4.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 309/27


Comunicato del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 309/08)

Annuncio del Regno Unito in merito al rilascio di licenze straordinarie per la prospezione e la produzione petrolifera a terra per l'area costiera situata al di sopra del livello delle basse maree per la zona SU60 del piano catastale del Regno Unito

Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform (ministero delle Attività economiche e delle riforme regolamentari)

The Petroleum Act 1998

Tornata di concessione di licenze di esplorazione a terra

1.

Il ministro delle Attività economiche e delle riforme regolamentari (Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform — BERR) invita le persone interessate a presentare domanda per le licenze di esplorazione e sviluppo per il petrolio nell'area costiera situata al di sopra del livello delle basse maree per la zona SU60 del piano catastale del Regno Unito.

2.

Una mappa dell'area in questione è depositata presso il ministero delle Attività economiche e delle riforme regolamentari (BERR), 1 Victoria Street, Londra, SW1H 0ET, Regno Unito. Questa mappa può essere consultata su appuntamento [tel. (44-207) 215 50 32, fax (44-207) 215 50 70] dal lunedì al venerdì tra le 9.15 e le 16.45 nel corso del periodo previsto dal presente annuncio. La mappa può essere consultata anche nella pagina «oil and gas» del sito del BERR (cfr. qui di seguito).

3.

Tutti i dettagli sull'offerta, ivi compresa una mappa dell'area in questione e istruzioni riguardanti le licenze, le condizioni e i termini previsti per tali licenze e le modalità di presentazione delle domande sono disponibili nel sito web della Energy Development Unit (EDU — Unità di sviluppo dell'energia):

http://www.og.berr.gov.uk

4.

Tutte le domande saranno esaminate sulla base delle disposizioni dei Petroleum (Production) (Landward Areas) Regulations 1995 (S.I. 1995 No 1436) e Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995 No 1434), e in funzione della costante necessità di una prospezione rapida, approfondita, efficace e sicura per individuare le risorse di petrolio e gas situate nel territorio della Gran Bretagna.

5.

Le candidature saranno esaminate sulla base dei criteri seguenti:

a)

la sostenibilità finanziaria del richiedente e la sua capacità finanziaria per svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area situata nella zona oggetto della domanda;

b)

la capacità tecnica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compresa la prospezione di idrocarburi nella zona oggetto della domanda; le capacità tecniche saranno valutate in parte in funzione della qualità dell'analisi della zona oggetto della domanda;

c)

le modalità secondo cui il richiedente intende svolgere le attività oggetto della licenza, compresa la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale complessivo dell'area oggetto della domanda;

d)

se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità dimostrate dal richiedente nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

6.

Il ministro concederà una licenza solo se è disposto ad approvare nel contempo la scelta dell'operatore effettuata dal richiedente. Prima di approvare un operatore, il ministro deve accertarsi che quello proposto sia in grado di pianificare e gestire operazioni di perforazione in termini di organico, esperienza e formazione del suo personale, procedure e metodologie proposte, struttura del management, interfacce con i contraenti e strategia aziendale generale. Nell'esaminare la candidatura di un operatore proposto, il ministro terrà conto sia delle nuove informazioni contenute nella domanda sia dell'esperienza del candidato in qualità di operatore, nel Regno Unito e all'estero.

7.

Una guida completa concernente l'offerta è disponibile nel sito web dell'Energy Development Unit (Unità di sviluppo dell'energia — EDU):

http://www.og.berr.gov.uk/

Licenze

8.

Si fa presente ai richiedenti che il ministro ha facoltà di offrire licenze a condizioni diverse per tenere conto di circostanze particolari.

9.

Qualora il ministro decida di assegnare una licenza a seguito del presente invito, l'offerta ha luogo entro dodici mesi dalla data del presente annuncio.

10.

Il ministro declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai richiedenti in relazione alla loro candidatura.

Valutazione ambientale strategica

11.

Il BERR ha effettuato una valutazione ambientale strategica di tutta l'area oggetto del presente avviso secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della valutazione può essere consultato nel sito web dell'EDU:

http://www.og.berr.gov.uk/