11.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/15


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

COM(2008) 311 def. — 2008/0098 (COD)

2009/C 218/03

Il Consiglio, in data 1o luglio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione»

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 3 febbraio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore GRASSO.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 febbraio 2009, nel corso della 451a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 114 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è convinto dell’importanza di assicurare la piena operatività del principio della libera circolazione delle merci, sancito dal Trattato, e perfezionato attraverso il quadro comune varato nel luglio 2008 e le successive regolamentazioni di settore, affinché i prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro possano esserlo, senza difficoltà, in tutto il territorio dell’UE con garanzie in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale durante tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla concezione al trattamento d’esaurimento.

1.2

Il CESE appoggia l’iniziativa della Commissione di rivedere la normativa europea contenuta nella direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione CPD per adeguarla alle attuali esigenze, aggiornarne i contenuti e stabilire un quadro normativo europeo certo ed univoco.

1.3

Il CESE è convinto che sia indispensabile associare, sin dalla concezione, la qualità ecosistemica all’insieme delle condizioni tipologiche e morfologiche dei complessi insediativi e/o degli organismi edilizi: praticare il risparmio nell’uso delle risorse naturali; migliorare le condizioni di benessere abitativo delle persone; acquisire maggiore responsabilità in procedure, procedimenti e tecniche per soddisfare i requisiti di qualità e sicurezza, per lavoratori e consumatori finali.

1.4

Secondo il CESE, occorre rafforzare il sistema europeo di normalizzazione dei prodotti da costruzione sostenendo gli organismi di normalizzazione, incorporando nelle norme gli aspetti di sicurezza del lavoro, di fruizione del manufatto e di demolizione dello stesso.

1.5

Il CESE ritiene che lo straordinario potenziale dei prodotti innovativi per l’edilizia, in termini di riduzione degli effetti negativi dei mutamenti climatici e di qualità del benessere nell’abitare, debba far parte della cultura di tecnici, imprese di costruzione e utenti, per poter offrire un concreto ed efficace contributo al rispetto ambientale e al risparmio energetico.

1.6

Il CESE ribadisce che la libera circolazione dei beni debba costituire un motore essenziale della competitività e dello sviluppo economico e sociale del mercato unico europeo e che il rafforzamento e la modernizzazione delle condizioni di commercializzazione di prodotti sani e sicuri siano garanzia di qualità per i cittadini europei e per gli operatori del settore.

1.7

Il CESE ritiene importante che venga assicurato un quadro regolamentare europeo armonizzato per la commercializzazione e la produzione dei prodotti da costruzione nello Spazio economico europeo (SEE).

1.8

Il CESE attribuisce molta importanza alla necessità di restituire credibilità al marchio CE e qualità al sistema di accreditamento degli organismi notificati. È opportuno sviluppare un quadro giuridico che garantisca coerenza, comparabilità e coordinamento del sistema decentrato, effettività ed efficacia della sorveglianza del mercato, definizioni e procedure univoche e semplificate.

1.9

Il CESE raccomanda l’assegnazione di adeguate risorse finanziarie a sostegno di programmi comunitari di formazione e informazione, indirizzati a tutti i soggetti pubblici e privati interessati - in particolare con campagne per formare i formatori - ed un programma di accompagnamento e monitoraggio della sua applicazione.

1.10

Il CESE ritiene essenziale la normativa relativa a procedure che rispondano ad un preciso impegno di semplificazione, specie per le PMI e per le microimprese con un accesso semplificato al sistema di marcatura CE e con l’attivazione di Solvit (1) presso i punti nazionali di contatto prodotti (PCP), per una soluzione agevolata ai loro problemi.

1.11

Il CESE ritiene opportuno che le nuove norme e gli allegati tecnici siano accompagnati da guide tecniche sullo sviluppo dei requisiti fondamentali delle attività legate all’uso di materiali primari e secondari eco-compatibili e per i prodotti innovativi.

