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23.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/67 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
COM(2009) 83 def./2 — 2009/0035 (COD)
(2009/C 317/11)
Relatore: PEZZINI
Il Consiglio, in data 20 marzo 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 44, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità
COM(2009) 83 def./2 – 2009/0035 (COD).
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 22 giugno 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.
Alla sua 455a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 luglio 2009 (seduta del 15 luglio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 144 voti favorevoli, 10 voti contrari e 17 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sottolinea l'esigenza di soddisfare i bisogni delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, per permettere loro di affrontare le sfide strutturali che sono diffuse in una società complessa, con la piena attuazione della Carta europea per le piccole imprese (1), in un processo integrato nella strategia di Lisbona.
1.2. Il CESE prende atto dell'iniziativa della Commissione, volta ad esentare le microentità da obblighi amministrativi-contabili, spesso onerosi ed eccessivi, rispetto alla struttura di queste imprese e richiama l'attenzione sulle posizioni adottate precedentemente nei pareri CESE 1187/2008 (2) e CESE 1506/2008 (3).
1.3. Il Comitato ritiene importante che l'iniziativa rispetti i seguenti principi:
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Obbligatorietà, ogni Stato è tenuto a introdurre criteri di esenzione per le microentità, |
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Flessibilità, occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di adattare i criteri d'esenzione alle esigenze della loro situazione specifica, entro limiti comuni, |
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Semplicità, le modifiche devono essere di semplice attuazione, |
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Trasparenza, occorre assicurare, in ogni caso, una adeguata trasparenza nel mercato interno. |
1.4. Il CESE, pur consapevole della competenza non esclusiva della Comunità in materia, ritiene auspicabile che, per l'integrità del mercato unico e per la non discriminazione tra soggetti in esso operanti, nelle future misuredi revisione della quarta e della settima direttiva sul diritto societario le agevolazioni risultino applicabili automaticamente a tutte le microimprese presenti nell'Unione, secondo criteri chiaramente definiti da ciascuno Stato membro.
1.5. Al riguardo il Comitato chiede sia applicato il principio-guida «Pensare innanzitutto in piccolo» (Think Small First) attraverso un accordo interistituzionale, fondato sulle stesse basi giuridiche dell'accordo Legiferare meglio (4), con una serie di impegni chiari e trasparenti, a livello comunitario e nazionale, in materia di eliminazione/riduzione degli oneri burocratici, per garantirne l'applicazione sistematica nel processi sia legislativi sia di attuazione, specie per le micro e per le piccole imprese.
1.6. Il Comitato riterrebbe inoltre opportuno che la Commissione presentasse al Parlamento, al Consiglio e al CESE un rapporto, dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente proposta, che valuti gli effetti ed il funzionamento dell'esenzione, a favore delle microentità, in tutti gli Stati membri dell'Unione, e i risparmi effettivamente conseguiti dalle microentità europee.
2. Introduzione
2.1. Sin dalla celebrazione dell'«Anno europeo delle PMI e dell'artigianato» (5), al quale fecero seguito la creazione della DG XXIII (6) e una serie di conferenze europee (7), la Commissione europea ha sviluppato un notevole sforzo per soddisfare i bisogni delle piccole e delle medie imprese e dell'artigianato, e per consentire loro di affrontare le numerose sfide economiche e strutturali. Ciò, per altro, è stato messo in luce in numerosi pareri del Comitato (8).
2.2. Le piccole e medie imprese sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle grandi imprese. Le loro specifiche esigenze, in materia contabile, sono state analizzate raramente, e le norme in materia di informativa finanziaria comportano un notevole onere finanziario, oltre a ostacolare l'uso efficiente dei capitali, più utili ai fini produttivi e dell'occupazione.
2.3. Se, da un lato, in materia di contabilità e di revisione, l'obiettivo di migliorare la qualità dei conti delle società di capitali e di aumentare la trasparenza è di fondamentale importanza, dall'altro, i maggiori obblighi imposti alle imprese si rivelano spesso particolarmente gravosi, per le micro e per le piccole.
2.4. Proprio in considerazione di questo, la Commissione aveva recentemente varato una proposta per esentare da taluni obblighi di comunicazione e dall'obbligo di redigere conti consolidati le medie imprese (9), sulla quale il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi positivamente (10).
