30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 265/69


Giovedì 22 ottobre 2009
Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) *

P7_TA(2009)0054

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 ottobre 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

2010/C 265 E/32

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0539),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0223/2009),

visti gli articoli 55 e 142 del suo regolamento,

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare, di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 186 – lettera a)

3.

All'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine , del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;».

3.

All'articolo 186, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda i prodotti dei settori dello zucchero, del luppolo, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente;

a bis)

per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari, qualora i prezzi sul mercato comunitario di uno di tali prodotti aumentino o diminuiscano sensibilmente nei periodi di dodici mesi che iniziano il 1o aprile 2009 e il 1o aprile 2010; ».

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1234/2007

Articolo 188 – lettera a bis) (nuova)

 

3 bis)

All'articolo 188 è aggiunto il seguente paragrafo :

«2 bis.     Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione sui lavori del comitato di cui all'articolo 195. A tale scopo, riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti di misure sottoposti al comitato, nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogni qualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.»