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27.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 137/66 |
Giovedì 2 aprile 2009
Sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica ***I
P6_TA(2009)0209
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) (COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))
2010/C 137 E/20
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0401),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0279/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6–0105/2009),
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; |
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3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
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4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Giovedì 2 aprile 2009
P6_TC1-COD(2008)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 2 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel UE)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. …)
Giovedì 2 aprile 2009
ALLEGATO
Giovedì 2 aprile 2009
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
Indipendentemente dall'adozione del regolamento sul marchio di qualità ecologica, la Commissione conferma la sua intenzione di proporre un regolamento sull'etichettatura ecologica dei prodotti della pesca prima della fine dell'anno fondato soprattutto su criteri di pesca sostenibile.
Lo studio di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento sul marchio di qualità ecologica riguardante aspetti supplementari, quali il trattamento, il preimballaggio, l'imballaggio e il trasporto, che esaminerà se sia fattibile estendere il campo di applicazione del regolamento sul marchio di qualità ecologica ai prodotti alimentari, compresi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, non influenzerà o pregiudicherà l'adozione di tale regolamento.