47
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Articolo 47 Pesca ricreativa 1. La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave nelle acque comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale è soggetta al rilascio di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera. 2. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa su stock oggetto di un piano pluriennale sono registrate dallo Stato membro di bandiera. 3. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di specie oggetto di un piano pluriennale sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati determinano la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa. 4. La commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa è vietata, salvo a scopi filantropici. |
Articolo 47 Pesca ricreativa 1. La pesca ricreativa praticata a bordo di una nave non provvista di licenza nelle acque comunitarie e diretta ad uno stock oggetto di un piano pluriennale è soggetta al rilascio di un'autorizzazione da parte dello Stato membro di bandiera. 2. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa su stock oggetto di un piano pluriennale sono registrate dallo Stato membro di bandiera. 3. Le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa di specie oggetto di un piano pluriennale sono imputate al relativo contingente dello Stato membro di bandiera. Gli Stati membri interessati determinano la parte di tali contingenti da riservare esclusivamente alla pesca ricreativa. 4. La commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa è vietata, salvo a scopi filantropici. |
Il CdR propone una definizione della «pesca ricreativa» nell'articolo 4, paragrafo 27. Il testo proposto chiarisce la posizione in materia di licenze e autorizzazione.
Come evidenziato nel punto 26 delle raccomandazioni politiche, tali attività di pesca, se non regolamentate, potrebbero mettere a rischio gli stock inseriti in piani di recupero, ad esempio ad opera del turismo ittico professionale, oppure nei momenti in cui la pesca commerciale è chiusa. La soppressione dei paragrafi 3 e 4 garantisce però che l'intervento normativo sia proporzionato e non eccessivo.
Emendamento 20
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 52, paragrafi 2 e 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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2. Gli altri prodotti dalla pesca sono venduti unicamente in un centro di vendita all'asta o ad organismi o persone autorizzate dagli Stati membri. 3. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di partita IVA nelle basi di dati nazionali. |
2. Gli altri prodotti dalla pesca sono venduti unicamente in un centro di vendita all'asta o ad organismi o persone autorizzate dagli Stati membri. 3. L'acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita. Ai fini della registrazione, ogni acquirente è identificato in base al suo numero di immatricolazione o al numero di partita IVA nelle basi di dati nazionali. |
Il CdR ritiene che il numero di partita IVA rischi di non essere sempre pertinente, mentre il numero di immatricolazione viene creato dallo Stato membro.
Emendamento 21
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 53, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. Tutti gli acquirenti registrati di prodotti della pesca e dell'acquacoltura provvedono affinché tutte le partite ricevute siano pesate su bilance omologate dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal luogo di sbarco o rivenduto. |
1. Tutti gli acquirenti registrati di prodotti della pesca e dell'acquacoltura provvedono affinché dei campioni rappresentativi di tutte le partite ricevute siano pesate pesati su bilance omologate dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire nel momento dello smistamento, ma prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal luogo di sbarco o rivenduto. |
Il CdR teme che, se ogni cassa di pesce viene pesata, i trattamenti non necessari e i ritardi possano compromettere la qualità del pesce.
Emendamento 22
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 53, paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che il pesce non abbia potuto essere pesato allo sbarco e sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 20 chilometri dal luogo di sbarco. |
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura del pesce fresco dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che il pesce non abbia potuto essere pesato allo sbarco e sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 20 100 chilometri dal luogo di sbarco. |
Il CdR teme che la Commissione possa imporre requisiti inutilmente onerosi per il settore, rischiando così di scoraggiare la promozione di una cultura di rispetto delle regole.
Emendamento 23
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 54, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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1. Entro due ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita. |
1. Entro due 48 ore dalla prima vendita, gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro trasmettono per via elettronica una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima vendita. Se tale Stato membro non è lo Stato di bandiera della nave che ha sbarcato il pesce, una volta ricevute le informazioni pertinenti esso provvede affinché una copia della nota di vendita sia trasmessa alle autorità competenti dello Stato di bandiera. I suddetti acquirenti, centri d'asta, organismi o persone sono responsabili dell'esattezza della nota di vendita. |
La commercializzazione dei prodotti ittici richiede attenzione alla qualità, e i tempi di consegna ai consumatori dovrebbero essere ridotti al minimo. Il CdR ritiene che non sia pratico ridurre da 48 a 2 ore l'intervallo di tempo tra la prima vendita e la presentazione delle dichiarazioni alle autorità.
Emendamento 24
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 82, paragrafi 2 e 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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2. Inoltre, per ogni infrazione grave la cui entità non può essere collegata al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione, gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha commesso l'infrazione grave o la persona giuridica che ne è dichiarata responsabile sia passibile di un'ammenda amministrativa compresa tra 5 000 EUR e 300 000 EUR. La sanzione applicata è immediatamente notificata allo Stato membro di bandiera. 3. In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono un'ammenda amministrativa compresa tra 10 000 EUR e 600 000 EUR. |
2. Inoltre, per ogni infrazione grave la cui entità non può essere collegata al valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione, gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha commesso l'infrazione grave o la persona giuridica che ne è dichiarata responsabile sia passibile di un'ammenda amministrativa compresa tra 5 000 EUR e massima di300 000 EUR. La sanzione applicata è immediatamente notificata allo Stato membro di bandiera. 3. In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di un anno cinque anni, gli Stati membri impongono un'ammenda amministrativa compresa tra 10 000 EUR e massima di600 000 EUR. |
Il CdR ritiene che la giurisdizione di ciascuno Stato membro dovrebbe fissare le pene, fino al limite massimo. Ai fini dell'uniformità del testo, il CdR osserva che all'articolo 76 figura unicamente la menzione «entro un anno».
Emendamento 25
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 99
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Articolo 99 del Trattato CE Rifiuto di trasferimento di contingenti La Commissione può rifiutare il trasferimento di contingenti degli stock di uno Stato membro all'anno successivo conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, se:
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Articolo 99 del Trattato CE Rifiuto di trasferimento di contingenti La Commissione può rifiutare il trasferimento di contingenti degli stock di uno Stato membro all'anno successivo conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, se:
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Il CdR teme fortemente che il rifiuto dei trasferimenti di contingenti venga proposto come punizione. Vi è il rischio che la Commissione alteri in modo unilaterale la relativa stabilità dei TAC e dei contingenti tra gli Stati membri.
Emendamento 26
Proposta di regolamento del Consiglio, articolo 100
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento |
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Articolo 100 del Trattato CE Rifiuto di scambio di contingenti La Commissione può escludere la possibilità di effettuare scambi di contingenti conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002:
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Articolo 100 del Trattato CE Rifiuto di scambio di contingenti La Commissione può escludere la possibilità di effettuare scambi di contingenti conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002:
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Il CdR nutre forti timori che il rifiuto dei trasferimenti di contingenti venga proposto come punizione. Vi è il rischio che la Commissione alteri in modo unilaterale la relativa stabilità dei TAC e dei contingenti tra gli Stati membri.
Bruxelles, 18 giugno 2009
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE
(1) CdR 22/2008 fin, CdR 258/2006 fin, CdR 153/2001 fin.
(2) CdR 22/2008 fin, CdR 258/2006 fin.
(3) CdR 258/2006 fin.
(4) CdR 22/2008 fin, CdR 252/2004 fin, CdR 189/2002 fin, CdR 153/2001 fin.
(5) CdR 189/2002 fin.
(6) CdR 153/2001 fin.
(7) CdR 258/2006 fin, CdR 189/2002 fin, CdR 153/2001 fin.
(8) CdR 153/2001 fin.