31.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/6


Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione Europea

(2008/C 27/02)

Il presente regolamento è destinato a facilitare e migliorare il lavoro della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea, di seguito denominata «COSAC», istituita a Parigi il 16 e 17 novembre 1989.

Esso potrà essere applicato alle riunioni di altre commissioni parlamentari convocate dal parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza dell'UE.

Sulla base della XXVII COSAC tenutasi a Copenaghen dal 16 al 18 ottobre 2002, la XXVIII riunione straordinaria della COSAC di Bruxelles del 27 gennaio 2003 ha stabilito di rafforzare la cooperazione fra i parlamenti nazionali dell'UE, di introdurre nel regolamento nuove modalità di votazione e di adottare un codice di condotta per un efficace controllo parlamentare sui governi in relazione alle tematiche comunitarie (Orientamenti parlamentari di Copenaghen).

I membri della COSAC intendono applicare gli Orientamenti parlamentari di Copenaghen conformemente alle rispettive prassi parlamentari (1). Tali orientamenti sono formulati in una apposita dichiarazione.

Il presente regolamento, adottato dalla XXIX COSAC di Atene del 5-6 maggio 2003, sostituisce il regolamento adottato a Helsinki l'11 e 12 ottobre 1999.

1.   COMPITI E COMPETENZE DELLA COSAC

La COSAC consente un periodico scambio di opinioni, ferme restando le competenze degli organismi parlamentari dell'Unione europea.

Il protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono la Comunità europea e alcuni atti connessi, riconosce alla COSAC il potere di sottoporre i contributi che ritenga opportuni all'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea e di studiare le attività, le proposte e le iniziative legislative dell'Unione.

I contributi della COSAC non vincolano in alcun modo i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione.

2.   FREQUENZA E DATE DELLE RIUNIONI

2.1.   Riunioni ordinarie

Nel corso di ciascuna presidenza del Consiglio dell'Unione europea ha luogo una riunione ordinaria della COSAC, tenendo in considerazione le differenti prassi parlamentari degli Stati membri, i periodi elettorali e i giorni festivi nazionali. La data della riunione successiva è fissata e annunciata al più tardi entro la data della riunione precedente.

2.2.   Riunioni straordinarie

Riunioni straordinarie della COSAC hanno luogo in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo.

2.3.   Riunioni dei presidenti

Una riunione preparatoria dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del Parlamento europeo ha luogo prima delle riunioni della COSAC, d'intesa con la troika presidenziale. Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.

2.4.   Riunioni straordinarie dei presidenti

Riunioni straordinarie dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e dell'organo competente del Parlamento europeo hanno luogo su proposta della presidenza, previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo.

2.5.   La troika presidenziale della COSAC

La troika presidenziale della COSAC è composta dalla presidenza, dalla presidenza precedente e da quella successiva e dal Parlamento europeo. Ciascuna delegazione è composta da due membri del rispettivo parlamento.

L'ordine del giorno di ogni riunione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo almeno due settimane prima della riunione; il processo verbale di ogni riunione della troika è distribuito a tutti i parlamenti nazionali e al Parlamento europeo al massimo due settimane dopo la riunione.

2.6.   Gruppi di lavoro

La COSAC può decidere di istituire un gruppo di lavoro per esaminare un tema particolare concernente le attività dell'Unione europea. Un gruppo di lavoro può essere istituito anche in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organismo competente del Parlamento europeo. Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza funge da presidente del gruppo di lavoro. Il segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la presidenza fornirà il segretariato del gruppo di lavoro.

2.7.   Programmazione delle riunioni

La COSAC stabilisce un calendario periodico a lungo termine delle proprie riunioni.

3.   LUOGO DELLE RIUNIONI

Le riunioni hanno luogo nello Stato membro che esercita la presidenza, salvo la possibilità di tenere altrove riunioni straordinarie, riunioni dei presidenti e della troika e riunioni dei gruppi di lavoro.

4.   COMPOSIZIONE

4.1.   Riunioni ordinarie e straordinarie

Ciascun parlamento nazionale è rappresentato da un massimo di sei membri del/i suo(i) organismo/i specializzato/i negli affari comunitari ed europei. Il Parlamento europeo è rappresentato da sei membri. Ciascun parlamento determina la composizione della propria delegazione.

