17.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 38/1


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 3/2009

adottata dal Consiglio il 20 novembre 2008

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/C 38 E/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (3), ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi, in particolare dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura, sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un impiego più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

(2)

Nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Verso una strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi», la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'impiego dei pesticidi.

(3)

È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'impiego dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi.

(4)

Poiché gli effetti della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4), non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti per proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere limitato ai prodotti fitosanitari cui si riferisce il regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5), con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza di rilevazione dei dati.

(5)

Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia nella fase di immissione sul mercato sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

(6)

Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della rilevazione obbligatoria di dati, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e con un buon rapporto costi/benefici.

(7)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (6), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare, esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(8)

La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto (7). Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(9)

La necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale dovrebbe essere assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche.

(10)

Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui prodotti fitosanitari dovrebbero essere prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

(11)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire la superficie trattata e di adeguare l'allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un quadro di riferimento comune per l'elaborazione sistematica di statistiche comunitarie sulla immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune di riferimento per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'immissione sul mercato e sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

2.   Le statistiche si applicano:

ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato conformemente all'allegato I,

ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura conformemente all'allegato II.

3.   Le statistiche sono utili in particolare, insieme ad altri dati pertinenti, ai fini dell'articolo 14 della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'impiego sostenibile dei pesticidi (5).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«prodotti fitosanitari», i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. …/2009;

b)

«sostanze», le sostanze quali definite all'articolo 3, punto 2 del regolamento (CE) n. …/2009, comprese le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti;

c)

«sostanze attive», le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. …/2009;

d)

«antidoti agronomici», gli antidoti agronomici di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. …/2009;

e)

«sinergizzanti», i sinergizzanti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. …/2009;

f)

«immissione sul mercato», l'immissione sul mercato di cui all'articolo 3, punto 8 del regolamento (CE) n. …/2009;

g)

«titolare dell'autorizzazione», il titolare dell'autorizzazione quale definito all'articolo 3, punto 20 del regolamento (CE) n. …/2009;

h)

«impiego agricolo», l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica di un'azienda agricola;

i)

«utilizzatore professionale», l'utilizzatore professionale quale definito all'articolo 3, punto 1 della direttiva 2009/…/CE;

j)

«azienda agricola», l'azienda agricola quale definita nel regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola (5).

Articolo 3

Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

1.   Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

indagini,

obblighi riguardo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari; in particolare obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. …/2009,

obblighi a carico degli utilizzatori professionali sulla base dei registri sull'impiego di prodotti fitosanitari; in particolare, obblighi ai sensi dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. …/2009,

fonti amministrative, oppure

una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.

3.   Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente ad un appropriato formato tecnico che la Commissione (Eurostat) deve adottare secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4.   Per motivi di riservatezza, la Commissione (Eurostat) provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III, tenendo adeguatamente conto della protezione dei dati riservati nei singoli Stati membri. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 322/97, i dati riservati sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici.

Articolo 4

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti criteri di valutazione della qualità:

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti,

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti,

«tempestività»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono,

«puntualità»: l'intervallo di tempo intercorrente fra la data della pubblicazione dei dati e la data prevista per la loro consegna,

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati,

«comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo,

«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi, come specificato negli allegati I e II. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Misure di esecuzione

1.   La Commissione adotta il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell'allegato II. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

3.   La Commissione può modificare la classificazione armonizzata delle sostanze definite nell'allegato III per adattarla alle modifiche dell'elenco delle sostanze attive adottato secondo l'articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. …/2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

Relazione

Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, di cui all'articolo 4, l'onere gravante su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali e l'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'impiego sostenibile dei pesticidi, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi enunciati all'articolo 1. Se del caso, contiene proposte miranti a migliorare ulteriormente la qualità dei dati e a ridurre gli oneri che gravano su imprese, aziende agricole e amministrazioni nazionali.

La prima relazione è trasmessa entro il 1o gennaio … (10).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.

(2)  Parere del Parlamento europeo, del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio, del 20 novembre 2008, e posizione del Parlamento europeo, del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L …

(6)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(7)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10)  Otto anni dall'adozione del presente regolamento.


