16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/56


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

COM(2008) 790 def. — 2008/0231 (CNS)

2009/C 306/13

La Commissione, in data 30 gennaio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 31 del Trattato Euratom, di consultare il Comitato economico e sociale europeo sul tema:

«Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari»

«Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi»

COM(2003) 32 def. — 2003/0021 (CNS) — 2003/0022 (CNS).

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il parere relativo a dette proposte in data 26 marzo 2003.

La Commissione, in data 4 giugno 2009, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla versione modificata di una delle suddette direttive:

«Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare»

per ricevere le osservazioni del Comitato sotto forma di un parere che completa quello del 26 marzo 2003.

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 20 maggio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore DANTIN.

Alla sua 454a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 giugno 2009 (seduta del 10 giugno), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 100 voti favorevoli e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

L'energia nucleare è oggi al centro di un rinnovato interesse riconducibile a ragioni economiche, di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

1.2

Lo sviluppo nucleare presuppone un livello elevato di sicurezza e una trasparenza esemplare.

1.3

In tale contesto il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la direttiva, la quale, pur lasciando gli Stati membri liberi di scegliere se ricorrere o meno a questo tipo di energia, riveste una grande importanza tecnica e strategica per la sicurezza della popolazione, dei lavoratori del settore e dell'ambiente.

1.4

Il CESE è consapevole del fatto che il nucleare si sta sviluppando anche oltre i confini dell'Unione europea, talvolta in Stati in cui la cultura tecnologica e la gestione dei rischi non sono altrettanto avanzate quanto negli Stati membri. Alla luce di tale situazione, il CESE auspica che l'Unione europea svolga un ruolo guida e dimostri capacità propositiva in materia di sicurezza nucleare anche al di là del proprio territorio, come avviene già nell'ambito del pacchetto sul clima.

1.5

La sicurezza nucleare deve costituire un «bene pubblico mondiale» dal momento che le conseguenze di un incidente nucleare sulle popolazioni e sull'ambiente possono superare di gran lunga i confini dello Stato in cui dovesse verificarsi. A tal fine, rendendo obbligatorio sul proprio territorio, attraverso la direttiva in esame, il rispetto dei principi fondamentali di sicurezza che l'insieme degli Stati membri ha approvato in seno all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Unione europea si pone nelle condizioni di esportare «il proprio modello di sicurezza» oltre i confini comunitari.

1.6

Il CESE considera appropriato l'approccio che consiste nell'obbligare gli Stati membri a predisporre autorità nazionali di sicurezza del tutto indipendenti, ad attribuire la responsabilità della sicurezza ai soli titolari delle licenze di esercizio e a garantire la trasparenza delle informazioni su tali questioni, e auspica dunque che tale aspetto della direttiva venga mantenuto e che l'approccio resti sempre caratterizzato da un livello molto elevato di responsabilità.

1.7

Il CESE attribuisce grande importanza all'acquisizione, al mantenimento e allo sviluppo delle competenze da parte degli Stati membri, e in special modo da parte di quelli la cui esperienza nel settore dell'energia nucleare è modesta o inesistente. Questi Stati membri devono affrontare la questione senza indugi, in particolare sviluppando i necessari percorsi di formazione. Il CESE auspica che venga prevista una certificazione europea delle competenze in materia di gestione nucleare e che le formazioni riguardino sia la gestione tecnica delle conseguenze degli incidenti nucleari sia quella sanitaria.

1.8

Il CESE sottolinea che la sicurezza è anche una questione di cultura industriale e di comportamenti e non può limitarsi all'elaborazione di norme e vincoli operativi.

2.   Introduzione

2.1

All'indomani della crisi del 1973 l'industria nucleare ha conosciuto un notevole sviluppo nell'Unione europea, e ben presto è emersa l'esigenza di armonizzare le pratiche in materia di sicurezza.

2.2

La risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1975 sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (1) riconosce alla Commissione una funzione catalizzatrice per le iniziative che sono prese su un piano internazionale nel settore della sicurezza nucleare.

2.3

Nel 1992 è stata adottata una seconda risoluzione (2) nella quale il Consiglio invita gli Stati membri a proseguire e a rafforzare la loro concertazione per quanto riguarda i problemi di sicurezza. Nella sentenza relativa alla causa C-29/99 del 10 dicembre 2002, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che la Comunità è competente a legiferare nel settore della sicurezza nucleare.