4.2.   Osservatori dei parlamenti dei paesi candidati all'adesione

Tre osservatori dei parlamenti di ciascun paese candidato all'adesione sono invitati alle riunioni ordinarie e straordinarie.

4.3.   Altri osservatori, esperti e invitati speciali

La presidenza invita osservatori del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e può invitare osservatori di ambasciate degli Stati membri dell'Unione europea e, previa consultazione della troika presidenziale, esperti e invitati speciali.

4.4.   Pubblicità delle riunioni

Le riunioni della Conferenza sono pubbliche salvo decisione contraria.

5.   CONVOCAZIONE

Le riunioni ordinarie e le riunioni dei presidenti e dei gruppi di lavoro sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato membro che esercita la Presidenza.

Le riunioni straordinarie sono convocate dal segretariato del parlamento dello Stato membro nel quale hanno luogo le riunioni in questione.

6.   DENOMINAZIONE DELLE RIUNIONI

La denominazione delle riunioni ordinarie e straordinarie è «Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (dei parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Parlamento europeo) — COSAC», denominazione preceduta dal numero della riunione, in ordine di sequenza, e seguita dalla data e dal luogo della riunione.

7.   ORDINE DEL GIORNO

7.1.

Prima dell'ultima riunione ordinaria di ogni anno, le delegazioni indicano gli argomenti che propongono di trattare l'anno successivo. Tale punto sarà esaminato alla fine della riunione. La troika presidenziale, tenendo conto delle disposizioni della parte II del protocollo del trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, propone, all'inizio di ciascuna presidenza, uno o più temi, tratti dal programma dei lavori del Consiglio dell'Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea, nonché dalle proposte raccolte nel corso della riunione summenzionata.

7.1 bis.

L'argomento principale di ciascun progetto di ordine del giorno deve essere in relazione al ruolo della COSAC quale organismo preposto allo scambio di informazioni, con particolare riferimento agli aspetti pratici del controllo parlamentare.

7.2.

Un progetto di ordine del giorno è elaborato dal presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante, previa consultazione dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei e del rappresentante del Parlamento europeo. Le delegazioni nazionali possono proporre alla presidenza l'inserimento di un certo argomento nell'ordine del giorno.

7.3.

L'ordine del giorno definitivo è adottato dalla Conferenza stessa.

8.   PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI

8.1.

Le delegazioni nazionali possono inviare al segretariato del parlamento ospitante documenti sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.2.

La delegazione nazionale dello Stato membro che esercita la presidenza può elaborare documenti di lavoro per la Conferenza.

9.   LINGUE

9.1.

Ogni delegazione cura la traduzione in francese o in inglese dei documenti che presenta.

9.2.

I parlamenti partecipanti ricevono i documenti per la conferenza in francese o in inglese. Ogni parlamento cura la traduzione nella propria lingua nazionale.

9.3.

Nelle riunioni è assicurata l'interpretazione simultanea nelle lingue ufficiali dell'Unione.

9.4.

I contributi della COSAC sono redatti in un solo originale in francese e in inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

10.   CONTRIBUTI DELLA COSAC

10.1.

La COSAC può indirizzare contributi alle istituzioni dell'Unione europea, conformemente al protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea annesso al trattato di Amsterdam.

10.2.

Ciascuna delegazione nazionale può proporre l'adozione di un contributo da parte della COSAC. Un progetto di contributo è redatto su proposta della presidenza, previa consultazione della troika presidenziale, o in caso di necessità constatata a maggioranza assoluta dei presidenti degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti nazionali e dell'organo competente del Parlamento europeo, ovvero in caso di decisione in tal senso da parte della COSAC stessa.

10.3.

Il progetto di contributo è comunicato alle delegazioni in tempo utile prima della relativa riunione della COSAC, per garantire loro tempo sufficiente per l'esame e le osservazioni.

10.4.

Il progetto definitivo di contributo è redatto alla riunione preparatoria dei presidenti che precede la relativa riunione della COSAC. Il progetto include le osservazioni e i commenti di tutte le delegazioni, comprese le eventuali dichiarazioni di voto.

10.5.

In generale, la COSAC cerca di adottare i contributi con un ampio consenso. Nel caso ciò non fosse possibile, i contributi sono adottati con la maggioranza qualificata di almeno

Formula

dei voti espressi. La maggioranza dei

Formula

dei voti espressi deve al contempo costituire almeno metà di tutti i voti.

10.6.