ALLEGATO I

STATISTICHE SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

SEZIONE 1

Copertura

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra titolari di un'autorizzazione.

SEZIONE 2

Variabili

È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari immessisul mercato.

SEZIONE 3

Unità di misura

I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno civile.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo al … (1).

2.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento.

3.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, nella quale si specifica:

la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati,

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati,

una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

La relazione è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro qunidici mesi dalla fine dell'anno di riferimento.


(1)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO II

STATISTICHE SUGLI IMPIEGHI AGRICOLI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

SEZIONE 1

Copertura

1.

Le statistiche riguardano le sostanze elencate nell'allegato III contenute nei prodotti fitosanitari impiegati in agricoltura per una specifica coltivazione selezionata in ciascuno Stato membro.

2.

Ciascuno Stato membro stabilisce la selezione delle coltivazioni da coprire nel periodo quinquennale di cui alla sezione 5. La selezione deve essere rappresentativa delle coltivazioni dello Stato membro e delle sostanze impiegate.

Nel selezionare le coltivazioni si tiene conto delle coltivazioni di maggiore interesse per i piani d'azione nazionali di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/…/CE.

SEZIONE 2

Variabili

Per ciascuna coltivazione selezionata sono rilevate le seguenti variabili:

a)

la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari impiegati per tale coltivazione;

b)

la superficie trattata con ciascuna sostanza.

SEZIONE 3

Unità di misura

1.

Le quantità di sostanze impiegate sono espresse in chilogrammi.

2.

Le superfici trattate sono espresse in ettari.

SEZIONE 4

Periodo di riferimento

1.

Il periodo di riferimento è, in linea di principio, un periodo massimo di dodici mesi comprendente tutti i trattamenti fitosanitari associati alla coltivazione.

2.

Il periodo di riferimento è notificato come l'anno in cui la raccolta è iniziata.

SEZIONE 5

Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

1.

Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'impiego dei prodotti fitosanitari per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento definito nella sezione 4.

2.

Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

3.

Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo al … (1).

4.

Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

5.

I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità

Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, di cui all'articolo 4, in cui sono precisati:

il piano della metodologia di campionamento,

la metodologia utilizzata per rilevare i dati,

una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di prodotti fitosanitari impiegati,

gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati,

un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari impiegati durante il periodo quinquennale e sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato nel corrispondente quinquennio.


(1)  La data dell'entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO III

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA DELLE SOSTANZE

Gruppi principali

Codice

Classe chimica

Denominazione comune delle sostanze

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Categorie di prodotti

 

 

Nomenclatura comune

 

 

Fungicidi e battericidi

F0

 

 

 

 

Fungicidi inorganici

F1

 

 

 

 

 

F1.1

COMPOSTI DI RAME

TUTTI I COMPOSTI DI RAME

 

44

 

F1.1

 

POLTIGLIA BORDOLESE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

IDROSSIDO DI RAME

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OSSICLORURO DI RAME

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SOLFATO DI RAME TRIBASICO

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OSSIDO DI RAME (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

ALTRI SALI DI RAME

 

44

 

F1.2

ZOLFO INORGANICO

ZOLFO

7704-34-9

18

 

F1.3

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

ALTRI FUNGICIDI INORGANICI

 

 

Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGICIDI CARBANILATI

DIETHOFENCARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGICIDI CARBAMMATI

BENTHIAVALICARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALICARB

140923-17-7

399

 

F2.2

 

PROPAMOCARB

24579-73-5

620

 

F2.3

FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI

MANCOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

THIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Fungicidi a base di benzimidazoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI

CARBENDAZINA

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOLE

3878-19-1

525

 

F3.1

 

THIABENDAZOLE

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANATO-METIL

23564-05-8

262

Fungicidi a base di imidazoli e triazoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGICIDI CONAZOLICI

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUCONAZOLO

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CYPROCONAZOLO

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOCONAZOLO

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINICONAZOLO

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXICONAZOLO

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOLO

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUCONAZOLO

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINCONAZOLO

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAZOLO

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXACONAZOLE

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILCONAZOLO)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METCONAZOLO