2.4

Il 30 gennaio 2003, in applicazione dell'articolo 31 del Trattato Euratom, la Commissione ha proposto una direttiva sulla sicurezza degli impianti nucleari (3) in merito alla quale il CESE ha in seguito emesso un parere (4).

2.5

Visto che non è stato possibile raggiungere una maggioranza il Consiglio non ha adottato la direttiva, ma la concertazione è proseguita e ha portato fra l'altro, nel 2004, alla creazione del gruppo di lavoro sulla sicurezza nucleare.

2.6

La Commissione intende adesso rilanciare e approfondire l'istituzione di un quadro comunitario sulla sicurezza nucleare.

3.   Obiettivi, strategia e contenuto essenziale della nuova proposta di direttiva

3.1

La finalità generale della proposta è conseguire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità di regolamentazione. Il suo campo di applicazione comprende la progettazione, la scelta del sito, la costruzione, la manutenzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari, attività che impongono di tenere conto della sicurezza a norma del quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro interessato. Viene riconosciuto e pienamente rispettato il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se fare ricorso o no all'energia nucleare.

3.2

La strategia della direttiva in materia di sicurezza nucleare consiste nel sancire mediante una disciplina comunitaria un insieme di principi di sicurezza già presenti nella Convenzione dell'AIEA, cui aderiscono tutti gli Stati membri, integrandoli attraverso ulteriori prescrizioni di sicurezza per i nuovi reattori nucleari.

3.3

Si tratta pertanto di rendere vincolanti principi di sicurezza internazionalmente riconosciuti (AIEA, Convenzione sulla sicurezza nucleare, WENRA, ecc.) la cui applicazione è attualmente volontaria.

4.   Osservazioni generali

4.1

Nell'Unione europea l'energia proveniente dalla fissione nucleare rappresenta attualmente il 14,6 % dell'energia primaria consumata e il 31 % della produzione di elettricità. Per gli Stati membri che la utilizzano (quindici (5) su ventisette) essa rappresenta la fonte di energia con il prezzo più stabile e una di quelle che hanno il minor impatto in termini di emissioni di CO2. Tuttavia, il suo impiego è fonte di controversie, sia in alcuni dei paesi che la utilizzano, sia, ancor di più, negli Stati membri che non l'hanno inclusa nel proprio mix energetico per timore, in particolare, di contaminazioni radioattive dovute a eventuali incidenti e alla gestione delle scorie nucleari.

4.2

Conformemente alle prospettive menzionate dal parere del CESE sul tema Le sfide del nucleare per la produzione di elettricità  (6), l'energia nucleare è oggi al centro di un rinnovato interesse, per la sua convenienza economica e per l'opportunità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (politiche di salvaguardia del clima). In seno all'UE, alcuni Stati membri che avevano deciso di rinunciare all'energia nucleare rivedono oggi le proprie decisioni.

4.3

Affinché tale rilancio del nucleare venga accettato dai cittadini occorre garantire il livello di sicurezza più elevato possibile.

4.4

Questo rinnovato sviluppo di proporzioni «planetarie» pone le questioni della sicurezza nucleare sotto una nuova luce, specialmente per quanto attiene agli aspetti organizzativi e di controllo. La sicurezza nucleare deve costituire «un bene pubblico globale». A fronte di un simile impegno, la risposta deve essere «globalizzata» in quanto il rischio nucleare non resta circoscritto all'interno dei confini degli Stati che impiegano tale tecnologia.

4.5

Per progredire verso questo obiettivo l'Unione europea può svolgere un ruolo centrale sia nell'ambito della nuclearizzazione del suo territorio che per quanto riguarda le sue competenze industriali. L'Unione europea può dare il buon esempio, come già sul clima, avviando un processo di unificazione interna delle norme e delle organizzazioni incaricate della sicurezza, nonché individuando e superando gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo.