Ogni delegazione dispone di due voti.

10.7.

Una volta adottati, i contributi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

11.   RUOLO DELLA PRESIDENZA

11.1.

L'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea assicura la presidenza della COSAC durante questo periodo.

11.2.

Il segretariato del parlamento ospitante prepara i documenti di seduta. Esso è assistito dal segretariato della COSAC.

11.3.

Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante introduce il dibattito.

11.4.

Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante propone le modalità di svolgimento della riunione e la durata degli interventi, che è di quattro minuti, salvo diversa decisione della COSAC stessa.

11.5.

Il segretariato del parlamento ospitante redige un breve resoconto della riunione. Il progetto di resoconto è presentato dal segretariato della COSAC.

11.6.

Il presidente dell'organismo specializzato negli affari comunitari ed europei del parlamento ospitante presenta le conclusioni della discussione, elaborate dalla troika presidenziale.

11.7.

Il segretariato del parlamento che esercita la presidenza fornisce il segretariato per le attività della COSAC durante il suo mandato. I segretariati degli altri parlamenti nazionali e del Parlamento europeo offrono la loro assistenza.

11 bis.   SEGRETARIATO DELLA COSAC

Il segretariato della COSAC è composto da funzionari dei parlamenti della troika presidenziale e da un membro permanente che assiste il segretariato nelle sue attività.

I funzionari dei parlamenti della troika presidenziale sono nominati da ciascuno dei rispettivi parlamenti per un periodo non rinnovabile di diciotto mesi.

Il membro permanente è nominato dai presidenti della COSAC su proposta della troika presidenziale. Il membro permanente è un funzionario di un parlamento nazionale e resta in carica per due anni con la possibilità di un solo rinnovo.

Il segretariato della COSAC assiste la presidenza e il segretariato del parlamento ospitante in tutti i loro compiti. I membri del segretariato della COSAC esercitano le loro funzioni sotto la responsabilità politica della presidenza della COSAC e della troika presidenziale o conformemente alle decisioni prese nel corso delle riunioni della COSAC. Il membro permanente coordina le attività del segretariato della COSAC sotto la direzione del parlamento che esercita la presidenza.

I costi per il distacco a Bruxelles del membro permanente del segretariato e gli altri costi tecnici necessari al segretariato sono sostenuti congiuntamente dai parlamenti che desiderano contribuire. L'importo e le modalità di pagamento dei costi cofinanziati sono definiti in un accordo tra i parlamenti partecipanti.

12.   CONCLUSIONI DEL DIBATTITO

Nel caso in cui la Conferenza decida di emanare un comunicato, la troika presidenziale elabora un progetto, allegando gli eventuali contributi adottati.

13.   DESTINATARI DEI COMUNICATI

I comunicati sono trasmessi dal segretariato del parlamento ospitante ai parlamenti degli Stati membri e al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

14.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO

14.1.

Le proposte di modifica del regolamento devono essere trasmesse per iscritto, da una o più delegazioni di uno o più parlamenti, a tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri e al Parlamento europeo almeno un mese prima della riunione della COSAC.

14.2.

Ogni proposta di modifica del regolamento è iscritta all'ordine del giorno della prima riunione della COSAC che segue la presentazione della proposta.

14.3.

Gli emendamenti al regolamento sono adottati all'unanimità dalle delegazioni presenti alla riunione. Le astensioni delle delegazioni non ostano all'adozione degli emendamenti.

14.4.

Il quorum è di almeno i 2/3 delle delegazioni.

14.5.

Ogni delegazione dispone di un voto.

15.   ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Un solo testo originale è redatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Il testo del presente regolamento, ai fini della sua autenticazione, è redatto in ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese. Le traduzioni sono concordate tra i parlamenti nazionali che utilizzano tali lingue e il Parlamento europeo. Per qualsiasi questione relativa all'interpretazione del regolamento, le sole versioni ufficiali sono quelle redatte in inglese e francese.


(1)  Come indicato nel protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali, spetta a ciascun parlamento definire la portata di applicazione degli orientamenti pubblicati con il titolo «Orientamenti parlamentari di Copenaghen» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 154 del 2 luglio 2003.


ALLEGATO

Dichiarazione del Parlamento europeo sull'articolo 10.5 del regolamento

Il Parlamento europeo può astenersi nelle votazioni riguardanti contributi che lo includono fra i destinatari.