2.5. Gli elevati costi amministrativi derivanti dalla normativa comunitaria limitano la competitività delle imprese europee. Inoltre, la legislazione relativa al diritto, alla contabilità ed alla revisione dei conti delle società non si è evoluta parallelamente al contesto in cui operano le società. Di fatto le direttive che garantiscono la qualità dell'informazione finanziaria e della revisione dei conti, nell'UE, implicano oneri amministrativi elevati per le imprese, specialmente per quelle minori.
2.6. Secondo stime elaborate per la Commissione, che non sembrano strutturate sul piano scientifico e metodologico, le microentità potenzialmente interessate dal provvedimento di esenzione sarebbero circa 5 milioni e 400 mila e l'onere amministrativo globale, per adempiere agli obblighi amministrativi e contabili, previsti dalla direttiva, ammonterebbe a circa 6,3 miliardi di euro all'anno.
2.7. Il Comitato sottolinea l'impegno, assunto dalla Commissione, di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi per le imprese (11), che è stato appoggiato senza riserve dal Comitato stesso (12).
2.8. Secondo il Comitato «si dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tutti gli Stati membri attuino tempestivamente ed a un livello qualitativamente elevato tutte le direttive e per persuadere i governi e i legislatori nazionali e regionali ad avviare i propri progetti di semplificazione normativa nei casi in cui l'attuazione del diritto comunitario abbia dato luogo ad un'eccessiva sovrapposizione di normative interne (il cosiddetto gold plating)» (13).
3. Il contesto
3.1. Nell'ambito della quarta fase dell'iniziativa di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (Simplification of the Legislation on the Internal Market - SLIM), sono state modernizzate la prima e la seconda direttiva in materia di diritto societario.
3.2. Il Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 ha sottolineato che la riduzione degli oneri amministrativi costituisce una misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto sull'impresa minore, mettendo in rilievo la necessità di un forte sforzo congiunto, per ridurre in maniera significativa gli oneri amministrativi all'interno dell'UE.
3.3. Il Consiglio europeo del 13-14 marzo 2008 ha invitato la Commissione a formulare nuove proposte legislative per ridurre gli oneri amministrativi, da adottare con iter accelerato (14), individuando nel diritto societario europeo e nella contabilità e revisione contabile i settori prioritari d'intervento.
3.4. L'European Small Business Act (15), presentato nel giugno del 2008 dalla Commissione e sul quale il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi (16), ha egualmente sottolineato le esigenze di semplificazione per le imprese minori.
3.5. Del resto, anche il piano europeo di ripresa economica presentato a fine novembre del 2008 ha indicato quale misura importante la riduzione degli oneri a carico delle piccole e medie imprese (PMI) e delle microentità, tra l'altro eliminando «l'obbligo per le microimprese di redigere i conti annuali» (17).
3.6. Dal canto suo, nella sua risoluzione dell'8 dicembre 2008 (18) il Parlamento europeo si è pronunciato per l'eliminazione degli obblighi in materia di informativa finanziaria a carico delle microentità, al fine di accrescerne la competitività e realizzare il loro potenziale di crescita, invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa per consentire agli Stati membri di esentare tali imprese dal campo di applicazione della quarta direttiva 78/660/CEE.
3.7. Nel corso degli ultimi venti-trenta anni, la direttiva 78/660/CEE ha subito varie modifiche (19).
4. Sintesi della proposta della Commissione
4.1. La Commissione propone di introdurre la nozione di microentità, già prevista da alcuni Stati membri, e di escluderla dal campo d'applicazione della quarta direttiva 78/660/CEE sui conti annuali. Le microentità dovrebbero rispondere, per poter beneficiare dell'esenzione, a 2 dei 3 criteri seguenti:
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10 o meno dipendenti, |
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totale di bilancio inferiore a 500 000 euro e |
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fatturato inferiore a 1 000 000 di euro. |
4.2. Per queste imprese piccolissime il costo connesso alla formazione di conti annuali è particolarmente pesante. D'altro canto, non esiste una forte domanda per quanto riguarda il loro stato finanziario, trattandosi principalmente di imprese che agiscono a livello locale/regionale.
