18.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 128/97


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori

COM(2008) 794 def.

(2010/C 128/18)

Relatore: Edwin CALLEJA

La Commissione, in data 27 novembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito al:

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori

COM(2008) 794 def.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 9 settembre 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore CALLEJA.

Alla sua 457a sessione plenaria, dei giorni 4 e 5 novembre 2009 (seduta del 5 novembre 2009), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 123 voti favorevoli, 4 voti contrari e 13 astensioni.

1.   Sintesi delle raccomandazioni

1.1.   In linea di principio, l'accesso a un'efficace tutela giurisdizionale rappresenta un diritto fondamentale di cui i consumatori dovrebbero godere in materia di ricorso collettivo. È tuttavia necessario prestare la dovuta attenzione al rispetto dei limiti imposti dal Trattato, nonché delle differenze esistenti sul piano giuridico tra gli ordinamenti processuali e costituzionali dei singoli Stati membri.

1.2.   L'adozione di misure legislative comunitarie in materia di ricorso collettivo rafforzerebbe la tutela dei consumatori soprattutto nelle transazioni transfrontaliere.

1.3.   Il sistema deve prevedere garanzie sufficienti per prevenire le cause temerarie e gli abusi da parte di soggetti diversi dai consumatori che siano spinti principalmente da interessi finanziari e da prospettive di lucro.

1.4.   Come principio generale, qualsiasi misura adottata dall'UE deve prevedere salvaguardie appropriate contro l'introduzione di elementi che in altre giurisdizioni si sono dimostrati suscettibili di condurre ad abusi. In particolare, qualsiasi sistema di ricorso collettivo venga introdotto dovrebbe prevedere di investire il giudice che esamina in via istruttoria le ragioni delle parti in una causa di ricorso collettivo del potere di bloccare qualsiasi abuso e di assicurarsi che i ricorsi proposti siano fondati.

1.5.   L'adozione di un meccanismo di ricorso giudiziario collettivo non compromette la possibilità di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

1.6.   Il CESE raccomanda alla Commissione di intraprendere ulteriori iniziative per incoraggiare le imprese a mettere a punto sistemi interni di gestione dei reclami, nonché per sviluppare ulteriormente i meccanismi alternativi già esistenti di composizione delle controversie e le misure di controllo pubblico. I consumatori potrebbero ricorrere a questi sistemi alternativi prima di adire le vie giudiziarie.

1.7.   Il CESE ricorda alla Commissione che il tema del ricorso giudiziario collettivo è oggetto di discussioni sin dal 1985 e che è giunto il momento di prendere delle decisioni e di attuare dei meccanismi per il risarcimento dei consumatori senza ulteriori indugi.

2.   Introduzione

2.1.   La strategia della Commissione per la politica dei consumatori (1) si prefigge l'obiettivo di promuovere entro il 2013 il mercato interno al dettaglio mettendo a loro agio consumatori e dettaglianti sia negli acquisti transfrontalieri che nelle transazioni realizzate nel paese d'origine. Nella sua strategia, la Commissione ha sottolineato l'importanza per i consumatori di disporre di mezzi di ricorso efficaci e ha annunciato l'intenzione di prendere in considerazione azioni di ricorso collettivo da parte dei consumatori.

2.2.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo hanno accolto con favore l'intenzione della Commissione di migliorare i mezzi di ricorso dei consumatori e in particolare il proposito di prendere in considerazione mezzi di ricorso collettivo (2). Dal canto suo, anche l'OCSE, in una recente raccomandazione sulla risoluzione delle controversie di consumo e il risarcimento dei consumatori (3), ha incoraggiato i suoi membri a fornire ai consumatori l'accesso a vari mezzi di ricorso, fra cui i meccanismi di ricorso collettivo.

2.3.   Il Libro verde della Commissione sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori, pubblicato nel novembre 2008 (4), ha esplorato i modi possibili di agevolare la riparazione del danno in situazioni in cui un gran numero di consumatori sia stato danneggiato dalle prassi di un unico operatore commerciale che violino il diritto del consumo. Il Libro verde presenta al riguardo quattro opzioni fra loro «alternative».