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MYCLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENCONAZOLO

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPICONAZOLO

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTHIOCONAZOLE

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUCONAZOLO

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRACONAZOLO

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICICLAZOLO

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOLO

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITICONAZOLO

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGICIDI IMIDAZOLICI

CIAZOFAMIDE

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONE

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXIDE

72459-58-6

729

Fungicidi a base di morfoline

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGICIDI MORFOLINICI

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Altri fungicidi

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI

CYMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINE

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATINA

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGICIDI AMMIDICI

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSCALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXYL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROCLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTHIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLYLFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMIDE

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGICIDI ANILIDICI

CARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI

KASUGAMICINA

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLYOXINS

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMICINA

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGICIDI AROMATICI

CHLOROTHALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DICLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI

IPRODIONE

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCYMIDONE

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGICIDI DINITROANILINICI

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGICIDI DINITROFENOLICI

DINOCAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGICIDI FOSFORGANICI

FOSETYL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLCLOFOS-METILE

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGICIDI OSSAZOLICI

HYMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADONE

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINCLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGICIDI FENILPIRROLICI

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGICIDI FTALIMMIDICI

CAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGICIDI PIRIMIDINICI

BUPIRIMATE

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CYPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPYRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGICIDI CHINOLINICI

QUINOXYFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGICIDI CHINONICI

DITHIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGICIDI STROBILURINICI

AZOXISTROBINA

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXYSTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOXYM-METILE

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PICOXYSTROBINE

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PYRACLOSTROBINE

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXYSTROBINE

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGICIDI UREICI

PENCYCURON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGICIDI NON CLASSIFICATI

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

ACIDO BENZOICO

65-85-0

622

 

F6.18

 

DICLOROFENE

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONE

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-PHENYPHENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMINA

118134-30-8

572

 

F6.19

ALTRI FUNGICIDI

ALTRI FUNGICIDI

 

 

Erbicidi, essiccanti e antimuschio

H0

 

 

 

 

Erbicidi a base di fenossifitoormoni

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBICIDI FENOSSICI

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DICHLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MECOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MECOPROP-P

16484-77-8

475

Erbicidi a base di triazine e di triazinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI

METOPROTRINA

841-06-5

94

 

H2.2

ERBICIDI TRIAZINICI

SIMETRYN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZINA

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBICIDI TRIAZINONICI

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Erbicidi a base di ammidi e di anilidi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBICIDI AMMIDICI

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETHENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDE

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETHOXAMIDE

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPYZAMIDE

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBICIDI ANILIDICI

DIFLUFENICAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZACHLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBICIDI CLOROACETANILIDICI

ACETOCHLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALACLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETHACHLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILACLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPACLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLACLOR

87392-12-9

607

Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBICIDI BISCARBAMMATI

CLORPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBICIDI CARBAMMATI

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

CARBETAMIDE

16118-49-3

95

Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBICIDI DINITROANILINICI

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETHALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORYZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETHALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBICIDI SULFONILUREICI

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

CLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETHOXISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPYRSULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NICOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBICIDI URACILICI

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBICIDI UREICI

CLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Altri erbicidi

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI

CLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CYHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DICLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTILE

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXYFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBICIDI BENZOFURANICI

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO

CHLORTHAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DICAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBICIDI BIPIRIDILICI

DIQUAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAQUAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI

CLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CICLOXIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBICIDI DIAZINICI

PYRIDATE

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI

CINIDON-ETILE

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE

ACLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBICIDI IMIDAZOLINONICI

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBICIDI INORGANICI

SULFAMATO DI AMMONIO

7773-06-0

679

 

H7.10

 

CLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBICIDI ISOSSAZOLICI

ISOXAFLUTOLE

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBICIDI MORFATTINICI

FLURENOLO

467-69-6

304

 

H7.13

ERBICIDI NITRILICI

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DICLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBICIDI FOSFORGANICI

GLUFOSINATO

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSATO

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBICIDI FENILPIRAZOLICI

PYRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBICIDI PIRIDAZINONICI

CHLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMONE

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI

PICOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO

CLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PICLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO

FLUOROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBICIDI CHINOLINICI

QUINCLORAC

84087-01-4

493

 

H7.20

 

QUINMERAC

90717-03-6

563

 

H7.21

THIADIAZINE HERBICIDES

BENTAZONE

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBICIDI TIOCARBAMMATI

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINATE

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOCARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENCARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRI-ALLATE

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBICIDI TRIAZOLICI

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBICIDI TRIAZOLINONICI

CARFENTRAZONE

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBICIDI TRIAZOLONICI

PROPOXYCARBAZONE

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBICIDI TRICHETONICI

MESOTRIONE

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULCOTRIONE

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBICIDI NON CLASSIFICATI

CLOMAZONE

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROCLORIDONE

61213-25-0

430

 

H7.27

 

QUINOCLAMINE

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOLO

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO

 

 

Insetticidi e acaricidi

I0

 

 

 

 

Insetticidi a base di piretroidi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSETTICIDI PIRETROIDI

ACRINATRINA

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA CIPERMETRINA

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA CIFLUTRINA

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-CIPERMETRINA

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRINA

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRINA

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRINA

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRINA

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERATE

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIALOTRINA

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIALOTRINA

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINATE

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZETA-CIPERMETRINA

52315-07-8

733

Insetticidi a base di idrocarburi clorati

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSETTICIDI ORGANOCLORURATI

DICOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSETTICIDI CARBAMMATI

BENFUROCARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

CARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

CARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

CARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXYCARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANATE

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOCARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMICARB

23103-98-2

231

Insetticidi a base di organofosfati

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSETTICIDI FOSFORGANICI

AZINFOS METILE

86-50-0

37

 

I4.1

 

CADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

CLORPIRIFOS-METILE

5589-13-0

486

 

I4.1

 

COUMAPHOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DICLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOATO

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIAZATO

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETON-METILE

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALONE

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METILE

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRICLORFON

52-68-6

68

Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSETTICIDI BIOLOGICI

AZADIRACTINA

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NICOTINA

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINE

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONE

83-79-4

671

Altri insetticidi

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSECTTICIDI PRODOTTI MEDIANTE FERMENTAZIONE

ABAMECTINA

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMECTINA

51596-10-2

51596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSETTICIDI BENZOILUREICI

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSETTICIDI CARBAZATI

BIFENAZATE

149877-41-8

736

 

I6.5

INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI

METOXIFENOZIDE

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZIDE

112410-23-8

724

 

I6.6

REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZINA

66215-27-8

420

 

I6.6

 

EXITIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMONI DI INSETTI

(E,Z)-9-DODECENIL ACETATO

35148-19-7

422

 

I6.8

INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE

CLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

THIAMETHOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

INSETTICIDI STANNORGANICI

AZOCICLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN OSSIDO

13356-08-6

359

 

I6.10

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE

INDOXACARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI

PYRIPROXYFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI

FENPYROXIMATE

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE

PYMETROZINE

123312-89-0

593

 

I6.14

INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDACLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

THIACLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO

PROPARGITE

2312-35-8

216

 

I6.16

INSETTICIDI TETRAZINICI

CLOFENTEZINE

74115-24-5

418

 

I6.17

INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO

SPIRODICLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI

TRIAZAMATE

112143-82-5

728

 

I6.19

INSETTICIDI UREICI

DIAFENTHIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSETTICIDI NON CLASSIFICATI

ETOXAZOLE

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PYRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

ALTRI INSETTICIDI-ACARICIDI

ALTRI INSETTICIDI-ACARICIDI

 

 

Molluschicidi, totale:

M0

 

 

 

 

Molluschicidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI

TIODICARB

59669-26-0

543

 

M1.2

ALTRI MOLLUSCHICIDI

FOSFATO FERRICO

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEIDE

108-62-3

62

 

M1.2

 

ALTRI MOLLUSCHICIDI

 

 

Regolatori della crescita delle piante, totale:

PGR0

 

 

 

 