1.12

Il CESE sostiene la necessità dell’applicazione specifica al settore dei prodotti da costruzione del «Sistema comunitario di scambio d’allarme e d’informazione rapida RAPEX» e ritiene importante che le infrazioni e frodi identificate vengano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’UE e su un portale web europeo per i prodotti da costruzione.

1.13

Il Comitato ritiene che le tempistiche d’attuazione del regolamento, perché questa possa essere completa ed efficace, siano troppo ristrette e che debbano essere valutate con attenzione anche in relazione alle esigenze formative ed informative di «metabolizzazione» dei cambiamenti imposti.

1.14

Il CESE chiede, infine, che la Commissione presenti al Parlamento, al Consiglio ed al CESE, una relazione biennale sull’applicazione del regolamento, con un capitolo dedicato ai requisiti di salubrità e sicurezza dei prodotti dell’edilizia, alle infrazioni e frodi registrate in materia.

2.   Introduzione

2.1   Il mercato europeo dell’edilizia rappresenta circa il 10 % del PIL comunitario e circa il 7 % dell’intera forza lavoro comunitaria, con oltre 65 000 imprese attive nei prodotti da costruzione, di cui circa il 92 % è rappresentato da PMI e microimprese.

2.2   Un numero significativo di prodotti da costruzione è oggetto di commercio intracomunitario, all’interno dello Spazio economico europeo: tra il 15 % e il 25 % del totale del settore delle costruzioni, a seconda del comparto.

2.3   I prodotti da costruzione possono essere immessi sul mercato SEE (2) soltanto se idonei all’uso previsto: le qualità dei materiali da costruzione dovrebbero essere mantenute ai livelli di idoneità dichiarati per tutto il ciclo di vita del manufatto in cui tali materiali vengono incorporati, specie per quanto attiene ai requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d’incendio, d’igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico.

2.3.1   Occorrerebbe quindi, che la compatibilità e la durabilità dei prodotti da costruzione fosse tenuta in debito conto specie quando si richiedono investimenti importanti per il rinnovamento del patrimonio edilizio ai fini di garantirne l’efficienza energetica.

2.4   Il CESE è convinto che «la libera circolazione dei beni sia un motore essenziale della competitività e dello sviluppo economico e sociale del mercato unico europeo e che il rafforzamento e la modernizzazione delle condizioni di commercializzazione di prodotti sicuri e di qualità siano elementi fondamentali garantiti per i consumatori, le imprese e per i cittadini europei» (3).

2.5   Ad oggi sono più di 300 le famiglie di prodotti da costruzione soggetti al regime di marcatura CE e, dal 2000 ad oggi, sono stati finalizzati dal CEN più di 380 standard armonizzati (4) mentre nello stesso periodo sono state eseguite più di 1 100 valutazioni tecniche europee (ETA) per prodotti specifici, che permettono di ottenere il marchio CE, al posto dell’uso di norme armonizzate.

2.6   Il CESE ritiene che, se lo straordinario potenziale dei prodotti innovativi per l’edilizia, in termini di riduzione degli effetti negativi derivanti dai mutamenti climatici, di incremento dell’efficienza energetica nonché di qualità del benessere nell’abitare, verrà riconosciuto e apprezzato dai progettisti e utenti, si potrà offrire un concreto ed efficace contributo al risparmio energetico e al rispetto ambientale (5).

2.7   È fondamentale che i produttori si adoperino per tempo per organizzare i processi produttivi secondo le indicazioni prescritte. L’obbligo di usare un linguaggio comune nel valutare le prestazioni dei prodotti, sia in termini di riduzione delle emissioni di CO2 in fase di produzione che di salubrità indoor degli edifici, potrà migliorare i rapporti tra i produttori, i loro clienti e le autorità pubbliche e la qualità delle costruzioni.

