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7.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 271/18 |
Giovedì 12 novembre 2009
Cittadini dei paesi terzi che devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e cittadini dei paesi terzi esenti da tale obbligo *
P7_TA(2009)0062
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 novembre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2009)0366 – C7-0112/2009 – 2009/0104(CNS))
2010/C 271 E/06
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione (COM(2009)0366),
visti gli articoli 67 e 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0112/2009),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0042/2009),
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata; |
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3. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
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4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
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TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 quater (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova) Regolamento (CE) n. 539/2001 Allegato I – parte 1 |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 539/2001 Allegato II – parte 1 |
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«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2) |
«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
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Montenegro (2) |
Montenegro (4) |
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Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (2) |
Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] (4) |
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(1) Il nome del paese sarà cancellato e trasferito dal presente allegato all'allegato II non appena la Commissione abbia con la sua valutazione confermato il rispetto da parte del paese di tutti i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, in conformità con le disposizioni del trattato.»;
(2) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici».
(3) Il nome del paese sarà trasferito dall'allegato I al presente allegato non appena la Commissione abbia con la sua valutazione confermato il rispetto da parte del paese in questione di tutti i parametri di riferimento stabiliti nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti, in conformità con le disposizioni del trattato. L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici».
(4) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici.».
Giovedì 12 novembre 2009
ALLEGATO
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
L’Unione europea sostiene fermamente l’obiettivo dell’abolizione del regime dei visti per tutti i paesi dei Balcani occidentali.
Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia soddisfano tutte le condizioni per la liberalizzazione dei visti. Ciò ha permesso l’adozione delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 539/2001 in tempo utile per consentire a questi tre paesi di aderire al regime di esenzione dal visto entro il 19 dicembre 2009.
Il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono l’auspicio che anche l’Albania e la Bosnia-Erzegovina beneficino presto della liberalizzazione dei visti. A tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio esortano questi due paesi a compiere ogni sforzo per soddisfare i parametri di riferimento stabiliti nelle tabelle di marcia della Commissione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 non appena avrà accertato che ciascun paese soddisfa i parametri di riferimento fissati nelle tabelle di marcia della Commissione, al fine di pervenire ad instaurare la liberalizzazione dei visti per i cittadini di tali paesi quanto prima possibile.
Il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 riguardante l’Albania e la Bosnia-Erzegovina con la massima urgenza.