Regolatori fisiologici della crescita delle piante

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

CLORMEQUAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CYCLANILIDE

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZIDE

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETHIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIPHENYLAMINE

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETHOXYQUIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORCHLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAQUIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

IDRAZIDE MALEICA

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIQUAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PACLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

CALCIO-PROESADIONE

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODIUM O-NITROPHENOLATE

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAC-ETHYL

95266-40-3

8349

Inibitori di germinazione

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

INIBITORI DI GERMINAZIONE

CARVONE

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

CLORPROFAM

101-21-3

43

Altri regolatori della crescita delle piante

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE

 

 

Altri prodotti fitosanitari, totale:

ZR0

 

 

 

 

Oli minerali

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

OLI MINERALI

OLI DI PETROLIO

64742-55-8

29

Oli vegetali

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

OLI VEGETALI

OLI DI CATRAME

 

30

Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

BROMURO DI METILE

BROMURO DI METILE

74-83-9

128

 

ZR3.2

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

CLOROPICRINA

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DICLOROPROPENE

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODIO

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO

 

 

Rodenticidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTICIDI

BRODIFACOUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLONE

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

CLORALOSE

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

CLOROFACINONE

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

COUMATETRALYL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENACOUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALONE

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOCOUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

ALTRI RODENTICIDI

 

 

Tutti gli altri prodotti fitosanitari

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DISINFETTANTI

ALTRI DISINFETTANTI

 

 

 

ZR5.2

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, una proposta (1) di regolamento relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.

Nel marzo 2008, il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura (cfr. doc. 7412/08).

Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere nel luglio 2007 (2). Il Comitato delle regioni ha deciso nel giugno 2007 di non formulare un parere.

In data 20 novembre 2008, il Consiglio ha adottato una posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato CE.

II.   OBIETTIVI

La proposta mira ad assicurare la rilevazione di dati statistici comparabili in tutti gli Stati membri per consentire, con altri dati pertinenti, il calcolo di indicatori di rischio armonizzati.

Essa prevede in particolare norme armonizzate sulla rilevazione e sulla diffusione di dati riguardanti l'immissione in commercio e l'uso dei prodotti fitosanitari. Impartisce istruzioni agli Stati membri sulla rilevazione periodica di dati, sulle modalità di rilevazione dei dati e di trasmissione degli stessi alla Commissione.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1.   Osservazioni generali

Il Parlamento europeo, nella sua prima lettura del 12 marzo 2008, ha adottato 26 emendamenti. Il Consiglio, nella sua posizione comune, ha tenuto conto di 5 emendamenti. Tra questi, l'emendamento 5 è ripreso integralmente, mentre gli emendamenti 10, 13, 18 e 32 sono accolti nella sostanza o inseriti in parte.

La posizione comune include inoltre altre modifiche, non previste dal Parlamento europeo, che rispondono a varie preoccupazioni espresse dagli Stati membri nel corso dei negoziati.

Sono stati altresì introdotti vari emendamenti tecnici e redazionali allo scopo di definire la portata di alcune disposizioni, rendere più esplicita la formulazione del regolamento e garantire certezza del diritto o accrescere la coerenza del testo con altri strumenti comunitari.

2.   Osservazioni specifiche

—   Estensione dell'ambito di applicazione del regolamento

Gli emendamenti 1, 6, 7, 8, 12, 15, 21 e 26 non sono stati accolti dal Consiglio in quanto l'estensione dell'ambito di applicazione al di là delle vendite e dell'uso rappresenterebbe un onere per i rispondenti e le amministrazioni.

—   Inclusione dei biocidi

Gli emendamenti 11, 12, 22, 33 e 34 non sono stati accolti dal Consiglio in quanto la conoscenza e l'esperienza in materia di biocidi sono tuttora limitate e non se ne conoscono gli effetti essendo il settore in fase di sviluppo.

—   Scelta delle fonti di dati

Emendamento 14

Richiedere che la Commissione approvi i metodi comporterebbe una procedura costosa e gravosa. In linea con il principio di sussidiarietà, la scelta dei metodi di rilevazione dei dati o delle fonti di dati è di competenza degli Stati membri.