4.6

In un simile contesto, la direttiva presentata dalla Commissione giunge al momento opportuno. Il CESE la accoglie con favore, giudicandola di notevole importanza tecnica e strategica per la sicurezza delle popolazioni, dei lavoratori del settore nucleare e dell'ambiente, sia negli Stati membri che hanno optato per il nucleare sia in quelli che l'hanno respinto.

4.6.1

Il CESE approva la nuova strategia adottata dalla Commissione consistente nel ricercare un maggiore consenso rendendo pienamente responsabili gli Stati membri e le rispettive autorità nazionali di regolamentazione. I diversi Stati membri hanno infatti esperienze, strutture e pratiche differenti, e l'approccio che prevede in sostanza di imporre il rispetto di norme comuni elaborate in seno all'AIEA, di predisporre autorità di regolamentazione realmente indipendenti e di rendere pienamente responsabili i titolari di licenze, senza possibilità di delegare tale responsabilità, è certamente quello attualmente più accettabile per tutte le parti interessate e quello che può meglio garantire la sicurezza degli impianti.

4.6.2

Il CESE ritiene altresì che la direttiva in esame rappresenti un passo in avanti nel processo di miglioramento della sicurezza. Sarà opportuno condurre una riflessione continua e approfondita al fine di comprendere e di tenere presenti le variazioni, aggiunte o modifiche che si giustificheranno alla luce dell'eventuale evoluzione degli scenari, delle tecniche e dei piani organizzativi.

4.6.3

Il CESE è lieto di constatare come il documento in esame, sia nella sezione «Principali disposizioni della proposta» sia nell'articolo 5, riservi un'attenzione particolare alla trasparenza e all'affidabilità delle informazioni fornite al pubblico nell'ambito dei processi decisionali. In tal senso, la convenzione di Aarhus (7) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale può rappresentare un punto di riferimento per i soggetti della società civile.

4.6.4

Al di là di quanto esposto sin qui e del contenuto della proposta di direttiva, occorre tenere a mente e far proprio il concetto secondo cui la sicurezza non consiste esclusivamente nel definire in modo rigoroso nuove norme tecniche e industriali. Essa deriva anche da una cultura, ossia da un insieme di pratiche che pongono la sicurezza al centro dell'attenzione, la quale porta, al di là dell'indispensabile rispetto delle procedure, a ricercare costantemente nuovi progressi nell'ambito della sicurezza e a individuare i fattori, interni ed esterni, che rischiano di pregiudicarla. Tale cultura non matura in un solo giorno e per dispiegare tutta la sua efficienza deve coinvolgere non soltanto industriali, operatori e autorità preposte ai controlli, ma anche i responsabili politici.

4.7

Lo sviluppo della sicurezza può scontrarsi con eventuali limiti nelle competenze in materia di tecnologie elettronucleari, dovuti soprattutto a carenze in termini di know-how ed esperienza e a un ambiente scientifico e tecnologico poco adatto. È dunque necessario compiere notevoli sforzi di formazione (8). Potrebbero essere effettuati trasferimenti intraeuropei di conoscenze teoriche e pratiche, integrati da misure di sostegno volte a rispondere meglio, in particolare, agli obblighi di cui agli articoli 4, 7 e 9 in materia di formazione e risorse umane. Occorrerà inoltre adoperarsi per mettere a punto una certificazione europea delle formazioni, delle qualificazioni e delle competenze in materia di gestione e di sicurezza nucleare.

4.8

Il Forum europeo sull'energia nucleare, istituito dalla Commissione e sostenuto dal Consiglio del marzo 2007, riunisce alti rappresentanti delle autorità pubbliche, membri del Parlamento europeo, esponenti del CESE e rappresentanti dei produttori di elettricità, del settore nucleare, dei consumatori, della finanza e della società civile. Funge al contempo da centro di competenze e da luogo di dibattito sulle possibilità e sui rischi connessi all'energia nucleare. Nel gennaio 2009 il Forum ha espresso una serie di suggerimenti e osservazioni (9) sulla proposta di direttiva e il CESE ritiene che sia bene trarne ispirazione, sia per la loro qualità che per il loro impatto sul grado di accettazione da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti.