4.3. Inserendo un'esenzione nelle direttive contabili, si lascerebbe agli Stati membri la facoltà di determinare le regole che dovrebbero essere rispettate dalle microentità.
4.4. Perciò la Commissione ha deciso di modificare l'attuale normativa comunitaria. Per quanto riguarda le microentità sono state proposte varie misure:
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dispensare tali imprese dall'obbligo di pubblicare i loro conti, |
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facoltà, per le microentità, di redigere ugualmente, su base volontaria, i conti annuali e sottoporli a revisione e inviarli al registro nazionale, |
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discrezionalità degli Stati membri di esentare le microentità dall'ambito di applicazione della quarta direttiva sul diritto societario. |
5. Osservazioni generali
5.1. Il CESE sostiene le finalità dell'iniziativa della Commissione, volte a esentare le microentità dagli obblighi amministrativi contabili, onerosi e del tutto sproporzionati rispetto alle esigenze delle microentità e dei principali utilizzatori delle informazioni finanziarie.
5.2. Il Comitato ritiene prioritario, specie nell'attuale crisi economica, la quale si ripercuote con maggiore incidenza sulle imprese minori di tutta Europa, che le misure di esenzione delle microentità siano attuate tempestivamente (modello «fast track») (20) ed universalmente in tutto lo Spazio economico europeo, e che esse si caratterizzino per la loro flessibilità, adeguata alle singole situazioni nazionali, e si attuino con trasparenza nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche europee.
5.3. La proposta della Commissione costituirebbe, inoltre, un forte incentivo alla lotta alla economia sommersa (moonlight economy), come è stato ribadito più volte dal Comitato: questo ha sottolineato «l'impatto davvero negativo del lavoro sommerso sulle finanze pubbliche, in termini di perdite sia di gettito fiscale che di contributi sociali» (21) e ha ricordato che «se si vuole scongiurare un'espansione a macchia d'olio dell'economia sommersa il prezzo di un comportamento virtuoso non deve essere esorbitante» (22).
5.4. Il CESE valuta positivamente la proposta di semplificazione della Commissione, che è tesa a garantire che il quadro regolamentare contribuisca a stimolare l'imprenditorialità e l'innovazione delle micro e delle piccole imprese, perché siano più competitive e sfruttino al meglio le potenzialità del mercato interno.
5.5. Il CESE, pur consapevole della competenza non esclusiva della Comunità in materia, e della necessaria applicazione dell'articolo 5 del Trattato, in tema di principio di sussidiarietà, ritiene che, per l'integrità del mercato unico e per la non discriminazione tra soggetti in esso operanti, sia auspicabile che, nelle misure futuredi revisione complessiva della quarta e della settima direttiva sul diritto societario, le agevolazioni per le microentità non siano lasciate alla discrezione dei singoli Stati membri, ma risultino applicabili automaticamente a tutte le microimprese dell'Unione.
5.6. Il Comitato chiede alla Commissione, al Parlamento europeo ed al Consiglio che, nella annunciata prossima revisione generale della quarta e della settima direttiva sul diritto societario, sia applicato il principio-guida «pensare innanzitutto piccolo» (Think Small First) attraverso un accordo interistituzionale, fondato sulle stesse basi giuridiche dell'accordo Legiferare meglio (23), con una serie di impegni chiari, in materia di riduzione/eliminazione degli oneri burocratici.
5.7. Il Comitato chiede, inoltre, che la Commissione presenti al Parlamento, al Consiglio ed al Comitato stesso un rapporto, dopo tre anni dell'entrata in vigore della presente proposta, il quale valuti gli effetti e il funzionamento dell'esenzione, a favore delle microentità, in tutti gli Stati dell'Unione ed i risparmi raggiunti dalle microentità europee.
Bruxelles, 15 luglio 2009.
Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI
(1) Cfr. Consiglio europeo di Lisbona, 2000.
(2) GU C 27 del 3.2.2009, pag. 7.
(3) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 37.
(4) Cfr. parere CESE GU C 182 del 4.8.2009, pag. 30, raccomandazione n. 1, relatore: Malosse e correlatore: Cappellini.