2.8   Un quadro regolamentare semplice e di alta qualità per le imprese rappresenta un fattore chiave per competitività, sviluppo e occupazione: la semplificazione del contesto normativo è infatti indispensabile per stimolare l’innovazione e ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi normativi e per ridurre il volume totale dell’acquis comunitario e promuovere il passaggio ad approcci normativi più flessibili.

2.9   A parere del CESE occorre che al soddisfacimento delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto si aggiunga anche la capacità e la necessità di previsione dei possibili costi di progettazione e di esecuzione delle opere, e soprattutto, di gestione e manutenzione.

2.10   Il CESE ribadisce la «esistenza di una stretta correlazione tra l’obiettivo di »legiferare meglio« e le condizioni di applicazione e di attuazione del diritto comunitario: una buona legislazione, infatti, è una legislazione applicabile e applicata. Le difficoltà sono dovute alla presenza, in Europa, di differenze sul piano delle culture e degli ambiti di responsabilità, nonché al diverso impegno speso per garantire un’applicazione effettiva (6)».

2.11   Conseguentemente, il CESE sostiene con forza la via regolamentare (CPR) nella revisione di tale direttiva, al fine di evitare rischi di discordanze applicative e interpretative, riducendo oneri e semplificando il quadro applicativo.

2.12   Il CESE ribadisce l’importanza di «garantire certezza, trasparenza ed efficacia negli scambi, eliminando duplicazioni di controlli e test ed assicurando elevati livelli di tutela dei consumatori, dei cittadini e delle imprese. È altrettanto essenziale assicurare una applicazione attiva ed uniforme delle prescrizioni comunitarie nel campo della sicurezza dei prodotti, attraverso il coordinamento ed il rafforzamento delle attività di vigilanza del mercato (7)».

3.   La proposta della Commissione

3.1

La finalità del regolamento proposto è di assicurare una informazione affidabile e precisa sulle performance dei prodotti da costruzione su tutto lo Spazio economico europeo SEE:

instaurando un linguaggio tecnico comune,

definendo obiettivi, concetti e regole precise per la determinazione degli obblighi di tutti gli operatori economici,

prescrivendo la dichiarazione di prestazione per l’ottenimento del marchio CE, sotto la responsabilità esclusiva del costruttore o importatore,

migliorando la credibilità delle norme anche per la designazione degli organismi di valutazione tecnica (TAB),

semplificando procedure e riducendo oneri amministrativi per le imprese,

stabilendo criteri più stringenti per gli organismi notificati sotto il controllo di una autorità notificante designata dagli Stati membri,

rafforzando la sorveglianza del mercato con l’intervento dell’autorità di vigilanza degli Stati membri.

4.   Osservazioni generali

4.1

Il CESE appoggia l’iniziativa per adeguare la normativa comunitaria in materia, aggiornarne i contenuti e stabilire un quadro normativo e regolamentare europeo certo ed univoco, chiaro, trasparente ed equilibrato per tutti gli operatori pubblici e privati del mercato interno europeo con un linguaggio comune, specifiche tecniche armonizzate (harmonised European standards - hEN e European Assessment Documents - EAD) e indicazione dei requisiti fondamentali dei lavori (BWR): si dovranno in tale contesto integrare pienamente i principi dello sviluppo sostenibile, del diritto alla salute dei cittadini e dell’uso durevole delle risorse naturali, semplificando inoltre le procedure per le PMI.

4.2

La Commissione ha individuato nel settore delle costruzioni un mercato europeo di punta, che presenta però «un coordinamento insufficiente della regolamentazione, non soltanto al livello dell’UE». Questo elemento, «associato ad una struttura principalmente locale delle imprese, determina un onere amministrativo considerevole e un forte frazionamento del mercato della costruzione sostenibile» (8).