5.   Osservazioni particolari

5.1   Campo di applicazione e contenuto della direttiva

Il CESE accoglie con favore il riferimento ai principi fondamentali di sicurezza (SF-1, 2006) dell'AIEA e agli obblighi previsti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare, ma desidera specificare quali parti di tali principi corrispondano precisamente all'oggetto della direttiva in esame. Tale precisazione dovrebbe aver luogo nel quadro di un allegato alla direttiva, che viene descritto sommariamente al punto 6 e figura in allegato al presente pare. In questo modo la proposta di direttiva risulterà più chiara e alcuni articoli potranno essere semplificati.

5.2   Articolo 1

Per il paragrafo 1, il CESE suggerisce una formulazione più esplicita: «la presente direttiva mira a istituire un quadro europeo di regolamentazione della sicurezza nucleare, che definisce i principi di base cui devono conformarsi le leggi e i regolamenti degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare al fine di mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità, e di rafforzare il ruolo delle autorità di regolamentazione».

5.3   Articolo 2

5.3.1

Definizione (1) «impianto nucleare»: il CESE suggerisce di aggiungere «e dei residui radioattivi» dopo «combustibile esaurito».

5.3.2

Definizione (8) «autorità di regolamentazione»: il CESE invita la Commissione a riprendere esattamente la definizione riportata nel glossario sulla sicurezza del 2007: «Autorità o rete di autorità che il governo di uno Stato ha dotato di poteri giuridici per dirigere il processo di regolamentazione, inclusa la concessione delle licenze, e quindi per disciplinare la sicurezza nucleare, la sicurezza radiologica, la sicurezza dei residui radioattivi e la sicurezza del trasporto».

5.3.3

Definizione (10) «reattori di potenza nuovi»: il CESE preferisce un riferimento alla costruzione di impianti dopo l'entrata in vigore della direttiva. Gli sviluppi che intervengono all'inizio della costruzione possono essere presi in considerazione dal titolare della licenza. Diversamente, qualsiasi modifica a costruzione ultimata sarà più difficile da realizzare se una tale eventualità non era già prevista in sede di progettazione e costruzione dell'impianto. Talune circostanze particolari inerenti a centrali la cui costruzione è stata interrotta e deve essere ripresa inducono il CESE a proporre la seguente formulazione: «reattori di potenza nuovi», i reattori di potenza cui viene rilasciata un'autorizzazione di costruzione (o la cui costruzione è ripresa dopo una pausa di almeno 5 anni) posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva.

5.4   Articolo 3

5.4.1

Il CESE suggerisce che l'articolo sia redatto precisando prima il quadro per la sicurezza, che è l'aspetto generale, e poi la responsabilità della sua attuazione. Esso consiglia di includere nell'articolo la possibilità di ritiro delle licenze in caso di infrazione poiché ciò rientra nel quadro generale e rafforza i poteri dell'autorità di regolamentazione. Di conseguenza, l'articolo 8 non ha più ragion d'essere. Il Comitato ricorda che la Commissione ha il potere di verificare la qualità del recepimento della direttiva ed eventualmente di avviare una procedura per infrazione nei confronti degli Stati membri che non ne abbiano rispettato i principi.

5.4.2

L'articolo 3 assumerà pertanto la seguente formulazione:

1.

«Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo e regolamentare che disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. Tale quadro comprende prescrizioni di sicurezza nazionali, un sistema di concessione di licenze e di controllo degli impianti nucleari, il divieto di esercizio senza una licenza e un sistema di supervisione regolamentare che prevede anche le misure di esecuzione necessarie, incluse quelle riguardanti la sospensione e il ritiro delle licenze. Esso deve sancire la facoltà dell'autorità di regolamentazione di ritirare la licenza di esercizio in caso di violazioni, gravi o ripetute, delle norme di sicurezza nell'impianto nucleare».

2.

«Gli Stati membri devono assicurare che la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari ricada sul titolare della licenza, sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione competente, e che tale responsabilità continui a ricadere su di essi per l'intera durata di vita degli impianti nucleari, ossia fino a quando questi non cessino di essere assoggettati alla regolamentazione sulla sicurezza. Questa responsabilità del titolare della licenza non può essere delegata. Le misure di gestione e di controllo della sicurezza da attuare negli impianti nucleari devono essere proposte dal titolare della licenza e sottoposte all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Esse sono applicate dal titolare della licenza sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione».

