18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/152


Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi *

P6_TA(2009)0046

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (COM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

(2010/C 67 E/24)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0431),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0313/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0004/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

1.   In assenza di programmi di informazione da realizzare sul mercato interno per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 1 , dopo avere valutato la necessità e l'opportunità di tali programmi in detto o detti Stati membri e dopo aver consultato le associazioni e le organizzazioni professionali attive nel settore interessato , un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

2.   In assenza di programmi d'informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

2.   In assenza di programmi di informazione da realizzare nei paesi terzi per una o più delle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri interessati stabiliscono, sulla base delle linee direttrici indicate all'articolo 5, paragrafo 2 , dopo avere valutato la necessità e l'opportunità di tali programmi in detto o detti Stati membri e dopo aver consultato le associazioni e le organizzazioni professionali attive nel settore interessato, un programma e il relativo capitolato e selezionano mediante gara l'organismo incaricato dell'esecuzione del programma che si impegnano a cofinanziare.

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola nei paesi terzi.

L'organismo incaricato dell'esecuzione del programma infine selezionato dallo Stato membro interessato può essere un'organizzazione internazionale, in particolare nel caso in cui il programma riguardi la promozione del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola ovvero i vini che godono di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, nei paesi terzi.

(c)

la valutazione del rapporto qualità/prezzo del programma;

c)

la valutazione del rapporto costo/efficacia del programma;

Articolo 1 bis

All'articolo 13, paragrafo 2, il primo e il secondo comma del regolamento (CE) n. 3/2008 sono sostituiti dai seguenti :

«2.   La partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi selezionati di cui agli articoli 8 e 9 non supera il 60% del costo effettivo degli stessi. Nel caso di programmi di informazione e di promozione della durata di due o tre anni, la partecipazione per ciascun anno di attuazione non può superare tale massimale.

La percentuale di cui al primo comma è del 70% per le azioni di promozione della frutta e della verdura destinate specificamente ai bambini negli istituti scolastici della Comunità.».