11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/65


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento

COM(2008) 553 def. — 2008/0180 (CNS)

2009/C 218/14

Il Consiglio, in data 19 novembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 37 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento»

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 28 gennaio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore ALLEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 161 voti favorevoli, 5 voti contrari e 8 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento avanzata dalla Commissione. Ritiene infatti che essa rappresenti un significativo passo avanti nella direzione giusta e consenta di migliorare il benessere degli animali durante il processo di macellazione.

1.2

Per quanto concerne il contenuto delle singole proposte, il Comitato accoglie con favore l'attribuzione all'operatore del macello della piena responsabilità del benessere degli animali durante la macellazione, nonché l'obbligo di seguire procedure operative standard, l'introduzione di certificati di idoneità e l'obbligo di designare un «responsabile della tutela del benessere animale».

1.3

Il Comitato pone l'accento sulla necessità che l'ufficiale veterinario svolga un ruolo fondamentale di supervisione per garantire la piena osservanza delle procedure corrette di tutela del benessere animale durante la macellazione. L'ufficiale veterinario dovrebbe essere informato immediatamente di qualsiasi modifica delle procedure operative standard.

1.4

In particolare dovrebbe incombere all'ufficiale veterinario la responsabilità di effettuare con regolarità le verifiche necessarie a garantire che le procedure di macellazione siano osservate correttamente.

1.5

La proposta di consentire deroghe nei casi di macellazione rituale è del tutto incoerente con gli obiettivi di tutela del benessere animale durante la macellazione enunciati dal regolamento stesso.

1.6

Il Comitato accoglie con grande favore le nuove procedure di spopolamento e abbattimento di emergenza. In tale contesto, è estremamente importante l'obbligo di elaborare, prima dell'inizio dell'operazione di spopolamento, un piano d'azione per garantire il rispetto delle norme stabilite dal regolamento. Inoltre, è senz'altro da condividere la proposta di pubblicare una relazione di valutazione entro un anno dal termine dell'operazione stessa.

2.   Introduzione

2.1

Nell'Unione europea le considerazioni relative al benessere animale hanno assunto maggiore rilievo: si tratta di un aspetto significativo in una società come la nostra, che si considera avanzata e civile.

2.2

In due pareri scientifici (rispettivamente del 2004 e del 2006) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (European Food Safety Authority - EFSA) ha raccomandato di rivedere l'attuale direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

2.3

Nella normativa comunitaria sono stati individuati problemi specifici quali la mancanza di armonizzazione fra i nuovi metodi di stordimento e l'assenza di chiare responsabilità degli operatori e dei gestori dei macelli. Si ravvisa inoltre la necessità di una formazione adeguata per il personale addetto alla macellazione degli animali.

2.4

È necessario fare chiarezza riguardo alle condizioni di benessere da applicare agli animali abbattuti a fini profilattici. Le norme a garanzia del benessere dovrebbero applicarsi, nella misura del possibile, anche agli animali che devono essere abbattuti in situazioni di emergenza, in modo da evitare ritardi e inutili sofferenze degli animali stessi.

2.5

Bisogna garantire una migliore comprensione del benessere animale e integrare questo aspetto nella preparazione e nel trattamento degli animali prima dell'abbattimento.

2.6

La direttiva 93/119/CE verrà abrogata e sostituita dal regolamento proposto, ma l'ambito di applicazione della normativa comunitaria rimarrà immutato.

2.7

Sostituendo una direttiva con un regolamento, la proposta in esame mira a un'applicazione uniforme e simultanea in tutta l'UE, coerentemente con il mercato unico.

3.   La proposta della Commissione

3.1

Il regolamento proposto mira a disciplinare l'abbattimento degli animali allevati per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché le operazioni ad esso correlate.

3.2

Sarà possibile derogare alle norme del regolamento nei casi di abbattimento di emergenza, onde risparmiare all'animale dolore e sofferenze inutili, oppure qualora l'osservanza di tali norme comporti un rischio immediato per la salute o la sicurezza delle persone.

3.3

Il regolamento non si applicherà qualora gli animali siano abbattuti:

a)

nel corso di esperimenti scientifici eseguiti sotto il controllo dell'autorità competente;

b)

durante attività venatorie;

c)

durante eventi culturali o sportivi;

d)

da un veterinario nell'esercizio della sua attività;

e)

dai loro proprietari per il proprio consumo, nel caso di volatili da cortile o di lagomorfi.

3.4

A norma del regolamento, durante l'abbattimento e le operazioni correlate saranno risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili. Gli operatori adotteranno infatti tutte le misure necessarie per garantire che gli animali siano accuditi e maneggiati in modo tale da procurare loro il minimo stress possibile prima della macellazione.

3.5

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, gli animali saranno abbattuti esclusivamente utilizzando un metodo che garantisca la morte istantanea, oppure previo stordimento.

3.6

In deroga a tale disposizione, gli animali potranno essere abbattuti senza previo stordimento ove ciò sia previsto nell'ambito di una macellazione rituale, a condizione che l'abbattimento abbia luogo in un macello. Gli Stati membri potranno tuttavia decidere di non applicare tale deroga.