5.5   Articolo 4, paragrafo 1

5.5.1

Ai fini dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione, che considera particolarmente importante, il CESE propone la seguente formulazione: «Gli Stati membri assicurano che l'autorità di regolamentazione, il cui obiettivo è esclusivamente la sicurezza, sia effettivamente indipendente da tutte le organizzazioni il cui compito è promuovere o gestire impianti nucleari. Essa deve essere libera da qualsiasi influenza che possa incidere sulle attività di regolamentazione». Il riferimento al compito di «pubblicizzarne i benefici per la società» è ridondante rispetto al concetto della promozione del nucleare, e se si mantiene tale indicazione occorre menzionare altresì l'indipendenza nei confronti delle organizzazioni che militano contro il ricorso al nucleare.

5.6   Articolo 4, paragrafo 3

Il CESE suggerisce di riunire insieme l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 4, della proposta mediante la seguente formulazione: «L'autorità di regolamentazione concede le licenze alla luce della documentazione fornita dal richiedente, da cui risulti che la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l'attivazione, l'esercizio e relativa estensione della durata, la qualità e la quantità del personale, fino alla disattivazione, sono conformi agli obblighi, alle condizioni e alle norme di sicurezza in vigore. Essa controlla la corretta esecuzione degli impegni assunti dal titolare della licenza in materia di sicurezza nucleare».

5.7   Articolo 4, paragrafo 4

Soppresso e ripreso nell'articolo 4, nuovo paragrafo 3.

5.8   Articolo 4, paragrafo 6

Inserire un paragrafo 6 per migliorare la collaborazione fra le autorità di regolamentazione in seno all'Unione europea: «Le autorità di regolamentazione degli Stati membri procedono allo scambio delle migliori pratiche di regolamentazione e sviluppano una comprensione condivisa degli obblighi internazionali adottati».

5.9   Articolo 5

«Trasparenza»: il CESE sottolinea l'importanza di questo articolo non soltanto per rispondere alla critica di eccessiva segretezza spesso mossa all'industria nucleare, ma anche perché le informazioni sul funzionamento degli impianti nucleari riguardano senza eccezione tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno tale forma di energia sul proprio territorio, in quanto essi sono comunque responsabili di tutelare i propri cittadini in considerazione del carattere transfrontaliero del rischio nucleare.

5.10   Articolo 6, paragrafo 1

Il CESE suggerisce di precisare i riferimenti ai principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e a tal fine di inserire un rimando all'allegato sopra citato. L'articolo 6, paragrafo 1, sarebbe così riformulato: «Per quanto concerne la scelta del sito, la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari, gli Stati membri applicano i principi fondamentali dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety principles, IAEA Safety Standard Series No. SF-1 (2006)) di cui all'allegato».

5.11   Articolo 6, paragrafo 2

L'articolo in questione, che rinvia in modo non abbastanza preciso alla WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) e al Gruppo ad alto livello, causa una difficoltà di interpretazione: come si può obbligare uno Stato membro a tenere conto di risultati futuri non definiti in termini né di contenuto né di calendario al momento dell'adozione della direttiva? Il CESE suggerisce di sopprimere il paragrafo, poiché il rispetto dei principi fondamentali di sicurezza e lo sviluppo di una cultura della sicurezza evolvono nel tempo parallelamente al progresso delle scienze e delle tecnologie.

5.12   Articolo 7

Questo articolo riguarda la responsabilità dei titolari di licenze ma, poiché la direttiva è destinata agli Stati membri, il CESE suggerisce di trasferire nell'allegato gli aspetti non strettamente connessi al ruolo degli Stati membri. L'articolo 7 sarebbe dunque così formulato:

«Obblighi dei titolari delle licenze — Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle licenze siano responsabili della progettazione, della costruzione, dell'esercizio e della disattivazione dei loro impianti nucleari conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6».

5.13   Articolo 8

L'articolo è stato integrato negli articoli 3 e 4 ed è dunque soppresso.

5.14   Articolo 10

Il titolo «Priorità alla sicurezza» può generare confusione poiché induce a pensare che gli Stati membri che non impongono misure più rigorose di quelle stabilite dalla direttiva non diano priorità alla sicurezza, o che sia la stessa direttiva a non farlo. Il CESE propone di sostituirlo con il titolo seguente: «Rafforzamento della sicurezza».