—   Valutazione dei dati rilevati da parte di un gruppo di esperti qualificati

Emendamento 31

Il Consiglio non può accettare una tale valutazione in quanto va oltre l'obiettivo del regolamento.

—   Adeguamento dell'elenco delle sostanze su base regolare e alla luce degli studi in corso sulle sostanze attive

Emendamento 19

Questo suggerimento può portare ad un aumento inutile degli oneri amministrativi.

—   Riservatezza

Emendamenti 16, 25, 30

La Commissione ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati riservati trasmessi dagli Stati membri come previsto dal regolamento (CE) n. 322/97. Non è pertanto necessario introdurre nuove disposizioni o riferimenti in materia.

—   Obbligo di notifica annuale delle quantità di prodotti fitosanitari

Emendamenti 15 e 23

Il regolamento sancisce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione le statistiche richieste. Gli Stati membri scelgono i metodi di rilevazione dei dati o le fonti di dati da essi ritenuti più idonei. L'obbligo di riferire sulle quantità di prodotti fitosanitari fabbricati, importati o esportati deve essere considerato nel quadro del regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

—   Pubblicazione dei dati

Emendamenti 25 e 28

Il Consiglio non può accettare l'introduzione, in questo specifico regolamento, dell'obbligo per gli Stati di pubblicare statistiche. Il regolamento prevede l'obbligo per gli Stati membri di rilevare i dati necessari e di trasmettere i risultati statistici alla Commissione.

—   Definizioni

Le definizioni sono state modificate per tenere conto ed allinearsi a quelle figuranti nel regolamento relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

—   Principi direttori

L'accuratezza non figura tra i principi che disciplinano le statistiche comunitarie ai sensi del regolamento (CE) n. 322/97 cui è fatto riferimento nel considerando 8. Il Consiglio non può pertanto accettare l'emendamento 3. Tuttavia, il Consiglio ha inserito questo principio tra i criteri di qualità di cui all'articolo 4.

—   Riferimento al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (CE) n. 1588/90

È stato inserito un nuovo considerando 8 per precisare il quadro in cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati e per ricordare come è assicurata la riservatezza dei dati.

—   Obiettivi

Il Consiglio si dichiara d'accordo sul riferimento, nell'articolo 1, all'articolo 14 della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tuttavia, il Consiglio non può accettare che lo scopo del regolamento sia quello di applicare e valutare la strategia tematica finalizzata a un utilizzo sostenibile dei pesticidi come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 10.

—   Valutazione della qualità

Il Consiglio ha inserito un articolo sulla valutazione della qualità (articolo 4). L'elemento valutazione della qualità è già stato inserito in altri provvedimenti in materia di statistiche quali i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai censimenti della popolazione e dell'alloggio, alle statistiche sulle carni e sul bestiame, alle statistiche dell'energia, nonché alle statistiche sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.

—   Misure di esecuzione

Poiché l'articolo inserito dal Consiglio sulla valutazione della qualità è piuttosto preciso, il riferimento alle procedure di regolamentazione per le relazioni sulla qualità e alle misure sulle notifiche è stato soppresso. Inoltre, la definizione di «superficie trattata» è stata spostata dall'allegato II all'articolo 5, e la facoltà della Commissione di modificare la classificazione armonizzata è stata anch'essa spostata dall'allegato III all'articolo 5.

—   Allegato II, Sezione I, copertura

Il Consiglio ha optato per la possibilità di lasciare agli Stati membri un ampio margine di valutazione nella selezione delle coltivazioni da coprire. La relazione sull'applicazione del regolamento ai sensi dell'articolo 7 offrirà l'opportunità di valutare se è necessario modificare la selezione delle coltivazioni.

IV.   CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune rappresenti una soluzione equilibrata e realistica ad una serie di preoccupazioni emerse nell'ambito di questo primo tentativo di rilevazione di dati comparabili riguardanti i prodotti fitosanitari. Confida in una discussione costruttiva con il Parlamento europeo in vista di un accordo praticabile su questo regolamento.


(1)  GU C 126 del 7.6.2007, pag. 5.

(2)  GU C 256 del 27.10.2007, pag. 86.