2.4.   La Commissione ha inoltre organizzato un'audizione pubblica, tenutasi il 29 maggio 2009, per discutere in merito al Libro verde e ha poi pubblicato un documento, presentato al pubblico per chiedere le sue osservazioni in merito, che comprendeva un'opzione in più rispetto alle quattro alternative per i mezzi di ricorso collettivo illustrate nel Libro verde. Il CESE, tuttavia, essendo ormai giunto a una fase avanzata del proprio processo decisionale, non ha potuto prendere in considerazione quest'ultima opzione proposta dalla Commissione, anche perché le relative valutazioni d'impatto devono essere ancora effettuate e il Comitato prevede sin d'ora che l'applicazione pratica di tale quinta opzione presenterà notevoli difficoltà.

2.5.   È innegabile che l'accesso dei consumatori ai mezzi di ricorso nel caso in cui i loro diritti vengano lesi dagli operatori commerciali favorisce la fiducia nei mercati e ne migliora il funzionamento. Questo obiettivo, tuttavia, si può raggiungere soltanto se i consumatori sono consapevoli del fatto che, se incontrano un problema, i loro diritti saranno fatti valere ed essi otterranno un'adeguata riparazione.

2.6.   Per garantire un trattamento equo di tutte le parti interessate, si deve trovare un giusto equilibrio tra tutti gli interessi in gioco.

3.   Sintesi del Libro verde

3.1.   L'obiettivo del Libro verde viene descritto nei seguenti termini: «valutare la situazione attuale in materia di mezzi di ricorso, in particolare nei casi in cui numerosi consumatori possono essere vittime della stessa infrazione alla legge e proporre soluzioni possibili per colmare qualsiasi lacuna che ostacoli un indennizzo adeguato per questi casi» (5). La Commissione ha ritenuto necessario non operare distinzioni tra i meccanismi transfrontalieri di ricorso collettivo e quelli esclusivamente nazionali. Un'altra delle questioni affrontate dal Libro verde riguarda la possibilità di applicare determinati strumenti soltanto alle transazioni transfrontaliere oppure anche ai casi di mera rilevanza interna.

3.2.   Il Libro verde verte in particolare sulla risoluzione dei casi di ricorso di massa e mira a fornire in tutta l'UE mezzi di ricorso collettivo efficaci per la riparazione del pregiudizio subito dai cittadini danneggiati dalla prassi di uno stesso operatore commerciale, indipendentemente dal luogo della transazione. Il Libro verde individua inoltre i maggiori ostacoli attualmente incontrati dai consumatori che vogliono ottenere un'effettiva reintegrazione del danno, nonché gli elementi che contribuiscono all'efficacia e all'efficienza di un meccanismo di ricorso collettivo.

3.3.   La Commissione considera insufficienti gli strumenti europei attualmente disponibili (6) e delinea quattro «alternative» per risolvere i problemi esaminati e offrire ai consumatori mezzi adeguati ed efficaci per ottenere riparazione, in particolare grazie al meccanismo di ricorso collettivo:

alternativa 1: fare assegnamento sulle misure nazionali e comunitarie esistenti intese a garantire un adeguato risarcimento dei consumatori,

alternativa 2: sviluppare una cooperazione fra Stati membri per assicurarsi che in tutta l'UE i consumatori possano accedere ai meccanismi di ricorso collettivo disponibili nei diversi Stati membri,

alternativa 3: associare diversi strumenti, vincolanti e non vincolanti, in grado di migliorare, in combinazione tra loro, le possibilità di ricorso dei consumatori, affrontando i principali ostacoli che vi si frappongono,

alternativa 4: adottare una misura comunitaria, vincolante o non vincolante, che stabilisca procedure giudiziali di ricorso collettivo.

4.   Osservazioni generali

4.1.   Da vari anni il CESE sostiene che è necessario definire a livello comunitario un'azione collettiva volta a garantire un effettivo risarcimento del danno in caso di violazione di diritti collettivi.