4.3

Secondo il CESE, nella revisione della direttiva CPD e sua trasformazione in CDR dovrebbero essere tenuti in conto, in particolare, i seguenti parametri fondamentali:

trasparenza, semplificazione, affidabilità, certezza giuridica e tecnica, omogeneità definitoria, comprensibilità per l’utente comunitario, consumatore intermedio e finale di prodotti da costruzione, impresa venditrice e acquirente, ingegneri, architetti e progettisti, contraenti pubblici e privati come anche amministrazioni pubbliche,

un linguaggio comune, basato su norme armonizzate e valutazioni tecniche europee, che sia accessibile, chiaro e user-friendly , per gli addetti ai lavori ma anche per il semplice cittadino: le sue esigenze abitative e/o fruitive, di salubrità ed efficienza energetica e ambientale, di qualità del benessere, igiene e sicurezza,

coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell’Unione, specie del principio generale di precauzione sancito dal Trattato ed adottato in varie convenzioni internazionali e nell’accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS): tale principio deve essere applicato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, specie in relazione al quadro normativo REACH per le sostanze chimiche (9), alla sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato (10) e alla responsabilità dei prodotti al fine di garantire un alto livello di tutela del consumatore contro i danni provocati alla sua salute e ai suoi beni da un prodotto difettoso (11),

comunicazione, informazione e formazione sui diritti e sugli obblighi di tutti i soggetti comunitari in gioco, con una chiara identificazione dei punti di contatto prodotti (PCP): questi ultimi dovrebbero integrare i meccanismi Solvit per la composizione delle vertenze e permettere ad imprese, specie PMI, ed utenti intermedi e finali di ricorrere ad una procedura extragiudiziale,

eliminazione del sovraccarico burocratico e degli oneri connessi, specie per i soggetti minori e più deboli, quali i consumatori intermedi e finali, le PMI e i singoli cittadini, alla luce del fatto che gli obblighi per gli operatori economici debbono essere giustificati, proporzionati e liberati da costosi gravami burocratici e amministrativi,

sviluppo e diffusione di una cultura della costruzione sostenibile, salubre e sicura, che integri la ricerca progettuale, la revisione dei metodi costruttivi, la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di migliori materiali da introdurre nel processo di costruzione e nuove soluzioni strutturali con la responsabilità di tutti i soggetti in causa già dalla scuola, dalla formazione dei tecnici e dall’università,

sostegno agli organismi europei di normalizzazione, per aumentarne l’efficienza nel processo di produzione di norme tecniche sui materiali da costruzione, con mandati chiari, trasparenti e rispettati appieno nelle loro finalità e con una rappresentatività allargata a tutte le categorie pertinenti di riferimento,

rafforzamento dei sistemi di sorveglianza del mercato e pubblicizzazione delle trasgressioni e dei trasgressori, mediante il potenziamento e coordinamento dei sistemi nazionali, un’applicazione specifica al settore dei prodotti da costruzione del sistema RAPEX (12), la pubblicazione delle infrazioni e frodi su un portale web europeo per i prodotti da costruzione e sulla Gazzetta ufficiale UE, e l’introduzione di un capitolo specifico in una relazione biennale sull’applicazione del nuovo regolamento, da sottoporre al Parlamento, al Consiglio ed al CESE.

4.4

Il CESE concorda sulla necessità di migliorare la qualità del sistema di accreditamento degli organismi notificati e di stabilire criteri più rigorosi di designazione, gestione e supervisione di tali organismi, coerentemente con la normativa generale in materia stabilita dalla decisione n. 768/2008/CE e dal regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008.

4.5

Il sistema di vigilanza del mercato, in presenza di una crescente globalizzazione, deve garantire un quadro normativo comune, per un’applicazione efficiente e coerente della legislazione, su tutto il territorio comunitario: gli Stati membri devono assicurare adeguate risorse all’assolvimento di tali compiti. In ogni caso deve essere esplicito l’obbligo per gli Stati membri di designare e rendere accessibile al pubblico un organismo dove poter presentare i reclami.