5.15   Articolo 11

L'articolo 11 concerne la relazione periodica, necessaria e auspicabile, trasmessa alla Commissione sugli effetti della direttiva. La Convenzione sulla sicurezza nucleare stabilisce già la cadenza da rispettare nella presentazione di relazioni e il CESE ritiene che sia preferibile definire un calendario comune delle relazioni, ai fini della semplificazione e della coerenza delle procedure. La formulazione dell'articolo diventerebbe la seguente:

«Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente direttiva contemporaneamente e con la medesima frequenza rispetto alle relazioni nazionali presentate in occasione delle riunioni di riesame tenute nell'ambito della Convenzione sulla sicurezza nucleare. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta una relazione al Consiglio sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva, corredata, se del caso, di proposte legislative».

6.   Proposta di allegato alla direttiva

6.1

Gli obiettivi dell'allegato alla direttiva sono i seguenti:

formulare gli obblighi cui sono tenuti gli operatori nucleari ma che la direttiva non può imporre in quanto essa ha valore vincolante unicamente nei confronti degli Stati membri,

definire, sulla base dei dieci principi fondamentali previsti dall'AIEA, quelli che la direttiva intende rendere vincolanti per gli Stati membri.

6.2

L'allegato prevede sei principi:

6.2.1

Gli Stati membri devono garantire che la responsabilità della sicurezza venga assunta dal titolare della licenza.

6.2.2

La responsabilità e la gestione della sicurezza devono essere individuate al livello più elevato dell'impresa.

6.2.3

La valutazione della sicurezza deve avvenire sin dall'inizio della costruzione di un impianto e lungo la sua intera durata di vita.

6.2.4

Gli Stati membri accertano che gli impianti nucleari vengano ottimizzati per garantire il più elevato livello di sicurezza ragionevolmente raggiungibile.

6.2.5

Gli Stati membri si accertano che vengano compiuti tutti gli sforzi necessari per prevenire e ridurre gli incidenti nucleari.

6.2.6

Tutti gli Stati membri, senza eccezione, si accertano che siano adottate le disposizioni necessarie per far fronte a situazioni di emergenza e reagire in caso di incidenti nucleari, in conformità alla direttiva 96/29/Euratom.

Bruxelles, 10 giugno 2009

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  GU C 185 del 14.8.1975, pag. 1.

(2)  GU C 172 dell'8.7.1992, pag. 2.

(3)  COM(2003) 32 def. e COM(2004) 526 def. (versione modificata).

(4)  GU C 133 del 6.6.2003, pagg. 70-74.

(5)  Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

(6)  GU C 110 del 30.4.2004, pagg. 77-95.

(7)  Convenzione internazionale negoziata nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). È stata firmata da 40 dei 55 paesi UNECE.

(8)  GU C 175 del 28.7.2009, pag. 1-7.

(9)  Cfr. il documento del sottogruppo Armonizzazione del Forum europeo sull'energia nucleare, riguardante la proposta di direttiva europea sulla sicurezza nucleare.


ALLEGATO

al parere TEN/377 del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare

COM(2008) 790 def. — 2008/0231 (CNS)

ANNEXE À LA DIRECTIVE  (1)

OBJECTIF DE SÛRETÉ

L'objectif fondamental de sûreté est de protéger les travailleurs et le grand public des effets nocifs des rayonnements ionisants pouvant provenir des installations nucléaires.

Afin de garantir la protection des travailleurs et du grand public, le mode de fonctionnement des installations nucléaires doit permettre de respecter les normes de sûreté maximales pouvant raisonnablement être atteintes compte tenu des facteurs économiques et sociaux.

Outre la protection des personnes définie dans les normes de base Euratom (directive 96/29), il convient de prendre des mesures

pour limiter les risques de survenue d'évènements pouvant entraîner la perte de contrôle du cœur d'un réacteur nucléaire, d'une réaction en chaîne nucléaire ou d'une source radioactive; et

pour atténuer les conséquences de tels événements s'ils surviennent.