3.7

Un elenco dei metodi di stordimento, accompagnato da una serie di specifiche prescrizioni tecniche relative ad alcuni di essi, è contenuto nell'allegato I del regolamento, e lo stordimento deve essere effettuato in conformità a questi metodi. Inoltre, al fine di garantire che il processo di stordimento si svolga costantemente in maniera appropriata, la sua efficacia dovrà essere verificata regolarmente su un campione di animali sufficientemente rappresentativo.

3.8

In relazione ai metodi di stordimento di cui al citato allegato I, potranno essere adottati codici comunitari di buone prassi, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento. Tale procedura è quella di regolamentazione stabilita dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999: in base ad essa, nell'esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione, composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3.9

Gli operatori dovranno elaborare e applicare procedure operative standard al fine di garantire che l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento. Tali procedure dovranno essere messe a disposizione dell'autorità competente ogni qualvolta essa ne faccia richiesta. Per quanto riguarda lo stordimento, le procedure operative standard dovranno tener conto delle raccomandazioni del fabbricante e delle istruzioni per l'uso del dispositivo utilizzato. Inoltre, un dispositivo di riserva dovrà essere immediatamente disponibile per l'uso in sostituzione del dispositivo iniziale in caso di mancato funzionamento di quest'ultimo.

3.10

A norma del regolamento proposto, solo le persone in possesso del pertinente certificato di idoneità potranno eseguire le seguenti operazioni di macellazione:

a)

il maneggiamento e la cura degli animali prima della loro immobilizzazione;

b)

l'immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento o dell'abbattimento;

c)

lo stordimento degli animali;

d)

la valutazione dell'efficacia dello stordimento;

e)

la sospensione o il sollevamento di animali vivi;

f)

il dissanguamento di animali vivi;

g)

l'abbattimento di animali da pelliccia.

3.11

Inoltre, i prodotti commercializzati come dispositivi per l'immobilizzazione o lo stordimento non potranno essere immessi sul mercato senza le adeguate istruzioni relative al loro uso e alla loro manutenzione, in modo da garantire il massimo benessere degli animali. Tali istruzioni dovranno specificare in particolare le categorie e il peso degli animali cui è destinato l'uso del dispositivo e un metodo appropriato di controllo della sua efficacia.

3.12

L'allegato II del regolamento enuncia con chiarezza i requisiti per la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli. Ai fini del regolamento proposto, ciascun macello potrà operare solo previo riconoscimento della sua conformità ai requisiti pertinenti da parte dell'autorità nazionale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

3.13

Gli operatori dovranno garantire la conformità alle norme operative relative ai macelli di cui all'allegato III del regolamento. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, saranno vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:

a)

la sospensione o il sollevamento degli animali per le zampe o gli arti;

b)

la costrizione meccanica degli arti o delle zampe dell'animale;

c)

la rottura degli arti, la recisione dei relativi tendini o l'accecamento dell'animale;

d)

la recisione del midollo spinale, ad esempio per mezzo di un pugnale o di una daga;

e)

l'utilizzo di scariche elettriche che non stordiscano o uccidano l'animale in circostanze controllate, in particolare quando la corrente elettrica non sia applicata intorno al cervello.

Tuttavia, i divieti di cui alle lettere a) e b) non si applicheranno ai dispositivi di sospensione utilizzati per i volatili da cortile.

3.14

Gli operatori dovranno applicare procedure di controllo - che prevedano tra l'altro l'indicazione nominativa del responsabile della procedura - per verificare e confermare l'effettivo stordimento degli animali da macellare nel periodo compreso tra la fine del processo di stordimento e la conferma della morte. Se nelle varie linee di macellazione vengono utilizzati dispositivi di stordimento diversi, per ciascuna di esse dovrà essere adottata una procedura di controllo.

3.15

Per ogni macello, gli operatori dovranno designare un «responsabile della tutela del benessere animale» incaricato di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento. Tale norma, tuttavia, non si applicherà ai macelli in cui vengano macellati annualmente meno di 1 000 mammiferi o di 150 000 volatili da cortile.

3.16

In materia di abbattimento di animali a fini profilattici (ad esempio in caso di influenza aviaria o afta epizootica), la proposta in esame mira ad accrescere la responsabilità delle autorità competenti nei confronti dei cittadini per quanto concerne il benessere degli animali abbattuti. In particolare, essa imporrà una migliore pianificazione, supervisione e rendicontazione di tali operazioni.

3.17

Nel caso di abbattimenti di emergenza, la persona responsabile degli animali interessati dovrà adottare tutte le misure necessarie per abbatterli nel più breve tempo possibile.

3.18

Ciascuno Stato membro dovrà designare un «centro di riferimento» nazionale incaricato tra l'altro di offrire sostegno permanente e competente agli ispettori ufficiali e di fornire assistenza scientifica e tecnica.