4.2.   Già nel 1992, con due pareri d'iniziativa, il CESE ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di individuare le possibilità di azione nel settore della regolamentazione delle controversie transfrontaliere e di riconoscere i poteri di rappresentanza delle organizzazioni dei consumatori nelle controversie tanto nazionali quanto transfrontaliere (7). Analogamente, nel parere adottato all'unanimità nel corso della sessione plenaria del 1o giugno 1994, il Comitato ha espressamente invitato la Commissione a stabilire una procedura uniforme in materia di azioni collettive e rappresentanza congiunta, non solo per porre fine alle pratiche illecite ma anche per agevolare le azioni risarcitorie (8). Questo tema è stato successivamente ripreso dal CESE in diversi altri pareri (9). Nel parere del 26 ottobre 2006 (10), il CESE si associa in modo chiaro alla preoccupazione espressa dalla Commissione nel Libro verde sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie. Nel parere del 25 marzo 2009 (11), il CESE ha poi confermato l'importanza che i soggetti danneggiati da tali violazioni dispongano di mezzi efficaci di ricorso.

4.3.   Visto che la normativa UE sancisce diritti sostanziali armonizzati per i consumatori, il CESE è d'accordo sull'opportunità di garantire allo stesso modo l'esistenza di procedure appropriate che consentano ai consumatori di esercitare tali diritti. Perché la giustizia possa fare il suo corso, come avviene in altri casi riguardanti le transazioni commerciali, i consumatori dovrebbero quindi disporre di una procedura giudiziale di ricorso collettivo. Come già indicato dal CESE in alcuni precedenti pareri, il ricorso dei consumatori è un diritto fondamentale che dovrebbe fornire una tutela giurisdizionale degli interessi collettivi o individuali omogenei. È necessario che esistano azioni a livello comunitario perché nell'UE non esiste uno strumento giudiziale che renda effettivi e attuabili i diritti collettivi o individuali omogenei. I meccanismi di ricorso collettivo sono necessari per offrire ai consumatori una possibilità realistica ed efficiente di ottenere riparazione nei casi di danni distinti, molteplici e simili.

4.4.   Inoltre, il rafforzamento della competitività è una politica di primaria importanza dell'Unione europea, che ha costruito un corpus di norme sostanziali in materia di protezione dei consumatori. Ora l'UE deve assicurarsi che queste norme siano applicate, in modo da far ripartire il motore dell'economia grazie all'aumento del commercio transfrontaliero, che a sua volta si fonda sulla fiducia nella possibilità di comporre qualsiasi controversia in modo rapido ed economico nonché secondo regole e procedure simili nell'intero mercato comune. I consumatori rischiano di essere vittime di pratiche commerciali sleali su scala più vasta e sono quindi necessarie procedure atte prevenire e arrestare questi abusi. La repressione, la prevenzione, la reintegrazione e il risarcimento sono tutti aspetti importanti. Per i danneggiati l'ammontare dei singoli risarcimenti è in genere ridotto, ma complessivamente può raggiungere somme elevate.

4.5.   Il CESE è dell'avviso che il ricorso alla tutela giudiziaria debba essere reso possibile ed effettivo. I meccanismi di composizione stragiudiziale devono invece essere complementari ai procedimenti giudiziari e offrire una procedura meno formale e meno costosa. Tali meccanismi presuppongono comunque che entrambe le parti contendenti siano realmente disposte a collaborare. I meccanismi di composizione stragiudiziale potrebbero permettere di pervenire a una soluzione equa e, al contempo, contribuire a non far aumentare il carico giudiziario arretrato.

4.6.   Ciò nonostante, il CESE sottolinea l'importanza di istituire meccanismi adeguati, rispettosi delle tradizioni culturali e giuridiche di ciascuno Stato membro.

4.7.   Il CESE ritiene inoltre che uno strumento giudiziario comunitario siffatto dovrebbe essere utilizzato principalmente in relazione ai diritti collettivi nei casi in cui vengano violate le norme a tutela dei consumatori e le regole di concorrenza.

5.   Osservazioni specifiche riguardanti il Libro verde

5.1.   Meccanismo giudiziario di ricorso collettivo

5.1.1.   Il CESE riconosce che, se si vuol far prevalere la giustizia a beneficio sia dei consumatori che delle imprese, si dovrebbe introdurre un meccanismo giudiziario europeo di ricorso collettivo, come proposto dall'alternativa 4 del Libro verde. L'introduzione di tale meccanismo consentirebbe di garantire l'accesso alla giustizia a tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro situazione finanziaria e dall'entità del danno individuale subito. Un meccanismo siffatto risolverebbe inoltre un problema riconosciuto dal Consiglio dei ministri dell'OCSE nella sua raccomandazione sulla risoluzione delle controversie di consumo e sul risarcimento dei consumatori (12): quello costituito dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i quadri giuridici in materia vigenti nei diversi Stati membri sono stati instaurati per trattare casi nazionali e non sempre sono adatti a fornire una riparazione ai consumatori di un altro Stato membro.