L'objectif fondamental de sûreté doit être pris en compte pour toutes les installations nucléaires et à tous les stades du cycle de vie de l'installation nucléaire.

PRINCIPES DE SÛRETÉ

1.   Principe 1: Responsabilité de la sûreté

Chaque État membre garantit que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire est entre les mains du titulaire de l'autorisation concerné et fait en sorte de s'assurer que tous les titulaires d'autorisations assument leurs responsabilités.

Chaque État membre s'assure que le titulaire d'une autorisation a pris des dispositions pour:

établir et conserver les compétences nécessaires;

fournir la formation et l'information adéquates;

instaurer des procédures et des mécanismes permettant de préserver la sûreté dans toutes les situations;

vérifier si la conception et la qualité des installations nucléaires sont appropriées;

garantir la gestion sans danger de tous les matériaux radioactifs utilisés, produits ou stockés;

garantir l'élimination sans danger de tous les déchets radioactifs générés,

afin de s'acquitter de ses responsabilités en matière de sûreté de l'installation nucléaire.

Ces responsabilités doivent être assumées conformément aux objectifs et exigences de sûreté applicables tels que définis ou approuvés par l'organisme de réglementation et leur respect doit être garanti tout au long de la mise en œuvre d'un système de gestion

2.   Principe 2: Direction et gestion de la sûreté

Chaque entreprise concernée par la sûreté nucléaire doit mettre en place et conserver une direction et une gestion efficaces de la sûreté.

2.1

Ce sont les niveaux les plus élevés de l'entreprise qui sont responsables de la direction de la sûreté. Il convient de mettre en œuvre et de conserver un système de gestion efficace, qui doit intégrer toutes les composantes de la gestion afin que l'élaboration et la mise en œuvre des exigences de sûreté soient cohérentes avec les autres exigences, notamment celles concernant la performance humaine, la qualité et la sécurité, et que la sûreté ne soit pas compromise par d'autres exigences ou revendications.

Le système de gestion doit également garantir la promotion d'une culture de la sûreté, l'évaluation régulière des performances en matière de sûreté et l'application des leçons tirées de l'expérience.

2.2

Le système de gestion intègre une culture de la sûreté qui préside aux attitudes et comportements en matière de sûreté de tous les individus et entreprises concernés. La culture de la sûreté inclut:

l'engagement individuel et collectif envers la sûreté de la part de la direction, des cadres et du personnel à tous les niveaux;

la responsabilité des entreprises et des individus en matière de sûreté à tous les niveaux;

des mesures visant à encourager la curiosité et l'apprentissage et à décourager la suffisance en matière de sûreté.

2.3

Le système de gestion reconnaît les nombreuses interactions des individus, à tous les niveaux, avec la technologie et les entreprises. Pour prévenir les erreurs humaines et organisationnelles ayant des conséquences sur le plan de la sûreté, il convient de tenir compte des facteurs humains et d'encourager les bons résultats et les bonnes pratiques.

3.   Principe 3: Évaluation de la sûreté

Des évaluations complètes et systématiques de la sûreté sont réalisées avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et tout au long de son cycle de vie. Il convient d'adopter une approche progressive tenant compte du degré de risques potentiels de l'installation nucléaire concernée.

3.1

L'organisme de réglementation exige une évaluation de la sûreté nucléaire de la part de toutes les installations nucléaires, en respectant une approche progressive. Cette évaluation de la sûreté comprend l'analyse systématique du fonctionnement normal et de ses effets, ainsi que des éventuelles survenues de problèmes et de leurs conséquences. Les évaluations de la sûreté couvrent les mesures de sûreté nécessaires pour le contrôle des risques; la conception et les mesures de sûreté étudiées sont évaluées pour prouver qu'elles remplissent les fonctions de sûreté qui leur sont assignées. Lorsque des mesures de contrôle ou des actions spécifiques de la part de l'exploitant sont nécessaires pour maintenir la sûreté, une évaluation initiale de la sûreté est réalisée pour vérifier que les dispositifs mis en œuvre sont solides et fiables. Un État membre ne délivre l'autorisation pour une installation nucléaire que lorsqu'il a été démontré auprès de l'organisme de réglementation que les mesures de sûreté proposées par le titulaire sont adéquates.

3.2

L'évaluation de sûreté requise est répétée en totalité ou en partie si nécessaire ultérieurement dans la conduite des opérations afin de prendre en compte les circonstances nouvelles (telles que l'application de nouvelles normes ou de nouveautés scientifiques ou technologiques), le retour d'information des expériences tirées de l'exploitation du site en cours, les modifications éventuelles et les effets du vieillissement. Dans le cas d'une exploitation sur une longue période, les évaluations sont révisées et répétées aussi souvent que nécessaire. La poursuite de l'exploitation est alors conditionnée à ces réévaluations qui prouvent que les mesures de sûreté demeurent adéquates.

3.3

Dans le cadre de l'évaluation de sûreté requise, il convient d'identifier et d'analyser les éléments précurseurs d'accidents (événements amorceurs pouvant conduire aux conditions de l'accident) et de prendre des mesures pour empêcher la survenue d'accidents.

3.4

Afin d'améliorer encore la sûreté, il convient d'instaurer dans chaque installation des procédures pour le retour d'information et l'analyse des expériences en cours, y compris en ce qui concerne les événements amorceurs, les éléments précurseurs d'accidents, les quasi-incidents, les accidents et les actions non autorisées, de façon à en tirer des leçons, à partager les expériences et à s'y conformer.

4.   Principe 4: Optimisation de la sûreté

Les États membres s'assurent que les installations nucléaires sont optimisées pour répondre au niveau de sûreté maximal pouvant raisonnablement être atteint en pratique sans limiter leur fonctionnement outre mesure.

4.1

L'optimisation de la sûreté implique de réaliser une estimation de l'importance relative de différents facteurs, notamment:

La probabilité de survenue d'évènements prévisibles et les conséquences qui en découlent;

L'ampleur et la répartition des doses d'irradiation;

Les facteurs économiques, sociaux et environnementaux découlant des risques d'irradiation;

L'optimisation de la sûreté implique également de recourir aux bonnes pratiques et au bon sens dans la mesure du possible au quotidien.

5.   Principe 5: Prévention et atténuation

Chaque État membre s'assure que tous les efforts sont mis en œuvre, dans la pratique, pour prévenir et atténuer les incidents et accidents nucléaires dans ses installations nucléaires.

5.1

Chaque État membre s'assure que les titulaires d'autorisations mettent en œuvre tous les efforts pratiques:

pour empêcher la survenue de situations anormales ou d'incidents pouvant entraîner une perte de contrôle;

pour empêcher l'intensification de toute situation anormale ou incident éventuel; et

pour atténuer tout effet nocif d'un accident

en appliquant le principe de «défense en profondeur».

5.2

L'application du principe de «défense en profondeur» garantit qu'aucun problème technique, humain ou organisationnel ne peut avoir d'effets nocifs et que la probabilité est très faible de voir se combiner plusieurs erreurs pouvant avoir d'importants effets nocifs.

5.3

Le principe de «défense en profondeur» est mis en œuvre en associant plusieurs niveaux de protection consécutifs et indépendants qui devraient tous faillir avant qu'apparaissent les premiers effets nocifs pour les travailleurs ou le grand public. Les niveaux de défense en profondeur incluent:

a)

un choix adéquat du site;

b)

une conception adéquate de l'installation nucléaire, consistant en:

une qualité élevée de conception et de construction

une fiabilité élevée des composants et de l'équipement

des systèmes de contrôle, de limitation et de protection et des dispositifs de surveillance

une association adéquate de mesures de sûreté étudiées

c)

une organisation adéquate dotée de:

un système de gestion efficace, avec un fort engagement des cadres envers la culture de la sûreté;

procédures et pratiques opérationnelles globales;

procédures de gestion globale des accidents;

dispositifs de réaction à l'urgence.

6.   Principe 6: Capacité de réaction et de réponse à l'urgence

Les États membres s'assurent que les dispositions sont prises en matière de capacité de réaction et de réponse à l'urgence pour les accidents nucléaires, conformément à la directive 96/29.


(1)  Il presente testo riprende una parte del documento del sottogruppo Armonizzazione del Forum europeo sull'energia nucleare, riguardante la proposta di direttiva europea sulla sicurezza nucleare.