4.   Osservazioni specifiche

4.1

La deroga prevista dall'articolo 14 del regolamento è una misura appropriata, necessaria per garantire che i macelli di piccole dimensioni possano continuare a operare e a servire i mercati locali.

4.2

Il ruolo degli ufficiali veterinari dovrebbe essere ampliato in modo da includere compiti di supervisione riguardo all'applicazione delle norme di tutela degli animali poste dal regolamento, e in particolare all'operato del «responsabile della tutela del benessere animale». Qualsiasi modifica delle procedure operative standard dovrebbe immediatamente essere comunicata all'ufficiale veterinario.

4.3

Inoltre, andrebbe istituito un gruppo di esperti scientifici incaricato di esaminare e di redigere codici di buone prassi riguardo ai metodi di stordimento di cui all'allegato I.

4.4

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento proposto, che consente agli Stati membri di non applicare le norme del regolamento alle macellazioni rituali, è in contraddizione con l'obiettivo generale della proposta, che è quello di migliorare la tutela degli animali durante l'abbattimento. Tecnologie innovative quali lo Stun Assurance Monitor (SAM), che registra ogni scarica elettrica somministrata all'animale e il relativo voltaggio, consente agli operatori che intendono macellare previo stordimento in conformità alle regole della macellazione islamica di monitorare accuratamente l'efficacia di ciascuna di tali scariche, garantendo l'appropriato stordimento e nel contempo la sopravvivenza dell'animale fino all'abbattimento. Si tratta dunque di un contributo effettivo al benessere animale. L'utilizzo del SAM sarebbe inoltre incoraggiato dall'introduzione di un sistema di etichettatura delle carni che indicasse il metodo di macellazione. È importante che la Commissione sostenga attivamente la ricerca volta a mettere a punto sistemi di stordimento pienamente accettabili per i gruppi religiosi, tutelando così il benessere degli animali anche nei casi di macellazione rituale.

4.5

Infine, è importante che i codici di buone prassi siano elaborati di concerto con le diverse parti interessate e con l'approvazione della Commissione.

4.6

Negli ultimi tempi i macelli di piccole dimensioni hanno dovuto sostenere notevoli spese per adeguare le loro strutture al fine di ottemperare agli obblighi del «pacchetto igiene». Pertanto, onde evitare di compromettere la solidità finanziaria di tali macelli, bisognerebbe mettere a loro disposizione dei fondi in vista del futuro adeguamento al regolamento ora proposto.

4.7

L'istituzione dei «centri di riferimento» dovrebbe avvenire compatibilmente e in collegamento con le strutture scientifiche e di ricerca già esistenti nei singoli Stati membri. Per garantire l'effettivo funzionamento di questo sistema, è importante evitare duplicazioni e assicurare risorse finanziarie adeguate. I programmi di formazione andrebbero armonizzati a livello europeo.

4.8

Nel redigere codici di buone prassi sul maneggiamento e sulla cura degli animali, è necessario prendere nella dovuta considerazione i punti di vista di chi può vantare almeno cinque anni di esperienza pratica continuativa in questo campo, coniugandoli con quelli accademici in ordine ai modi in cui gli animali andrebbero maneggiati e curati. Di tali punti di vista, inoltre, bisognerebbe tener conto anche nell'organizzare i corsi di formazione da seguire per poter ottenere il certificato di idoneità in questo campo.

4.9

Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri dovrebbero rilasciare i certificati di idoneità a chi dimostri di aver maturato un'esperienza professionale continuativa di almeno cinque anni senza bisogno di alcun esame formale: a tal fine, infatti, dovrebbe bastare la valutazione positiva da parte dell'ufficiale veterinario.

4.10

Il Comitato accoglie con particolare favore la disposizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto, che giudica estremamente importante. Tale norma precisa che gli animali devono essere abbattuti esclusivamente utilizzando un metodo che garantisca la morte istantanea, oppure previo stordimento.

4.11

Il Comitato accoglie con favore la norma di cui all'articolo 8 del regolamento proposto, secondo cui i dispositivi per lo stordimento non possono essere immessi sul mercato senza le adeguate istruzioni relative al loro uso e alla loro manutenzione, in modo da garantire condizioni ottimali per il benessere degli animali. Occorre effettuare ricerche che assicurino la disponibilità di un sistema automatico di monitoraggio. Esso osserva tuttavia che il regolamento non specifica quali sistemi di autorizzazione vadano applicati per garantire che i dispositivi immessi sul mercato siano controllati da soggetti indipendenti che convalidino le dichiarazioni dei fabbricanti.

4.12

Il Comitato è dell'avviso che, onde evitare di distorcere la concorrenza, i prodotti importati dai paesi terzi debbano soddisfare standard equivalenti a quelli comunitari. La questione è accennata nell'articolo 10 del regolamento proposto, ma deve essere affrontata in maniera più efficace e più chiara. Inoltre, è necessario inserire una dichiarazione di intenti in merito all'attuazione di una siffatta politica.

4.13

In generale, il Comitato accoglie comunque con favore i principi fondamentali sanciti nel regolamento proposto.

Bruxelles, 25 febbraio 2009

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI