24.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 18/25


Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen)

Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 21, lettera d)

(2008/C 18/04)

BELGIO

Tale obbligo è enunciato dettagliatamente nelle misure seguenti:

Sezione 5 della legge del 15 dicembre 1980 relativa all’accesso sul territorio, al soggiorno, all’insediamento e all’allontanamento degli stranieri:

«Gli stranieri che non soggiornano presso una struttura tenuta per legge a registrarli come viaggiatori, devono registrarsi presso l’amministrazione del comune in cui soggiornano entro tre giorni lavorativi dal loro ingresso nel regno, a meno che non rientrino in una delle categorie di stranieri che il re ha dispensato da questo obbligo.

Il re stabilisce il metodo di registrazione e la forma del documento emesso all'atto della registrazione comprovante la registrazione stessa.»

Sezione 18 del regio decreto dell’8 ottobre 1981 relativo all’accesso sul territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all’allontanamento degli stranieri:

«L’obbligo di registrazione presso le autorità locali non si applica a:

1)

stranieri che, durante il loro soggiorno in Belgio, sono ricoverati presso un ospedale o presso una struttura simile per ricevere cure mediche;

2)

uno straniero in fermo per accertamenti oppure trattenuto in un carcere o in una struttura di assistenza sociale.»

Sezione 27 del regio decreto dell’8 ottobre 1981 relativo all’accesso sul territorio, al soggiorno, all’insediamento e all’allontanamento degli stranieri:

«I minorenni stranieri di età inferiore ai 15 anni, devono essere registrati presso le autorità locali da uno dei genitori oppure dalla persona o dall’istituzione cui il minorenne è stato affidato.»

Sezione 28 del regio decreto dell’8 ottobre 1981 relativo all’accesso sul territorio, al soggiorno, all’insediamento e all’allontanamento degli stranieri:

«Gli stranieri che vivono in roulotte, automobili o imbarcazioni, sono tenuti a iscriversi entro il termine stabilito all’elenco degli stranieri presso il comune nel quale desiderano ricevere le comunicazioni ufficiali. Le autorità comunali locali sono tenute a rilasciare un certificato che attesti la loro iscrizione all’elenco degli stranieri registrati presso il comune in questione.»

BULGARIA

L’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la propria presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione di Schengen è disciplinato dalla legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria.

Articolo 18(1): «Al loro ingresso nella Repubblica di Bulgaria, gli stranieri devono compilare un modulo conforme al modello approvato dal ministero dell'Interno, nel quale dichiarano lo scopo della loro visita e indicano l'indirizzo al quale risiederanno.»

REPUBBLICA CECA

L’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio della Repubblica ceca, ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione di Schengen, è stabilito dalla legge n. 326/1999 Sb, sul soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca (capo VII, articoli 93-102 riguardanti la dichiarazione di soggiorno nel territorio).

A norma della legge, lo straniero è tenuto a dichiarare alla polizia la propria presenza sul territorio della Repubblica ceca entro 3 giorni dal suo arrivo.

DANIMARCA

La Danimarca ha deciso di non recepire l’articolo 22 dell’accordo di Schengen.

La legge sugli stranieri e il decreto sugli stranieri non riportano disposizioni riguardanti l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel paese se provengono da un altro paese Schengen.

GERMANIA

I cittadini di paesi terzi hanno l'obbligo di comunicare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 22 della convenzione di Schengen. Il corrispondente obbligo di dichiarazione di residenza è regolato in Germania dalle disposizioni degli articoli 11, 14 e 16 della legge quadro in materia di dichiarazione di residenza (Melderechtsrahmengesetz) e delle relative norme vigenti nei Länder.

In base alla legge quadro in materia di dichiarazione di residenza o alle legislazioni dei Länder, esiste un obbligo generale di registrazione anagrafica, qualora ci si stabilisca in un'abitazione (obbligo di notifica di residenza) e un obbligo di notifica al momento del trasferimento all'estero (notifica di cambio di residenza). A tali obblighi di notifica si è tenuti ad ottemperare entro una o due settimane dopo il trasferimento in un'abitazione o dopo l'uscita da un'abitazione con l'annullamento dell'indirizzo in Germania. Le autorità competenti sono quelle comunali.

L'obbligo generale di notifica vale sia per i tedeschi che per gli stranieri. Non esiste distinzione tra cittadini stranieri provenienti da paesi UE e cittadini di paesi terzi.

L'obbligo specifico di registrazione in centri di ricovero, ospedali o case di accoglienza non modifica l'obbligo generale di notifica.

ESTONIA

Ai sensi dell’articolo 9 della legge sulle frontiere dello Stato [pubblicata sulla Riigi Teataja (Gazzetta Ufficiale) I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191], le frontiere dello Stato possono essere attraversate presso posti di controllo ai valichi di frontiera. Per questo motivo non è necessaria la notifica di presenza.

GRECIA

L’articolo 87, paragrafi 1 e 2, della legge 3386/2005 dispone che i cittadini di paesi terzi, all'atto dell'ingresso in Grecia, dichiarino immediatamente il loro arrivo alle persone presso cui alloggiano, presentando il proprio passaporto oppure un altro documento di viaggio riconosciuto dalle convenzioni internazionali, un visto di ingresso oppure un permesso di soggiorno. Coloro che forniscono alloggio o residenza temporanea devono quindi comunicare immediatamente l’arrivo e la partenza degli stranieri da loro ospitati al comando di polizia e all’ufficio stranieri e immigrazione competente. Gli stranieri e le persone che violino le disposizioni in materia sono passibili di un'ammenda da 1 500 a 3 000 EUR.

SPAGNA

In base alla legge spagnola, ai cittadini di paesi terzi viene chiesto in certi casi di dichiarare il loro ingresso nel paese.

L’articolo 12 del regio decreto 2393/2004 del 30 dicembre 2004, che adotta i regolamenti di applicazione della legge organica 4/2000 dell’11 gennaio 2000 sui diritti e sulle libertà dei cittadini stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, stabilisce quanto segue:

1.

«I cittadini stranieri che entrano nel territorio spagnolo in provenienza da un paese con il quale la Spagna abbia sottoscritto un accordo di abolizione dei controlli di frontiera sono tenuti a dichiarare di persona il loro ingresso alle autorità spagnole di polizia.»

2.

«Se tale dichiarazione non viene fatta al momento dell’ingresso, deve avvenire entro tre giorni lavorativi dalla data di ingresso presso un comando della polizia nazionale oppure presso un ufficio degli stranieri.»

FRANCIA

La legislazione francese dispone questo obbligo con gli articoli L. 531-2, R. 211-32, R.211-33, R.212-5 e R.212-6 del CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Codice che disciplina l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo), i quali sanciscono che i cittadini stranieri devono sottoscrivere una dichiarazione al momento del loro ingresso nel territorio metropolitano.

ITALIA

Queste informazioni saranno pubblicate in seguito.

CIPRO

I regolamenti 242/72, e successive modifiche, emanati nell’ambito della legge sugli stranieri e sull’immigrazione, capo 105, e successive modifiche, paragrafi 35 e 36, dispongono che uno straniero che arriva nella Repubblica di Cipro è tenuto a presentarsi entro sette giorni dal proprio arrivo presso il funzionario dell’anagrafe nel distretto in cui intende stabilire la propria residenza o nel quale prevede di soggiornare, il quale deve rilasciare un certificato di registrazione.

LETTONIA

I cittadini di paesi terzi che presentano domanda di permesso di soggiorno permanente o temporaneo nella Repubblica di Lettonia, devono dichiarare il loro luogo di residenza.

LITUANIA

Per i cittadini di paesi terzi non vi è l'obbligo di dichiarare la propria presenza sul territorio della Lituania ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22 della convenzione di Schengen.

LUSSEMBURGO

I cittadini di paesi terzi devono dichiarare la loro presenza nel paese entro 3 giorni presso il comune o presso la struttura alberghiera dove soggiornano.

UNGHERIA

L’articolo 88 della legge XXXIX del 2001 sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri sancisce che gli stranieri hanno l’obbligo di dichiarare il luogo in cui alloggiano alle autorità di polizia degli stranieri.

MALTA

Attualmente, i cittadini dei paesi terzi sono tenuti a rispettare solo le condizioni d'ingresso stabilite dalla Legge sull'immigrazione (capitolo 217) e dalla legislazione derivata. La legislazione di cui all'articolo 22 della Convenzione Schengen deve essere adottata prima dell'ingresso di Malta nella zona Schengen.

PAESI BASSI

L’articolo 4.4 del decreto sugli stranieri stabilisce che un cittadino straniero che entri sul territorio dei Paesi Bassi o ne esca attraverso una frontiera esterna è tenuto a farlo presso un valico, durante gli orari di apertura, e a rilasciare una dichiarazione a un funzionario responsabile del controllo di frontiera. In alcune circostanze il ministro ha la facoltà di concedere una deroga. Questo obbligo non si applica ai cittadini dei paesi del Benelux.

Anche l’accesso condizionato può essere soggetto all’obbligo di registrazione. Di massima, la procedura di registrazione prevede: dichiarazione entro tre giorni al reparto di polizia per gli stranieri del corpo regionale di polizia competente per il comune nel quale il cittadino straniero soggiornerà. Se l'ingresso cade un sabato, una domenica o un giorno di festività nazionale e il cittadino straniero non è in grado di adempiere all’obbligo di registrazione, sul documento di attraversamento della frontiera sarà riportata la seguente annotazione: «dichiarazione al più tardi entro …. (data)».

L’articolo 4.39 del decreto sugli stranieri stabilisce anche che un cittadino straniero privo di regolare domicilio deve presentarsi immediatamente di persona al commissariato di polizia competente per il comune nel quale soggiorna.

L’articolo 4.47 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1.

«Un cittadino straniero che soggiorni regolarmente nei Paesi Bassi, come descritto nella sezione 8.i della presente legge, e che vi sia giunto per un soggiorno superiore a tre mesi, deve recarsi di persona, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi, al commissario di pubblica sicurezza del corpo di polizia regionale competente per il comune in cui soggiorna.

2.

Nel calcolo del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, sarà tenuto conto di un eventuale soggiorno precedente nei Paesi Bassi nei sei mesi immediatamente precedenti l’arrivo.

3.

Se il cittadino straniero è di età inferiore a 12 anni, la dichiarazione sarà resa dalla persona con cui vive o soggiorna.»

L’articolo 4.48 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1.

«Un cittadino straniero che soggiorni regolarmente nei Paesi Bassi, come descritto nella sezione 8.i della presente legge, e che vi sia arrivato per un soggiorno massimo di tre mesi, deve recarsi di persona, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi, al commissariato di polizia competente per il comune in cui è domiciliato.

2.

L’obbligo di registrazione di cui al paragrafo precedente, per un cittadino straniero di età inferiore ai 12 anni, incombe alla persona con cui il cittadino straniero vive o risiede.

3.

Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini stranieri che alloggino in una struttura alberghiera o presso un istituto il cui proprietario, locatario o gestore sia tenuto, a norma dei regolamenti comunali, a notificare l’erogazione del servizio di pernottamento alle autorità competenti.»

L’articolo 4.49 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1.

«Un cittadino straniero in possesso di un visto o di un documento per l’attraversamento delle frontiere, sul quale l’autorità competente abbia apposto un'avvertenza, in base alla quale il cittadino straniero è tenuto a presentarsi presso la polizia per gli stranieri dei Paesi Bassi, si recherà di persona, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi, al commissariato di polizia competente per il comune indicato nella nota di cui sopra.

2.

Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno stato firmatario del trattato che istituisce la Comunità europea, dell’accordo sullo spazio economico europeo, oppure a cittadini della Svizzera.»

L’articolo 4.50 del decreto sugli stranieri stabilisce quanto segue:

1.

«Il cittadino straniero che entra nei Paesi Bassi per cercare lavoro come marinaio a bordo di un’imbarcazione, si recherà di persona al commissariato di polizia competente per il comune nel quale sta cercando lavoro, entro tre giorni dal suo arrivo nei Paesi Bassi.

2.

Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno stato firmatario del trattato che istituisce la Comunità europea, dell’accordo sullo spazio economico europeo, oppure a cittadini della Svizzera.»

AUSTRIA

Articolo 5 della legge federale austriaca relativa all’obbligo di registrazione presso la polizia, del 1991 (MeldeG), Gazzetta ufficiale austriaca 1992/9 nella versione della Gazzetta ufficiale austriaca I 2006/45

Sistemazione in strutture alberghiere

«1.   Chiunque alloggi come ospite in strutture alberghiere, indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve essere iscritto al più presto nel registro degli ospiti, e comunque entro 24 ore dall’arrivo.

2.   Per chiunque lasci la sistemazione come ospite presso una struttura alberghiera, la partenza deve essere segnalata sul registro degli ospiti, nell’arco delle 24 ore precedenti o al massimo subito dopo la partenza.

3.   Gli appartenenti a comitive turistiche composte da almeno otto persone sono esentati dall’obbligo di registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2, tranne il capogruppo, ove quest'ultimo all’arrivo presso la struttura ricettiva, fornisca all’albergatore o al suo rappresentante autorizzato un elenco collettivo per l'intero gruppo in cui siano indicati i nominativi, le nazionalità e, nel caso di ospiti stranieri, tipo, numero e ufficio di emissione del documento di viaggio. Questa disposizione si applica solo se la comitiva turistica alloggia insieme nello stesso albergo per un periodo non superiore a una settimana.

4.   Qualora la sistemazione in una struttura alberghiera duri più di due mesi, l’ospite deve registrarsi anche presso le autorità competenti. La registrazione deve avvenire entro tre giorni dallo scadere dei due mesi; negli altri casi sono d'applicazione, mutatis mutandis, gli articoli 3 e 4.»

Articolo 6 della legge federale austriaca relativa all’obbligo di registrazione presso la polizia, del 1991 (MeldeG), Gazzetta ufficiale austriaca 1992/9 nella versione della Gazzetta ufficiale austriaca I 2006/45.

«Gli stranieri soggetti all’obbligo di registrazione che cercano un lavoro retribuito sul territorio della Repubblica d’Austria, per il quale è necessario un permesso ufficiale, a prescindere dagli obblighi di iscrizione di cui all’articolo 5, devono presentarsi presso le autorità competenti per far registrare e cancellare la loro presenza. Mutatis mutandis sono d'applicazione gli articoli 3 e 4.»

Articolo 3 della legge sull’obbligo di registrazione (MeldeG) — sistemazione in appartamenti; registrazione

«1.   Chiunque alloggi in locali in affitto deve essere registrato presso le autorità competenti entro tre giorni dall’inizio del soggiorno.

2.   Il modulo di registrazione deve essere debitamente e interamente compilato per ogni persona da registrare. Se i locali sono situati in un edificio con più interni, l'alloggio deve essere individuato a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della legge austriaca sui servizi postali, del 1997.

3.   Per la registrazione è necessario l’apposito modulo, debitamente compilato, unitamente ai documenti ufficiali recanti i dati di identificazione [articolo 1 (5a)] — escluso il numero di iscrizione nel registro anagrafico — della persona che occupa l’alloggio, la quale deve collaborare all’accertamento della propria identità. Se la persona dichiara questo alloggio come sua residenza principale e se in precedenza aveva già dichiarato un'altra residenza principale sul territorio austriaco, eventuali cancellazioni o modifiche di registrazione [articolo 11, paragrafo 2] per l'alloggio precedente devono avvenire contestualmente presso l’anagrafe competente per la località di residenza principale.

4.   L’anagrafe deve confermare per iscritto la registrazione e, se del caso, eventuali modifiche o cancellazioni di registrazioni. Ciò avviene apponendo la conferma della registrazione su una copia riportante gli aggiornamenti delle registrazioni, ricavati dalla banca dati generale oppure — se la parte soggetta all’obbligo di registrazione ne fa richiesta — su un estratto che ne indichi le modifiche più recenti della registrazione. Se, nel corso di una registrazione, si provvede a modificare i dati presso un ufficio anagrafico competente ai sensi del pparagrafo 3, spetta a quest'ultimo introdurre la modifica nel registro anagrafico centrale; all’ufficio anagrafico interessato (paragrafo 1) deve essere data la possibilità di accedere al registro anagrafico centrale per attingere informazioni.»

Articolo 4 della legge sull’obbligo di registrazione (MeldeG) — Sistemazione in locali in affitto; cancellazione della registrazione

«1.   Chiunque cessi di risiedere in un locale in affitto deve far cancellare la propria registrazione presso l’anagrafe entro i tre giorni precedenti o successivi.

2.   Purché si forniscano prove documentali dell’identità della persona soggetta all’obbligo di registrazione, la cancellazione può essere effettuata anche dall’ufficio anagrafico competente per la nuova registrazione.

3.   Ogni cancellazione anagrafica deve essere effettuata compilando debitamente per intero il relativo modulo.

4.   L’ufficio anagrafico deve apporre una conferma scritta della cancellazione sull'estratto della banca dati generale (articolo 16) e consegnarla alla parte interessata oppure, su richiesta di quest’ultima, apporre la conferma della registrazione su un estratto dei dati di registrazione aggiornati alla modifica più recente, quale prova documentale dell’avvenuta cancellazione della registrazione. Se la cancellazione della registrazione avviene presso l'ufficio anagrafico di cui al paragrafo 2 oppure all’articolo 3, paragrafo 3, spetta a tale ufficio modificare il registro anagrafico centrale; all’ufficio anagrafico interessato (paragrafo 1) deve essere data la possibilità di accedere al registro anagrafico centrale per attingere informazioni.»

Articolo 1 della legge sull’obbligo di registrazione (MeldeG) — Definizione dei termini

«5a.   Per dati identificativi si intendono i nomi, il sesso, i dati di nascita (località, data, Land o Stato, rispettivamente per località austriache o estere), il numero di iscrizione al registro anagrafico (numero del registro anagrafico centrale) e la nazionalità; nel caso di stranieri anche il tipo, il numero, l’ufficio e la data di emissione del documento di viaggio.»

Articolo 11 della legge sull’obbligo di registrazione (MeldeG) — Modifica dei dati registrati

«2.   La modifica della registrazione deve avvenire entro un mese se le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 1a sono state eseguite all’estero oppure se la residenza principale viene trasferita verso un alloggio o nuovamente modificata senza connessioni con un reclamo (articolo 17). Nel far registrare il nuovo luogo di residenza, l'interessato deve fornire la prova documentale che la modifica è stata registrata nel precedente luogo di residenza principale.»

POLONIA

Ai sensi degli articoli 23-26 della legge sulla registrazione anagrafica e sui documenti di identità, del 10 aprile 1974 (Gazzetta ufficiale 06.139.993 e successive modifiche), gli stranieri che soggiornano sul territorio della Repubblica di Polonia sono tenuti a dichiarare la loro presenza secondo le modalità stabilite.

Gli stranieri che soggiornano in luoghi diversi da un albergo o da un alloggio fornito per motivi di lavoro, studio, cure mediche o vacanza, sono tenuti a dichiarare la loro presenza temporanea entro quattro giorni dall’attraversamento delle frontiere della Repubblica di Polonia.

Se il quarto giorno di presenza coincide con una festività, l’ultimo giorno utile per la dichiarazione è il giorno lavorativo successivo.

Il soggiorno temporaneo di una comitiva di turisti è dichiarato dal capogruppo, il quale è tenuto a presentare al direttore della struttura alberghiera, o al personale abilitato, un elenco dei componenti della comitiva, con i documenti di viaggio che li autorizzano a soggiornare sul territorio della Repubblica di Polonia.

1.

All'atto della dichiarazione della propria presenza permanente, lo straniero deve fornire tutti i dati necessari unitamente alla carta di soggiorno emessa in seguito alla concessione del permesso di eleggere domicilio, al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, alla concessione dello status di rifugiato nella Repubblica di Polonia oppure alla concessione di un permesso di soggiorno tollerato.

2.

All'atto della dichiarazione di soggiorno temporaneo per una durata inferiore a 3 mesi, lo straniero deve fornire tutti i dati necessari e presentare il proprio visto nonché ove abbia attraversato la frontiera in conformità a un accordo di abolizione o di limitazione degli obblighi di visto, un documento di viaggio, un documento di identità provvisorio per stranieri, una carta di soggiorno oppure un permesso di soggiorno a tempo determinato, un permesso di eleggere domicilio oppure un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'attestato del suo status di rifugiato nella Repubblica di Polonia oppure un permesso di soggiorno tollerato.

PORTOGALLO

L’articolo 26(1) del decreto legge 244/98, dell’8 agosto 1998, modificato dal decreto legge 34/2003 del 25 febbraio 2003, sancisce l’obbligo di dichiarare l’ingresso nel paese: «Gli stranieri che entrano nel paese in provenienza da un altro Stato membro dell'UE attraverso una frontiera non assoggettata al controllo di frontiera, sono tenuti a dichiarare il loro ingresso entro tre giorni lavorativi».

ROMANIA

L’articolo 102 della legge sugli stranieri n. 194/2002 stabilisce che:

«1.   Lo straniero entrato legalmente nel territorio rumeno è tenuto a notificarlo all’autorità territoriale competente entro 3 giorni dalla data di ingresso. I cittadini dell’UE e degli Stati membri dello SEE sono esentati da questo obbligo.

2.   Ove soggiorni in una struttura alberghiera o turistica, lo straniero adempirà alle formalità di registrazione presso l’ufficio amministrativo, il quale comunicherà i dati necessari all’autorità di polizia competente.»

SLOVENIA

I metodi e le procedure per la registrazione e la cancellazione del soggiorno permanente e temporaneo, nonché per la registrazione e la cancellazione degli ospiti sono stabiliti dalla legge sulla registrazione del soggiorno (ZPPreb-UPB1, Ur. l. RS n. 59/2006), la quale sancisce l’obbligo di registrazione per gli stranieri secondo modalità che variano a seconda del tipo di soggiorno.

1.   Sistemazione in una struttura turistica o alberghiera.

Le strutture turistiche o alberghiere sono infrastrutture destinate all'accoglienza delle persone per un pernottamento o per un alloggio (alberghi, motel, stazioni climatiche, pensioni, locande, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, porti turistici, rifugi di montagna e altre case o edifici utilizzati per la sistemazione o l'alloggio).

L'arrivo degli stranieri che soggiornano in una struttura turistica o alberghiera deve essere segnalato presso il comando di polizia competente da chi eroga il servizio, e altrettanto vale per la partenza — sempre entro 12 ore (articolo 10(1) ZPPreb).

Per erogatore del servizio ricettivo si intende una persona giuridica, un imprenditore autonomo o una persona fisica che accoglie ospiti per un pernottamento o per un soggiorno, dietro pagamento oppure che offre un alloggio temporaneo a terzi nell'ambito delle proprie attività.

2.   Soggiorno in strutture residenziali

Le strutture residenziali comprendono abitazioni per una persona, studentati e abitazioni per studenti, case per gli anziani, case di cura e altre strutture progettate come comunità abitative oppure per lo svolgimento di attività che prevedono il soggiorno 24 ore su 24.

Gli stranieri sprovvisti di permesso che soggiornano in una struttura residenziale devono essere registrati da chi eroga il servizio presso il comando di polizia competente, entro 3 giorni dal loro arrivo e devono essere cancellati entro tre giorni dalla loro partenza (articolo 10(2) ZPPreb). Gli stranieri con permesso che soggiornano in una struttura residenziale devono essere registrati da chi eroga il servizio presso il comando di polizia competente, entro 3 giorni dal loro arrivo e devono essere cancellati entro tre giorni dalla loro partenza (articolo 11(2) ZPPreb).

3.   Soggiorno in luoghi diversi dalle strutture turistiche, alberghiere o residenziali

Gli stranieri sprovvisti di permesso e che non soggiornano in una struttura turistica o alberghiera, devono registrarsi presso il comando di polizia competente entro tre giorni dall’attraversamento della frontiera o dal cambio di sistemazione e devono cancellare la registrazione prima di partire (articolo 10(3) ZPPreb). Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno in corso di validità che non hanno registrato il loro domicilio permanente o temporaneo nella Repubblica di Slovenia presso un’amministrazione locale, devono registrarsi presso l’amministrazione locale entro tre giorni da un cambiamento di domicilio (articolo 12(3) ZPPreb).

Gli stranieri con permesso di soggiorno devono dichiarare il loro domicilio temporaneo presso l’amministrazione locale entro tre giorni dal cambiamento di domicilio qualora siano ospitati o soggiornino temporaneamente al di fuori del loro domicilio permanente o temporaneo, in strutture come case o appartamenti per vacanze e simili (che non siano strutture turistiche o alberghiere), ove intendano restarvi per più di 60 giorni e abbiano già registrato presso un’amministrazione locale un domicilio permanente o temporaneo (articolo 12(1) ZPPreb).

4.   Sistemazione in una casa di cura

Gli istituti sanitari che ospitano stranieri per cure mediche devono notificarlo all’ente competente entro 24 ore dal loro arrivo (articolo 84 Ztuj).

SLOVACCHIA

Queste informazioni saranno pubblicate in seguito.

FINLANDIA

Legge sugli stranieri (301/2004) sezione 130 paragrafo 3

«Un cittadino non UE o uno straniero equiparabile deve presentarsi alle autorità entro tre giorni dal suo ingresso nel paese. Altre disposizioni relative alla dichiarazione possono essere emanate tramite decreto del ministro degli Interni.»

SVEZIA

Non esistono disposizioni nazionali relative all’articolo 21(d), al di fuori del capo 6, articolo 13, della legge sugli stranieri, che stabilisce quanto segue.

«Chiunque gestisca un albergo, una pensione o un altro tipo di attività di accoglienza retribuita deve accertarsi che gli stranieri forniscano i propri dati compilando di persona e firmando un modulo di registrazione. La direzione nazionale della polizia ha la facoltà di fissare quali dati debbano essere forniti.

Lo straniero deve provare la sua identità presentando un documento di identità valido.»

ISLANDA

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1 della legge sugli stranieri n. 96/2002, il cittadino di un paese terzo che ha ottenuto un permesso di soggiorno in Islanda, è tenuto a dichiarare la propria presenza alle autorità entro una settimana dal proprio arrivo. La stessa regola si applica a un cittadino di un paese terzo che intenda presentare richiesta di permesso di soggiorno o che sia tenuto a essere provvisto di un permesso di soggiorno.

NORVEGIA

Questa materia è disciplinata dalla legge sull’immigrazione, sezione 23, articolo primo, relativo all'obbligo di registrazione in seguito all’attraversamento delle frontiere esterne, che recita:

«Chiunque arrivi nel regno deve immediatamente recarsi al controllo passaporti o al comando di polizia più vicino.»

Inoltre, la legge sull’immigrazione, sezione 14, articolo primo, impone ai cittadini stranieri di dichiarare la propria presenza sul territorio:

«Ogni cittadino straniero al quale sia stato concesso un permesso di lavoro o di soggiorno prima del suo ingresso, deve presentarsi presso la polizia locale entro una settimana dall’ingresso sul territorio. Lo stesso vale per i cittadini stranieri che intendano presentare richiesta per tale permesso o che comunque necessitino dello stesso.»