(5) Anno 1983.
(6) Venne creata, prima, una Task Force sotto la guida di Edith Cresson, che divenne poi una nuova DG: la DG XXIII.
(7) Avignone, 1990; Berlino, 1994; Milano, 1997.
(8) Cfr. tra gli altri: GU C 161 del 14.6.1993, pag. 6; GU C 388 del 31.12.1994, pag. 14; GU C 295 del 7.10.1996, pag. 6; GU C 56 del 24.2.1997, pag. 7; GU C 89 del 19.3.1997, pag. 27; GU C 235 del 27.7.1998, pag. 13; GU C 221 del 7.8.2001, pag. 1; GU C 374 del 3.12.1998, pag. 4; GU C 116 del 20.4.2001, pag. 20.
(9) COM(2008) 195 def. del 18 settembre 2008.
(10) GU C 77 del 31.3.2009, pag. 37, relatore: Cappellini.
(11) COM(2006) 689, 690 e 691 def. del 14 novembre 2006.
(12) GU C 256 del 27.10.2007, pag. 8.
(13) Cfr. GU C 256 del 27.10.2007, pag. 8, punto 4.3.6, come pure GU C 204 del 9.8.2008, pag. 9, punto 6.2.
(14) Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 13-14 marzo 2008, punto 9.
(15) COM(2008) 394 def. del 25 giugno 2008.
(16) GU C 182 del 4.8.2009, pag. 30, relatore: Malosse, correlatore: Cappellini.
(17) Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo Un piano europeo di ripresa economica (COM(2008) 800 def. del 26 novembre 2008, punto 4).
(18) Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità.
(19) Trattasi di oltre una decina di modifiche: direttiva 83/349/CEE, direttiva 84/569/CEE, direttiva 89/666/CEE, direttiva 90/604/CEE, direttiva 90/605/CEE, direttiva 94/8/CE, direttiva 1999/60/CE, direttiva 2001/65/CE, direttiva 2003/38/CE, direttiva 2003/51/CE, direttiva 2006/43/CE, direttiva 2006/46/CE.
(20) Fast track: per ottenere rapidamente dei primi risultati, la Commissione ha presentato tre proposte di questo tipo. La prima, intesa ad allineare alcune norme in materia di relazioni di esperti nel caso di fusioni e scissioni in ambito nazionale con le norme della direttiva sulle fusioni transfrontaliere (direttiva 2005/56/CE), è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel novembre 2007 (direttiva 2007/63/CE). Inoltre, nell'aprile 2008 la Commissione ha presentato due proposte di modifica relative alla prima e all'undicesima direttiva in materia di diritto societario e alle direttive contabili.
(21) Cfr. GU C 101 del 12.4.1999, pag. 30, relatore: Giron.
(22) Cfr. GU C 255 del 14.10.2005, pag. 61.
(23) Cfr. GU C 182 del 4.8.2009, pag. 30, raccomandazione n. 1, relatore: Malosse, correlatore: Cappellini. In particolare par. 3.2: «Per quanto riguarda il principio pensare anzitutto in piccolo il CESE ribadisce la posizione precedentemente espressa (GU C 27 del 3.2.2009, pag. 27) e chiede che venga sancito come norma vincolante in una forma ancora da definire (codice di condotta, accordo interistituzionale, decisione del Consiglio), ma che dovrebbe impegnare il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio. La “pista” di un accordo interistituzionale fondato sulle stesse basi giuridiche dell'accordo Legiferare meglio del 2003 …».
ALLEGATO
al Parere del Comitato economico e sociale europeo
Il seguente punto del parere della sezione è stato respinto a favore di un emendamento adottato dall'assemblea, ma ha ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi:
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«2.6. |
Secondo stime elaborate per la Commissione, le microentità potenzialmente interessate dal provvedimento di esenzione sarebbero circa 5 milioni e 400 mila e l'onere amministrativo globale, per adempiere agli obblighi amministrativi e contabili, previsti dalla direttiva, ammonterebbe a circa 6,3 miliardi di euro all'anno.» |
Esito della votazione sull'emendamento
L'emendamento è stato accolto con 89 voti favorevoli, 40 voti contrari e 30 astensioni.