5.1.2.   Il CESE, tuttavia, riconosce anche che l'individuazione di una procedura collettiva armonizzata di tipo giudiziario può presentare a sua volta difficoltà e svantaggi derivanti dalle complessità ad essa inerenti, dai costi, dalla durata e da altre sfide, quali la necessità di ridurre al minimo il rischio sostanziale di abusi derivante dal contenzioso o quella di trovare il modo di finanziare le azioni di questo tipo. È inoltre necessario decidere se introdurre una procedura opt-in oppure opt-out. Entrambe le opzioni presentano i loro svantaggi, già evidenziati dal CESE in altra sede (13).

5.2.   Tratti salienti di un'azione collettiva europea

5.2.1.   Come riconosciuto dalla Commissione nel suo Libro verde, soltanto tredici Stati membri dispongono attualmente di meccanismi giudiziari di ricorso collettivo. Nei suddetti Stati è inoltre possibile individuare tre tipi diversi di meccanismi classificabili come «collettivi».

5.2.2.   Quello di «ricorso collettivo» è in effetti un concetto ampio, incentrato più sul risultato che sul (o su un) meccanismo. Esso comprende qualsiasi meccanismo in grado di far interrompere o prevenire un comportamento non conforme e/o far ottenere una riparazione nel senso più ampio del termine, si tratti di una reintegrazione o di un risarcimento. Dato che in una serie di Stati membri sono emerse o stanno emergendo molteplici procedure possibili, e che la maggior parte di esse sono innovative e sperimentali, è pressoché impossibile stabilire se un modello sia preferibile agli altri.

5.2.3.   Tenuto conto delle divergenze tra i sistemi giuridici e considerate le varie vie già esplorate e le raccomandazioni formulate in pareri precedenti sul tema (14), il CESE è favorevole a:

una direttiva comunitaria che garantisca un livello minimo di armonizzazione e al tempo stesso lasci sufficiente margine di discrezionalità a quei paesi che finora non hanno istituito un meccanismo giudiziario di ricorso collettivo. Una direttiva siffatta, inoltre, darebbe seguito alla direttiva sulle azioni inibitorie,

salvaguardie tali da garantire che le azioni collettive non abbiano la forma delle class action di tipo statunitense. Qualsiasi misura adottata a livello comunitario dovrebbe rispecchiare le tradizioni culturali e giuridiche europee, avere come unico obiettivo il risarcimento e stabilire un giusto equilibrio tra le parti, dando luogo a un sistema che tuteli gli interessi della società nel suo complesso. Il CESE appoggia pienamente il suggerimento della Commissione secondo cui qualsiasi misura che venisse adottata per istituire un meccanismo giudiziario di ricorso collettivo in tutti gli Stati membri «dovrebbe evitare elementi che potrebbero favorire una cultura del contenzioso, che apparentemente esiste in alcuni paesi non europei nei quali si applicano indennizzi punitivi, contingency fees e altri elementi»,

un sistema misto di azioni collettive che combini i vantaggi dei due sistemi opt-in e opt-out, a seconda della natura degli interessi in questione, del carattere determinato o indeterminato dei soggetti danneggiati e dell'entità dei danni individuali; nel caso del sistema opt-in, spetta agli interessati aggregare in una sola azione le proprie domande individuali di risarcimento del danno subito; nel caso del sistema opt-out, le azioni dovrebbero essere promosse da enti rappresentativi qualificati,

garantire ai singoli il diritto di associarsi a una procedura di ricorso collettivo (opt-in), anziché esservi associati soltanto in via presuntiva salvo loro espressa decisione contraria (opt-out). Il CESE indica vantaggi e svantaggi di questi meccanismi nel suo parere del 13 febbraio 2008 (15). Il sistema opt-in appare preferibile al fine di mitigare l'impatto di tali azioni collettive, in particolare negli Stati membri che ad oggi non ammettono procedure di questo tipo,

