8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 184/519 |
Venerdi 24 aprile 2009
Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *
P6_TA(2009)0326
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))
2010/C 184 E/86
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0805),
visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0039/2009),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0189/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 205 – paragrafo 2 |
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2. Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità alle condizioni di cui all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che egli ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264 . |
2. Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264 . |
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Prima di considerare una persona che cede beni in conformità all'articolo 138 responsabile in solido, le autorità cui tale persona è tenuta a trasmettere l'elenco riepilogativo a norma dell'articolo 262 le notificano la sua inosservanza e le danno la possibilità di giustificare il suo errore entro un termine non inferiore a due mesi. |
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Tuttavia il primo comma non si applica nei seguenti casi: |
Il primo comma non si applica se: |
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Emendamento 4 |
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Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo) |
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Articolo 1 bis Valutazione della Commissione Entro il … (2) la Commissione redige una relazione di valutazione dell'impatto della responsabilità in solido prevista dall'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, ivi compreso il suo impatto sui costi amministrativi per i fornitori e sul gettito fiscale ottenuto dagli Stati membri. Se opportuno, e a condizione che la Commissione sia in grado di dimostrare che la base dati VIES («Value-added tax Information Exchange System», il sistema di scambio di informazioni sull'IVA) e lo scambio d'informazioni fra Stati membri funzionano correttamente, la Commissione stessa presenta una proposta volta a modificare l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE. |
(1) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.
(2) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.