5.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 212/162


Martedì 5 maggio 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *

P6_TA(2009)0336

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

2010/C 212 E/27

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

(5)

Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di «carni di pollame» è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6 ter (nuovo)

 

(6 ter)

Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1

1.

«carni di pollame»: le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;

1.

«carni di pollame»: le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 2

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2

2.

«carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

2.

«carni di pollame fresche»: carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a - 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)

 

3 bis.

È aggiunta la seguente sezione:

«III bis.     Informazioni obbligatorie sull'etichetta

Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione:

a)

di ogni ingrediente aggiunto che abbia un'origine animale diversa dal resto della carne; nonché

b)

dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5 % del peso del prodotto.».

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)

 

3 ter)

È aggiunta la seguente sezione:

«III ter.     Indicazione del prezzo

Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato.».