l'affermazione della Commissione secondo cui qualsiasi meccanismo comunitario deve prevenire domande manifestamente infondate e il giudice può avere un ruolo importante nel verificare se una richiesta collettiva sia manifestamente infondata o ammissibile. In proposito, il CESE richiama le raccomandazioni espresse in pareri precedenti circa l'importanza del ruolo del giudice, che deve avere il potere di bloccare le pretese manifestamente infondate già in una fase precoce del procedimento. I giudici esamineranno i ricorsi dei singoli consumatori per valutarne la possibile fondatezza e l'ammissibilità alla procedura di ricorso collettivo. In particolare, il giudice deve accertarsi che l'identità del gruppo sia chiaramente stabilita, sulla base di un certo numero di casi identici, e che il danno per cui si chiede riparazione abbia un'origine comune, risultando dall'inadempienza totale o dall'inesatto inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di uno stesso operatore commerciale,

garantire ai soggetti danneggiati il risarcimento completo del valore reale del pregiudizio subito, valore che comprende non solo la perdita in senso stretto o il danno materiale o morale, ma anche il lucro cessante e il diritto agli interessi. Infatti, mentre l'applicazione delle norme da parte delle autorità pubbliche si concentra sull'osservanza e sulla dissuasione, l'obiettivo delle azioni risarcitorie deve essere quello di consentire un risarcimento completo del danno subito. Tale piena riparazione deve pertanto comprendere il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi,

deve essere garantita la sostenibilità del meccanismo giudiziario collettivo in termini di adeguatezza dei finanziamenti,

il sistema dovrebbe anche contemplare una procedura di appello.

5.2.4.   Tutti gli altri aspetti di questo meccanismo giudiziario dovrebbero essere lasciati alla discrezione degli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. Infatti, qualsiasi procedura di azione collettiva introdotta a livello comunitario dovrebbe in ogni caso rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità, senza mai spingersi oltre ciò che è necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, in quanto questi ultimi non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e siano quindi realizzati meglio con un'azione a livello comunitario. Esistono diversi requisiti nazionali, giuridici e costituzionali, suscettibili di impedire od ostacolare l'armonizzazione legislativa, non ultimo l'articolo 5 del Trattato CE.

5.3.   Garantire ai consumatori la possibilità di ottenere riparazione mediante altri strumenti già disponibili

5.3.1.   Il CESE ha già riconosciuto che l'adozione a livello comunitario di un meccanismo giudiziario di ricorso collettivo non dovrebbe compromettere in alcun modo i sistemi di risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di consumo. Tali sistemi hanno ricevuto il sostegno incondizionato del CESE e le loro potenzialità dovrebbero essere ulteriormente approfondite e sviluppate (15), come proposto nell'alternativa 3 del Libro verde della Commissione. Le misure proposte nel contesto di tale alternativa sono infatti complementari, e non sostitutive, rispetto all'adozione di uno strumento giudiziario comunitario come sopra definito.

5.3.2.   Si è dato particolare rilievo ai meccanismi stragiudiziali di composizione delle controversie. La DG SANCO ha commissionato uno studio sui meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di consumo. Inoltre, sono stati recentemente adottati diversi atti normativi comunitari sull'introduzione di meccanismi per le controversie di modesta entità (16), in materia di mediazione (17) e per l'estensione della rete giudiziaria europea (18). In pratica, la normativa comunitaria in materia di attuazione dei diritti dei consumatori ha dovuto ammettere sia i meccanismi pubblici di tutela che quelli privati. Un cambiamento di rotta dalle conseguenze potenzialmente importanti è avvenuto nel 2004, con l'introduzione dell'obbligo per tutti gli Stati membri di dotarsi di un'autorità pubblica centrale responsabile del coordinamento dell'esecuzione transfrontaliera della normativa che tutela i consumatori (19).