4.6

Il CESE ritiene che debba esserci una chiara ed individuabile attribuzione di responsabilità dei differenti attori, assicurando la piena tracciabilità dei prodotti, in particolare in termini di funzionalità dei materiali da costruzione durante tutto il ciclo di vita del prodotto, di sicurezza e salubrità - specie di sicurezza dei lavoratori e degli utenti finali - e di tutela integrata dell’ambiente abitativo e fruitivo in generale.

4.7

È fondamentale recuperare la fiducia nei marchi di conformità. Occorre recuperare il valore intrinseco del marchio CE, e rafforzare le possibilità di perseguirne le violazioni e di garantirne la tutela giuridica. Il CESE rileva che il passaggio al nuovo regime di marchio CE comporterà oneri per le imprese e cospicui investimenti iniziali delle autorità pubbliche nelle infrastrutture di normalizzazione e di sorveglianza, specie per qualificare su livelli d’eccellenza gli organismi notificati.

4.8

Secondo il CESE, al rafforzamento del sistema europeo di normalizzazione dei prodotti da costruzione deve corrispondere una maggiore promozione dell’elaborazione e applicazione di standard internazionali, facilitando l’accesso ai mercati e al commercio internazionale, assicurando una dimensione globale ai mercati dei materiali da costruzione.

4.9

Il CESE raccomanda l’assunzione di tempistiche d’attuazione più adeguate di quelle proposte, in ragione delle necessità di informazione diffusa e capillare ma anche dei necessari periodi di adattamento ai cambiamenti di metodologie, procedure e di comportamento per la transizione dalla CPD alla CDR.

4.10

Il CESE ritiene essenziale prevedere adeguate risorse finanziarie a sostegno di programmi comunitari di formazione, informazione, accompagnamento e monitoraggio della sua applicazione indirizzati a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

4.11

Il CESE raccomanda che le nuove norme e gli allegati tecnici siano accompagnati da guide tecniche sullo sviluppo dei requisiti fondamentali dei lavori (basic works requirements) per:

orientare la futura preparazione dei mandati in questo campo, specie per l’uso di materiali primari e secondari ecocompatibili,

garantire una maggiore flessibilità anche nei tempi procedurali attraverso la valutazione tecnica europea (ETA) per i prodotti innovativi ed il ruolo e l’identificazione dei vari organismi ed organizzazioni indicati nella proposta.

5.   Osservazioni particolari

5.1   La proposta dovrebbe contenere 2 capitoli aggiuntivi:

uno, dedicato alla comunicazione, informazione e formazione per lo sviluppo di una cultura diffusa della costruzione sostenibile,

l’altro, dedicato al risparmio energetico, all’uso sostenibile delle risorse naturali e alla salute, igiene e sicurezza durante tutto il ciclo di vita del prodotto - dalla concezione al trattamento di demolizione -, i cui requisiti fondamentali figurano nell’allegato 1, ma che, a parere del CESE, devono essere espliciti nel testo regolamentare stesso.

5.1.1   In particolare, l’obbligo del rispetto dei requisiti in tema di igiene e salute è essenziale in relazione ai rischi di utilizzo di materiale riciclato con presenza di radioattività (13) e/o di sostanze tossiche pericolose: queste ultime, infatti, una volta incorporate in edifici e strutture, determinano per le persone che le abitano o che permangono per lungo tempo a loro contatto, livelli di insalubrità e nocività in grado di generare danni permanenti anche gravissimi alla loro salute.

5.2   Per quanto concerne le definizioni (art. 2), il CESE ritiene particolarmente rilevante il quadro definitorio proposto in tema di commercializzazione (14), sul quale esso ha già avuto modo di pronunciarsi (15), evitando incongruenze con quadri giuridici adottati in altre sedi ma completandolo anche con le definizioni relative ai prodotti da costruzione non di serie - particolarmente rilevanti per le PMI - ai kit di prodotti complessi pre-ingegnerizzati o pre-assemblati ed ai prodotti innovativi mentre quella relativa alle specifiche tecniche armonizzate dovrebbe far riferimento alle valutazioni tecniche europee - ETA (16) piuttosto che ai documenti europei di valutazione - EAD.

