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14.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 207/10 |
Notificazioni dell'Italia, di Malta e della Slovacchia a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 21, lettera d)
(2008/C 207/08)
ITALIA
Conformemente alla legge n. 68, del 28 maggio 2007, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi.
Per lo straniero proveniente da paesi che non applicano l'accordo Schengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Lo straniero proveniente da paesi che applicano l'accordo Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero.
MALTA
Sostituisce le informazioni comunicate da Malta e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 18 del 24 gennaio 2008.
L'articolo 31 della legge sull'immigrazione (cap. 217) stabilisce l'obbligo per un cittadino di un paese terzo di dichiarare la propria presenza nel territorio di Malta conformemente all'articolo 21, lettera d), del regolamento (CE) n. 562/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). L'articolo 31 della legge sull'immigrazione (cap. 217) recita:
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(4) |
È fatto obbligo:
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(5) |
I registri e le informazioni fornite a norma del presente articolo devono essere messi a disposizione per ispezione dei funzionari di polizia o dell'ufficio immigrazione, in orari normali. (…) |
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(7) |
Chiunque violi le disposizioni del presente articolo commette un reato ed è punito, previa condanna, con la sanzione pecuniaria (multa) da millecentosessantaquattro euro e sessantanove centesimi (1 164,69) a quattromilaseicentocinquantotto euro e settantacinque centesimi (4 658,75) o con la reclusione fino a un anno, o con entrambe le pene. |
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(8) |
Il presente articolo si applica a qualsiasi struttura ricettiva, ammobiliata o meno, che fornisce servizi di alloggio o pernottamento a pagamento. |
SLOVACCHIA
L'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza, previsto all'articolo 21, lettera d), del codice frontiere Schengen, è ripreso nella sezione 49, paragrafo 2, della legge n. 48/2002 Racc.
Il cittadino di paese terzo deve denunciare alla polizia la sua presenza nel territorio della Repubblica slovacca entro tre giorni dall'ingresso. A tal fine deve compilare il modulo ufficiale con i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo nello Stato di provenienza, scopo del viaggio, durata del soggiorno, numero del documento di viaggio, numero del visto, denominazione e indirizzo dell'alloggio, nome di eventuali minori.
In caso di alloggio in strutture ricettive nel territorio della Repubblica slovacca, il gestore della struttura è tenuto a trasmettere i dati sopra elencati alla polizia entro cinque giorni e ad annotarli nell'apposito registro ospiti.