5.3.3.   Procedure interne di gestione dei reclami

Il CESE è convinto che una gestione efficace dei reclami da parte degli operatori commerciali possa rappresentare un passo avanti decisivo verso il rafforzamento della fiducia dei consumatori nel mercato interno. Il Comitato reputa inoltre della massima importanza che la Commissione si adoperi per promuovere le iniziative necessarie, con il coinvolgimento imprescindibile della società civile e in particolare delle organizzazioni rappresentative delle imprese, per garantire l'esistenza di un quadro giuridico coerente che disciplini la messa a punto, da parte delle imprese, di sistemi interni di gestione dei reclami incentrati principalmente sulla gestione efficace dei reclami dei consumatori.

5.3.4.   Controllo pubblico

Il CESE concorda con la proposta della Commissione volta ad ampliare e rafforzare i poteri di esecuzione delle autorità competenti, compresi i difensori civici nazionali, ai sensi del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. Il Comitato raccomanda con forza che i dettagli del funzionamento di un tale meccanismo siano però trattati nel quadro di una direttiva, onde assicurare un livello minimo di armonizzazione in tutti gli Stati membri dell'UE. Qualsiasi proposta in tal senso dovrebbe limitare i rimedi disponibili ai risarcimenti compensativi e includere anche un robusto sistema procedurale di tutela per i soggetti sottoposti a procedimenti esecutivi. Il CESE ritiene che l'approccio basato sul controllo pubblico potrebbe essere gradualmente sviluppato, per instaurare una rete funzionale interoperabile che copra tutti gli Stati membri, e rivelarsi un modo molto efficace di individuare gli operatori in tutto il territorio comunitario che potrebbero star ledendo i diritti dei consumatori. Campagne appropriate di pubbliche relazioni, volte a sensibilizzare i consumatori e a diffondere le informazioni pertinenti, potrebbero in effetti incoraggiare i consumatori a denunciare le violazioni dei loro diritti.

5.3.5.   Meccanismi alternativi di composizione delle controversie

La Commissione riconosce che i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie attualmente esistenti variano in maniera considerevole fra uno Stato membro e l'altro e all'interno di un medesimo Stato membro, e che, anche nelle giurisdizioni in cui sono disponibili meccanismi di questo tipo, esistono divari considerevoli, sia da un settore all'altro che per quanto concerne la copertura geografica. Inoltre, la maggior parte dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie esistenti nell'UE riguarda per lo più controversie individuali. Per quanto riguarda gli strumenti esistenti in ambito UE (20), la relazione Analisi e valutazione dei mezzi di ricorso dei consumatori diversi da quelli giudiziari, elaborata per conto della Commissione europea, rivela che i principi in materia di indipendenza e imparzialità dei terzi che svolgono un ruolo nelle procedure di mediazione/arbitrato raccomandate dai suddetti strumenti non sono rispettati nemmeno nel contesto della banca dati della rete ECE. Al riguardo, il CESE è dell'avviso che le raccomandazioni esistenti in materia di sistemi alternativi di composizione delle controversie dovrebbero diventare strumenti normativi vincolanti. Un'estensione dell'accesso dei consumatori ai meccanismi alternativi di composizione delle controversie e a quelli per le controversie di modesta entità può portare a soluzioni rapide, eque, efficienti e relativamente poco dispendiose dei problemi connessi con la tutela dei consumatori.

Bruxelles, 5 novembre 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  COM(2007) 99 def.

(2)  Nelle rispettive risoluzioni sulla strategia per la politica dei consumatori, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione, dopo avere attentamente valutato la questione dei ricorsi collettivi dei consumatori negli Stati membri «di presentare, ove opportuno, una soluzione coerente a livello europeo, che offra a tutti i consumatori l'accesso a meccanismi di ricorso collettivo per la composizione delle controversie transfrontaliere» (A6-0155/2008), mentre il Consiglio la ha invitata «ad analizzare attentamente i meccanismi di ricorso collettivo e a presentare i risultati degli studi pertinenti in corso, in vista di qualsiasi eventuale proposta o azione» (GU C 166 del 20.7.2007, pagg. 1-3).

La richiesta del Parlamento europeo è stata ribadita nella sua risoluzione sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (A6-0187/2008). La commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sulla Equitable Life ha inoltre chiesto alla Commissione di «studiare ulteriormente la possibilità di definire un quadro giuridico con requisiti procedurali uniformi per i ricorsi collettivi europei transfrontalieri» (A6-0203/2007). Da parte sua il CESE, in un parere d'iniziativa (GU C 162 del 25.6.2008, pag. 1), ha formulato proposte relative al regime giuridico dei meccanismi di ricorso collettivo.

(3)  http://www.oecd.org/dataoecd/43/50/38960101.pdf (in inglese).

(4)  COM(2008) 794 def.

(5)  COM(2008) 794 def., pag. 3.

(6)  Raccomandazione 98/257/CE della Commissione riguardante i principi applicabili agli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31) e raccomandazione 2001/310/CE della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56); direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51); regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(7)  Cfr. GU C 339 del 31.12.1991, pag. 16, punto 5.4.2, nonché GU C 19 del 25.1.1993, pag. 22, punto 4.12, e la sezione 4 (pag. 103 e segg.) dell'interessante studio di Eric Balate, Pierre Dejemeppe e Monique Goyens allegato a quest'ultimo parere e pubblicato dal CES.

(8)  GU C 295 del 22.10.1994, pag. 1.

(9)  Tra i più significativi, ricordiamo il parere d'iniziativa sul tema Mercato unico e tutela dei consumatori: opportunità ed ostacoli (GU C 39 del 12.2.1996, pag. 55), in cui si constatava che, a quella data, non era stato dato alcun seguito alle proposte avanzate dal CES nel suo parere precedente sul Libro verde; il parere in merito alla Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio - Il mercato unico nel 1994 (COM(1995) 238 def.), in cui venivano evidenziati i ritardi nell'effettiva attuazione del mercato interno, in particolare in tema di legislazione nel settore del consumo, specie per le relazioni transfrontaliere (GU C 39 del 12.2.1996, pag. 70); il parere in merito alla Comunicazione della Commissione - Priorità per la politica dei consumatori (1996-1998), nel quale il Comitato, pur rallegrandosi per la proposta di direttiva sui provvedimenti inibitori e per il piano d'azione presentato dalla Commissione sulla protezione giuridica dei consumatori, dichiarava di attendere con interesse gli sviluppi in questo settore, e constatava che in esso il mercato unico era lungi dall'essere stato completato e che «un'adesione cosciente ai diritti dei consumatori» era una condizione fondamentale per guadagnare la fiducia di questi ultimi (GU C 295 del 7.10.1996, pag. 64). Lo stesso tipo di preoccupazioni veniva espresso anche nel parere del CES, del 23 aprile 1997, in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio - Impatto ed efficacia del mercato unico (COM(1996) 520 def.) (GU C 206 del 7.7.1997). Vanno inoltre ricordati i seguenti pareri del CESE: il parere d'iniziativa sul tema La politica dei consumatori dopo l'allargamento dell'UE, punto 11.6 (GU C 221 dell’8.9.2005); il parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori (2007-2013), punto 3.2.2.2.1 (GU C 88 dell’11.4.2006); il parere sul tema Un quadro giuridico per la politica dei consumatori (GU C 185 dell’8.8.2006).

(10)  In tale parere (GU C 324 del 30.12.2006) il CESE esprime il suo sostegno all'iniziativa della Commissione e conferma la necessità di azioni collettive, in quanto esse «soddisfano in maniera esemplare alcuni obiettivi fondamentali: 1) il reale risarcimento del danno, in quanto agevolano la richiesta da parte delle organizzazioni che agiscono a nome dei consumatori colpiti, contribuendo in tal modo a rendere effettivo l'accesso alla giustizia; 2) la dissuasione e la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali, considerando il maggior impatto sociale di questo tipo di azioni».

(11)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 40.

(12)  REC(2007) 74 del 12 luglio 2007.

(13)  GU C 162 del 25.6.2008.

(14)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 31, e GU C 228 del 22.9.2009, pag. 40.

(15)  GU C 162 del 25.6.2008, pag. 1.

(16)  Regolamento (CE) n. 861/2007 (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

(17)  Direttiva 2008/52/CE (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3).

(18)  COM(2008) 380 def. e parere CESE in GU C 175 del 28.7.2009, pag. 84.

(19)  Regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).

(20)  Raccomandazione 1998/257/CE e raccomandazione 2001/310/CE.