5.3   Quanto alla dichiarazione di prestazione, il CESE ritiene che appena un prodotto viene immesso sul mercato e ottempera ai requisiti relativi alle caratteristiche essenziali del prodotto per soddisfare ai requisiti fondamentali dei lavori, la dichiarazione di prestazione debba essere obbligatoria e completa senza limitarsi agli standard nazionali, anche usando mezzi informatici o siti web accessibili anche al cliente.

5.3.1   A parere del CESE deve essere redatta una dichiarazione di prestazione se, per il prodotto in questione, esiste una norma armonizzata o un documento europeo di valutazione tecnica ETA (17).

5.4   Le finalità delle norme armonizzate stabilite dal CEN sulla base di mandati della Commissione, devono essere esplicitamente e chiaramente definite per il prodotto o la famiglia di prodotti in questione con l’indicazione degli usi coperti: gli standard armonizzati devono rispondere esaurientemente al mandato.

5.5   Il CESE ritiene essenziale la normativa prevista relativa a procedure semplificate che rispondono ad un preciso impegno di semplificazione, specie per le PMI e per le microimprese con un accesso semplificato al sistema di marcatura CE: tali procedure devono comunque garantire livelli equivalenti di protezione per i consumatori in termini di requisiti per la salute, la sicurezza e la tutela ambientale.

5.6   Il CESE sottolinea l’importanza delle disposizioni di cui all’art. 46 per quanto attiene in particolare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori: occorre una valutazione del prodotto interessato e del suo intero ciclo di vita che investa tutti i requisiti previsti dal regolamento proposto, in ragione preventiva dei livelli di sinistrosità del settore derivanti dall’eventuale impiego di materiali non adeguati o da un erroneo utilizzo degli stessi.

5.7   Il CESE ritiene che debbano essere rivedute le disposizioni transitorie di cui all’art. 53, che fissano termini al 1o luglio 2011 per il passaggio dalla normativa CPD alla futura normativa CDR, assicurando più adeguati periodi transitori in ragione delle forti esigenze informative, formative e di comportamento ma anche dei necessari tempi di adattamento ai cambiamenti metodologici e procedurali previsti.

5.8   Quanto agli aggiornamenti tecnici previsti all’art. 51 della proposta di regolamento, il CESE ribadisce quanto già espresso in materia (18), sull’importanza che «le procedure di comitato devono essere il più trasparenti possibili e più comprensibile per le persone residenti nell’UE, in particolare per le persone direttamente interessate da tali atti».

Bruxelles, 25 febbraio 2009

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  http://ec.europa.eu/solvit/

(2)  SEE: Spazio economico europeo.

(3)  GU C 120 del 16.5.2008.

(4)  CEN: http://nan.brrc.be/docs_public/other/cpd_standards_20080730.pdf.; e GU C 304 del 13.12.2006.

(5)  GU C 162 del 25.6.2008.

(6)  GU C 24 del 31.1.2006.

(7)  Ibidem, nota 3.

(8)  COM(2007) 860 def. del 21 dicembre 2007, comunicazione su “Mercati guida: un’iniziativa per l’Europa”, pag. 5.

(9)  Cfr. regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006.

(10)  Direttiva 2001/95/CEE del 3 dicembre 2001, Sicurezza generale dei prodotti.

(11)  Direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

(12)  Sistema di allerta rapida per i prodotti non alimentari (rapid alert system for non-food products).

(13)  GU C 241 del 7.10.2002.

(14)  Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti - regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, Accreditamento e sorveglianza del mercato per la commercializzazione dei prodotti.

(15)  GU C120 del 16.5.2008.

(16)  ETA (European Technical Assessment).

(17)  Il testo del punto 1 dell’articolo 4, lettera b) fino alla fine del punto dovrebbe, quindi, essere soppresso.

(18)  GU C 224 del 30.8.2008.