13.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/13


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina

(2008/C 290/06)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), secondo la quale le importazioni di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile) originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina («paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 29 settembre 2008 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio dell'Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, in questo caso superiore al 25 %, della produzione comunitaria totale di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile).

2.   Prodotto

I prodotti che secondo la denuncia sarebbero oggetto di dumping sono tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), esclusi i tubi utilizzati per oleodotti e gasdotti e i tubi di rivestimento e di produzione utilizzati per l'estrazione di petrolio o gas, originari della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina («prodotto in esame») dichiarati di norma ai codici NC 7306 61 92 e 7306 61 99. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo. Il prodotto è spesso denominato anche «profilato cavo».

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti della Turchia e dell'Ucraina si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, e i prezzi di esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Bielorussia in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si basa su un confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi di esportazione del prodotto in esame venduto nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Bielorussia, dalla Turchia e dall'Ucraina sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni dei prodotti in esame avrebbero avuto, tra l'altro, effetti negativi sulla quota di mercato e sui prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo gravemente la situazione finanziaria ed occupazionale della stessa.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in esame originario della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a)   Campionamento

In considerazione del numero elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a un campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento degli esportatori/produttori della Turchia e dell'Ucraina

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame effettuate tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

nomi ed indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

Poiché una società non può essere certa di essere inserita nel campione, si raccomanda ai produttori/esportatori che intendano chiedere un margine individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, di richiedere un questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte i), e di inviarlo compilato entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), primo comma. Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5.1, lettera b), parte ii), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma indicata al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle vendite del prodotto in esame originarie della Bielorussia, della Turchia e dell'Ucraina, effettuate sul mercato della Comunità nel periodo dal 1o ottobre 2007 al 30 settembre 2008,

nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che hanno sottoscritto la denuncia, la Commissione intende ricorrere a un campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti sono invitati a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i), del presente avviso:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

fatturato totale in euro della società nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

nomi e indicazione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario ed accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate sotto al punto 8.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione effettuerà la selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere incluse nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione potrà basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come spiegato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili potranno risultare meno favorevoli per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina inclusi nel campione, ai produttori/esportatori della Bielorussia, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori inclusi nel campione, a tutte le associazioni di importatori menzionate nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i)   Produttori/esportatori della Bielorussia

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare la Commissione via fax al più presto e comunque entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere un questionario, dal momento che il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), è valido per tutte le parti interessate.

ii)   Produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Turchia e dell'Ucraina che chiedono un margine individuale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono quindi chiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione potrà comunque decidere di non concedere un margine individuale se il numero dei produttori/esportatori risulta talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, purché ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii).

d)   Scelta del paese a economia di mercato

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti d'America come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Bielorussia. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di tale scelta entro il termine specificato al punto 6, lettera c).

e)   Produttori/esportatori della Bielorussia che chiedono il trattamento individuale

I produttori/esportatori della Bielorussia possono chiedere un trattamento individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. I produttori/esportatori che intendono presentare domande di trattamento individuale debitamente documentate, devono farlo entro il termine generale di cui al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. La Commissione invierà moduli di domanda a tutti i produttori/esportatori della Bielorussia e a tutte le loro associazioni figuranti nella denuncia, nonché alle autorità della Bielorussia.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene confermata l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure compensative non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini generali di cui al punto 6, lettera a), parte ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte iii). Si ricorda che le informazioni fornite a norma dell'articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono richiedere il questionario o altri tipi di moduli al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.

Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Tutte le altre informazioni relative alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti che, come indicato al punto 5.1, lettera d), sono presi in considerazione come paese ad economia di mercato per determinare il valore normale relativo alla Bielorussia. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/092

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si constata che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte potrà essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, proponendo, se del caso, una mediazione su aspetti procedurali che riguardano la tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare su questioni attinenti all'accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.